Art. 2.
Il tasso di cambio tra la lira italiana e' il franco francese, ai fini della presente legge, e' stabilito secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946 di cui al punto d) del precedente art. 1.
Per il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in franchi francesi versate in loro favore nel conto in franchi francesi aperto dalla Banca di Francia a nome dell'Ufficio italiano dei Cambi ai sensi dell'art. 1, pinto 2), dell'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946; si prende come base il sopracennato tasso di cambio del franco francese vigente il giorno dell'accreditamento delle somme stesse nel conto suindicato.
Il tasso di cambio tra la lira italiana e' il franco francese, ai fini della presente legge, e' stabilito secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946 di cui al punto d) del precedente art. 1.
Per il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in franchi francesi versate in loro favore nel conto in franchi francesi aperto dalla Banca di Francia a nome dell'Ufficio italiano dei Cambi ai sensi dell'art. 1, pinto 2), dell'Accordo di pagamento del 22 dicembre 1946; si prende come base il sopracennato tasso di cambio del franco francese vigente il giorno dell'accreditamento delle somme stesse nel conto suindicato.