TAR Parma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 94
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Esecuzione della sentenza n. 181/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm. dato che l'amministrazione non si è costituita e non ha contestato l'omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario. È inoltre scaduto il termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • Accolto
    Nomina di un commissario ad acta

    Il Tribunale ha nominato il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o suo delegato, come commissario ad acta, da attivare qualora l'amministrazione non adempia entro il termine di novanta giorni.

  • Accolto
    Condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo

    Il Tribunale ha accolto la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali sul complessivo importo del giudicato, calcolati dal giorno della notifica della sentenza all'amministrazione inadempiente fino al giorno dell'adempimento spontaneo o dell'esecuzione sostitutiva da parte del commissario ad acta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 94
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 94
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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