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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 7372/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
03/06/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sara NOLI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] - Cauca Parte_2
(Colombia) il 19/05/1996,
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena MARCHESANI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
1
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato il 09/05/2020 e trascritto nel Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bussolengo (VR) al n.
7 - parte I -
anno 2020, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e avranno l'obbligo di comunicare i rispettivi cambi di residenza e/o domicilio fintanto che permarrà la minore età della prole.
3) Disporre l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i SO
genitori, con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
3) Assegnare la casa coniugale, ubicata in San Martino Buon Albergo (VR), via
Vincenzo Muccioli, n. 6, a che continuerà a viverci con la Parte_1
figlia , con gli arredi e corredi ivi esistenti, ad eccezione degli SO
effetti personali di che ivi dovessero Parte_2
ancora trovarsi.
4) Disporre che corrisponda a Parte_2 [...]
un contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 SO
di euro 300,00 (trecento/00) al mese, rivalutabile annualmente secondo
[...]
gli indici ISTAT a decorrere dal mese di deposito del ricorso, da corrispondere entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario.
2 5) Disporre, altresì, che l'Assegno Unico per la figlia minore SO
venga corrisposto integralmente a la quale potrà Parte_1
richiederlo direttamente presso l'INPS, valendo la presente quale autorizzazione espressa di . Parte_2
6) Disporre che i coniugi si accollino il 50% ciascuno delle spese straordinarie,
come previste dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona del 17
settembre 2020 (valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato), che per completezza si trascrive:
(I) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante,
esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
(II) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO
E PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
(III) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
(IV) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO
SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti
3 privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
(V) SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
(VI) ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive;
spese pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute, entro il giorno
10 del mese successivo all'esibizione.
Qualora i genitori debbano concordare le spese di cui ai paragrafi II, IV e VI
(SPESE CHE RICHIEDONO UN ACCORDO), quello dei due che ritenga la spesa necessaria o utile deve comunicare la propria proposta all'altro. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese mediche - sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, dovrà
permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
4 7) Per quanto concerne le modalità di visita della minore - fermo restando che le condizioni di esercizio della genitorialità possono essere variate a seconda delle necessità della figlia, purché vi sia un accordo tra i genitori, facendo in modo che intercorra la massima comunicazione e che vengano effettuate le scelte migliori al fine di assicurare alla minore una crescita sana e serena -, la figlia SO
, che sarà collocata prevalentemente presso la madre, starà con il padre:
[...]
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo il lavoro (alle ore 17.30) alla domenica sera (alle ore 20.00);
- un pomeriggio a settimana (il giovedì dalle ore 17.30 alle 20.30) nella settimana in cui il fine settimana precedente non è stata con il padre;
- un pomeriggio a settimana (il martedì dalle ore 17.30 alle 20.30) nella settimana in cui il fine settimana precedente è stata con il padre;
- per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il periodo dal 23 dicembre fino al 31 dicembre alle ore 10.00 con quello dal 31 dicembre alle ore 10.00 fino al 6 gennaio compreso;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori il periodo dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua alle ore 21.00 con quello dalla sera di Pasqua alle ore 21.00 fino alla fine delle vacanze;
- per metà delle vacanze di Carnevale, dalla fine della scuola alla fine delle vacanze, alternando di anno in anno tra i genitori i rispettivi periodi;
- allo stesso modo, i genitori cercheranno di alternare le festività religiose e nazionali che dovessero cadere durante l'anno (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1° maggio e 2 giugno), eventualmente congiungendole, se coincidono, con il ponte per i fine settimana, oltre al giorno del compleanno della figlia SO
;
[...]
5 - per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, con obbligo reciproco di comunicare il periodo di vacanza entro il 30 aprile di ogni anno, nonché
la località e il luogo del pernottamento;
alle spese di villeggiatura farà fronte personalmente il genitore con cui la figlia trascorrerà le vacanze;
la medesima comunicazione sulla località e sul luogo del pernottamento della figlia dovrà
avvenire anche al di fuori del periodo estivo, per vacanze e soggiorni in altri periodi dell'anno; ciascun genitore si impegna a garantire quotidianamente i contatti telefonici della minore con l'altro genitore nei periodi di vacanza.
La calendarizzazione dei tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore di cui sopra si ritiene idonea a preservare un rapporto equilibrato e continuativo della minore sia con la madre sia con il padre, in ossequio al principio di bigenitorialità,
nonché conforme alle esigenze di che, essendo SO
particolarmente piccola, resterà collocata in modo prevalente presso la madre, con adeguata e assidua frequentazione del padre.
8) Le autovetture attualmente in uso a ciascun coniuge resteranno nella rispettiva disponibilità; ciascun coniuge, con il possesso esclusivo, continuerà ad accollarsi tutti gli oneri correlati (bollo, assicurazione, sanzioni, ecc.).
9) Dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che nulla deve essere disposto sul punto.
10) Spese e compensi di causa compensati tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1883/2024 pubblicata il 7372/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c., e
6 rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
7 La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, nonché della tenera età della minore, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della stessa.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti prestano acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 27/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
8
N. 7372/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis. 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
03/06/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sara NOLI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
, nato a [...] - Cauca Parte_2
(Colombia) il 19/05/1996,
rappresentato e difeso dall'Avv. Elena MARCHESANI del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
1
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
, celebrato il 09/05/2020 e trascritto nel Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bussolengo (VR) al n.
7 - parte I -
anno 2020, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e avranno l'obbligo di comunicare i rispettivi cambi di residenza e/o domicilio fintanto che permarrà la minore età della prole.
3) Disporre l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i SO
genitori, con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
3) Assegnare la casa coniugale, ubicata in San Martino Buon Albergo (VR), via
Vincenzo Muccioli, n. 6, a che continuerà a viverci con la Parte_1
figlia , con gli arredi e corredi ivi esistenti, ad eccezione degli SO
effetti personali di che ivi dovessero Parte_2
ancora trovarsi.
4) Disporre che corrisponda a Parte_2 [...]
un contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 SO
di euro 300,00 (trecento/00) al mese, rivalutabile annualmente secondo
[...]
gli indici ISTAT a decorrere dal mese di deposito del ricorso, da corrispondere entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario.
2 5) Disporre, altresì, che l'Assegno Unico per la figlia minore SO
venga corrisposto integralmente a la quale potrà Parte_1
richiederlo direttamente presso l'INPS, valendo la presente quale autorizzazione espressa di . Parte_2
6) Disporre che i coniugi si accollino il 50% ciascuno delle spese straordinarie,
come previste dal Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Verona del 17
settembre 2020 (valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato), che per completezza si trascrive:
(I) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante,
esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
(II) SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO SPECIFICO
E PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
(III) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE NON RICHIEDONO UN
PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
(IV) SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE, CHE RICHIEDONO UNO
SPECIFICO E PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche richieste da istituti
3 privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
(V) SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE NON RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di €
1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
(VI) ALTRE SPESE EXTRASCOLASTICHE, CHE RICHIEDONO UN PREVENTIVO
ACCORDO: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive;
spese pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
Il pagamento di tutte le spese accessorie avverrà mensilmente, previa esibizione della documentazione giustificativa del genitore che le ha sostenute, entro il giorno
10 del mese successivo all'esibizione.
Qualora i genitori debbano concordare le spese di cui ai paragrafi II, IV e VI
(SPESE CHE RICHIEDONO UN ACCORDO), quello dei due che ritenga la spesa necessaria o utile deve comunicare la propria proposta all'altro. Questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta,
entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Nel caso di spese mediche - sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, dovrà
permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
4 7) Per quanto concerne le modalità di visita della minore - fermo restando che le condizioni di esercizio della genitorialità possono essere variate a seconda delle necessità della figlia, purché vi sia un accordo tra i genitori, facendo in modo che intercorra la massima comunicazione e che vengano effettuate le scelte migliori al fine di assicurare alla minore una crescita sana e serena -, la figlia SO
, che sarà collocata prevalentemente presso la madre, starà con il padre:
[...]
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo il lavoro (alle ore 17.30) alla domenica sera (alle ore 20.00);
- un pomeriggio a settimana (il giovedì dalle ore 17.30 alle 20.30) nella settimana in cui il fine settimana precedente non è stata con il padre;
- un pomeriggio a settimana (il martedì dalle ore 17.30 alle 20.30) nella settimana in cui il fine settimana precedente è stata con il padre;
- per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il periodo dal 23 dicembre fino al 31 dicembre alle ore 10.00 con quello dal 31 dicembre alle ore 10.00 fino al 6 gennaio compreso;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori il periodo dall'inizio delle vacanze fino al giorno di Pasqua alle ore 21.00 con quello dalla sera di Pasqua alle ore 21.00 fino alla fine delle vacanze;
- per metà delle vacanze di Carnevale, dalla fine della scuola alla fine delle vacanze, alternando di anno in anno tra i genitori i rispettivi periodi;
- allo stesso modo, i genitori cercheranno di alternare le festività religiose e nazionali che dovessero cadere durante l'anno (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1° maggio e 2 giugno), eventualmente congiungendole, se coincidono, con il ponte per i fine settimana, oltre al giorno del compleanno della figlia SO
;
[...]
5 - per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, con obbligo reciproco di comunicare il periodo di vacanza entro il 30 aprile di ogni anno, nonché
la località e il luogo del pernottamento;
alle spese di villeggiatura farà fronte personalmente il genitore con cui la figlia trascorrerà le vacanze;
la medesima comunicazione sulla località e sul luogo del pernottamento della figlia dovrà
avvenire anche al di fuori del periodo estivo, per vacanze e soggiorni in altri periodi dell'anno; ciascun genitore si impegna a garantire quotidianamente i contatti telefonici della minore con l'altro genitore nei periodi di vacanza.
La calendarizzazione dei tempi di permanenza della figlia con ciascun genitore di cui sopra si ritiene idonea a preservare un rapporto equilibrato e continuativo della minore sia con la madre sia con il padre, in ossequio al principio di bigenitorialità,
nonché conforme alle esigenze di che, essendo SO
particolarmente piccola, resterà collocata in modo prevalente presso la madre, con adeguata e assidua frequentazione del padre.
8) Le autovetture attualmente in uso a ciascun coniuge resteranno nella rispettiva disponibilità; ciascun coniuge, con il possesso esclusivo, continuerà ad accollarsi tutti gli oneri correlati (bollo, assicurazione, sanzioni, ecc.).
9) Dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che nulla deve essere disposto sul punto.
10) Spese e compensi di causa compensati tra le parti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1883/2024 pubblicata il 7372/2024, il Tribunale di Verona in composizione collegiale omologava la separazione tra i coniugi, accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis. 49 c.p.c., e
6 rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
7 La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, nonché della tenera età della minore, si ritiene superfluo procedere all'ascolto della stessa.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti prestano acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 27/03/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
8