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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/11/2025, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AL PI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4016/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pt (avv. Stefano Taurini e Parte_1
IO Hazan) contro
(avv.ti David Marchetti e Gabriele Marchetti) Controparte_1
All'udienza del 20.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in persona del legale rappresentante pt Controparte_1
conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace, Parte_1
Esponeva che:
- era cessionaria del credito vantato da;
Controparte_2
- in data 25 Giugno 2017, in località Castegnato (BS), il veicolo Ford Fiesta targato EN 684 DK
, di proprietà della cedente, assicurato anche per gli eventi atmosferici con
[...]
era stato danneggiato da una grandinata;
Parte_1
- i danni ammontavano a complessivi € 4.609,89;
- a seguito di denuncia la Compagnia convenuta, in applicazione delle condizioni contrattuali, aveva corrisposto la minor somma di € 2.135,00, trattenuta dalla cessionaria in acconto sul maggior credito dovuto
Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 2.014,89, a saldo dell'importo necessario per la riparazione dei danni subiti dal mezzo Ford Fiesta targato EN 684 DK.
pagina 1 di 3 Si costituiva la eccependo la prescrizione del credito e comunque Parte_1
contestando nel merito la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 499/2022 pubblicata il
7.09.2022, accoglieva la domanda e condannava la parte convenuta al pagamento della somma di €
2.270,25 oltre interessi nonchè al pagamento delle spese di lite.
Superava l'eccezione di prescrizione biennale valorizzando l'atto di diffida prodotto dalla parte attrice alla convenuta in data 7.05.2019.
Aderiva alle risultanze della CTU in ordine alla quantificazione del danno in € 4.405,25.
Qualificava come vessatoria la clausola della polizza assicurativa contemplante una franchigia del
50% nell'ipotesi in cui l'assicurato faccia riparare il proprio autoveicolo presso una carrozzeria non convenzionata.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando che il primo Parte_1
giudice aveva erroneamente:
- confuso il profilo della delimitazione dell'oggetto del contratto e quello della limitazione della responsabilità dell'assicuratore;
- ritenuto la natura vessatoria della clausola contrattuale di cui alla pagina 5.6 delle condizioni generali di assicurazione, rubricata “scoperto per mancata attivazione della procedura di indennizzo in forma specifica”.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata.
Si costituiva la contestando la fondatezza del Controparte_3
gravame ed istando per il rigetto.
L'appello è fondato.
La compagnia assicuratrice appellante ha invocato la legittimità della clausola contrattuale secondo cui: “Nel caso in cui il contraente, disattendendo le condizioni contrattuali pattuite e sottoscritte, non attivi la procedura finalizzata all'indennizzo in forma specifica del danno subito, e si rivolga ad una carrozzeria non convenzionata di sua fiducia per la riparazione del danno, liquiderà il danno Pt_1 con applicazione di uno scoperto del 50%”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni, che preveda una misura differenziata dell'indennizzo in funzione delle scelte dell'assicurato circa il soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato, non è di per sé sola restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né produttiva di un significativo squilibrio ai sensi degli artt. 1341 c.c. o
33, lettera t), d.lgs. 206/2005.
pagina 2 di 3 Tale clausola delimita l'oggetto del contratto e costituisce un incentivo premiante anziché una penalizzazione, atteso che non esiste una gerarchia di validità tra l'assicurazione a valore pieno e la sottoassicurazione o l'assicurazione con scoperto, rimettendo la misura dell'indennizzo alla libera pattuizione delle parti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce clausola restrittiva della libertà contrattuale con i terzi quella che impone all'aderente di contrattare solo con il predisponente ovvero quella che preveda uno svantaggio economico qualora l'aderente si rivolga a terzi per avere la stessa prestazione offerta dal predisponente, non già quella in virtù della quale l'aderente si obbliga verso il predisponente a concludere affari con soggetti determinati, trattandosi di patto interno al rapporto tra le parti
(Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9267 Anno 2025).
In applicazione dei suesposti principi, la clausola risarcimento forma specifica non ha natura vessatoria poiché non limita la sfera giuridica del consumatore limitandosi a perimetrare l'oggetto del contratto ovvero l'estensione della garanzia.
La clausola, infatti, non impedisce all'assicurato di scegliere liberamente il proprio riparatore ma gli offre un'alternativa:
- ottenere un risarcimento pieno e senza esborsi diretti (riparazione in forma specifica) rivolgendosi a una carrozzeria convenzionata;
- ottenere un risarcimento per equivalente (una somma di denaro) con l'applicazione di una franchigia, se sceglie una carrozzeria non convenzionata.
Questa scelta, lasciata alla libera valutazione dell'assicurato, è parte integrante della definizione del rischio assicurato. La clausola non esclude il risarcimento, ma ne modula le modalità e l'entità in base a una scelta consapevole del contraente. Pertanto, non genera uno squilibrio normativo ma si limita a regolare gli aspetti economici della prestazione.
L'appello va, quindi accolto.
La sussistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
PQM
Il Tribunale accoglie l'appello e per l'affetto in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda presentata da Controparte_3
Spese del doppio grado compensate.
Brescia, 20.11.2025
Il giudice
AL PI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AL PI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4016/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pt (avv. Stefano Taurini e Parte_1
IO Hazan) contro
(avv.ti David Marchetti e Gabriele Marchetti) Controparte_1
All'udienza del 20.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in persona del legale rappresentante pt Controparte_1
conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace, Parte_1
Esponeva che:
- era cessionaria del credito vantato da;
Controparte_2
- in data 25 Giugno 2017, in località Castegnato (BS), il veicolo Ford Fiesta targato EN 684 DK
, di proprietà della cedente, assicurato anche per gli eventi atmosferici con
[...]
era stato danneggiato da una grandinata;
Parte_1
- i danni ammontavano a complessivi € 4.609,89;
- a seguito di denuncia la Compagnia convenuta, in applicazione delle condizioni contrattuali, aveva corrisposto la minor somma di € 2.135,00, trattenuta dalla cessionaria in acconto sul maggior credito dovuto
Chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 2.014,89, a saldo dell'importo necessario per la riparazione dei danni subiti dal mezzo Ford Fiesta targato EN 684 DK.
pagina 1 di 3 Si costituiva la eccependo la prescrizione del credito e comunque Parte_1
contestando nel merito la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
Istruita la causa con nomina di CTU, il Giudice di Pace, con la sentenza n. 499/2022 pubblicata il
7.09.2022, accoglieva la domanda e condannava la parte convenuta al pagamento della somma di €
2.270,25 oltre interessi nonchè al pagamento delle spese di lite.
Superava l'eccezione di prescrizione biennale valorizzando l'atto di diffida prodotto dalla parte attrice alla convenuta in data 7.05.2019.
Aderiva alle risultanze della CTU in ordine alla quantificazione del danno in € 4.405,25.
Qualificava come vessatoria la clausola della polizza assicurativa contemplante una franchigia del
50% nell'ipotesi in cui l'assicurato faccia riparare il proprio autoveicolo presso una carrozzeria non convenzionata.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando che il primo Parte_1
giudice aveva erroneamente:
- confuso il profilo della delimitazione dell'oggetto del contratto e quello della limitazione della responsabilità dell'assicuratore;
- ritenuto la natura vessatoria della clausola contrattuale di cui alla pagina 5.6 delle condizioni generali di assicurazione, rubricata “scoperto per mancata attivazione della procedura di indennizzo in forma specifica”.
Instava per la riforma integrale della sentenza appellata.
Si costituiva la contestando la fondatezza del Controparte_3
gravame ed istando per il rigetto.
L'appello è fondato.
La compagnia assicuratrice appellante ha invocato la legittimità della clausola contrattuale secondo cui: “Nel caso in cui il contraente, disattendendo le condizioni contrattuali pattuite e sottoscritte, non attivi la procedura finalizzata all'indennizzo in forma specifica del danno subito, e si rivolga ad una carrozzeria non convenzionata di sua fiducia per la riparazione del danno, liquiderà il danno Pt_1 con applicazione di uno scoperto del 50%”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro i danni, che preveda una misura differenziata dell'indennizzo in funzione delle scelte dell'assicurato circa il soggetto cui affidarsi per la riparazione del bene danneggiato, non è di per sé sola restrittiva della libertà negoziale con i terzi, né produttiva di un significativo squilibrio ai sensi degli artt. 1341 c.c. o
33, lettera t), d.lgs. 206/2005.
pagina 2 di 3 Tale clausola delimita l'oggetto del contratto e costituisce un incentivo premiante anziché una penalizzazione, atteso che non esiste una gerarchia di validità tra l'assicurazione a valore pieno e la sottoassicurazione o l'assicurazione con scoperto, rimettendo la misura dell'indennizzo alla libera pattuizione delle parti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce clausola restrittiva della libertà contrattuale con i terzi quella che impone all'aderente di contrattare solo con il predisponente ovvero quella che preveda uno svantaggio economico qualora l'aderente si rivolga a terzi per avere la stessa prestazione offerta dal predisponente, non già quella in virtù della quale l'aderente si obbliga verso il predisponente a concludere affari con soggetti determinati, trattandosi di patto interno al rapporto tra le parti
(Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9267 Anno 2025).
In applicazione dei suesposti principi, la clausola risarcimento forma specifica non ha natura vessatoria poiché non limita la sfera giuridica del consumatore limitandosi a perimetrare l'oggetto del contratto ovvero l'estensione della garanzia.
La clausola, infatti, non impedisce all'assicurato di scegliere liberamente il proprio riparatore ma gli offre un'alternativa:
- ottenere un risarcimento pieno e senza esborsi diretti (riparazione in forma specifica) rivolgendosi a una carrozzeria convenzionata;
- ottenere un risarcimento per equivalente (una somma di denaro) con l'applicazione di una franchigia, se sceglie una carrozzeria non convenzionata.
Questa scelta, lasciata alla libera valutazione dell'assicurato, è parte integrante della definizione del rischio assicurato. La clausola non esclude il risarcimento, ma ne modula le modalità e l'entità in base a una scelta consapevole del contraente. Pertanto, non genera uno squilibrio normativo ma si limita a regolare gli aspetti economici della prestazione.
L'appello va, quindi accolto.
La sussistenza di contrasti giurisprudenziali giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
PQM
Il Tribunale accoglie l'appello e per l'affetto in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda presentata da Controparte_3
Spese del doppio grado compensate.
Brescia, 20.11.2025
Il giudice
AL PI
pagina 3 di 3