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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 26.06.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 27.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3498 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nata a [...], il [...], residente in Parte_1
Iglesias nella via Po n. 35, elettivamente domiciliata in Cagliari, via De Gioannis
n. 35, presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio RODIN, dell'Avv. Floriana RUIU e dell'Avv. Pina PIRARBA, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo SPIGA e dell'Avv.
Roberto DI TUCCI in forza di procura generale, rogito Notaio del Per_1
05.04.2016;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) dichiarare che non sussiste alcun miglioramento e che gli esiti degli eventi
indennizzati si sono aggravati nella misura 32% o in quella che sarà accertata in
corso di causa, con decorrenza dalla data della disposta revisione e comunque in
misura superiore a quella complessiva del 20%;
b) per l'effetto, dichiarare che la ricorrente ha diritto alla maggior rendita nella
misura che sarà accertata in corso di causa, comunque in misura superiore al 20
%;
c) condannare l' al pagamento dei ratei scaduti, con prededuzione delle CP_2
quote corrisposte, oltre interessi legali e rivalutazione in misura di legge fino al
saldo, il tutto con vittoria delle spese”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta,
rigettare la domanda mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa;
con vittoria di spese e onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al pagamento di un
[...]
maggior indennizzo per malattia professionale.
In particolare, ella ha esposto:
pagina 2 − che l' a seguito dell'accertamento medico legale disposto in CP_2
sede di revisione ai sensi dell'art. 83 del T.U. 1124/65, con provvedimento del
21.12.2022 le aveva comunicato di aver accertato per “epicondilite bilaterale” un grado di menomazione psicofisica pari al 4%, che, sommato alle preesistenze indennizzate (005% + 010% + 003%), aveva determinato un grado complessivo del 20% (caso n. 514147645 del 9.9.2015), evidenziando che i postumi sarebbero migliorati e, conseguentemente, che il coefficiente attribuito era risultato diminuito al 20% rispetto al valore precedentemente accertato (30%);
− di avere, avverso detto provvedimento, presentato opposizione ai sensi dell'art. 104 del T.U. 1124/65, ma che detta opposizione era rimasta senza esito alcuno.
2. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
3. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare l'insussistenza dei miglioramenti rilevati dall' resistente. CP_3
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 03.05.2025, ha ritenuto che
“sottoposto a visita il ricorrente, valutata la documentazione sanitaria in atti si
può affermare che la IG.ra sia affetta da:
1. sindrome Parte_1
cervicobrachialgica da sovraccarico biomeccanico in portatrice di ernie discali;
2. deficit statico-dinamico del tratto lombo-sacrale con irradiazioni sciatalgiche;
3. tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale;
4. epicondilite bilaterale.
Dalla lettura della documentazione sanitaria in atti e dall'obiettività clinica
evidenziata nel corso della visita del 19.12.24 emerge la presenza di un
significativo quadro algo/disfunzionale a carico della colonna vertebrale, sia del
pagina 3 tratto cervicale che di quello lombare, delle spalle e dei gomiti;
pertanto appare
difficile cogliere un miglioramento clinico/sintomatologico tale da poter
giustificare una stima del danno biologico complessivo del 20%.
Sulla base delle tabelle , di cui al D.M.12 luglio 2000, il danno biologico CP_2
conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico della colonna vertebrale, sia
del tratto cervicale che di quello lombare, corrisponde al 21% (ventuno per
cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il
codice tabellare 193. Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di
lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-
sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro
diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave,
comunque presente nei tratti cervicale e lombare;
quello relativo al quadro
algo/disfunzionale a carico delle spalle corrisponde complessivamente al 6% (sei
percento) utilizzando, per ciascuna articolazione, in ragione della sua natura e
della sua gravità, per analogia il codice tabellare 224. Limitazione dei movimenti
dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi;
quello relativo al quadro
algo/disfunzionale a carico dei gomiti corrisponde al 4% (quattro percento)
utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice
tabellare 232. Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee
assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata
ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità.
La valutazione complessiva dei vari danni, adottando il sistema della semisomma
e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti,
corrisponde al 30% (trenta per cento) dalla data di conclusione della revisione
(01.12.22)”.
pagina 4 Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Pertanto, non sussiste alcun miglioramento delle tecnopatie patite da
[...]
e può indicarsi un danno biologico complessivo del 30% dalla data della Pt_1
revisione del 01.12.2022.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
rendita in favore della ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
30% dalla data della revisione del 01.12.2022.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita Parte_1
commisurato a un danno biologico complessivo del 30% dalla data della revisione del 01.12.2022;
2. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di con gli interessi Parte_1
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla data della
pagina 5 revisione del 01.12.2022;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 2.697,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Fabrizio RODIN, dell'Avv. Floriana RUIU e dell'Avv. Pina
PIRARBA, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 27.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6