CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1790/2023 depositato il 28/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ZA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000642060000 BONIFICA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000642060000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000642060000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000642060000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000642060000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020080020112884000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120005988338000 IVA-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150008016992000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170000271371000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180012224783000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sigRicorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 03020229000642060000 notificato dall'Agenzia delle Entrate-OS di ZA in data 8.07.2023 contenente 44 cartelle di pagamento ,per l'importo di €.81.766,96 ; tuttavia, nel ricorso impugna 5 cartelle come di seguito elencate: 1) Cartella n.
03020080020112884000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di ZA- IVA interessi e sanzione
-annualità 2005- per l'importo di euro 14.998,72; 2 ) Cartella n. 03020120005988338000 emessa dalla
Direzione Provinciale di ZA – Ufficio territoriale di ZA-IVA interessi e sanzione- annualità 2008 per l'importo di euro 5.932,33; 3) Cartella n. 03020150008016992000 emessa dalla Direzione Provinciale di ZA – Ufficio territoriale di ZA- IVA interessi e sanzione - annualità 2012 per l'importo di euro 50,91; 4) Cartella n. 03020170000271371000 emessa dalla Direzione Provinciale di ZA – Ufficio territoriale di ZA- IVA interessi e sanzione-annualità 2013- per l'importo di euro 342,68; 5) Cartella
n. 03020180012224783000 emessa dalla Direzione Provinciale di ZA – Ufficio territoriale di
ZA- IVA interessi e sanzione- annualità 2015 per l'importo di euro 228,04. Eccepisce la omessa notifica degli atti ,la prescrizione e decadenza;
chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori costituiti.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate OS di ZA, rilevando quanto segue:1 ) la cartella di pagamento n.03020080020112884000 ,già notificata il 28.04.2009,è riportata in vari atti di intimazione di pagamento n.03020189004385382000(notificato il 28.02.2019- a mani del destinatario-non impugnato)-
n.03020209001110334000(notificato e non impugnato), n.030202390018281000 (notificato il 19.10.23 per compiuta giacenza, non impugnato ); 2)la cartella di pagamento n. 03020120005988338000 notificata il
02.03.2012 a mani del destinatario-non impugnata- è riportata in vari atti di intimazione di pagamento n.03020189004385382000(notificato il 28.02.2019- a mani del destinatario-non impugnato)-
n.03020209001110334000(notificato e non impugnato), n.030202390018281000 (notificato il 19.10.23 per compiuta giacenza, non impugnato ); 3)la cartella di pagamento n.03020150008016992000 , notificata il
08.02.2016 mediante deposito presso la casa comunale – non impugnata, è riportata in vari atti di intimazione di pagamento n.03020189004385382000(notificato il 28.02.2019- a mani del destinatario-non impugnato)-
n.03020209001110334000(notificato e non impugnato), n.030202390018281000 (notificato il 19.10.23 per compiuta giacenza, non impugnato;
4 ) la cartella di pagamento n. 03020180012224783000 è stata notificata il 04.03.2016-( restituita al mittente per compiuta giacenza-non impugnata)- è riportata in vari atti di intimazione di pagamento - n.03020209001110334000(notificato e non impugnato), n.030202390018281000
(notificato il 19.10.23 per compiuta giacenza, non impugnato;
5) -la cartella di pagamento n.
03020170000271371000, notificata il 14.02.2017 a mezzo pec- all'indirizzo catalano.giuseppe1974@pec. it- non impugnata , è riportata in vari atti di intimazione di pagamento n.03020189004385382000(notificato il 28.02.2019- a mani del destinatario-non impugnato)- n.03020209001110334000(notificato e non impugnato), n.030202390018281000 (notificato il 19.10.23 per compiuta giacenza, non impugnato.
Evidenzia che le notifiche sono state effettuate e il credito ormai è definitivo;
precisa che non sussiste alcuna prescrizione / decadenza, in applicazione della normativa emergenziale CO 19- ai sensi dell'art.68 D.
L.18/2020 e art.12 D.Lgs n.159/2015.Chiede il rigetto del ricorso , con vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario .
All'udienza del 24.09.2025, la Corte di Giustizia Tributaria, udito il relatore, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, invia preliminare che la suprema Corte ha chiarito che si prescrivono in dieci anni i tributi (ad esempio Irpef, Irap, Iva, Ires), pronunciando il seguente principio di diritto: “I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019;
Cass. 12740/2020) . “Il credito erariale per la riscossione della imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948vn. 4, c.c. < per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno. E' stato altresì affermato, per giurisprudenza prevalente,che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie (Cass. Sez. Unite sent. 23397/2016- Cass. civile, 15 aprile 2019, n. 10549 ). Quanto alla eccepita prescrizione, va evidenziato che l'applicazione dell'art.68 D.L 18 /2020 convertito con legge n.27/2020 ( disciplina emergenza CO ), con la sospensione dei termini, ha portato la proroga al 31 dicembre 2023 per il recupero del credito tributario non opposto e, quindi, definito. Si evidenzia che il termine di prescrizione nel caso di specie è decennale e che le cartelle risultano notificate e non impugnate per cui il credito è ormai definitivo. Di conseguenza, la eccezione di prescrizione è priva di fondamento, anche perché sono intervenuti vari atti di intimazione che hanno interrotto la prescrizione. Il ricorso non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in €.2.000,00, in favore della resistente Agenzia delle Entrate-OS, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, da distrarsi,ai sensi dell'art. 93 c.p.c.in favore del procuratore antistatario .
ZA, 24.09. 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente (dott. Maria Eva Taccardi) (dott. Giuseppe Alcaro )
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1790/2023 depositato il 28/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - ZA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000642060000 BONIFICA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000642060000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000642060000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000642060000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229000642060000 TARSU/TIA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020080020112884000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120005988338000 IVA-ALTRO 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150008016992000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170000271371000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180012224783000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sigRicorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 03020229000642060000 notificato dall'Agenzia delle Entrate-OS di ZA in data 8.07.2023 contenente 44 cartelle di pagamento ,per l'importo di €.81.766,96 ; tuttavia, nel ricorso impugna 5 cartelle come di seguito elencate: 1) Cartella n.
03020080020112884000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di ZA- IVA interessi e sanzione
-annualità 2005- per l'importo di euro 14.998,72; 2 ) Cartella n. 03020120005988338000 emessa dalla
Direzione Provinciale di ZA – Ufficio territoriale di ZA-IVA interessi e sanzione- annualità 2008 per l'importo di euro 5.932,33; 3) Cartella n. 03020150008016992000 emessa dalla Direzione Provinciale di ZA – Ufficio territoriale di ZA- IVA interessi e sanzione - annualità 2012 per l'importo di euro 50,91; 4) Cartella n. 03020170000271371000 emessa dalla Direzione Provinciale di ZA – Ufficio territoriale di ZA- IVA interessi e sanzione-annualità 2013- per l'importo di euro 342,68; 5) Cartella
n. 03020180012224783000 emessa dalla Direzione Provinciale di ZA – Ufficio territoriale di
ZA- IVA interessi e sanzione- annualità 2015 per l'importo di euro 228,04. Eccepisce la omessa notifica degli atti ,la prescrizione e decadenza;
chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori costituiti.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate OS di ZA, rilevando quanto segue:1 ) la cartella di pagamento n.03020080020112884000 ,già notificata il 28.04.2009,è riportata in vari atti di intimazione di pagamento n.03020189004385382000(notificato il 28.02.2019- a mani del destinatario-non impugnato)-
n.03020209001110334000(notificato e non impugnato), n.030202390018281000 (notificato il 19.10.23 per compiuta giacenza, non impugnato ); 2)la cartella di pagamento n. 03020120005988338000 notificata il
02.03.2012 a mani del destinatario-non impugnata- è riportata in vari atti di intimazione di pagamento n.03020189004385382000(notificato il 28.02.2019- a mani del destinatario-non impugnato)-
n.03020209001110334000(notificato e non impugnato), n.030202390018281000 (notificato il 19.10.23 per compiuta giacenza, non impugnato ); 3)la cartella di pagamento n.03020150008016992000 , notificata il
08.02.2016 mediante deposito presso la casa comunale – non impugnata, è riportata in vari atti di intimazione di pagamento n.03020189004385382000(notificato il 28.02.2019- a mani del destinatario-non impugnato)-
n.03020209001110334000(notificato e non impugnato), n.030202390018281000 (notificato il 19.10.23 per compiuta giacenza, non impugnato;
4 ) la cartella di pagamento n. 03020180012224783000 è stata notificata il 04.03.2016-( restituita al mittente per compiuta giacenza-non impugnata)- è riportata in vari atti di intimazione di pagamento - n.03020209001110334000(notificato e non impugnato), n.030202390018281000
(notificato il 19.10.23 per compiuta giacenza, non impugnato;
5) -la cartella di pagamento n.
03020170000271371000, notificata il 14.02.2017 a mezzo pec- all'indirizzo catalano.giuseppe1974@pec. it- non impugnata , è riportata in vari atti di intimazione di pagamento n.03020189004385382000(notificato il 28.02.2019- a mani del destinatario-non impugnato)- n.03020209001110334000(notificato e non impugnato), n.030202390018281000 (notificato il 19.10.23 per compiuta giacenza, non impugnato.
Evidenzia che le notifiche sono state effettuate e il credito ormai è definitivo;
precisa che non sussiste alcuna prescrizione / decadenza, in applicazione della normativa emergenziale CO 19- ai sensi dell'art.68 D.
L.18/2020 e art.12 D.Lgs n.159/2015.Chiede il rigetto del ricorso , con vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario .
All'udienza del 24.09.2025, la Corte di Giustizia Tributaria, udito il relatore, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, invia preliminare che la suprema Corte ha chiarito che si prescrivono in dieci anni i tributi (ad esempio Irpef, Irap, Iva, Ires), pronunciando il seguente principio di diritto: “I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell'ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019;
Cass. 12740/2020) . “Il credito erariale per la riscossione della imposta a seguito di accertamento divenuto definitivo, è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'articolo 2948vn. 4, c.c. < per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi>>, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno. E' stato altresì affermato, per giurisprudenza prevalente,che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento in cui lo stesso si trasfonde, si determina un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito, nell'ambito del quale non è più possibile scorporare le singole voci originarie (Cass. Sez. Unite sent. 23397/2016- Cass. civile, 15 aprile 2019, n. 10549 ). Quanto alla eccepita prescrizione, va evidenziato che l'applicazione dell'art.68 D.L 18 /2020 convertito con legge n.27/2020 ( disciplina emergenza CO ), con la sospensione dei termini, ha portato la proroga al 31 dicembre 2023 per il recupero del credito tributario non opposto e, quindi, definito. Si evidenzia che il termine di prescrizione nel caso di specie è decennale e che le cartelle risultano notificate e non impugnate per cui il credito è ormai definitivo. Di conseguenza, la eccezione di prescrizione è priva di fondamento, anche perché sono intervenuti vari atti di intimazione che hanno interrotto la prescrizione. Il ricorso non merita accoglimento. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, da liquidarsi come da dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in €.2.000,00, in favore della resistente Agenzia delle Entrate-OS, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, da distrarsi,ai sensi dell'art. 93 c.p.c.in favore del procuratore antistatario .
ZA, 24.09. 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente (dott. Maria Eva Taccardi) (dott. Giuseppe Alcaro )