TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/09/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4497/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MAFFEIS Parte_1 C.F._1
DANIELE e dell'avv. SIBILIA EMMA ( ), elettivamente domiciliato in , C.F._2
presso lo studio dell'avv. MAFFEIS DANIELE
- OPPONENTE -
C o n t r o
), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio del prof. avv. EROLI MASSIMO e dell'avv. ARTUSI ARTURO, elettivamente domiciliato in STR. FARINI 47 PARMA, presso lo studio dell'avv. ARTUSI ARTURO
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 4497/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1347/2023, emesso da Parte_1
questo Tribunale a favore di per la somma di Controparte_2
euro 604.275,00, oltre interessi e spese del procedimento, somma chiesta in applicazione dell'art. 4 del contratto di finanziamento concluso tra le parti in data 9 febbraio 2017, a mente del quale <la cessazione dal rapporto di agenzia per qualsiasi causa e/o ragione ovvero l'estromissione del dalla predetta iniziativa per una qualsiasi delle cause indicate dal relativo Parte_2
Regolamento comporta la decadenza dal diritto alla concessione del Prestito e l'automatica risoluzione del contratto, con il conseguente obbligo del di pagare alla tutto Parte_2 CP_3
quanto dovutole per capitale, interessi ivi compresi quelli di mora maturati>>, chiedendone la revoca.
Controparte si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A parere di questo giudicante, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
L'unica eccezione sollevata dall'opponente fa riferimento alla previsione, nel contratto, di una penale che, tuttavia, l'odierna opposta ha azionato innanzi al Giudice del Lavoro.
Nessuna eccezione specifica, invece, è stata sollevata in merito alla debenza di capitale ed interessi del finanziamento.
Pertanto, il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, deve essere confermato.
Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., chiesta dall'opposta.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un quarto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1347/2023, emesso dal Tribunale di Parma a favore di Controparte_2
[...]
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di tre quarti, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 18.420,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del
15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto.
Parma, 13/09/2025
Il Giudice Unico Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MAFFEIS Parte_1 C.F._1
DANIELE e dell'avv. SIBILIA EMMA ( ), elettivamente domiciliato in , C.F._2
presso lo studio dell'avv. MAFFEIS DANIELE
- OPPONENTE -
C o n t r o
), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio del prof. avv. EROLI MASSIMO e dell'avv. ARTUSI ARTURO, elettivamente domiciliato in STR. FARINI 47 PARMA, presso lo studio dell'avv. ARTUSI ARTURO
-OPPOSTO –
Causa Civile iscritta al 4497/2023 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1347/2023, emesso da Parte_1
questo Tribunale a favore di per la somma di Controparte_2
euro 604.275,00, oltre interessi e spese del procedimento, somma chiesta in applicazione dell'art. 4 del contratto di finanziamento concluso tra le parti in data 9 febbraio 2017, a mente del quale <la cessazione dal rapporto di agenzia per qualsiasi causa e/o ragione ovvero l'estromissione del dalla predetta iniziativa per una qualsiasi delle cause indicate dal relativo Parte_2
Regolamento comporta la decadenza dal diritto alla concessione del Prestito e l'automatica risoluzione del contratto, con il conseguente obbligo del di pagare alla tutto Parte_2 CP_3
quanto dovutole per capitale, interessi ivi compresi quelli di mora maturati>>, chiedendone la revoca.
Controparte si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A parere di questo giudicante, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
L'unica eccezione sollevata dall'opponente fa riferimento alla previsione, nel contratto, di una penale che, tuttavia, l'odierna opposta ha azionato innanzi al Giudice del Lavoro.
Nessuna eccezione specifica, invece, è stata sollevata in merito alla debenza di capitale ed interessi del finanziamento.
Pertanto, il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, deve essere confermato.
Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., chiesta dall'opposta.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un quarto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1347/2023, emesso dal Tribunale di Parma a favore di Controparte_2
[...]
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali nella misura di tre quarti, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 18.420,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del
15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto.
Parma, 13/09/2025
Il Giudice Unico Dott. Antonella Ioffredi