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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1470/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7522/2019 depositato il 03/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1676/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129016852203 REGISTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129016952102 REGISTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129016852001 REGISTRO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso dall'Agenzia delle Entrate per l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 1676/2/2019 del 6.3.2019, depositata il 9.5.2019 – con la quale sono sono state annullate tre intimazioni di pagamento che facevano seguito ad altrettante cartelle di pagamento, quelle di cui ai numeri 298 2008 0004207921, 298 2006 0019330563 e 298 2012 9016852203, emesse nei confronti di Resistente_1 per il recupero del bollo auto per gli anni, rispettivamente, 2001, 2002 e 1999, avendo il primo giudice ritenuto che dette cartelle fossero state notificate oltre il termine di prescrizione triennale della pretesa impositiva nella specie fatta valere – la causa veniva trattata e decisa, nel contraddittorio con la Res._1 e con Riscossione Sicilia spa, la quale spiegava costituzione adesiva alle ragioni dell'appellante, all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affrontata la dedotta inammissibilità dell'appello giacché tardivamente proposto.
Al riguardo, va rilevato che, sebbene corrisponda al vero che il difensore della Resistente_1 ha notificato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo pec recapitata in data 10.6.2025, la sentenza oggetto di gravame e che l'appello è stato presentato dall'Agenzia delle Entrate soltanto il 25.11.2019 - quindi oltre i sessanta giorni della notificazione della sentenza suddetta, scadenti, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, in data 9.9.2019 -, deve evidenziarsi che la Suprema Corte ha affermato, condivisibilmente, che: “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)” (in tal senso, cass. civ., ordinanza n. 23396 dell'1.8.2023).
Ebbene, posto che nella specie il difensore della Resistente_1 ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate copia della sentenza n. 1676/2/2019 in allegato alla pec del 10.6.2019 del tenore che segue: “In nome e per conto della sig.ra Resistente_1, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1 presso lo studio del sottoscritto difensore, si invita codesta spett.le Agenzia delle Entrate a provvedere al pagamento delle spese di giudizio liquidate dalla CTP di Siracusa con sentenza n°1676/02/19 in € 800,00, di cui € 600,00 per onorario, oltre Iva e C.P.”, appare evidente come la notificazione della sentenza non fosse affatto funzionale a far valutare all'Agenzia delle Entrate se proporre gravame avverso la stessa, quanto, piuttosto, ad ottenere una pronta liquidazione delle spese riconosciute alla Resistente_1 all'esito del primo grado di giudizio, con la conseguenza che detta notificazione non può ritenersi affatto idonea a fare decorrere il termine breve dell'impugnazione, solo con riferimento al quale l'appello proposto dall'Agenza delle Entrate sarebbe tardivo.
Tanto stabilito, va rilevato che il contenzioso afferisce ad imposte erariali chieste con tre cartelle emesse prima del 2015 e di importo inferiore, ciascuna di esse, a 1.000,00 €, con la conseguenza che rispetto alle stesse trova operatività il disposto dell'art. 1, comma 222, della legge 29.12.2022 n. 197, a tenore del quale: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31.3.2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitali, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti delle riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”. Invero, con riferimento alle cartelle emesse nel 2006 e nel 2008 troverebbe addirittura operatività l'annullamento automatico dei debiti tributari previsto dall'art. 4 decreto-legge 23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2018 n. 136, a mente del quale: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. [..]”.
La materia del contendere, quindi, è venuta meno, sicché va dichiarata l'estinzione del presente giudizio, con compensazione delle relative spese tra le parti, essendosi il contenzioso definito sulla base di normativa di favore per il contribuente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa dichiara l'estinzione del giudizio e compensa, tra le parti, le relative spese.
Siracusa, 16.2.2026
Il Giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Giuseppina STORACI
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7522/2019 depositato il 03/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1676/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129016852203 REGISTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129016952102 REGISTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820129016852001 REGISTRO 1999
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso dall'Agenzia delle Entrate per l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 1676/2/2019 del 6.3.2019, depositata il 9.5.2019 – con la quale sono sono state annullate tre intimazioni di pagamento che facevano seguito ad altrettante cartelle di pagamento, quelle di cui ai numeri 298 2008 0004207921, 298 2006 0019330563 e 298 2012 9016852203, emesse nei confronti di Resistente_1 per il recupero del bollo auto per gli anni, rispettivamente, 2001, 2002 e 1999, avendo il primo giudice ritenuto che dette cartelle fossero state notificate oltre il termine di prescrizione triennale della pretesa impositiva nella specie fatta valere – la causa veniva trattata e decisa, nel contraddittorio con la Res._1 e con Riscossione Sicilia spa, la quale spiegava costituzione adesiva alle ragioni dell'appellante, all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affrontata la dedotta inammissibilità dell'appello giacché tardivamente proposto.
Al riguardo, va rilevato che, sebbene corrisponda al vero che il difensore della Resistente_1 ha notificato all'Agenzia delle Entrate, a mezzo pec recapitata in data 10.6.2025, la sentenza oggetto di gravame e che l'appello è stato presentato dall'Agenzia delle Entrate soltanto il 25.11.2019 - quindi oltre i sessanta giorni della notificazione della sentenza suddetta, scadenti, tenendo conto della sospensione feriale dei termini, in data 9.9.2019 -, deve evidenziarsi che la Suprema Corte ha affermato, condivisibilmente, che: “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)” (in tal senso, cass. civ., ordinanza n. 23396 dell'1.8.2023).
Ebbene, posto che nella specie il difensore della Resistente_1 ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate copia della sentenza n. 1676/2/2019 in allegato alla pec del 10.6.2019 del tenore che segue: “In nome e per conto della sig.ra Resistente_1, elettivamente domiciliata in Indirizzo_1 presso lo studio del sottoscritto difensore, si invita codesta spett.le Agenzia delle Entrate a provvedere al pagamento delle spese di giudizio liquidate dalla CTP di Siracusa con sentenza n°1676/02/19 in € 800,00, di cui € 600,00 per onorario, oltre Iva e C.P.”, appare evidente come la notificazione della sentenza non fosse affatto funzionale a far valutare all'Agenzia delle Entrate se proporre gravame avverso la stessa, quanto, piuttosto, ad ottenere una pronta liquidazione delle spese riconosciute alla Resistente_1 all'esito del primo grado di giudizio, con la conseguenza che detta notificazione non può ritenersi affatto idonea a fare decorrere il termine breve dell'impugnazione, solo con riferimento al quale l'appello proposto dall'Agenza delle Entrate sarebbe tardivo.
Tanto stabilito, va rilevato che il contenzioso afferisce ad imposte erariali chieste con tre cartelle emesse prima del 2015 e di importo inferiore, ciascuna di esse, a 1.000,00 €, con la conseguenza che rispetto alle stesse trova operatività il disposto dell'art. 1, comma 222, della legge 29.12.2022 n. 197, a tenore del quale: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31.3.2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitali, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti delle riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”. Invero, con riferimento alle cartelle emesse nel 2006 e nel 2008 troverebbe addirittura operatività l'annullamento automatico dei debiti tributari previsto dall'art. 4 decreto-legge 23.10.2018 n. 119, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2018 n. 136, a mente del quale: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. [..]”.
La materia del contendere, quindi, è venuta meno, sicché va dichiarata l'estinzione del presente giudizio, con compensazione delle relative spese tra le parti, essendosi il contenzioso definito sulla base di normativa di favore per il contribuente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa dichiara l'estinzione del giudizio e compensa, tra le parti, le relative spese.
Siracusa, 16.2.2026
Il Giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Giuseppina STORACI