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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/07/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1262/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Rosario VACIRCA Presidente rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1262/2023 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania alla via Umberto n. 306 presso lo studio degli Avv.ti Zenaide Paola Di Guardo
(C.F: ) e (C.F.: ), che la rappresentano C.F._2 Parte_2 C.F._3
e difendono, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 9 nato ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._4
domiciliato in Agira (EN) al largo Clelia n. 15 presso lo studio dell'Avv. Francesca Mazzara (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._5
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 28.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01 dicembre 2023, ha formulato domanda Parte_1
contestuale, ex art. 473 bis.49 c.p.c., di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , a Palermo in data 13.10.1984; atto trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1
del Comune di Agira (EN) al Numero 1, Parte II, Serie B, Anno 1985.
Premesso che dall'unione sono nati 6 figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la ricorrente ha rappresentato che già nell'anno 2015 ebbe a incoare giudizio di separazione, concluso con Sentenza n. 317/2018 del 05.07.2018 (R.G. 1535/2015 – Tribunale di Enna), che statuì in favore della ricorrente la corresponsione da parte del coniuge di un assegno di mantenimento pari a € 200,00 mensili.
La ricorrente ha riferito che nel marzo 2021 i coniugi si sono riconciliati e che, pertanto, ella ha fatto ritorno nella casa coniugale, fino a ottobre 2023.
La ricorrente ha rappresentato che, dopo un primo periodo di serenità, la situazione tra i coniugi è nuovamente degenerata per colpa del marito: ella ha riferito di essere stata denigrata e umiliata dal marito, il quale la obbligava ad avere rapporti sessuali anche contro la sua volontà; che, in particolare, a dicembre 2022, durante una cena di famiglia, il coniuge “andava in escandescenze cercando più volte di colpire con una sedia la moglie”, venendo poi calmato dall'intervento del genero;
che da quel momento “il sig. trascorreva le sue giornate per lo più fuori dall'abitazione, lasciando ancora CP_1 una volta la sig.ra in un profondo stato di prostrazione e abbandono”; ha allegato querela Pt_1
sporta nei confronti del marito il 13.10.2023.
pagina 2 di 9 La ricorrente ha rappresentato di essere priva di redditi e che, di contro, il coniuge “percepisce uno stipendio al netto di € 1200,00 oltre € 899,00 per l'indennità di accompagnamento per un totale di
2100,00”.
La ricorrente ha quindi chiesto di autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare la separazione con addebito al sig. ; “assegnare la casa coniugale al sig. , in quanto di sua CP_1 Controparte_1 esclusiva proprietà”; “Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare alla ricorrente un CP_1 importo pari a € 600,00 a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge; dichiarare, previa definizione della fase di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 26.01.2024, si è costituito in giudizio il sig. , riferendo che la moglie è rientrata nella CP_1
casa coniugale a maggio 2021 “senza tuttavia mai ricostituire effettivamente col coniuge la comunione morale e spirituale tipica del vincolo matrimoniale”.
Sulle cause della crisi coniugale, il resistente, soggetto non vedente, ha riferito di un “atteggiamento distaccato e disinteressato, e per certi aspetti mortificante, tenuto dalla ricorrente, la quale, dopo essere ritornata a vivere nella casa coniugale, ha continuato a considerare il marito (disabile totale e non vedente) solo come un bancomat al quale rivolgere continue richieste economiche e ad avere un atteggiamento di totale disaffezione ed indifferenza nei suoi confronti” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione).
Il resistente, negando le accuse di atteggiamenti denigratori, ha rappresentato come il rientro nella casa coniugale non abbia mai portato ad un'effettiva ricostituzione della comunione materiale e spirituale, atteso che la scelta della sig.ra è avvenuta a seguito della cessazione di una relazione e, ad Pt_1
avviso del resistente, al fine di tornare a condurre uno stile di vita più agiato, avendo ella dormito in altra camera per alcuni mesi ed essendosi “sempre rifiutata di intrattenere rapporti intimi col coniuge”.
In relazione all'episodio del dicembre 2022, il resistente ha narrato di essersi adirato a causa della provocazione della moglie che avrebbe affermato “di “essersi divertita” con l'amante, tale PE
, col quale dopo la separazione aveva avviato una stabile convivenza” (cfr. pag. 3 della
[...]
comparsa di costituzione).
Il resistente ha rappresentato che la mera ripresa della coabitazione non avrebbe fatto venir meno gli effetti della separazione già pronunciata, non avendo i coniugi ricostituito la comunione materiale, morale, affettiva e spirituale tipica del rapporto di coniugio, di tal ché, andrebbe pronunciata solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 9 In subordine, ove ritenuta sussistente la riconciliazione, il resistente ha formulato domanda di addebito della separazione, rinvenendone i presupposti nel persistente rifiuto della moglie di intrattenere rapporti sessuali, nonché nella mancata assistenza morale e materiale, non avendo ella accompagnato il marito nelle uscite, nelle visite mediche, non avendolo assistito durante la malattia.
In relazione alle richieste di natura economica, il resistente ha riferito di essere un ex dipendente dell'ASP di Enna, oggi in pensione, di percepire l'importo mensile di € 1.250,00 (al netto della rata per la cessione del quinto di € 268,00), dal quale detrarre le ulteriori rate per prestiti contratti nell'interesse della famiglia (per complessivi € 550,00); somma con la quale provvede anche a pagare personale per la pulizia domestica e per accompagnarlo all'occorrenza, a cagione della sua cecità.
Il resistente ha riferito che la moglie non è priva di redditi ma che percepisce la somma di almeno €
600,00 mensili realizzando oggetti all'uncinetto che vengono rivenduti ad un negozio sito in Ancona, oltre la somma mensile di € 200,00 quale canone di locazione di immobile ad ella intestato.
Il resistente ha quindi chiesto, in via principale, di ritenere valida ed efficace la sentenza di separazione del 05.07.2018 e, in conseguenza, di dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di separazione proposta dalla ricorrente e di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mantenendo la casa coniugale propria disponibilità in quanto di sua esclusiva proprietà; in via subordinata, di pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla moglie, con prosecuzione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni.
All'udienza di comparizione del 28.02.2024, le parti hanno disporsi un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo.
Alla successiva udienza dell'08.05.2024, le parti sono personalmente comparse e il G.I. ha accertato l'impossibilità di riconciliazione.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, previamente rigettate le richieste di prova formulate dal resistente, il G.I. ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, poi rinviata al 25.02.2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti.
Con ordinanza del 28.04.2025 la causa è stata assunta in decisione.
pagina 4 di 9 Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare l'avvenuta cessazione degli effetti della sentenza di separazione (Sentenza n. 317/2018 - Tribunale di Enna), alla luce del comportamento non equivoco tenuto dalle parti e da entrambe dichiarato, incompatibile con lo stato di separazione.
È pur vero che “la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo richiesto il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (cfr. Cass. n. 17596/2023), tuttavia, dagli atti di causa,
è emerso che la coabitazione è ripresa per ben due anni e mezzo e, in occasione dell'udienza dell'08.05.2024, lo stesso resistente ha riferito: “per quasi due anni abbiamo riprovato a riconciliarsi anche per amore dei miei figli”.
Di tal ché, nella fattispecie a mani, va attribuito rilievo centrale alla lunga durata della ripresa della convivenza, oggettivamente idonea a dimostrare la disponibilità dei coniugi alla ricostituzione del nucleo familiare, prescindendo da indimostrate (e, per certi versi, indimostrabili) riserve mentali di ognuno (cfr. Cass. n. 12314/2007).
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alle reciproche richieste di addebito della separazione, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della pagina 5 di 9 crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Nella fattispecie a mani, a sostegno della domanda di addebito, la ricorrente ha dedotto comportamenti irrispettosi del marito, riferendo altresì che il coniuge l'avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali, a seguito della ripresa della convivenza.
Il resistente, dal canto suo, ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per inosservanza degli obblighi di assistenza materiale e morale, per essersi rifiutata di intrattenere rapporti intimi con lui, di accompagnarlo nelle uscite, di assisterlo durante la malattia e, da ultimo, in occasione del ricovero per un intervento alla schiena.
All'evidenza, può agevolmente riscontrarsi la sussistenza di una crisi coniugale risalente nel tempo, tanto da indurre i coniugi a intraprendere e concludere un precedente procedimento di separazione, cui ha fatto seguito il tentativo, per un ragionevole lasso di tempo, di superare la crisi.
Ciò posto, si può affermare con ragionevolezza che nel caso de quo la crisi coniugale è sorta ben prima degli avvenimenti dedotti dalle parti a fondamento delle reciproche domande di addebito;
detti avvenimenti hanno confermato e non determinato la crisi coniugale dedotta nel presente procedimento, sicché le domande di addebito svolte dalle parti vanno rigettate in quanto infondate.
Invero, entrambe le parti hanno riferito di una crisi coniugale che ha di fatto caratterizzato anche il periodo successivo alla riconciliazione.
Alla luce delle superiori premesse, l'irrimediabilità e la preesistenza della crisi coniugale possono ragionevolmente affermarsi, ancor più considerato che nessuna delle parti ha provato fatti nuovi, successivi alla riconciliazione, che abbiano costituito la causa del venir meno dell'affectio coniugalis.
Questo Collegio ritiene, pertanto, di rigettare le reciproche domande di addebito della separazione svolte dalle parti.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice,
pagina 6 di 9 pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Occorre, quindi, porre a raffronto le posizioni economiche dei coniugi, prendendo in considerazione ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età.
Ebbene, la ricorrente ha confermato di eseguire lavori all'uncinetto e di ricavare delle entrate dalla vendita di tali lavori, seppur evidenziando la loro modesta entità.
Allo stato, la ricorrente vive presso immobile di sua proprietà (sito in Agira alla via Raddusa) e, pertanto, non corrisponde un canone di locazione, pur avendo rilevato che il coniuge non abbia più corrisposto le rate del finanziamento da questi stipulato, con garanzia ipotecaria sul predetto immobile.
Il resistente, dal canto suo, percepisce una pensione di € 1.240,00 (già al netto della rata di cessione del quinto di € 268,00, in forza di contratto di finanziamento con scadenza al 2032); da tale somma va detratta la rata di € 286,00 per ulteriore finanziamento con scadenza al 2027), con un residuo di circa €
900,00.
Ebbene, considerato che il sig. è soggetto non vedente e che, verosimilmente, necessita di cure CP_1
e assistenza costanti, il reddito residuo dello stesso risulta appena sufficiente a far fronte a tutte le quotidiane esigenze dello stesso.
Al contempo, occorre evidenziare che il risultano agli atti di causa numerose fotografie di lavori eseguiti dalla sig.ra pubblicizzati sulla propria pagina Facebook, che consentono di ritenere Pt_1
che la ricorrente possieda capacità artigianali tali da rendersi economicamente indipendente.
pagina 7 di 9 Questo Collegio ritiene, pertanto, di rigettare la domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente, tenendo in adeguata considerazione le potenzialità reddituali della prima e i redditi del secondo.
Sulla domanda svolta dal resistente di assegnazione della casa familiare, sita in Agira alla via G.
Matteotti n. 7, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337 sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare i figli e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Considerato che, nel caso di specie, è pacifico che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, questo Collegio ritiene di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal sig. , il cui regime rimane disciplinato dalle ordinarie regole di diritto, senza che sia CP_1
possibile nella presente sede alcun accertamento al riguardo, stante che un tale accertamento esorbiterebbe dall'oggetto proprio del presente giudizio.
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
17.08.1966 (C.F.: ), e nato ad [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ; C.F._4
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Agira (EN) al Numero 1, Parte II, Serie B, Anno 1985;
- RIGETTA le reciproche domande di addebito svolte dalle parti;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal resistente;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
pagina 8 di 9 Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Rosario Vacirca
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Rosario VACIRCA Presidente rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
Dott. Davide PALAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1262/2023 R.G., avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Catania alla via Umberto n. 306 presso lo studio degli Avv.ti Zenaide Paola Di Guardo
(C.F: ) e (C.F.: ), che la rappresentano C.F._2 Parte_2 C.F._3
e difendono, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 9 nato ad [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._4
domiciliato in Agira (EN) al largo Clelia n. 15 presso lo studio dell'Avv. Francesca Mazzara (C.F.:
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._5
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 28.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01 dicembre 2023, ha formulato domanda Parte_1
contestuale, ex art. 473 bis.49 c.p.c., di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , a Palermo in data 13.10.1984; atto trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1
del Comune di Agira (EN) al Numero 1, Parte II, Serie B, Anno 1985.
Premesso che dall'unione sono nati 6 figli, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, la ricorrente ha rappresentato che già nell'anno 2015 ebbe a incoare giudizio di separazione, concluso con Sentenza n. 317/2018 del 05.07.2018 (R.G. 1535/2015 – Tribunale di Enna), che statuì in favore della ricorrente la corresponsione da parte del coniuge di un assegno di mantenimento pari a € 200,00 mensili.
La ricorrente ha riferito che nel marzo 2021 i coniugi si sono riconciliati e che, pertanto, ella ha fatto ritorno nella casa coniugale, fino a ottobre 2023.
La ricorrente ha rappresentato che, dopo un primo periodo di serenità, la situazione tra i coniugi è nuovamente degenerata per colpa del marito: ella ha riferito di essere stata denigrata e umiliata dal marito, il quale la obbligava ad avere rapporti sessuali anche contro la sua volontà; che, in particolare, a dicembre 2022, durante una cena di famiglia, il coniuge “andava in escandescenze cercando più volte di colpire con una sedia la moglie”, venendo poi calmato dall'intervento del genero;
che da quel momento “il sig. trascorreva le sue giornate per lo più fuori dall'abitazione, lasciando ancora CP_1 una volta la sig.ra in un profondo stato di prostrazione e abbandono”; ha allegato querela Pt_1
sporta nei confronti del marito il 13.10.2023.
pagina 2 di 9 La ricorrente ha rappresentato di essere priva di redditi e che, di contro, il coniuge “percepisce uno stipendio al netto di € 1200,00 oltre € 899,00 per l'indennità di accompagnamento per un totale di
2100,00”.
La ricorrente ha quindi chiesto di autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare la separazione con addebito al sig. ; “assegnare la casa coniugale al sig. , in quanto di sua CP_1 Controparte_1 esclusiva proprietà”; “Disporre a carico del sig. l'obbligo di versare alla ricorrente un CP_1 importo pari a € 600,00 a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge; dichiarare, previa definizione della fase di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 26.01.2024, si è costituito in giudizio il sig. , riferendo che la moglie è rientrata nella CP_1
casa coniugale a maggio 2021 “senza tuttavia mai ricostituire effettivamente col coniuge la comunione morale e spirituale tipica del vincolo matrimoniale”.
Sulle cause della crisi coniugale, il resistente, soggetto non vedente, ha riferito di un “atteggiamento distaccato e disinteressato, e per certi aspetti mortificante, tenuto dalla ricorrente, la quale, dopo essere ritornata a vivere nella casa coniugale, ha continuato a considerare il marito (disabile totale e non vedente) solo come un bancomat al quale rivolgere continue richieste economiche e ad avere un atteggiamento di totale disaffezione ed indifferenza nei suoi confronti” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione).
Il resistente, negando le accuse di atteggiamenti denigratori, ha rappresentato come il rientro nella casa coniugale non abbia mai portato ad un'effettiva ricostituzione della comunione materiale e spirituale, atteso che la scelta della sig.ra è avvenuta a seguito della cessazione di una relazione e, ad Pt_1
avviso del resistente, al fine di tornare a condurre uno stile di vita più agiato, avendo ella dormito in altra camera per alcuni mesi ed essendosi “sempre rifiutata di intrattenere rapporti intimi col coniuge”.
In relazione all'episodio del dicembre 2022, il resistente ha narrato di essersi adirato a causa della provocazione della moglie che avrebbe affermato “di “essersi divertita” con l'amante, tale PE
, col quale dopo la separazione aveva avviato una stabile convivenza” (cfr. pag. 3 della
[...]
comparsa di costituzione).
Il resistente ha rappresentato che la mera ripresa della coabitazione non avrebbe fatto venir meno gli effetti della separazione già pronunciata, non avendo i coniugi ricostituito la comunione materiale, morale, affettiva e spirituale tipica del rapporto di coniugio, di tal ché, andrebbe pronunciata solo la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 3 di 9 In subordine, ove ritenuta sussistente la riconciliazione, il resistente ha formulato domanda di addebito della separazione, rinvenendone i presupposti nel persistente rifiuto della moglie di intrattenere rapporti sessuali, nonché nella mancata assistenza morale e materiale, non avendo ella accompagnato il marito nelle uscite, nelle visite mediche, non avendolo assistito durante la malattia.
In relazione alle richieste di natura economica, il resistente ha riferito di essere un ex dipendente dell'ASP di Enna, oggi in pensione, di percepire l'importo mensile di € 1.250,00 (al netto della rata per la cessione del quinto di € 268,00), dal quale detrarre le ulteriori rate per prestiti contratti nell'interesse della famiglia (per complessivi € 550,00); somma con la quale provvede anche a pagare personale per la pulizia domestica e per accompagnarlo all'occorrenza, a cagione della sua cecità.
Il resistente ha riferito che la moglie non è priva di redditi ma che percepisce la somma di almeno €
600,00 mensili realizzando oggetti all'uncinetto che vengono rivenduti ad un negozio sito in Ancona, oltre la somma mensile di € 200,00 quale canone di locazione di immobile ad ella intestato.
Il resistente ha quindi chiesto, in via principale, di ritenere valida ed efficace la sentenza di separazione del 05.07.2018 e, in conseguenza, di dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di separazione proposta dalla ricorrente e di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mantenendo la casa coniugale propria disponibilità in quanto di sua esclusiva proprietà; in via subordinata, di pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla moglie, con prosecuzione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle stesse condizioni.
All'udienza di comparizione del 28.02.2024, le parti hanno disporsi un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad un accordo.
Alla successiva udienza dell'08.05.2024, le parti sono personalmente comparse e il G.I. ha accertato l'impossibilità di riconciliazione.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, previamente rigettate le richieste di prova formulate dal resistente, il G.I. ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2024, poi rinviata al 25.02.2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti.
Con ordinanza del 28.04.2025 la causa è stata assunta in decisione.
pagina 4 di 9 Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare l'avvenuta cessazione degli effetti della sentenza di separazione (Sentenza n. 317/2018 - Tribunale di Enna), alla luce del comportamento non equivoco tenuto dalle parti e da entrambe dichiarato, incompatibile con lo stato di separazione.
È pur vero che “la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati, essendo richiesto il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (cfr. Cass. n. 17596/2023), tuttavia, dagli atti di causa,
è emerso che la coabitazione è ripresa per ben due anni e mezzo e, in occasione dell'udienza dell'08.05.2024, lo stesso resistente ha riferito: “per quasi due anni abbiamo riprovato a riconciliarsi anche per amore dei miei figli”.
Di tal ché, nella fattispecie a mani, va attribuito rilievo centrale alla lunga durata della ripresa della convivenza, oggettivamente idonea a dimostrare la disponibilità dei coniugi alla ricostituzione del nucleo familiare, prescindendo da indimostrate (e, per certi versi, indimostrabili) riserve mentali di ognuno (cfr. Cass. n. 12314/2007).
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Quanto alle reciproche richieste di addebito della separazione, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della pagina 5 di 9 crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005).
In altri termini, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri coniugali, e quindi della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Nella fattispecie a mani, a sostegno della domanda di addebito, la ricorrente ha dedotto comportamenti irrispettosi del marito, riferendo altresì che il coniuge l'avrebbe costretta ad avere rapporti sessuali, a seguito della ripresa della convivenza.
Il resistente, dal canto suo, ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per inosservanza degli obblighi di assistenza materiale e morale, per essersi rifiutata di intrattenere rapporti intimi con lui, di accompagnarlo nelle uscite, di assisterlo durante la malattia e, da ultimo, in occasione del ricovero per un intervento alla schiena.
All'evidenza, può agevolmente riscontrarsi la sussistenza di una crisi coniugale risalente nel tempo, tanto da indurre i coniugi a intraprendere e concludere un precedente procedimento di separazione, cui ha fatto seguito il tentativo, per un ragionevole lasso di tempo, di superare la crisi.
Ciò posto, si può affermare con ragionevolezza che nel caso de quo la crisi coniugale è sorta ben prima degli avvenimenti dedotti dalle parti a fondamento delle reciproche domande di addebito;
detti avvenimenti hanno confermato e non determinato la crisi coniugale dedotta nel presente procedimento, sicché le domande di addebito svolte dalle parti vanno rigettate in quanto infondate.
Invero, entrambe le parti hanno riferito di una crisi coniugale che ha di fatto caratterizzato anche il periodo successivo alla riconciliazione.
Alla luce delle superiori premesse, l'irrimediabilità e la preesistenza della crisi coniugale possono ragionevolmente affermarsi, ancor più considerato che nessuna delle parti ha provato fatti nuovi, successivi alla riconciliazione, che abbiano costituito la causa del venir meno dell'affectio coniugalis.
Questo Collegio ritiene, pertanto, di rigettare le reciproche domande di addebito della separazione svolte dalle parti.
In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice,
pagina 6 di 9 pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Occorre, quindi, porre a raffronto le posizioni economiche dei coniugi, prendendo in considerazione ulteriori elementi, quali la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali, l'età.
Ebbene, la ricorrente ha confermato di eseguire lavori all'uncinetto e di ricavare delle entrate dalla vendita di tali lavori, seppur evidenziando la loro modesta entità.
Allo stato, la ricorrente vive presso immobile di sua proprietà (sito in Agira alla via Raddusa) e, pertanto, non corrisponde un canone di locazione, pur avendo rilevato che il coniuge non abbia più corrisposto le rate del finanziamento da questi stipulato, con garanzia ipotecaria sul predetto immobile.
Il resistente, dal canto suo, percepisce una pensione di € 1.240,00 (già al netto della rata di cessione del quinto di € 268,00, in forza di contratto di finanziamento con scadenza al 2032); da tale somma va detratta la rata di € 286,00 per ulteriore finanziamento con scadenza al 2027), con un residuo di circa €
900,00.
Ebbene, considerato che il sig. è soggetto non vedente e che, verosimilmente, necessita di cure CP_1
e assistenza costanti, il reddito residuo dello stesso risulta appena sufficiente a far fronte a tutte le quotidiane esigenze dello stesso.
Al contempo, occorre evidenziare che il risultano agli atti di causa numerose fotografie di lavori eseguiti dalla sig.ra pubblicizzati sulla propria pagina Facebook, che consentono di ritenere Pt_1
che la ricorrente possieda capacità artigianali tali da rendersi economicamente indipendente.
pagina 7 di 9 Questo Collegio ritiene, pertanto, di rigettare la domanda della ricorrente di corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente, tenendo in adeguata considerazione le potenzialità reddituali della prima e i redditi del secondo.
Sulla domanda svolta dal resistente di assegnazione della casa familiare, sita in Agira alla via G.
Matteotti n. 7, occorre preliminarmente evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale è una misura, prevista dall'art. 337 sexies c.c., che risponde all'unica esigenza di tutelare l'interesse della prole a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
L'obiettivo dell'assegnazione è, infatti, solo quello di tutelare i figli e rendere meno traumatico il cambiamento della loro vita causato dalla cessazione del rapporto tra i genitori.
Considerato che, nel caso di specie, è pacifico che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, questo Collegio ritiene di rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal sig. , il cui regime rimane disciplinato dalle ordinarie regole di diritto, senza che sia CP_1
possibile nella presente sede alcun accertamento al riguardo, stante che un tale accertamento esorbiterebbe dall'oggetto proprio del presente giudizio.
Il giudizio deve quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
17.08.1966 (C.F.: ), e nato ad [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ; C.F._4
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Agira (EN) al Numero 1, Parte II, Serie B, Anno 1985;
- RIGETTA le reciproche domande di addebito svolte dalle parti;
- RIGETTA la domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente;
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale svolta dal resistente;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
pagina 8 di 9 Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Rosario Vacirca
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