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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1224/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9582/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 29 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190113720290000 IRPEF-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 07120249003608191000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7773/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il mancato pagamento dell'IRPEF e addizionali per l'anno 2016 a carico di Ricorrente_1 . Il contribuente ha proposto formale e tempestiva opposizione all'accertamento, eccependo in via principale la prescrizione e decadenza, anche per la irritualità della notifica effettuata con il rito degli irreperibili . In primo grado, la Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita in giudizio, concludendo per il rigetto della opposizione, attesa la regolarità della notifica . La C.G.T. di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo la notifica della intimazione correttamente effettuata . Ricorrente_1Avverso siffatta decisione ha proposto appello, formulando tutta una serie di eccezioni di carattere formale . L'Agenzia delle Entrate e CO si è costituita anche in grado di appello, concludendo per l'accoglimento del gravame l'appello vada rigettato . A parere della adita Corte l'appello deve essere rigettato Invero, l'appello non risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto v'è anzitutto un problema di mancata specificazione dei motivi di appello, con mancata indicazione delle parti della sentenza non conformi a diritto, che si ritengono errate e che si intendono impugnare . In secondo luogo, manca la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e del loro rilievo ai fini della decisione . Inoltre, l'appellante pone delle questioni che non hanno alcuna concreta incidenza sul merito della controversia e sulla sua posizione giuridica, come la mancata tempestiva iscrizione a ruolo della causa o la mancata espressione della volontà dell'ente impositore di mettere in mora il debitore . Orbene, va sempre più prendendo corpo la giurisprudenza, anche di legittimità, che richiede, ai fini dell'accoglimento di siffatte eccezioni, non solo la deduzione della fondatezza della illegittimità delle eccezioni, ma anche che esse abbiano inciso sulla posizione sostanziale e processuale della parte, così da incidere concretamente sui diritti di difesa del contribuente . Tutto questo nella specie non è dato riscontrare, essendosi limitata la parte ad una mera enunciazione di violazioni di legge che non hanno alterato pesantemente l'iter procedurale, al punto di comprometterlo del tutto . L'appello va pertanto rigettato . Spese del grado come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante alle spese del grado, liquidandole in 500 euro, oltre accessori, se dovuti . Napoli, L'Estensore Il Presidente
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1224/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9582/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 29 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190113720290000 IRPEF-ALTRO 2016
- INTIMAZIONE n. 07120249003608191000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7773/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il mancato pagamento dell'IRPEF e addizionali per l'anno 2016 a carico di Ricorrente_1 . Il contribuente ha proposto formale e tempestiva opposizione all'accertamento, eccependo in via principale la prescrizione e decadenza, anche per la irritualità della notifica effettuata con il rito degli irreperibili . In primo grado, la Agenzia delle Entrate si è ritualmente costituita in giudizio, concludendo per il rigetto della opposizione, attesa la regolarità della notifica . La C.G.T. di primo grado ha rigettato il ricorso, ritenendo la notifica della intimazione correttamente effettuata . Ricorrente_1Avverso siffatta decisione ha proposto appello, formulando tutta una serie di eccezioni di carattere formale . L'Agenzia delle Entrate e CO si è costituita anche in grado di appello, concludendo per l'accoglimento del gravame l'appello vada rigettato . A parere della adita Corte l'appello deve essere rigettato Invero, l'appello non risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto v'è anzitutto un problema di mancata specificazione dei motivi di appello, con mancata indicazione delle parti della sentenza non conformi a diritto, che si ritengono errate e che si intendono impugnare . In secondo luogo, manca la indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e del loro rilievo ai fini della decisione . Inoltre, l'appellante pone delle questioni che non hanno alcuna concreta incidenza sul merito della controversia e sulla sua posizione giuridica, come la mancata tempestiva iscrizione a ruolo della causa o la mancata espressione della volontà dell'ente impositore di mettere in mora il debitore . Orbene, va sempre più prendendo corpo la giurisprudenza, anche di legittimità, che richiede, ai fini dell'accoglimento di siffatte eccezioni, non solo la deduzione della fondatezza della illegittimità delle eccezioni, ma anche che esse abbiano inciso sulla posizione sostanziale e processuale della parte, così da incidere concretamente sui diritti di difesa del contribuente . Tutto questo nella specie non è dato riscontrare, essendosi limitata la parte ad una mera enunciazione di violazioni di legge che non hanno alterato pesantemente l'iter procedurale, al punto di comprometterlo del tutto . L'appello va pertanto rigettato . Spese del grado come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante alle spese del grado, liquidandole in 500 euro, oltre accessori, se dovuti . Napoli, L'Estensore Il Presidente