TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa EL SI ha pronunciato, nella modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. previo il riscontro del deposito di note scritte la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4255/2019
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Regina Margherita n. 36, elettivamente domiciliato in Castrovillari, Via E. Gallo n. 45, nello studio dell'Avv. Mimmo Manfredi, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(di seguito ), C.F. , in
[...] CP_2 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Salaria n.
229, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. prof. Stefano Bellomo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Armentano, in Mormanno (CS), Via Unione n. 51, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, al C.so Fera n. 23, presso lo studio dell'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2019, il ricorrente ha impugnato la cartella esattoriale n.
03420190025629524000 a lui notificata in data 13.11.2019 portante complessivi € 33.168,55 dovuti per asserito omesso pagamento di contributi soggettivi, di maternità ed integrativi spettanti alla
[...]
e maturati Controparte_1 per le annualità 2012-2013-2014.
Preliminarmente ed in punto rito, parte ricorrente ha eccepito la nullità della cartella per l'intervenuta decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 c. 1 D.Lgs. 46 del 1999.
Nel merito, invece, ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella opposta poiché sarebbe decorso il termine quinquennale previsto ex lege dall'art. 3 c. 9 L. 335/99 tra l'anno di maturazione di tali contributi e la data di perfezionamento del primo atto interruttivo intervenuto, ossia la cartella oggetto di questo giudizio.
Precisamente, per i contributi relativi all'annualità 2012 riteneva che il termine di prescrizione fosse spirato l'1.1.2018; per quelli relativi all'annualità 2013, il giorno 1.1.2019; infine, per quelli relativi all'annualità 2014, alla data dell'1.8.2019.
Per l'individuazione del dies a quo, difatti, chiedeva di voler tenere in considerazione quanto previsto dalla Suprema Corte (indicando in tal senso Cass., ord. n. 19403/2019; Cass. Sez. Lav. sent. n.
27950/2018 nonché ord. n. 23040/2019), secondo la quale il termine di prescrizione decorrerebbe dal momento in cui scadono i termini di pagamento dei predetti contributi e non già dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale costituirebbe una mera dichiarazione di scienza e non un presupposto del credito contributivo.
Si costituiva poi in giudizio sostenendo che, dal momento che il ricorrente aveva censurato la CP_4 cartella impugnata non per vizi propri ma formulando doglianze attinenti alla formazione del ruolo, avrebbe dovuto essere dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva in quanto mero destinatario del pagamento e come tale soggetto estraneo al rapporto sottostante tra ente impositore e contribuente, il quale interviene in un momento successivo rispetto alla fase sindacata.
Si è infine costituita in giudizio anche la quale, in punto di diritto, ha rilevato che, in CP_2 quanto associazione di diritto privato, non è tenuta, per il recupero coattivo dei crediti contributivi, ad applicare la normativa di cui al D.Lgs. 46/1999 che disciplina la riscossione coattiva mediante ruolo “delle entrate dello Stato” e, in particolare, l'art. 25 che, non a caso, è rubricato “Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali”. Nessuna decadenza, quindi, potrebbe dirsi intervenuta nel caso di specie con conseguente piena legittimità della cartella di pagamento. In tal senso, ha richiamato giurisprudenza di merito che ha ritenuto l'inapplicabilità della disposizione in questione agli enti di diritto privato anche quando svolgono attività di natura pubblica (cfr. Tribunale di Milano, con la sentenza del 2 ottobre 2015, n. 2345, ha affermato che
“l'art. 25 D. Lgs. 46/1999 si riferisce esplicitamente agli enti pubblici previdenziali tra i quali non Contr rientra (la Forense, n.d.r.) che è invece un ente di diritto privato (rif. Trib. Genova CP_1
25/09/2013; Trib. Roma, 10914/2013; Trib. Milano 8814/2013)”.
Nel merito, ha dedotto che con riferimento all'intero periodo 2012-2014 il ricorrente, pur essendo iscritto all'albo e titolare di partita IVA (circostanza ritenuta comprovata in atti per la presenza dell'estratto ricerca partita IVA dal sito istituzionale dell' ), non avrebbe assolto Controparte_3 all'obbligo di presentazione della comunicazione del reddito professionale e del volume di affari che spetta ottemperare anche ai non iscritti all'Associazione entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento e non avrebbe provveduto al pagamento del contributo integrativo – ossia della maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume di affari IVA – dovuto per ciascuna annualità, incorrendo nelle relative sanzioni.
Pertanto, secondo l'ente previdenziale, parte ricorrente sarebbe tenuta al pagamento delle somme richieste mediante l'atto opposto, quantificate in base ai dati relativi alle dichiarazioni IRPEF e alle dichiarazioni IVA reperite, in assenza della comunicazione annuale obbligatoria, dall'Anagrafe
Tributaria, per come previsto dall'art. 16 c. 8 della L. 6/81, dall'art. 36.8 dello Statuto in vigore sino al 2011 e dall'art.
2.6 del vigente Regolamento Generale di Previdenza.
riteneva in ultimo di provare documentalmente (cfr. missiva in atti, all.ti 15 e 16, CP_2 ricevuta il 14.12.2018) di aver provveduto a richiedere al ricorrente la regolarizzazione della sua posizione allegando l'estratto contributivo e contabile riportante nel dettaglio tutto quanto dovuto, anno per anno, sia a titolo di contribuzione sia a titolo di oneri accessori. Evidenziava come tale comunicazione fosse idonea ad interrompere termini di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, 4° c. c.c.
e dell'art. 11 del Regolamento Generale Previdenziale.
Quanto appunto proprio al termine prescrizionale, sosteneva andasse calcolato a partire dalla data di conguaglio dell'anno di riferimento, ossia dalla data istituzionale di presentazione all'Ente della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari in ossequio a quanto previsto dall'art. 18 c. 2 della L.
6/1981; dunque, per come meglio precisato dalla delibera n. 10499/2004 del Consiglio di
Amministrazione dell'ente, dal 31 dicembre dell'anno successivo rispetto a quello in cui è sorto l'obbligo contributivo.
Concludeva perciò osservando che, nel caso di specie, essendo il credito relativo agli anni 2012, 2013
e 2014, il termine di prescrizione quinquennale degli importi più risalenti, ovvero quelli relativi all'anno 2012, è da individuare nel 31.12.2018, in quanto la prescrizione inizierebbe a decorrere il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui sono riferiti gli addebiti, termine ultimo per il versamento a conguaglio. Nessuno dei crediti portati dall'atto impugnato sarebbe, quindi, prescritto poiché sarebbe intervenuto in data 14.12.2018 un atto interruttivo della prescrizione anche dei crediti più risalenti.
All'udienza del 9.12.2022 parte ricorrente negava la decennalità del termine prescrizionale che riteneva essere prevista dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ente, obiettando che la stessa fosse in realtà quinquennale per come prevede norma di diritto non derogabile da un atto
“privato” (così come qualificato pedissequamente) quale sarebbe la delibera;
rilevava poi che nel proprio Regolamento, stabilisce al punto 11.2 che la prescrizione per i contributi CP_2 decorre dal “momento in cui nascono le rispettive obbligazioni” senza ulteriormente precisarlo;
eccepiva che in giudizio non sarebbe stata fornita alcuna prova di atti interruttivi prima della pec del
14.12.2018 che disconosceva essere mai pervenuta, osservando che non erano stati depositati i file pdf idonei a documentarla ma mere stampe dalle quali reputava che non si potesse desumere la conoscenza degli allegati inviati.
Sottolineava infine che la controparte si era limitata solo a dedurre, senza provare, l'omissione dichiarativa dei redditi da parte del ricorrente e contestava a vario e diverso titolo – perlopiù perché inconferente, formato dalla parte resistente stessa e foriero di difetti di forma – tutto il resto della documentazione prodotta dall'ente.
Il ricorrente e le parti resistenti reiteravano le loro richieste ed eccezioni fino all'odierna udienza in cui la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa così come di seguito.
***
1. Sulla legittimazione passiva dell' CP_4
Va preliminarmente rigettata l'eccezione avente ad oggetto il difetto di legittimazione passiva articolata dall' poiché si tratta del soggetto che ha emesso l'atto opposto nella sua qualità di CP_4 incaricato alla riscossione delle somme da parte dell'ente creditore il quale è legittimo contraddittore in tale giudizio poiché, secondo la parte ricorrente, la tardiva formazione del ruolo ex art. 25 d.lgs.
46/99 assurgerebbe a vizio che inficia la cartella esattoriale stessa, e non “atti ad essa presupposti” come si legge invece nella memoria costitutiva di parte, cagionandone la nullità.
2. Sull'applicazione alla fattispecie in esame della normativa di cui all'art. 25 c. 1 d.lgs. 46 del 1999
Quanto all'applicazione nella fattispecie in esame della normativa di cui all'art. 25 c. 1 d.lgs. 46 del
1999, occorre prima di tutto muovere dall'interpretazione letterale del testo.
Premesso che la norma testualmente recita: “i contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali devono essere iscritti a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento
o entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento se si tratta di contributi dovuti in forza di accertamento eseguiti dagli uffici” deve osservarsi che la disposizione fa espresso riferimento agli "enti pubblici previdenziali", e ciò porterebbe ad escludere la sua applicazione alle casse di previdenza dei liberi professionisti, in quanto tutte privatizzate a seguito della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 509/94.
Successivamente, però, la Corte di legittimità ha osservato anche che “non vi è alcuna ragione, né trova alcun riscontro normativo la tesi per cui, in seguito alla trasformazione in associazione o fondazione con personalità giuridica di diritto privato, l'ente previdenziale dovrebbe ritenersi sottratto alle modifiche e riforme disposte dal Legislatore in ordine alla disciplina del sistema di riscossione a mezzo ruolo” (Cass. n. 11972/20, punto di motivazione 1.3.4).
Il Supremo Collegio ha dunque ritenuto che con l'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 46/99, è giuridicamente irrilevante il 'tipo', nonché la 'natura dei crediti iscritti nei ruoli', e quindi anche dalla
'natura pubblica o privata dei soggetti che si avvalgono della procedura di riscossione a mezzo ruolo' in virtù dell'incarico dal creditore all'agente della riscossione.
Ne consegue, per l'effetto, la rilevanza pubblica generale della attività previdenziale e assistenziale degli enti 'privatizzati', nonché l'equiparazione di trattamento in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo.
Tanto chiarito, con riferimento alla fondatezza della doglianza afferente alla tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 d. lgs. 46/99, deve osservarsi quanto segue.
Premesso che, per principio ormai consolidato in giurisprudenza, l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25 cit., avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, l'inosservanza del termine nello stesso indicato costituisce vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (richiamato dall'art. 29 c. 2 d. lgs. 46/1999) e come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, che in tal caso è rappresentato dalla cartella di pagamento. Poiché nel caso di specie l'opposizione è stata tempestivamente proposta (tra la data di notificazione della cartella, risalente al 13.11.2019, e quella di deposito del ricorso, realizzato il 29.11.2019, sono infatti intercorsi sedici giorni), in tale giudizio non è precluso l'esame della sua fondatezza.
Ebbene, l'opposizione promossa ai sensi dell'art. 617 c.p.c. deve essere parzialmente accolta.
Con riferimento ai contributi sorti nelle annualità 2013 e 2014, non può mancare di osservarsi che il ruolo è stato formato e reso esecutivo molto tempo oltre il termine decadenziale di cui alla norma considerata, cioè soltanto nel 2019.
Con riguardo ai contributi sorti nell'annualità 2012, invece, deve considerarsi che ai sensi dell'art. 36, c. 6 d.lgs. 46/99, le disposizioni contenute nell'art. 25 cit. si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, ma che la successiva previsione di cui all' art. 38, c. 12, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010 ha stabilito che le previsioni del citato art. 25 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il
1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004 dall'ente creditore.
Per effetto di tale disposizione, quindi, la decadenza non può operare nella fattispecie in scrutinio per la parte in cui è relativa ai contributi ricompresi nel periodo indicato nella norma, ossia per quelli non versati relativi all'annualità 2012.
La questione, tuttavia, è di scarsa rilevanza nella fattispecie in esame, posto che è pacifico che la decadenza introdotta da tale norma ha natura esclusivamente procedimentale e non incide sul merito della pretesa contributiva dell'ente previdenziale.
Difatti, a proposito della natura e della funzione della decadenza prevista dall'art. 25 D.Lgs. n. 46 del
1999 nel contesto del sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, la Suprema Corte in numerosissime pronunce (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del
2017) ha affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Secondo la Corte di legittimità, nel senso dei richiamati principi depongono: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
l'impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all'art. 24
Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti
(v. Corte Cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale (v., fra le altre, Cass. nn. 22663, e 32885 del 2018; Cass. n. 29294 del 2019).
Da tale breve rassegna giurisprudenziale appare pertanto acclarato che l'esame di tale eccezione avete natura processuale sia superfluo, stante l'inesistenza di effetti estintivi dell'obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto poiché, anche laddove tale decadenza fosse sussistente, dall'accoglimento della stessa non deriverebbe nessuna conseguenza sul credito.
Dunque, dal momento che l'opponente non si è limitato ad eccepire la decadenza ma ha contestato il merito della pretesa, questo giudice, pur accertando 'in parte' la decadenza dell'iscrizione a ruolo e del procedimento esattoriale conclusosi con la emanazione dell'atto impositivo, deve comunque procedere a verificare, nel caso di specie, la fondatezza della pretesa fatta valere con l'atto opposto.
3. Sulla prescrizione dei crediti
Nel merito, occorre procedere ex ante alla disamina dell'eccezione preliminare ed, eventualmente, assorbente dell'intervenuta prescrizione la quale, a differenza di quanto eccepito dalla parte ricorrente, anche stando alla delibera n. 10499/2004 del Consiglio di Amministrazione di
– oltre che al dato normativo – è, “per i contributi dovuti per le annualità successive CP_2 al 1994”, di durata quinquennale.
Prima di farlo, però, appare opportuno dissipare i contrasti che si sono sviluppati in corso di causa rispetto alla durata del termine prescrizionale ed alla questione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
Orbene, nel regime previdenziale gestito da la prescrizione quinquennale dei contributi CP_2 previdenziali e dei relativi accessori (sanzioni e interessi) inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento. Questo è quanto cristallizzato dall'ente creditore stesso nella delibera poc'anzi citata, la n.
10499/2004, del suo Consiglio di Amministrazione ove si legge che, in applicazione delle sue disposizioni regolamentari e statutarie (segnatamente, dell'art. 38, c. 2 dello Statuto previgente e dell'art. 11 c. 2 del Regolamento di Inarcassa ove è previsto che “la prescrizione per i contributi, gli accessori e la comunicazione di cui all'art. 2 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni”) e tenuto conto dei tempi di pagamento dei contributi dovuti, minimi e conguagli (i quali, ex art. 37 c. 8 dello Statuto previgente e ai sensi dell'art. 10 c. 4 dell'attuale Regolamento sono stabiliti “con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ”), la data di decorrenza CP_2 per il computo della prescrizione va così individuata.
È il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di produzione del reddito, difatti, il momento in cui l'iscritto è tenuto a versare il conguaglio e quindi sorge per esso l'obbligazione di pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno precedente, dal momento che i minimi contributivi costituiscono soltanto un acconto che l'iscritto versa in anticipo rispetto al c.d. 'conguaglio', ossia al pagamento definitivo dei contributi dovuti effettuato a fine anno in base ai redditi professionali effettivamente prodotti e comunicati relativi all'anno precedente.
La prescrizione, pertanto, finisce sostanzialmente per essere calcolata a partire dal momento in cui scade il termine di pagamento della contribuzione.
Venendo al caso di specie, per i contributi, gli interessi e le sanzioni ritenuti dovuti in relazione agli anni 2012-2013-2014, la prescrizione è iniziata a decorrere rispettivamente dal 31 dicembre 2013-
2014-2015.
Considerata l'avvenuta interruzione del termine prescrizionale realizzata in data 14 dicembre 2018 per il tramite di un avviso bonario che è stato provato sia pervenuto al ricorrente (nell'all. n. 16 alla memoria di è stata infatti fornita prova della ricevuta di avvenuta consegna della CP_2 missiva in formato pdf ritenuto idoneo ai fini dell'allegazione in giudizio – trattandosi di un atto extraprocessuale per il quale non è richiesto il formato eml – ed anche prova della corrispondenza e conoscenza del documento attraverso di essa allegato – avviso bonario presente in atti all'all. n. 15 alla medesima memoria – dal momento che il documento comprovante la notifica recava, nell'oggetto, lo stesso numero di protocollo dell'avviso bonario indirizzato), non essendo ancora trascorsi a quella data cinque anni dal 31 dicembre successivo all'anno di riferimento dei contributi relativi all'annualità 2012 più risalente, tutte le somme portate dalla cartella impugnata risultano integralmente dovute.
4. Nel merito Ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione, occorre passare ad esaminare nel merito l'opposizione proposta.
Il ricorso deve essere rigettato.
In via pregiudiziale, giova in tale sede ricordare in ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di azioni di accertamento negativo che, posta l'inversione tra le posizioni sostanziali e processuali delle parti, incombe sul resistente processuale-attore sostanziale dar prova del proprio credito.
Fornita detta prova, consequenzialmente incombe sul ricorrente processuale-convenuto sostanziale,
l'onere della dimostrazione dell'avvenuto adempimento o dell'esistenza di cause impeditive, modificative o estintive del credito ingiunto.
Orbene, nel caso di specie si rileva che l'ente resistente, a seguito della mancata puntuale contestazione ad opera di parte ricorrente, ha raggiunto la prova della fondatezza della sua pretesa creditoria.
Non avendo preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'ente creditore a fondamento della propria pretesa, gli stessi debbono irrimediabilmente ritenersi ammessi senza necessità di prova (così: Cass. n. 19896/2015; Cass. n. 26908/2020).
Il ricorrente, infatti, in tale giudizio ha allegato genericamente la non debenza delle somme nell'ambito del suo ricorso introduttivo e poi, all'udienza del 9.12.2022, ha lamentato unicamente la mancata prova da parte dell'ente resistente dell'omessa dichiarazione reddituale e del mancato pagamento dei contributi per le annualità fiscali in contestazione, senza dunque mai smentire la sussistenza da parte sua di un obbligo contributivo nei confronti di . CP_2
Inoltre, seppure è vero che nel caso di specie l'ente resistente non ha fornito prova dell'omessa dichiarazione reddituale e del mancato pagamento dei contributi, non può mancare di osservarsi in questa sede che l'onus probandi attorno a tali circostanze non sussisteva in capo ad CP_2 perché, ferme restando le coordinate ermeneutiche sopra esposte in materia di prova e valevoli nell'ambito dei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, la prova di fatti negativi quali sono quelli descritti (trattandosi di 'omissioni'), in ossequio al principio della c.d. vicinitas della prova, avrebbe dovuto essere fornita dal ricorrente attraverso la più agevole dimostrazione da parte sua di fatti positivi contrari quali l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni reddituali ed il pagamento dei contributi – fatti, tra l'altro, estintivi della pretesa contributiva vantata –.
Il ricorso, di conseguenza, non può che essere rigettato.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara dovuti i crediti previdenziali portati dalla cartella impugnata;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di per € CP_2
1.892,33 oltre Iva e Cpa come per legge;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti di per € 1.892,33 CP_4 oltre Iva e Cpa come per legge.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta -
Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).