Accoglimento
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01933/2026REG.PROV.COLL.
N. 01243/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2024, proposto dal Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria ed Ernesta Iorio, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto n. 18.
contro
NA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1746 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NA Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il Cons. RI NT e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di primo grado la NA s.p.a. impugnava, chiedendone l’annullamento, la determina n. 6 del 9 febbraio 2023 (reg. gen. n. 169), con la quale il Responsabile dell’Area Sviluppo Economico e SUAP del Comune di Eboli, previa comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 di cui alla nota del 27 settembre 2022, prot. n. 43104, aveva richiesto il pagamento della somma di € 112,603,62 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’infrastrutturazione dell’area disciplinata da apposito Piano per gli insediamenti produttivi (PIP), in località Pezzagrande di Eboli, in proporzione all’incidenza (mq 7.477 x €/mq 15,06) del lotto n. A6 (ubicato in Eboli, SP 204 Santa Chiarella, e censito in catasto al foglio 24, particelle 2645, 2650 e 2666), dapprima assegnato alla Euro Infissi Zona s.r.l., giusta determina n. 25 del 9 marzo 2004, nonché susseguente atto del 24 maggio 2007 (rep. n. 4737) e poi trasferitole con atto del 21 marzo 2018 (rep. n. 55400).
2. Il T.a.r. ha accolto il ricorso, ritenendo prescritto il debito.
3. Il Comune di Eboli ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo il seguente motivo di appello:
Errores in procedendo e in iudicando - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1367,1368 c.c. – Violazione degli artt. 27 e 35 e della legge 865/1971 - Erroneità della sentenza per infondatezza delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali ha accolto l’unico motivo di ricorso -Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto .
Il T.a.r., se da un lato ha valorizzato la dilazione di pagamento espressa nell’ultima parte dell’art. 3 (“non prima di cinque anni dall’assegnazione”), dall’altro ha errato allorquando ha fissato il dies a quo del termine prescrizionale decennale del credito del Comune di Eboli decorsi cinque anni dall’atto di assegnazione, ossia alla data del 24 maggio 2012, omettendo completamente di considerare l’ulteriore inciso secondo il quale solo “successivamente alla realizzazione e al collaudo delle opere di urbanizzazioni il credito poteva essere fatto valere e il debito poteva essere adempiuto”.
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è fondato come di seguito specificati.
Il presente giudizio ha ad oggetto una richiesta del Comune di rimborso dei costi sostenuti per le opere di urbanizzazione realizzate dallo stesso ente nei confronti della NA s.p.a., divenuta assegnataria del lotto A6 ricompreso nel P.I.P.
5. Il T.a.r. ha accolto il ricorso di primo grado della NA s.p.a., perché ha ritenuto maturata la prescrizione, richiamando, peraltro, un orientamento di questa Sezione (Cons. Stato, sez. IV, n. 5503/2022), secondo cui il termine di prescrizione “ coinciderebbe con la data del singolo negozio di assegnazione, perché evidentemente senza l’assegnazione dell’area ad un soggetto determinato, non si può dire che questi sia obbligato a pagare il costo delle opere, costo che in termini economici rappresenta il prezzo dell’assegnazione stessa. Nel caso di specie, però, questo termine è aumentato di 5 anni, per effetto della citata pattuizione aggiuntiva contenuta nell’art. 3 della convenzione. Non si tratta, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di I grado, di una non consentita pattuizione in deroga ai termini ordinari di prescrizione, ma semplicemente di una dilazione di pagamento accordata dal Comune, che sposta in avanti il termine di prescrizione semplicemente perché non consente al Comune stesso, in conformità al principio, di far valere il diritto prima di una certa epoca. In conclusione, quindi, il termine di prescrizione è identificato in dieci anni, decorrenti dalla data dei singoli negozi di assegnazione maggiorata di 5 anni ”.
Su queste basi il T.a.r. ha ritenuto che se il dies a quo del termine prescrizionale decennale del credito di rimborso degli oneri di urbanizzazione va identificato nella data dell’atto di assegnazione, differita di 5 anni, nella specie, detto termine, iniziato a decorrere 5 anni dopo la stipula dell’atto di assegnazione rep. n. 4737 del 24 maggio 2007, ossia dal 24 maggio 2012, è da intendersi ormai spirato al momento di adozione della determina n. 6 del 9 febbraio 2023.
6. Tale ricostruzione non può, tuttavia, essere condivisa per la specificità della vicenda oggetto del presente giudizio, alla quale si applicano i principi generali delineati da questa Sezione con la sentenza n. 5503 del 2022 (richiamata anche dal T.a.r), ma con una declinazione specifica dovuta alla peculiarità del caso di specie.
6.1. Questa Sezione conferma, infatti, l’orientamento secondo cui il termine di decorrenza della prescrizione degli oneri di urbanizzazione coincide con la data del singolo negozio di assegnazione, perché evidentemente senza l’assegnazione dell’area ad un soggetto determinato, non si può dire che questi sia obbligato a pagare il costo delle opere, costo che in termini economici rappresenta il prezzo dell’assegnazione stessa.
Tuttavia, come, peraltro, evidenziato anche nella sentenza citata, quando, come nel caso di specie, la convenzione, per come in concreto strutturata, prevede che il diritto di credito non possa essere esercitato, allora la prescrizione non può decorrere fintanto che non si realizzi il presupposto che rende possibile l’esercizio del diritto.
6.2. Nessun contrasto vi è, quindi, con il precedente di questa Sezione citato dal T.a.r., che riguarda una fattispecie diversa e non sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio.
Peraltro, proprio alla luce della sentenza di questa Sezione n. 5503 del 2022, emerge che al principio generale che la prescrizione inizia a decorrere da quanto è possibile esercitare il diritto si affianca la considerazione che tale termine può essere differito in base ad accordi delle parti che rendono quel diritto non immediatamente esercitabile.
7. L’articolo 3 della convenzione di assegnazione prevede che “ per le opere di urbanizzazione primaria che il Comune realizzerà direttamente con finanziamenti in favore dell’Ente, l’assegnatario restituirà l’aliquota di propria spettanza dei relativi costi determinata in ragione del rapporto tra la superficie fondiaria dell’area assegnata ed il totale della superficie fondiaria compresa nel P.I.P. prese a base del calcolo di ripartizione tra gli assegnatari, successivamente alla realizzazione e al collaudo di tali opera, ed in ogni caso, non prima di cinque anni dall’assegnazione, senza interessi ”.
Poiché, come precisa anche il T.a.r., la prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c., richiede la possibilità di esercitare il diritto, nel caso di specie, era necessario attendere la realizzazione delle opere e il successivo collaudo, come previsto espressamente dalla convenzione.
8. Nel caso di specie, tale presupposto è certamente rappresentato dall’avvenuto completo, e non solo parziale, collaudo, dovendosi considerare in senso unitario la realizzazione delle opere previste e il relativo collaudo, anche in relazione alla complessità delle opere e onde evitare una visione frammentata delle stesse. Il Comune, peraltro, ha evidenziato che prima del collaudo complessivo di tutte le opere realizzate non era neanche possibile determinare il quantum preciso dell’obbligazione.
9. NA PA, peraltro, ha solo affermato, ma non documentato, la circostanza che il comune avrebbe ritardato dolosamente il collaudo per non far decorrere la prescrizione, senza, tuttavia, fornire alcun elemento in proposito.
10. L’espressione “in ogni caso”, contenuta nella convenzione, va poi interpretata nel senso che la prescrizione, comunque, non può decorrere prima dei cinque, ma non, come erroneamente afferma parte appellata, che non può essere superato questo termine.
11. Quanto alle doglianze contenute al punto 1.7 della memoria della NA Spa depositata in data 29 settembre 2025 le stesse sono inammissibili perché, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., avrebbero dovute essere ritualmente riproposte.
Questa Sezione ha in più occasioni chiarito che in appello sono inammissibili le censure riproposte ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. attraverso un semplice richiamo agli atti di primo grado, senza che ne venga trascritto il testo in modo da poter individuare con certezza di quali censure effettivamente si tratti; siffatta modalità di esposizione dei motivi di ricorso, definita per relationem, per il rinvio ad altro documento allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati, si pone in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. (cfr., Consiglio di Stato sez. IV, 25/07/2025, n. 6635).
12. L’appello va, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso di primo gravo va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza del T.a.r., respinge il ricorso di primo grado.
Condanna NA s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Eboli che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI RI, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
RI NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NT | VI RI |
IL SEGRETARIO