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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 798/2022 R.G., promossa da
(c.f: n.q. Parte_1 C.F._1
di erede di , elettivamente domiciliata in Catania Persona_1
presso lo studio degli Avv.ti Antonio e Laura Rizzo che la rappresentano e difendono giusta procura in atti appellante
contro
(cf: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio P.IVA_1
e quale procuratore speciale della , elettivamente domiciliato CP_2
1 in Catania presso gli uffici dell'Avvocatura dell' , rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in atti appellato
Avente ad oggetto: assegno sociale.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 970/2022 il Tribunale del lavoro di Catania rigettava il ricorso con il quale l'odierna appellante chiedeva l'accertamento del diritto di percepire l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con decorrenza dal Gennaio 2021 o dalla data ritenuta di giustizia e fino al Dicembre 2021, nella misura di € 460,28 per 13
mensilità, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della CP_1
complessiva somma di € 5.983,64
Preso atto che l' aveva negato la prestazione alla richiedente in CP_1
considerazione del fatto che “la donazione di fabbricati avvenuta in data
26.11.2020 …. dimostra l'assenza dello stato di bisogno economico
previsto dalla legge n. 335 del 1995”, il Tribunale riteneva che lo stato di bisogno, derivando da un atto volontario di depauperamento del patrimonio che implica uno stato di autosufficienza economica, non poteva costituire il legittimo presupposto per il riconoscimento dell'assegno sociale. Le spese processuali del grado seguivano la soccombenza.
2 Avverso la sentenza ha proposto appello al Parte_1
quale ha resistito l' appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 18.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'appellante lamenta che il Tribunale non ha correttamente interpretato gli scritti difensivi delle parti e la documentazione versata in atti dalla quale, contrariamente a quanto affermato in sentenza, si evince che la ricorrente in data 26/11/2020 aveva donato solo un appartamento (e non già “diversi immobili”), peraltro sfitto da diverso tempo e, come tale,
non produttivo di alcun reddito. La circostanza che l' non abbia CP_1
contestato specificamente l'eccezione della ricorrente circa la mancata percezione di qualsivoglia reddito effettivo nell'anno 2021, a parere dell'appellante, rende tale fatto incontroverso e non più discutibile nell'ulteriore corso del giudizio.
1.2. Aggiunge che la sentenza è errata altresì perché il Tribunale non ha considerato che né la lettera né la ratio della L. n. 335 del 1995 (art. 3,
comma 6) prevedono che lo stato di bisogno effettivo, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Inoltre, ai fini dell'accertamento giudiziale della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per poter usufruire dell'assegno sociale,
3 occorreva tener conto dei redditi effettivamente percepiti nell'anno di presentazione della domanda, ovvero il 2021.
2. Stante la fondatezza della pretesa, la sentenza deve essere riformata anche in ordine alle spese processuali.
3. L'appello è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha ritenuto che, ai fini del diritto all'assegno, assuma rilievo decisivo che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995,
prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare,
desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né
nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n.
4 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, la prestazione va riconosciuta
4. In definitiva, non vi sono elementi tali da ritenere che l'alienazione del bene avesse finalità fraudolente.
5. All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto dell'appellante di percepire l'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda e conseguentemente condanna l' al CP_1
pagamento delle relative somme, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
condanna l' appellato al pagamento, delle spese processuali di CP_1
entrambi i gradi che liquida in € 2.697,00 quanto al primo grado e in €
2.906,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro
all'esito dell'udienza del 18.9.2025.
5 Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Valeria Di Stefano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 798/2022 R.G., promossa da
(c.f: n.q. Parte_1 C.F._1
di erede di , elettivamente domiciliata in Catania Persona_1
presso lo studio degli Avv.ti Antonio e Laura Rizzo che la rappresentano e difendono giusta procura in atti appellante
contro
(cf: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio P.IVA_1
e quale procuratore speciale della , elettivamente domiciliato CP_2
1 in Catania presso gli uffici dell'Avvocatura dell' , rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti in atti appellato
Avente ad oggetto: assegno sociale.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 970/2022 il Tribunale del lavoro di Catania rigettava il ricorso con il quale l'odierna appellante chiedeva l'accertamento del diritto di percepire l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con decorrenza dal Gennaio 2021 o dalla data ritenuta di giustizia e fino al Dicembre 2021, nella misura di € 460,28 per 13
mensilità, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della CP_1
complessiva somma di € 5.983,64
Preso atto che l' aveva negato la prestazione alla richiedente in CP_1
considerazione del fatto che “la donazione di fabbricati avvenuta in data
26.11.2020 …. dimostra l'assenza dello stato di bisogno economico
previsto dalla legge n. 335 del 1995”, il Tribunale riteneva che lo stato di bisogno, derivando da un atto volontario di depauperamento del patrimonio che implica uno stato di autosufficienza economica, non poteva costituire il legittimo presupposto per il riconoscimento dell'assegno sociale. Le spese processuali del grado seguivano la soccombenza.
2 Avverso la sentenza ha proposto appello al Parte_1
quale ha resistito l' appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 18.9.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'appellante lamenta che il Tribunale non ha correttamente interpretato gli scritti difensivi delle parti e la documentazione versata in atti dalla quale, contrariamente a quanto affermato in sentenza, si evince che la ricorrente in data 26/11/2020 aveva donato solo un appartamento (e non già “diversi immobili”), peraltro sfitto da diverso tempo e, come tale,
non produttivo di alcun reddito. La circostanza che l' non abbia CP_1
contestato specificamente l'eccezione della ricorrente circa la mancata percezione di qualsivoglia reddito effettivo nell'anno 2021, a parere dell'appellante, rende tale fatto incontroverso e non più discutibile nell'ulteriore corso del giudizio.
1.2. Aggiunge che la sentenza è errata altresì perché il Tribunale non ha considerato che né la lettera né la ratio della L. n. 335 del 1995 (art. 3,
comma 6) prevedono che lo stato di bisogno effettivo, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole.
Inoltre, ai fini dell'accertamento giudiziale della sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge per poter usufruire dell'assegno sociale,
3 occorreva tener conto dei redditi effettivamente percepiti nell'anno di presentazione della domanda, ovvero il 2021.
2. Stante la fondatezza della pretesa, la sentenza deve essere riformata anche in ordine alle spese processuali.
3. L'appello è meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha ritenuto che, ai fini del diritto all'assegno, assuma rilievo decisivo che lo stato di bisogno non sia conseguenza immediata e diretta dell'ingiustificata rinuncia ad un diritto.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, l. n. 335/1995,
prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare,
desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 24954 del 2021).
A sostegno di tale conclusione, si è rilevato che non vi è, né nella lettera né
nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole, rilevando al contrario nella sua mera oggettività di impossidenza di redditi al di sotto della soglia prevista dalla legge (così già Cass. n. 14513 del 2020).
Tali principi vanno qui ribaditi anche con riferimento al caso di specie, in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto come nel caso deciso da Cass. n.
4 24954 del 2021, cit., derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierno ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, la prestazione va riconosciuta
4. In definitiva, non vi sono elementi tali da ritenere che l'alienazione del bene avesse finalità fraudolente.
5. All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto dell'appellante di percepire l'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda e conseguentemente condanna l' al CP_1
pagamento delle relative somme, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
condanna l' appellato al pagamento, delle spese processuali di CP_1
entrambi i gradi che liquida in € 2.697,00 quanto al primo grado e in €
2.906,00 quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro
all'esito dell'udienza del 18.9.2025.
5 Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Valeria Di Stefano
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