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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1040/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1040 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, passata in decisione all'udienza camerale del 15.10.2025, avente per oggetto: ricorso giudiziale per lo scioglimento del matrimonio,
[...]
(C.f. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in Gimigliano (CZ), alla C. da Umbri, n. 6, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Umberto Boccioni, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Valentino Putignano (C.f.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2
E
(C.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(Marocco), residente in [...], alla Contrada Umbri, n° 6, elettivamente domiciliato in
Catanzaro, alla Via Giuseppe Poerio, n° 46, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Catricalà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI NONCHÈ P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso, ritualmente notificato, chiedeva di pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con il 15 dicembre 1995, a Gimigliano (CZ), (trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1995, n. 6, parte I, Serie A), precisando che dall'unione matrimoniale nascevano i figli: , nata il [...], e Persona_1 Persona_2 nato il [...].
Premetteva, inoltre, che erano trascorsi ben oltre sei mesi dalla comparizione delle parti, avvenuta in data 10.04.2012, dinnanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro nel procedimento di separazione terminato con omologa del 22.05.2012, n. 4766/2012, e che dalla separazione non vi è stata riconciliazione, chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “b) confermare le condizioni già omologate in sede di separazione consensuale con esclusione di quanto previsto con attinenza all'affido dei figli e al diritto di visita del padre in quanto gli stessi oggi sono maggiorenni”.
Si costituiva in giudizio, in data 2 luglio 2024, aderendo alla richiesta di Controparte_1 scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni già stabilite nel decreto di omologa della separazione, con la contestuale previsione, per entrambi, di non dover più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
All'udienza istruttoria, dinnanzi al giudice succeduto nel ruolo, del 15.10.2025, le parti dichiaravano concordemente che i figli della coppia erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e comunicavano di aver trovato un accordo sulle condizioni di divorzio, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito civile (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro
(avvenuta il 10.04.2012) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 22.05.2012, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso per lo scioglimento del matrimonio, così provvede: a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.12.1995, a Gimigliano (CZ), da
(C.f. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
e (C.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(Marocco), trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1995 n. 6, parte I, Serie A;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Gimigliano (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 15 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1040 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, passata in decisione all'udienza camerale del 15.10.2025, avente per oggetto: ricorso giudiziale per lo scioglimento del matrimonio,
[...]
(C.f. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente in Gimigliano (CZ), alla C. da Umbri, n. 6, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Umberto Boccioni, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Valentino Putignano (C.f.
che la rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2
E
(C.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(Marocco), residente in [...], alla Contrada Umbri, n° 6, elettivamente domiciliato in
Catanzaro, alla Via Giuseppe Poerio, n° 46, presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Catricalà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI NONCHÈ P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso, ritualmente notificato, chiedeva di pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con il 15 dicembre 1995, a Gimigliano (CZ), (trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1995, n. 6, parte I, Serie A), precisando che dall'unione matrimoniale nascevano i figli: , nata il [...], e Persona_1 Persona_2 nato il [...].
Premetteva, inoltre, che erano trascorsi ben oltre sei mesi dalla comparizione delle parti, avvenuta in data 10.04.2012, dinnanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro nel procedimento di separazione terminato con omologa del 22.05.2012, n. 4766/2012, e che dalla separazione non vi è stata riconciliazione, chiedeva pertanto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “b) confermare le condizioni già omologate in sede di separazione consensuale con esclusione di quanto previsto con attinenza all'affido dei figli e al diritto di visita del padre in quanto gli stessi oggi sono maggiorenni”.
Si costituiva in giudizio, in data 2 luglio 2024, aderendo alla richiesta di Controparte_1 scioglimento del matrimonio con conferma delle condizioni già stabilite nel decreto di omologa della separazione, con la contestuale previsione, per entrambi, di non dover più nulla a pretendere l'una dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
All'udienza istruttoria, dinnanzi al giudice succeduto nel ruolo, del 15.10.2025, le parti dichiaravano concordemente che i figli della coppia erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e comunicavano di aver trovato un accordo sulle condizioni di divorzio, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
La domanda, da intendersi correttamente diretta allo scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio con rito civile (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte prima del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro
(avvenuta il 10.04.2012) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 22.05.2012, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso per lo scioglimento del matrimonio, così provvede: a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15.12.1995, a Gimigliano (CZ), da
(C.f. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
e (C.f. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._3
(Marocco), trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1995 n. 6, parte I, Serie A;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Gimigliano (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 15 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo