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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21130/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PIERANGELO DELLA MORTE e dell'avv. ROBERTO PORZIO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, costituita personalmente ex art. 86 c.p.c., Controparte_1
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 10.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 7.1.2022, quest'Ufficio ha condannato Parte_1
al pagamento di € 11.000,00, oltre accessori di legge, in favore di
[...]
per l'attività professionale di avvocato da lei svolta in Controparte_1
favore del primo, ponendo altresì a carico del soccombente il 50% delle
Pagina 1 di 6 spese di lite, quantificato in ulteriori € 2.000,00, oltre accessori.
Sulla base di detto titolo, la ha notificato al debitore, il CP_1
30.8.2022, atto di precetto per il pagamento della somma complessiva di €
16.650,40.
L'intimato ha quindi instaurato il presente giudizio ex art. 615, c. I,
eccependo: 1) l'irregolare compilazione della relata di notificazione del precetto;
2) l'indebita richiesta di € 500,00 per compensi della fase di studio della procedura esecutiva;
3) l'inesatta quantificazione dei compensi di precetto;
4) la non debenza di € 16,00 per spese vive;
5) l'erronea quantificazione degli accessori del credito.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per valore, in quanto tardivamente sollevata da parte convenuta con note di trattazione scritta del 26.5.2023, successive alla prima udienza del 9.5.2023,
e, pertanto, senza osservare il termine stabilito per tale difesa dall'art. 38, c.
I, c.p.c.
3. Con il primo motivo di opposizione, l'istante osserva che la notificazione del precetto sarebbe nulla, poiché, nella relata, la creditrice si è
erroneamente qualificata come procuratore di tale estraneo Persona_1
alla lite, anziché di se stessa.
Tale irregolarità, se anche, in ipotesi, di rilievo tale da determinare un vizio della notificazione, dovrebbe in ogni caso reputarsi sanata ex art. 156,
c. III, c.p.c., per effetto della proposizione stessa dell'odierna opposizione,
l'esistenza della quale, in quanto disgiunta dalla prospettazione di una qualche concreta lesione alle prerogative dell'intimato, attesta la ricezione dell'atto di precetto da parte di quest'ultimo e, con essa, il raggiungimento
Pagina 2 di 6 dello scopo cui la notificazione è finalizzata (v. Cass., Sez. VI-III, n.
19105/18).
Di tanto, peraltro, si è mostrato avvertito lo stesso opponente, nel preconizzare la suindicata decisione e nell'ammettere l'inidoneità di tale difesa a infirmare di per sé la validità dell'atto impugnato.
4. Con gli ulteriori motivi di opposizione, suscettibili di trattazione congiunta, il debitore sostiene che l'entità complessiva del credito sarebbe stata indebitamente accresciuta dall'odierna convenuta.
Nel precetto opposto costei ha chiesto le venissero versate le seguenti somme: € 11.000,00 per compensi liquidati nel titolo;
€ 2.000,00 per spese legali liquidate nel titolo;
€ 400,00 per competenze di precetto;
€ 500,00 per compensi della fase di studio della procedura esecutiva;
€16,00 per spese di visura;
€ 10,00 per spese di notifica;
€2.085,00 per spese generali;
€ 639,40
per cassa avvocati;
in totale, € 16.650,40.
4.1. Come dedotto dall'opponente, nulla è dovuto per la fase introduttiva del procedimento esecutivo, che, alla data di notificazione del precetto, non era per definizione iniziato, poiché, come statuito dall'art. 491
c.p.c., esso principia con il pignoramento.
Vero è che, all'art. 4, c. V, lett. e), d.m. n. 55/14 essa è descritta richiamando, fra le altre attività, anche la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto e l'esame delle relative relate e che tal incombenti si sono in concreto svolti.
Tuttavia, la liquidazione dei compensi per il procedimento esecutivo presuppone che esso sia stato instaurato, mentre ciò, nel caso di specie, non è
avvenuto o, almeno, non poteva esserlo alla data di redazione del precetto,
Pagina 3 di 6 che, a sua volta, non poteva, pertanto, contenere intimazione al pagamento di quei compensi.
D'altronde, il medesimo d.m. contiene già una separata voce di compensi per l'atto di precetto, che a sua volta presuppone la disamina e la notificazione del titolo esecutivo: ad essa vanno pertanto ricondotte le prestazioni così svolte, nel proprio interesse, dall'odierna convenuta.
D'altronde, diversamente opinando e aderendo alla tesi dell'opposta,
dovrebbe ritenersi dovuto il medesimo importo, per spese dell'esecuzione,
sia nel caso che il debitore adempia al dovuto dopo la notificazione del precetto sia nel caso che, invece, vi provveda soltanto dopo avere ricevuto l'atto di pignoramento.
Ma tale soluzione è evidentemente irrazionale, non potendosi parificare la situazione del creditore che abbia immediatamente ottenuto soddisfazione del proprio diritto a quella di chi, invece, avvalendosi di ulteriori prestazioni legali, abbia dovuto attendere di notificare il pignoramento.
Sebbene, infine, il creditore possa nel precetto liquidare compensi per attività non ancora compiute ma prevedibilmente necessarie al recupero del credito, esse sono poi dovute solo se in concreto effettivamente svolte (v.
Cass., Sez. III, n. 13482/11, citata dalla stessa convenuta): nel caso di specie,
pertanto, i compensi per la fase di studio del procedimento esecutivo potranno eventualmente pretendersi soltanto ove esso sia poi instaurato e potranno essere di conseguenza liquidati dal giudice dell'esecuzione, mentre la convenuta fa impropriamente sorgere la loro debenza già alla data di notificazione del precetto.
4.2. Anche la quantificazione dei compensi per il precetto appare
Pagina 4 di 6 incongrua, essendo nel d.m. citato stabilita, per lo scaglione corrispondente al credito litigioso, in € 225,00, mentre nell'atto impugnato essi sono determinati in € 400,00, ovverosia in una somma anche superiore all'aumento massimo ammissibile ex art. 4, c. I, d.m. cit.
Non coglie nel segno la difesa della convenuta, che sostiene di avervi inteso forfetariamente incorporare le spese di notificazione, poiché esse costituiscono una diversa voce di credito, che va distintamente indicata e specificamente documentata.
4.3. Infine, le spese per visure, finalizzate all'individuazione di beni pignorabili, trovano conferma nella quietanza allegata alla comparsa di riposta, per l'importo, peraltro lievemente superiore al richiesto, di € 18,13.
4.4. In definitiva, dunque, il diritto della convenuta di procedere a esecuzione va contenuto, alla data di notificazione del precetto, nella somma di € 15.843,10, così composta: € 11.000,00 per compensi liquidati nel titolo;
€ 2.000,00 per spese legali liquidate nel titolo;
€ 225,00 per competenze di precetto;
€16,00 per spese di visura;
€ 10,00 per spese di notifica;
€ 1.983,75
per spese generali;
€ 608,35 per cassa avvocati.
5. Il contegno complessivo dell'opponente, il quale, pur vittorioso su gran parte delle sue contestazioni, muove in sostanza eccezioni marginali all'entità degli accessori del suo credito, senza avere in alcun modo onorato quest'ultimo, neanche dopo l'offerta transattiva della creditrice, formulata alla prima udienza per la somma, interamente dovuta, di € 15.827,00,
giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Pagina 5 di 6 nei confronti di Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione per quanto eccede la somma,
determinata alla data di notificazione del precetto, di €
15.843,10;
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 26/03/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21130/2022 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PIERANGELO DELLA MORTE e dell'avv. ROBERTO PORZIO, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, costituita personalmente ex art. 86 c.p.c., Controparte_1
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 10.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 7.1.2022, quest'Ufficio ha condannato Parte_1
al pagamento di € 11.000,00, oltre accessori di legge, in favore di
[...]
per l'attività professionale di avvocato da lei svolta in Controparte_1
favore del primo, ponendo altresì a carico del soccombente il 50% delle
Pagina 1 di 6 spese di lite, quantificato in ulteriori € 2.000,00, oltre accessori.
Sulla base di detto titolo, la ha notificato al debitore, il CP_1
30.8.2022, atto di precetto per il pagamento della somma complessiva di €
16.650,40.
L'intimato ha quindi instaurato il presente giudizio ex art. 615, c. I,
eccependo: 1) l'irregolare compilazione della relata di notificazione del precetto;
2) l'indebita richiesta di € 500,00 per compensi della fase di studio della procedura esecutiva;
3) l'inesatta quantificazione dei compensi di precetto;
4) la non debenza di € 16,00 per spese vive;
5) l'erronea quantificazione degli accessori del credito.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per valore, in quanto tardivamente sollevata da parte convenuta con note di trattazione scritta del 26.5.2023, successive alla prima udienza del 9.5.2023,
e, pertanto, senza osservare il termine stabilito per tale difesa dall'art. 38, c.
I, c.p.c.
3. Con il primo motivo di opposizione, l'istante osserva che la notificazione del precetto sarebbe nulla, poiché, nella relata, la creditrice si è
erroneamente qualificata come procuratore di tale estraneo Persona_1
alla lite, anziché di se stessa.
Tale irregolarità, se anche, in ipotesi, di rilievo tale da determinare un vizio della notificazione, dovrebbe in ogni caso reputarsi sanata ex art. 156,
c. III, c.p.c., per effetto della proposizione stessa dell'odierna opposizione,
l'esistenza della quale, in quanto disgiunta dalla prospettazione di una qualche concreta lesione alle prerogative dell'intimato, attesta la ricezione dell'atto di precetto da parte di quest'ultimo e, con essa, il raggiungimento
Pagina 2 di 6 dello scopo cui la notificazione è finalizzata (v. Cass., Sez. VI-III, n.
19105/18).
Di tanto, peraltro, si è mostrato avvertito lo stesso opponente, nel preconizzare la suindicata decisione e nell'ammettere l'inidoneità di tale difesa a infirmare di per sé la validità dell'atto impugnato.
4. Con gli ulteriori motivi di opposizione, suscettibili di trattazione congiunta, il debitore sostiene che l'entità complessiva del credito sarebbe stata indebitamente accresciuta dall'odierna convenuta.
Nel precetto opposto costei ha chiesto le venissero versate le seguenti somme: € 11.000,00 per compensi liquidati nel titolo;
€ 2.000,00 per spese legali liquidate nel titolo;
€ 400,00 per competenze di precetto;
€ 500,00 per compensi della fase di studio della procedura esecutiva;
€16,00 per spese di visura;
€ 10,00 per spese di notifica;
€2.085,00 per spese generali;
€ 639,40
per cassa avvocati;
in totale, € 16.650,40.
4.1. Come dedotto dall'opponente, nulla è dovuto per la fase introduttiva del procedimento esecutivo, che, alla data di notificazione del precetto, non era per definizione iniziato, poiché, come statuito dall'art. 491
c.p.c., esso principia con il pignoramento.
Vero è che, all'art. 4, c. V, lett. e), d.m. n. 55/14 essa è descritta richiamando, fra le altre attività, anche la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto e l'esame delle relative relate e che tal incombenti si sono in concreto svolti.
Tuttavia, la liquidazione dei compensi per il procedimento esecutivo presuppone che esso sia stato instaurato, mentre ciò, nel caso di specie, non è
avvenuto o, almeno, non poteva esserlo alla data di redazione del precetto,
Pagina 3 di 6 che, a sua volta, non poteva, pertanto, contenere intimazione al pagamento di quei compensi.
D'altronde, il medesimo d.m. contiene già una separata voce di compensi per l'atto di precetto, che a sua volta presuppone la disamina e la notificazione del titolo esecutivo: ad essa vanno pertanto ricondotte le prestazioni così svolte, nel proprio interesse, dall'odierna convenuta.
D'altronde, diversamente opinando e aderendo alla tesi dell'opposta,
dovrebbe ritenersi dovuto il medesimo importo, per spese dell'esecuzione,
sia nel caso che il debitore adempia al dovuto dopo la notificazione del precetto sia nel caso che, invece, vi provveda soltanto dopo avere ricevuto l'atto di pignoramento.
Ma tale soluzione è evidentemente irrazionale, non potendosi parificare la situazione del creditore che abbia immediatamente ottenuto soddisfazione del proprio diritto a quella di chi, invece, avvalendosi di ulteriori prestazioni legali, abbia dovuto attendere di notificare il pignoramento.
Sebbene, infine, il creditore possa nel precetto liquidare compensi per attività non ancora compiute ma prevedibilmente necessarie al recupero del credito, esse sono poi dovute solo se in concreto effettivamente svolte (v.
Cass., Sez. III, n. 13482/11, citata dalla stessa convenuta): nel caso di specie,
pertanto, i compensi per la fase di studio del procedimento esecutivo potranno eventualmente pretendersi soltanto ove esso sia poi instaurato e potranno essere di conseguenza liquidati dal giudice dell'esecuzione, mentre la convenuta fa impropriamente sorgere la loro debenza già alla data di notificazione del precetto.
4.2. Anche la quantificazione dei compensi per il precetto appare
Pagina 4 di 6 incongrua, essendo nel d.m. citato stabilita, per lo scaglione corrispondente al credito litigioso, in € 225,00, mentre nell'atto impugnato essi sono determinati in € 400,00, ovverosia in una somma anche superiore all'aumento massimo ammissibile ex art. 4, c. I, d.m. cit.
Non coglie nel segno la difesa della convenuta, che sostiene di avervi inteso forfetariamente incorporare le spese di notificazione, poiché esse costituiscono una diversa voce di credito, che va distintamente indicata e specificamente documentata.
4.3. Infine, le spese per visure, finalizzate all'individuazione di beni pignorabili, trovano conferma nella quietanza allegata alla comparsa di riposta, per l'importo, peraltro lievemente superiore al richiesto, di € 18,13.
4.4. In definitiva, dunque, il diritto della convenuta di procedere a esecuzione va contenuto, alla data di notificazione del precetto, nella somma di € 15.843,10, così composta: € 11.000,00 per compensi liquidati nel titolo;
€ 2.000,00 per spese legali liquidate nel titolo;
€ 225,00 per competenze di precetto;
€16,00 per spese di visura;
€ 10,00 per spese di notifica;
€ 1.983,75
per spese generali;
€ 608,35 per cassa avvocati.
5. Il contegno complessivo dell'opponente, il quale, pur vittorioso su gran parte delle sue contestazioni, muove in sostanza eccezioni marginali all'entità degli accessori del suo credito, senza avere in alcun modo onorato quest'ultimo, neanche dopo l'offerta transattiva della creditrice, formulata alla prima udienza per la somma, interamente dovuta, di € 15.827,00,
giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Pagina 5 di 6 nei confronti di Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione per quanto eccede la somma,
determinata alla data di notificazione del precetto, di €
15.843,10;
2. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 26/03/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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