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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/11/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
UB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
C.F. ), RESIDENTE IN GENOVA, PIAZZA DELLA Parte_1 C.F._1
VITTORIA 12/16, RAPPRESENTATA E DIFESA, ANCHE DISGIUNTAMENTE DAGLI AVV.TI
[...]
(C.F. E (C.F. ) CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO IL LORO STUDIO IN GENOVA, PIAZZA DELLA
VITTORIA 15/34;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
P.I. , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3 P.IVA_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE CON SEDE IN BOGLIASCO (GE), VIA CP_3
IU IN 86, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PER IL PRESENTE PROCEDIMENTO IN
GENOVA, VIA ROMA 11/6, PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. MAURO BAROSSO DEL FORO DI
GENOVA
CONVENUTO OPPOSTO
p. 1 IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI GENOVA N.
1034/2024 IN DATA 23 APRILE 2024 (N. R.G. 3604/2024), NOTIFICATO IN DATA 10 MAGGIO
2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La presente controversia è introdotta con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1034/2024, promosso da dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza della , che ha richiesto il pagamento di una provvigione Controparte_3
per l'attività di mediazione immobiliare relativa all'acquisto di un immobile sito in
Bogliasco (GE), località San Bernardo da parte della parte attrice.
La somma ingiunta, pari a € 21.960,00, è fondata sulla fattura n. 5/2024 emessa da il quale sostiene di aver svolto attività di intermediazione immobiliare in CP_3
favore della tuttavia, l'opponente contesta radicalmente la fondatezza della Pt_1 pretesa, eccependo l'assenza di un incarico formale, nonché la mancanza di qualsivoglia attività utile o determinante da parte di ai fini della conclusione CP_3 dell'affare.
La vicenda, nella prospettazione attorea, origina nel 2022, allorquando la Pt_1
manifesta interesse per l'acquisto di un immobile e viene a conoscenza, tramite
[...]
di un immobile sito in Bogliasco, di proprietà di , il quale CP_3 Persona_1
aveva conferito mandato non esclusivo a diverse agenzie, tra cui anche
[...]
CP_3
Fin dalla prima visita, emerge che l'immobile presentava gravi problematiche urbanistiche e catastali che ne impediscono la commerciabilità, mancando titoli edilizi, accatastamenti corretti, autorizzazioni comunali, con la necessità di rimuovere vincoli di destinazione.
Ne seguono alcuni scambi di messaggistica tra la e con solleciti per Pt_1 CP_3 aggiornamenti sulle pratiche, tuttavia, dopo il 25 agosto 2022, nella prospettazione di p. 2 parte opponente, cessa tutte le comunicazioni per circa tre mesi, nonostante CP_3
le problematiche pendenti.
Segue, nel settembre 2022, l'intervento di un altro mediatore, poiché il proprietario conferisce mandato esclusivo all'agenzia LL Immobiliare, che si attiva Per_1
concretamente per la regolarizzazione dell'immobile. Pertanto, la prosegue le Pt_1 interlocuzioni con LL e , fino alla stipula del contratto preliminare il 7 Per_1
dicembre 2022, condizionato al completamento delle pratiche urbanistiche.
Pertanto, verificatesi le condizioni, viene stipulato il contratto definitivo di compravendita il 6 febbraio 2023 e la corrisponde la provvigione Pt_1
esclusivamente a LL.
L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso si fonda pertanto, sull'assenza dell'incarico e di qualsivoglia attività utile al perfezionamento del contratto, non risultando conferito alcun mandato formale a da parte della poiché CP_3 Pt_1
l'attività svolta si è limitata alla presentazione dell'immobile e a sporadici messaggi, senza alcun contributo concreto alla risoluzione delle problematiche che ostacolavano la vendita.
L'opponente sul punto richiama la giurisprudenza (ex multis Cass. civ. 5952/2005 e
Cass. civ. 3165/2023), per cui il diritto alla provvigione sorge solo ove vi sia un nesso causale adeguato tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, ritenendo il nesso eziologico in parola del tutto assente nel caso di specie, poiché la vendita è stata conclusa esclusivamente grazie all'intervento di LL.
In subordine, l'opponente – nel caso di accertato contributo del alla CP_3
conclusione dell'affare – invoca l'applicazione dell'art. 1758 c.c., che prevede la ripartizione pro quota della provvigione tra i mediatori che abbiano effettivamente contribuito, precisando che anche nell'evenienza reputa assente il nesso di concausalità.
A sostegno della propria pretesa l'opponente allega plurimi documenti ed in particolare i messaggi WhatsApp intercorsi con tra luglio e novembre del CP_3
2022 che documentano le comunicazioni tra le parti, dalle quali emerge l'iniziativa p. 3 della nel sollecitare aggiornamenti, la genericità e l'assenza di concretezza Pt_1
nelle risposte di ed un lungo periodo di silenzio da parte di quest'ultimo. CP_3
Nella prospettazione attorea, siffatti messaggi sarebbero idonei a dimostrare che non ha svolto alcuna attività qualificabile come mediazione ai sensi dell'art. CP_3
1754 c.c., né ha contribuito in modo causale alla conclusione dell'affare.
Parimenti risultano allegati da parte opponente il contratto preliminare di compravendita del 7 dicembre 2022 e l'atto definitivo di compravendita del 6 febbraio
2023 oltre la fattura della provvigione pagata a LL
Ne è seguita regolare costituzione in giudizio da parte della per Controparte_3
l'opposizione al decreto ingiuntivo in esame.
La contestava integralmente le allegazioni dell'opponente, Controparte_3
chiedendo la conferma del decreto e il rigetto dell'opposizione, sostenendo la piena fondatezza del credito azionato.
Ebbene, la parte opposta rivendicava di aver svolto attività di mediazione in maniera pienamente conforme all'art. 1754 c.c., avendo individuato l'immobile di interesse per la messo in contatto le parti (acquirente e venditore), accompagnato la cliente Pt_1 in due visite nel giugno e nel luglio 2022, mantenuto comunicazioni costanti fino a novembre 2022 e fornito informazioni sul legale incaricato dal venditore per la regolarizzazione urbanistica.
Peraltro, precisa che la stessa nella propria citazione, riconosce tali circostanze, Pt_1
che assumono valore confessorio.
Callegari evidenzia altresì che la regolarizzazione dell'immobile era onere esclusivo del venditore e non rientrava nelle competenze del mediatore, pertanto, l'asserita inattività tra agosto e novembre 2022 non può integrare inadempimento.
La convenuta opposta nega inoltre di essere stata informata del conferimento di incarico esclusivo a LL e contesta che quest'ultimo abbia svolto attività qualificabile come mediazione, poiché la LL immobiliare si sarebbe limitata ad assistere alla fase conclusiva, essendo l'accordo tra le parti era già stato raggiunto grazie all'attività di e la avrebbe agito in modo scorretto, CP_3 Pt_1 provvedendo alla stipula senza informare l'originario mediatore.
p. 4 In proposito, la parte opposta richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto alla provvigione sorgerebbe anche per la semplice segnalazione dell'affare che può giustificare la provvigione (Cass. 25799/2014) e che la provvigione spetterebbe anche se l'affare è concluso da soggetti diversi, purché vi sia un legame con l'attività del mediatore (Cass. 6552/2018), precisando di aver fatto ben più di quanto richiesto dalla giurisprudenza per ottenere il compenso.
Da ultimo, in relazione alla quantificazione del credito, la convenuta eccepisce che l'opponente non contesta il quantum della provvigione, ma solo il diritto a percepirla, precisando la somma di € 21.960,00 è corretta e documentata e che il pagamento effettuato a LL non è provato in modo certo.
In particolare, la convenuta valorizza la circostanza per cui anche in caso di concorso tra mediatori, la quota spettante deve essere proporzionata all'effettivo apporto, che nel caso di specie sarebbe stato preminente da parte di e, in via subordinata, CP_3 invoca l'applicazione dell'art. 1758 c.c., con determinazione della quota spettante in base all'importanza dell'attività svolta.
Orbene, secondo il Tribunale, il rapporto contrattuale tra le parti dev'essere qualificato come c.d. mediazione negoziale atipica (sul punto, cfr. Cass. S.U. 19161/17) e s secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28269/19 ex multis), spetta al mediatore la dimostrazione, ai fini di conseguire la provvigione, del rapporto causale tra il proprio intervento e la conclusione dell'affare, per tale intendendosi qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio fra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti.
Peraltro, sempre la Suprema Corte ha precisato (ex plurimis Cass. 11815/23; 22426/20;
1120/15) che non matura, per un mediatore, alcun diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento dello stesso non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto.
p. 5 Operate queste premesse, è agevole comprendere per quali ragioni la domanda proposta dall'attrice opponente meriti accoglimento.
Dal compendio documentale non è possibile ricavare in alcun modo un nesso eziologico reale, effettivo e diretto tra la conclusione del contratto di compravendita immobiliare e l'intervento del CP_3
Infatti, quand'anche – a tutto concedere – si ritenga che le visite iniziali siano state effettuate con l'intervento della convenuta opposta, la ricostruzione dell'agenzia immobiliare opposta è del tutto priva di riscontri in ordine al rapporto causale che possa esservi stato tra tale incontro (tra venditori e compratori) e la successiva definizione della compravendita.
Non sono stati infatti documentati ulteriori contatti tra le parti contrattuali: non vi è prova, in sostanza, che la definizione dell'affare sia, almeno in qualche misura, dipesa dall'opera e dall'intervento di sia per la cesura temporale sia per l'assenza di CP_3 scambi di comunicazioni o copie di minute che possano avvalorare la tesi della convenuta nella fase decisiva volta alla stipula negoziale.
Per vero, dalla documentazione disponibile, emerge un ampio intervallo temporale tra la cessazione del rapporto attivo con e la conclusione Controparte_3
dell'acquisto da parte della poiché l'ultimo contatto noto con è del 7 Pt_1 CP_3 novembre 2022, data in cui invia un messaggio alla con Controparte_3 Pt_1
aggiornamenti meramente generici e la stipula del contratto definitivo di compravendita è avvenuta in data 6 febbraio 2023 con un intervallo temporale di circa
3 mesi.
Tale periodo rappresenta il tempo intercorso tra l'ultima attività documentata di e la conclusione dell'affare, che avviene eziologicamente dopo l'intervento CP_3 dell'agenzia LL, incaricata dal venditore a settembre 2022 con mandato in esclusiva.
Pertanto, anche l'elemento cronologico consente quindi di ritenere che l'affare sia stato definito senza alcun apporto causalmente apprezzabile da parte della convenuta, quantomeno di intensità tale da giustificare il riconoscimento, secondo la richiamata giurisprudenza, della provvigione.
p. 6 Né ha alcun rilievo in proposito – trattandosi di circostanza neutra e suscettibile di valutazione autonoma rispetto alla presente controversa – l'asserita mancata opposizione del decreto monitorio da parte dell'alienante.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a integrale carico della convenuta.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. Angelo UB, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie la domanda attorea nei confronti dell'odierna convenuta revocando il decreto ingiuntivo n. 1034/2024 e rigettando integralmente le pretese creditorie avanzate dalla;
Controparte_3
− condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3
, che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali Parte_1
al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Genova il 04/11/2025
IL GIUDICE dott. Angelo UB
p. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
UB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
C.F. ), RESIDENTE IN GENOVA, PIAZZA DELLA Parte_1 C.F._1
VITTORIA 12/16, RAPPRESENTATA E DIFESA, ANCHE DISGIUNTAMENTE DAGLI AVV.TI
[...]
(C.F. E (C.F. ) CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO IL LORO STUDIO IN GENOVA, PIAZZA DELLA
VITTORIA 15/34;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
P.I. , IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3 P.IVA_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE CON SEDE IN BOGLIASCO (GE), VIA CP_3
IU IN 86, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PER IL PRESENTE PROCEDIMENTO IN
GENOVA, VIA ROMA 11/6, PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. MAURO BAROSSO DEL FORO DI
GENOVA
CONVENUTO OPPOSTO
p. 1 IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE DI GENOVA N.
1034/2024 IN DATA 23 APRILE 2024 (N. R.G. 3604/2024), NOTIFICATO IN DATA 10 MAGGIO
2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La presente controversia è introdotta con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1034/2024, promosso da dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza della , che ha richiesto il pagamento di una provvigione Controparte_3
per l'attività di mediazione immobiliare relativa all'acquisto di un immobile sito in
Bogliasco (GE), località San Bernardo da parte della parte attrice.
La somma ingiunta, pari a € 21.960,00, è fondata sulla fattura n. 5/2024 emessa da il quale sostiene di aver svolto attività di intermediazione immobiliare in CP_3
favore della tuttavia, l'opponente contesta radicalmente la fondatezza della Pt_1 pretesa, eccependo l'assenza di un incarico formale, nonché la mancanza di qualsivoglia attività utile o determinante da parte di ai fini della conclusione CP_3 dell'affare.
La vicenda, nella prospettazione attorea, origina nel 2022, allorquando la Pt_1
manifesta interesse per l'acquisto di un immobile e viene a conoscenza, tramite
[...]
di un immobile sito in Bogliasco, di proprietà di , il quale CP_3 Persona_1
aveva conferito mandato non esclusivo a diverse agenzie, tra cui anche
[...]
CP_3
Fin dalla prima visita, emerge che l'immobile presentava gravi problematiche urbanistiche e catastali che ne impediscono la commerciabilità, mancando titoli edilizi, accatastamenti corretti, autorizzazioni comunali, con la necessità di rimuovere vincoli di destinazione.
Ne seguono alcuni scambi di messaggistica tra la e con solleciti per Pt_1 CP_3 aggiornamenti sulle pratiche, tuttavia, dopo il 25 agosto 2022, nella prospettazione di p. 2 parte opponente, cessa tutte le comunicazioni per circa tre mesi, nonostante CP_3
le problematiche pendenti.
Segue, nel settembre 2022, l'intervento di un altro mediatore, poiché il proprietario conferisce mandato esclusivo all'agenzia LL Immobiliare, che si attiva Per_1
concretamente per la regolarizzazione dell'immobile. Pertanto, la prosegue le Pt_1 interlocuzioni con LL e , fino alla stipula del contratto preliminare il 7 Per_1
dicembre 2022, condizionato al completamento delle pratiche urbanistiche.
Pertanto, verificatesi le condizioni, viene stipulato il contratto definitivo di compravendita il 6 febbraio 2023 e la corrisponde la provvigione Pt_1
esclusivamente a LL.
L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso si fonda pertanto, sull'assenza dell'incarico e di qualsivoglia attività utile al perfezionamento del contratto, non risultando conferito alcun mandato formale a da parte della poiché CP_3 Pt_1
l'attività svolta si è limitata alla presentazione dell'immobile e a sporadici messaggi, senza alcun contributo concreto alla risoluzione delle problematiche che ostacolavano la vendita.
L'opponente sul punto richiama la giurisprudenza (ex multis Cass. civ. 5952/2005 e
Cass. civ. 3165/2023), per cui il diritto alla provvigione sorge solo ove vi sia un nesso causale adeguato tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, ritenendo il nesso eziologico in parola del tutto assente nel caso di specie, poiché la vendita è stata conclusa esclusivamente grazie all'intervento di LL.
In subordine, l'opponente – nel caso di accertato contributo del alla CP_3
conclusione dell'affare – invoca l'applicazione dell'art. 1758 c.c., che prevede la ripartizione pro quota della provvigione tra i mediatori che abbiano effettivamente contribuito, precisando che anche nell'evenienza reputa assente il nesso di concausalità.
A sostegno della propria pretesa l'opponente allega plurimi documenti ed in particolare i messaggi WhatsApp intercorsi con tra luglio e novembre del CP_3
2022 che documentano le comunicazioni tra le parti, dalle quali emerge l'iniziativa p. 3 della nel sollecitare aggiornamenti, la genericità e l'assenza di concretezza Pt_1
nelle risposte di ed un lungo periodo di silenzio da parte di quest'ultimo. CP_3
Nella prospettazione attorea, siffatti messaggi sarebbero idonei a dimostrare che non ha svolto alcuna attività qualificabile come mediazione ai sensi dell'art. CP_3
1754 c.c., né ha contribuito in modo causale alla conclusione dell'affare.
Parimenti risultano allegati da parte opponente il contratto preliminare di compravendita del 7 dicembre 2022 e l'atto definitivo di compravendita del 6 febbraio
2023 oltre la fattura della provvigione pagata a LL
Ne è seguita regolare costituzione in giudizio da parte della per Controparte_3
l'opposizione al decreto ingiuntivo in esame.
La contestava integralmente le allegazioni dell'opponente, Controparte_3
chiedendo la conferma del decreto e il rigetto dell'opposizione, sostenendo la piena fondatezza del credito azionato.
Ebbene, la parte opposta rivendicava di aver svolto attività di mediazione in maniera pienamente conforme all'art. 1754 c.c., avendo individuato l'immobile di interesse per la messo in contatto le parti (acquirente e venditore), accompagnato la cliente Pt_1 in due visite nel giugno e nel luglio 2022, mantenuto comunicazioni costanti fino a novembre 2022 e fornito informazioni sul legale incaricato dal venditore per la regolarizzazione urbanistica.
Peraltro, precisa che la stessa nella propria citazione, riconosce tali circostanze, Pt_1
che assumono valore confessorio.
Callegari evidenzia altresì che la regolarizzazione dell'immobile era onere esclusivo del venditore e non rientrava nelle competenze del mediatore, pertanto, l'asserita inattività tra agosto e novembre 2022 non può integrare inadempimento.
La convenuta opposta nega inoltre di essere stata informata del conferimento di incarico esclusivo a LL e contesta che quest'ultimo abbia svolto attività qualificabile come mediazione, poiché la LL immobiliare si sarebbe limitata ad assistere alla fase conclusiva, essendo l'accordo tra le parti era già stato raggiunto grazie all'attività di e la avrebbe agito in modo scorretto, CP_3 Pt_1 provvedendo alla stipula senza informare l'originario mediatore.
p. 4 In proposito, la parte opposta richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il diritto alla provvigione sorgerebbe anche per la semplice segnalazione dell'affare che può giustificare la provvigione (Cass. 25799/2014) e che la provvigione spetterebbe anche se l'affare è concluso da soggetti diversi, purché vi sia un legame con l'attività del mediatore (Cass. 6552/2018), precisando di aver fatto ben più di quanto richiesto dalla giurisprudenza per ottenere il compenso.
Da ultimo, in relazione alla quantificazione del credito, la convenuta eccepisce che l'opponente non contesta il quantum della provvigione, ma solo il diritto a percepirla, precisando la somma di € 21.960,00 è corretta e documentata e che il pagamento effettuato a LL non è provato in modo certo.
In particolare, la convenuta valorizza la circostanza per cui anche in caso di concorso tra mediatori, la quota spettante deve essere proporzionata all'effettivo apporto, che nel caso di specie sarebbe stato preminente da parte di e, in via subordinata, CP_3 invoca l'applicazione dell'art. 1758 c.c., con determinazione della quota spettante in base all'importanza dell'attività svolta.
Orbene, secondo il Tribunale, il rapporto contrattuale tra le parti dev'essere qualificato come c.d. mediazione negoziale atipica (sul punto, cfr. Cass. S.U. 19161/17) e s secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28269/19 ex multis), spetta al mediatore la dimostrazione, ai fini di conseguire la provvigione, del rapporto causale tra il proprio intervento e la conclusione dell'affare, per tale intendendosi qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio fra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti.
Peraltro, sempre la Suprema Corte ha precisato (ex plurimis Cass. 11815/23; 22426/20;
1120/15) che non matura, per un mediatore, alcun diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento dello stesso non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto.
p. 5 Operate queste premesse, è agevole comprendere per quali ragioni la domanda proposta dall'attrice opponente meriti accoglimento.
Dal compendio documentale non è possibile ricavare in alcun modo un nesso eziologico reale, effettivo e diretto tra la conclusione del contratto di compravendita immobiliare e l'intervento del CP_3
Infatti, quand'anche – a tutto concedere – si ritenga che le visite iniziali siano state effettuate con l'intervento della convenuta opposta, la ricostruzione dell'agenzia immobiliare opposta è del tutto priva di riscontri in ordine al rapporto causale che possa esservi stato tra tale incontro (tra venditori e compratori) e la successiva definizione della compravendita.
Non sono stati infatti documentati ulteriori contatti tra le parti contrattuali: non vi è prova, in sostanza, che la definizione dell'affare sia, almeno in qualche misura, dipesa dall'opera e dall'intervento di sia per la cesura temporale sia per l'assenza di CP_3 scambi di comunicazioni o copie di minute che possano avvalorare la tesi della convenuta nella fase decisiva volta alla stipula negoziale.
Per vero, dalla documentazione disponibile, emerge un ampio intervallo temporale tra la cessazione del rapporto attivo con e la conclusione Controparte_3
dell'acquisto da parte della poiché l'ultimo contatto noto con è del 7 Pt_1 CP_3 novembre 2022, data in cui invia un messaggio alla con Controparte_3 Pt_1
aggiornamenti meramente generici e la stipula del contratto definitivo di compravendita è avvenuta in data 6 febbraio 2023 con un intervallo temporale di circa
3 mesi.
Tale periodo rappresenta il tempo intercorso tra l'ultima attività documentata di e la conclusione dell'affare, che avviene eziologicamente dopo l'intervento CP_3 dell'agenzia LL, incaricata dal venditore a settembre 2022 con mandato in esclusiva.
Pertanto, anche l'elemento cronologico consente quindi di ritenere che l'affare sia stato definito senza alcun apporto causalmente apprezzabile da parte della convenuta, quantomeno di intensità tale da giustificare il riconoscimento, secondo la richiamata giurisprudenza, della provvigione.
p. 6 Né ha alcun rilievo in proposito – trattandosi di circostanza neutra e suscettibile di valutazione autonoma rispetto alla presente controversa – l'asserita mancata opposizione del decreto monitorio da parte dell'alienante.
Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a integrale carico della convenuta.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per complessivi 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. Angelo UB, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie la domanda attorea nei confronti dell'odierna convenuta revocando il decreto ingiuntivo n. 1034/2024 e rigettando integralmente le pretese creditorie avanzate dalla;
Controparte_3
− condanna la al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3
, che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali Parte_1
al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Genova il 04/11/2025
IL GIUDICE dott. Angelo UB
p. 7