Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Roberta
Giordano ha pronunciato ex art. 281 sexies, co.3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.3382/2023 promossa da:
( C.F. AR
), ( ), P.IVA_1 _1 C.F._1 Controparte_2
( ), ( e ( C.F._2 CP_3 C.F._3 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Alfredo Affaitati nello studio del quale in C.F._4
LI, viale Michelangelo n. 71, sono elettivamente domiciliati come da procura alle liti agli atti;
PARTI ATTRICI OPPONENTI
Contro
( P. IVA , COD. FISC. Controparte_5 P.IVA_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Stefano Carli nello studio del quale in Firenze via B.Lupi n. 20 è elettivamente domicliata come da procura alle liti agli atti;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratto di noleggio a lungo termine
Conclusioni: per parte attrice come da atto di citazione“ In via principale, accogliersi la presente opposizione per i suesposti motivi e per l'effetto revocare l'impugnato decreto ingiuntivo in ogni sua parte, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione, anche a fronte del disconoscimento delle sottoscrizione da parte dei coobligati. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre, rimb. forf., CPA e IVA..;
Per parte convenuta: rese all'udienza del 9/7/2024: confermare il decreto ingiuntivo n. 1/2023 (R.G.
n. 12935/2022), emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Firenze, in data 30.12.2023 e depositato in Cancelleria in data 02.01.2023; b)condannare, in ogni caso, la in persona del proprio legale _1 rappresentante pro tempore, nonché, personalmente e con vincolo di solidarietà tra loro, i Sig.ri _1
, , e , al pagamento, a favore della
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
a socio unico, della somma di € 10.448,59, oltre ad interessi di mora ex Controparte_5
D. Lgs. N. 231/2002 e ss.mm., dalla data di scadenza delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo,
o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
c)condannare la in persona _1 del proprio legale rappresentante pro tempore, nonché, personalmente e con vincolo di solidarietà tra loro, i Sig.ri , , e , al risarcimento _1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 dei danni per responsabilità aggravata da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa. In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi professionali, come da parametri ex D.M.
10.03.2014, n. 55, aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, aumentati, nella misura del 30%, stante l'utilizzo di tecniche informatiche tese ad agevolare la consultazione o la fruizione degli atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 147 del
13.08.2022), per la presente fase e (senza detta maggiorazione) per quella monitoria, oltre rimborso spese forfettarie (15% sul compenso e sull'aumento), c.p.a. (4%) ed i.v.a. (22%).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di cirazione a comparire davanti all'intestato Tribunale, ritualmente notificato, la
[...]
e i soci AR illimitatamente responsabili , , e _1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 hanno promosso opposizione al DI n.1//2023 emesso dal Tribunale di Firenze per il pagamento in favore di dell'importo di € 10.448,59 oltre interessi e Controparte_5 spese della procedura .
A fondamento della propria pretesa gli attori hanno dedotto:
- la mancata produzione del contratto e la mancata allegazione della sottoscrizione del contratto da parte degli opponenti
- il disconoscimento delle fatture prodotte nel procedimento monitorio
- Il disconoscimento di eventuali sottoscrizioni apposte in calce al contratto ex adverso depositato
- l'eccessività degli importi richiesti, l'inesistenza del credito e l'assenza dei requisiti della certezza, liquidità e esigibilità, avendo gli opponenti provveduto alla restituzione dei veicoli.
Il convenuto, si è costituito in giudizio eccependo
- la stipula contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente sottoscritto in data 19.05.2015 da legale rappresentante della _1 [...]
e la consegna dei veicoli da parte di AR Controparte_5
di cui alle richieste ( doc.3 fascicolo monitorio) ed ai verbali di
[...] consegna(doc. 4 fascicolo monitorio);
- la risoluzione del contratto per inadempiento della e AR la mancata restituzione dei veicoli
- necessità di intraprendere un'azione giudiziale al fine di ottenere la restituzione dei veicoli;
Contr
- la richiesta, in via stragiudiziale, del corrispettivo dovuto non contestata da;
- la genericità dei motivi posti a fondamento dell'opposizione;
- l'infondatezza dell'eccezione circa la mancata produzione in giudizio del contratto, in quanto allegato al ricorso nel procedimento monitorio
- il mancato disconoscimento della firma apposta sul contratto da , legale _1 Contr rappresentante della
- il vincolo di solidarietà dei soci della , , AR Controparte_2 [...]
e nei confronti dei quali era stato chiesto e ottenuto il DI opposto;
CP_3 Controparte_4 N. R.G. 3382/2023
- la piena prova del credito, documentato dalle condizioni del contratto quadro( doc. 1), dalle schede d'ordine ( doc. 3), dai verbali di consegna dei veicoli ( doc.4).
Con decreto del 17/4/2023 è stata delegata la trattazione e decisione della causa ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 116/2017 e del D.P. 21/2023 alla scrivente Giudice onoraria di pace che, con l'ordinanza del 28/11/2023 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha disposto l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 28/2010 ritualmente introdotto dalla parte convenuta opposta. La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 7 gennaio 2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies,co.3, c.p.c.
L'opposizione è infondata e dilatoria e, in quanto tale, e non può essere accolta per le ragioni in fatto e in diritto che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, occorre richiamare il principio di portata fondamentale secondo cui la proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, laddove invece il debitore opponente svolgerà il ruolo di convenuto (“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: Cass. n. 24815/05).
Di detta inversione deve tenersi conto al fine del riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente gravanti sulle parti nei giudizi in materia contrattuale, rispetto ai quali è consolidato nella giurisprudenza della SC l'orientamento per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (art. 1218 c.c.; cfr ex multis Cass. S.U.,
Sentenza, 30-10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza
19-04-2007, n. 9351).
Nel caso in esame, l'opposta ha pienamente assolto all'onere di allegazione e prova a proprio carico, dal momento che costituiscono circostanze comunque provate dai documenti agli atti:
- il contratto quadro di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, contenente le condizioni generali applicate al noleggio dei veicoli oggetto del giudizio (doc. 1 del fascicolo monitorio);
- le schede d'ordine, in cui è: a) indicata la tipologia di veicolo richiesto in noleggio;
b) pattuito il corrispettivo mensile per i beni (quota locazione e quota servizi); c) indicata la quantificazione degli importi dovuti in caso di eccedenza chilometrica;
d) stabilita la quantificazione della penale in caso di interruzione anticipata del contratto di noleggio;
e) quantificata la penale in caso di attivazione della RCA (cit. doc. 3 del fascicolo monitorio); N. R.G. 3382/2023
- i verbali di consegna dei veicoli, che indicano il momento in cui la contraente è entrata in possesso dei beni e, pertanto, da quando la medesima è tenuta a corrispondere i canoni di noleggio alla CP_5
(cit. doc. 4 del fascicolo monitorio);
- i verbali di riconsegna dei veicoli, in cui cessa la maturazione dei canoni di noleggio/indennità di detenzione e vengono verificate le condizioni e l'esatto chilometraggio dei veicoli;
- il verbale di riconsegna post pulizia del veicolo FA833GK (l'unico per il quale è stato chiesto il pagamento in seguito a danni extra usura) (doc. 26).
La convenuta opposta ha, inoltre, specificato e documentato in maniera dettagliata il credito totale di
€ 10.448,59e la sua composizione come segue:
- Per il veicolo targato FA319ND, consegnato in data 08.09.2015 e restituito in data
26.06.2019, per un totale di € 2.889,05: a) CANONI, INDENNITÀ DI DETENZIONE E RELATIVE NOTE DI CREDITO (TOT. € 2.876,85): marzo 2018 (€ 319,65) (cit. doc. 9 del fascicolo monitorio); aprile 2018 (€ 319,65) (cit. doc. 10 del fascicolo monitorio); maggio 2018 (€ 319,65) (cit. doc. 11 del fascicolo monitorio); giugno 2018 (€ 319,65) (cit. doc. 12 del fascicolo monitorio); agosto 2018 (€ 319,65) (cit. doc. 13 del fascicolo monitorio); settembre 2018 (€ 319,65) (cit. doc. 14 del fascicolo monitorio); novembre 2018 (€ 319,65) (cit. doc. 17 del fascicolo monitorio); dicembre 2018 (€ 319,65) (cit. doc. 18 del fascicolo monitorio); gennaio 2019 (€ 319,65) (cit. doc. 19 del fascicolo monitorio); b) € CP_6
12,20 (cit. doc. 15 del fascicolo monitorio).
- Per il veicolo targato FA833GK, consegnato in data 08.07.2015 e restituito in data 06.08.2019
(cit. doc. 25), per un totale di € 9.428,68: a) INDENNITÀ DI DETENZIONE E Pt_1
RELATIVE NOTE DI CREDITO (TOT. € 6.205,64): marzo 2018 (€ 608,78) (cit. doc. 9 del fascicolo monitorio); aprile 2018 (€ 608,78) (cit. doc. 10 del fascicolo monitorio); maggio
2018 (€ 608,78) (cit. doc. 11 del fascicolo monitorio); giugno 2018 (€ 608,78) (cit. doc. 12 del fascicolo monitorio); agosto 2018 (€ 608,78) (cit. doc. 13 del fascicolo monitorio); settembre 2018 (€ 608,78) (cit. doc. 14 del fascicolo monitorio); ottobre 2018 (€ 608,78) (cit. doc. 16 del fascicolo monitorio); dicembre 2018 (€ 608,78) (cit. doc. 17 del fascicolo monitorio); gennaio 2019 (€ 608,78) (cit. doc. 18 del fascicolo monitorio); febbraio 2019 (€ 608,78) (cit. doc. 19 del fascicolo monitorio); agosto 2019 (€ 117,84) (cit. doc. 20 del fascicolo monitorio), in seguito allo storno portato dalla nota di credito (cit. doc. 22 del fascicolo monitorio); b) DANNI EXTRA-USURA: € 2.851,00 (cit. doc. 21 del fascicolo monitorio); c) : € 370,04 (cit. doc. 21 del fascicolo monitorio); Controparte_7
−IMPOSTA DI BOLLO € 2,00 (cit. doc. 21 del fascicolo monitorio) SOMME A CP_8
CREDITO DELLA M.T.S.: € 1.869,04.
Di contro, gli opponenti costituendosi in giudizio costituitisi in giudizio non hanno fornito prova del proprio adempimento nè dell'impossibilità di adempiere all'obbligo di pagamento da cui erano gravati ed hanno eccepito in maniera del tutto generica il disconoscimento di eventuali sottoscrizioni dei coobbligati apposte in calce al contratto ex adverso depositato e l'entità del credito, denunciando l'eccessività dell'importo richiesto per l'avvenuta restituzione dei veicoli.
A fronte del disconoscimento operato dagli attori in relazione alle sole firme dei coobbligati la convenuta non ha formulato istanza di verificazione, in quanto il contratto è sottoscritto solo dal legale rappresentante della ed ha eccepito che il vincolo di solidarietà con la AR
, deriva dalla loro qualità di Controparte_9 AR0 soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 2291 c.c.. N. R.G. 3382/2023
Invero, è agli atti la visura della CI di LI ( doc.2) riferita alla telefoni AR stradali di dalla quale risulta che , AR Parte_2
e rivestono la qualifica di soci della s.n.c.. _10 Controparte_4
La contestazione di eccessività degli importi richiesti è solo genericamente proposta, non avendo gli opponenti contestato specificamente la puntuale descrizione del credito e non avendo prodotto alcuna documentazione né formulato alcuna richiesta di prova orale a sostegno dell'eccezione; invero gli opponenti, oltre a non aver partecipato all'incontro della procedura di mediazione disposta dal Giudice, non hanno svolto alcuna attività processuale successivamente alla costituzione in giudizio, dovendosi ritenere oltre che provate, non contestate, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., le circostanze allegate dalla convenuta.
Alla luce di tutto quanto esposto, sussistono i presupposti per il rigetto dell'opposizione e la conferma del DI opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
2. E' fondata la domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Invero, è evidente l'inconsistenza dell' opposizione promossa, basata su motivi genericamente dedotti e privi di benchè minimo supporto documentale;
inoltre, gli opponenti non hanno neppure chiesto la concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. e, una volta promossa l'opposizione hanno finito col disinteressarsene, senza svolgere alcuna attività processuale né comparire in udienza. Sulla base di quanto sopra, oltre all'integrale soccombenza degli opponenti, ricorrono i presupposti per la liquidazione del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co.3, c.p.c., nella somma ritenuta congrua di € 800,00 ( Cass. 3103/2019)
3. Le spese di lite del presente giudizio vengono poste a carico dell'opponente in applicazione del principio generale della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo in forza del D.M. n.
147/2022, e con aumento, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 147 del 13.08.2022, per l'uso di tecniche informatiche che agevolano la consultazione, avuto riguardo allo scaglione determinato dall'ammontare del credito, ai valori medi per le fasi di studio, introduzione, trattazione e istruzione, valori minimi per la fase decisoria in ragione della definizione in forma semplificata della controversia.
PQM
il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione assorbite e/o respinte così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto CONFERMA e DICHIARA DEFINITIVAMENTE
ESECUTIVO il decreto ingiuntivo n.1/2023 emesso al Tribunale di Firenze;
CONDANNA in persona del legale AR rappresentante pro tempore nonché personalmente, con vincolo di solidarietà tra loro, , _1
, e alla refusione in favore di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
A SOCIO UNICO delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.495,10 Controparte_5 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
CONDANNA in persona del legale AR rappresentante pro tempore nonché personalmente, con vincolo di solidarietà tra loro, , _1
, e al pagamento in favore di Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
A SOCIO UNICO della somma di € 800,00 a titolo di risarcimento del danno Controparte_5 ex art. 96 c.p.c. oltre interessi legali dalla data odierna al saldo. N. R.G. 3382/2023
Firenze, 14/1/2025
Il Giudice Onorario di Pace
dott.ssa Roberta Giordano