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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/09/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2166/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2166/2023, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], AR C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ZOCCALI ROBERTO e dall'Avv. MANNARINO MARIA
TERESA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PICCOLO STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
pagina 1 di 25 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto prevenuto in data 15/11/2023).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ex art. 473bis.28
c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente “Con le presenti note parte ricorrente precisa le AR conclusioni, riportandosi integralmente a quelle già rassegnate ed indicate nel ricorso ed integrate nel verbale dell'udienza del 03.07.2024, che si intendono integralmente trascritte e che non si riportano per brevità. Si replicherà alle assurde e non corrispondenti asserzioni di parte avversa nelle note di precisazioni delle conclusioni, artate ad hoc per ovvie esigenze difensive, con le comparse conclusionali e repliche di cui all'art. 473 bis 28 cpc, unica sede necessaria ed utile per tale incombente processuale.”;
Per parte resistente “Voglia il Tribunale, in accoglimento delle istanze CP_1 spiegate in atti:
IN VIA PRELIMINARE: Si insiste per l'integrazione della documentazione reddituale come richiesta in ultima udienza
CI SI OPPONE all'autorizzazione del trasferimento del minore in Piemonte per tutti i motivi di cui in narrativa, escluso il pregiudizio grave ed irreparabile ex art 473 bis. 15 ed anzi
SI INSISTE perché il Giudice, letti gli atti, esaminata la copiosa documentazione prodotta,
se ritenuto i provvedimenti ex art 473 bis 39. nei confronti di . Pt_2 AR
DISPORRE, se ritenuto necessario, ex art 473 bis 27., l'immediata presa in carico del nucleo familiare incaricando i S.S territorialmente competenti di relazionare il Giudice sulle condizioni personale, abitativa (in Piemonte e in NO LO) e familiare del minore e dei genitori.
pagina 2 di 25 In punto, si indicano a sommarie informazioni la signora residente in [...]
NO LO Via Monte Generoso 57, e la signora residente in [...]
Cuasso al Monte, via Gastaldi 9c
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO:
DISPORRE che i genitori vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
DISPORRE l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre con collocazione del medesimo presso lo stesso in NO LO (VA).
VISITE: DISPORRE che , a settimane alterne tra i genitori, potrà trascorrere _1 con la madre un fine settimana dalle ore 19:00 del venerdì sera sino alla domenica ore
21:00 dando atto che i genitori, nell'arco del mese, si alterneranno nel prelevamento e ri- accompagnamento del bambino da una residenza all'altra;
DISPORRE che durante la festività natalizie, a partire dall'anno in corso, starà _1 con il papà il giorno e la notte del 24.12 sino alle ore 10:00 del giorno 25/12 quando lo riporterà dalla madre ed ancora, consecutivamente dal giorno 1 gennaio fino al 7 gennaio quando lo riaccompagnerà all'asilo e così alternativamente tra i genitori negli anni a venire.
DISPORRE che trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua dalle ore 10:00 _1 alle ore 21:00 e con l'altro il giorno di Pasquetta e così alternativamente tra i genitori negli anni a venire;
DISPORRE che ciascun coniuge, durante l'estate, terrà con sé per 21 giorni, _1 consecutivi o non consecutivi, con impegno a comunicarsi entro la fine di maggio di ogni anno, periodo e luogo di villeggiatura ove intendono recarsi con il figlio stabilendo che al di fuori dei suddetti periodi di vacanza, varrà il calendario visite annuale standard;
DISPORRE che su ponti e altre festività nazionali, (ad es. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc.), i genitori si accorderanno salvo il principio dell'alternanza;
DISPORRE che i genitori si garantiscano almeno un contatto quotidiano tramite videochiamata, con il figlio nei tempi di rispettiva competenza, nelle fasce orarie
12:00/13:00 e 19:00/ 20:00;
DISPORRE che la madre versi, quale contributo al mantenimento del figlio minore
, la somma mensile di € 200,00.- da rivalutarsi annualmente secondo gli indici _1
Istat oltre all'assegno unico nell'esatto ammontare che sarà; detta somma dovrà essere pagina 3 di 25 versata entro la prima settimana di ogni mese, tramite bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Guida del Tribunale di Varese, salvo conguagli tra i genitori.
ORDINARE ai genitori di rilasciarsi il consenso per l'iscrizione, il rinnovo e il rilascio dei documenti del minore validi per l'espatrio.
CONDANNARE parte ricorrente ex art 473 bis. 39 cpc e/o al pagamento delle spese del presente giudizio:
Per avere trasferito il figlio minore con l'inganno e L'AUTORIZZAZIONE CP_2 dell'altro genitore;
Per avere continuato ad assumere decisioni senza l'autorizzazione del padre cambiando, dall'inizio della causa ad oggi, ben tre volte residenza al bambino;
Per essersi rifiutata di consegnare al padre il documento di identità del figlio in occasione del primo lungo periodo di permanenza presso il medesimo;
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore;
IN VIA ISTRUTTORIA:
AMMETTERSI CTU medico-psicologica sulle persone dei genitori volte a verificare le rispettive capacità genitoriali procedendo con valutazione dello loro stato psichico onde scongiurare la compromissione delle funzioni genitoriali avvalendosi degli strumenti che si riterranno necessari quali test psicologici specifici sulla personalità di entrambi.
CONSEGUENTEMENTE, ad esito della stessa ASSUMERE D'UFFICIO i provvedimenti ritenuti più idonei al minore anche con riferimento alla somma di _1 mantenimento eventualmente dovuta dal genitore non collocatario.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda affido esclusivo al padre e collocazione presso di sé DISPORRE il calendario visite richiesto in via principale
ORDINANDO ALLA RICORRENTE di farsi carico di tutti gli accompagnamenti e prelevamenti del figlio dal nuovo luogo di residenza a Varese e viceversa.
DISPORRE la riduzione della somma di mantenimento a carico del padre, già gravato da moltissimi oneri, in ragione del SUBITO trasferimento del minore, salvo l'ordine alla ricorrente di farsi di farsi carico di tutti gli accompagnamenti e prelevamenti del figlio dal nuovo luogo di residenza a Varese e viceversa.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore di questo difensore.
pagina 4 di 25 IN VIA ISTRUTTORIA:
AMMETTERSI CTU medico-psicologica sulle persone dei genitori volte a verificare le rispettive capacità genitoriali procedendo con valutazione dello loro stato psichico onde scongiurare la compromissione delle funzioni genitoriali avvalendosi degli strumenti che si riterranno necessari quali test psicologici specifici sulla personalità di entrambi.
AMMETTERSI PROVA per testi sui capitoli oggetto del presente atto quivi da intendersi preceduti e richiamati dalle parole “vero che” oltre che sui seguenti:
1) “Vero che, poco dopo il trasferimento di presso la casa dei genitori, ho Controparte_1 vissuto indirettamente la sua ansia a causa delle limitazioni e degli ostacoli che la compagna frapponeva nelle visite al bambino;
sono al corrente di imprevisti dell'ultimo minuto della signora (il bambino dorme;
devo partire per Torino ma ti faccio recuperare settimana prossima;
ho un impegno, lo vedi settimana prossima) e che spesso si lamentava con mio fratello per come aveva gestito il figlio durante il suo tempo o perché aveva mangiato le polpette al sugo piuttosto che il passato di verdura, o perché era stanco o perché era raffreddato perché aveva preso freddo mentre era con lui o perché non poteva stare vicino al nostro cane)
A teste: residente in [...] (madre); Testimone_1
(sorella); residente in [...] Testimone_2
Gastaldi 9c (amica comune)
2) “Vero che dopo la nascita del mio nipotino, ordinai un fasciatoio su Internet da regalargli facendolo arrivare presso l'abitazione di mia madre;
la signora mi AR tolse definitivamente il saluto e da quel momento cessò ogni rapporto tra di noi perché il regalo, doveva essere fatto arrivare presso la sua abitazione”.
A teste: (sorella) Testimone_3
3) “Vero che la signora si arrabbiò molto con me quando scoprì che avevo AR raccontato a mio padre la ragione per cui gli avevo chiesto un prestito di € 7000; da quel momento in poi, per diversi mesi chiuse ogni rapporto con me e con io marito. Quando nacque , mentre la madre era ricoverata in ospedale per complicanze, fui _1 autorizzata dalla sorella della a vedere il bambino dieci giorni dopo la sua AR nascita: la seconda volta vidi mio nipote molti mesi dopo”.
A teste: . Testimone_1
pagina 5 di 25 4) “Vero che ebbi molte difficoltà ad accudire il mio nipotino nei tempi in cui i genitori lavoravano perché la madre mi impediva di assumere iniziative personali di qualunque genere. Quand'ero con il bambino, la signora pretendeva che le mandassi foto o video ogni dure ore;
mi era vietato uscire a passeggiare con il piccolo;
mi ordinava cosa cucinare per lui, come parlargli, come comportarmi, come farlo riposare o come farlo giocare,
Confermo che un giorno dopo aver preparato un brodo di verdure passate, la signora si alterò molto e il giorno successivo mi lasciò sul tavolo della cucina i bigliettini manoscritti prodotti sub doc 2.
5) “Vero che in occasione di una delle tante discussioni con la fui invitata a non AR interferire nella loro vita perché, diversamente, avrebbe divulgato la notizia che tempo prima avevo avuto una relazione extraconiugale con un carabiniere”.
A teste: Testimone_1
6) “Vero che, nel periodo in cui accudivo , a causa di un ritardo di dieci minuti, _1 la stessa sera, ricevetti una serie di vocali dalla signora con cui dopo avermi AR accusato di “non essere in grado di occuparmi del bambino”, al mio tentativo di giustificare il ritardo, mi minacciava di “tirarmi quattro schiaffoni”.
A teste: . Testimone_1
7) “Vero che per moltissimi mesi mio figlio si allontanò completamente dalla sua CP_1 famiglia. Era molto innamorato della compagna e cercava di compiacerla in tutto fino a quando, lavorando nell'azienda di famiglia e notando la nostra sofferenza, accettò di farci vedere il bambino e dopo essere stati sorpresi tutti insieme, venni a sapere da mio figlio che la aveva deciso di chiudere definitivamente anche la loro relazione”. AR
A teste: Testimone_1
8) “Vero che, dall'inizio di ottobre 2023, la signora ha vietato a mio figlio di AR arrivare fino alla porta di casa;
quando il padre va a prendere il bambino, è la stessa madre a portarlo giù lasciandolo fuori dal portone ed è la stessa madre a riprenderlo in cortile quando il padre lo riaccompagna. Sappiamo per certo che dallo scorso ottobre la signora trascorre tutto il mese in Piemonte. Nei fine settimana in cui il padre AR deve vedere il bambino arriva a NO LO il venerdì sera o il sabato mattina presto, ripartendo per il Piemonte subito dopo che mio figlio le riconsegna . Non _1 abbiamo idea di cosa sia rimasto nella casa familiare né delle condizioni in cui vive il pagina 6 di 25 bambino quando lui e la madre si fermano a NO per il fine settimana ma siamo tutti molto preoccupati nell'immaginare a Torino, nella casa del nonno materno, che _1 mio figlio mi ha descritto molto piccola, dotata di un solo bagno e una sola camera da letto. Nelle occasioni in cui la famiglia si recava in Piemonte ospite dal padre della la coppia dormiva nella camera matrimoniale con il bambino e il nonno sul AR divano nel locale attiguo.
A teste: Testimone_1
9) “Vero che ho frequentato e per moltissimi anni. Dopo un breve periodo di CP_1 Tes_3 diffidenza, con legai un buon rapporto tanto da arrivare a confidarsi spesso con Tes_3 me. Mi disse che aveva un rapporto complesso con la sorella alla quale l'Autorità giudiziaria aveva tolto i figli minori. Mi confidava di avere una causa in corso con l'ex marito che per anni l'aveva picchiata e un'altra causa con il suo datore di lavoro. Era preoccupata per la madre affetta da problemi mentali per cui mi confidava aver vissuto un'adolescenza difficile tanto da avere cominciato a fare uso di droghe pesanti fino quasi a subire un arresto”.
A teste Testimone_2
10) “Vero che era angosciata all'idea di “perdere il figlio” e che “qualcuno glielo Tes_3 portasse via”. Faticava ad avere relazioni interpersonali riconoscendo di avere una diffidenza innata. Aveva spesso reazioni spropositate;
anche davanti a un banale rigurgito di , cominciava a tremare incapace di reagire. Cambiava umore spesso. Anche _1 con era solita imporsi con prepotenza mentre lui cercava sempre di mediare. La CP_1 signora si sentiva vittima delle circostanze. Ce l'aveva con la suocera convinta che
“rosicasse” per la nascita del nipotino. Ce l'aveva con la cognata e ce l'aveva con CP_1 perché la domenica mattina, era solito passare qualche ora in bicicletta, sua grande passione, quando avrebbe dovuto occuparsi del bambino”.
A Teste: Testimone_2
11) “Vero che in questi ultimi mesi ho frequentato e sentito quasi regolarmente e ogni CP_1 volta, mi aggiornava sui più recenti intralci posti in essere da . Posso confermare Tes_3 di essere coinvolta dallo stesso perché, in qualche occasione, facessi da testimone CP_1 agli ostacoli. Sono al corrente di quella volta in cui doveva prendere e restò _1
pagina 7 di 25 fuori di casa ad attendere un'ora invano sperando che la madre, pur essendo in casa perché gli aveva risposto al citofono, facesse scendere . _1
A teste: Testimone_2
12) “Vero che ha sempre cercato di trovare un accordo con la compagna chiedendole CP_1 solo di poter vedere il bambino con una certa frequenza. faticò molto ad accettare di CP_1 rinunciare al pernottamento con . Nelle ultime settimane mi è capitato di vedere _1 il bambino con lui e con la nonna paterna. Ho avuto l'impressione che il piccolo fosse sereno. In un'occasione, durante una video chiamata recente, ho sentito _1 chiedere ripetutamente della nonna paterna, ripetendo più volte il suo nome”.
A teste: Testimone_2
13) “Vero che quando la signora nel giugno scorso, ci comunicò che AR _1 sarebbe stato ritirato dall'asilo per il periodo estivo, ci sentimmo tutte sollevate perché si è sempre mostrata una donna particolarmente rigida, con un certo “caratterino”.
A teste: maestra Tes_4
14) “Vero che a causa di alcuni problemi con i miei consuoceri, padroni della casa familiare, nella primavera del 2023, la signora d'accordo con mio figlio, AR decideva di trasferirsi in un'altra abitazione con il bambino. Nell'occasione, dopo averne parlato con noi genitori, propose alla compagna di trasferirsi nell'appartamento CP_1 libero sottostante quello attualmente occupato da madre e figlio, di proprietà di mio marito, così da evitare disagi a tutti. Successivamente Venivo informata da mio figlio che la signora aveva rifiutato la proposta chiarendogli di avere già trovato una soluzione alternativa nella zona e che avrebbe lasciato la casa”.
A teste: Testimone_1
Con riserva di indicare nuovi capitoli e di indicare nuovi testi.
Con ogni più ampia riserva.
Si richiamano i già prodotti documenti e si esibisce il DOC H: ricorso ex art. 281 – undecies cpc e 615 comma 1 cpc in opposizione al precetto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/09/2023 la parte ricorrente sig.ra AR
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte
[...]
pagina 8 di 25 resistente sig. pronuncia di regolamentazione degli aspetti personali Controparte_1
e patirmoniale inerenti la prole nata dalla loro unione: , nato a [...] il _1
08/06/2021.
La parte ricorrente ha chiesto in via preliminare con urgenza ex art. 473bis.15 c.p.c.
l'autorizzaizone al trasferimento del minore da NO LO (VA) a San IO NA
(TO); nel merito, la ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del minore, il suo collocamento prevalente presso la madre, frequentazione paterna a weekend alterni, escluso il pernotto, oltre a due pomeriggi nella settimana che si conclude con il weekend materno;
contributo economico paterno per € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre al
100% dell'assegno unico universale.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente ha dedotto che le parti, al cessare della relazione, hanno sottoscritto un accorso stragiudiziale temporaneo per due mesi dall'08/05/2023 regolando gli aspetti inerenti il minore – cfr. doc. 2; che la stessa si è dimessa a luglio 2023 dall'occupazione lavorativa svizzera;
che è intenzione della resistente rilasciare l'immobile ex casa familiare, ritornando nella provincia di Torino ove ella ha la famiglia di origine, disponibile a supposto, e ove la ricorrente potrebbe agilmente rinvenire una nuova occupazione lavorativa.
Con provvedimento 22/09/2023 l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c. è stata rigettata per difetto di documentazione a supporto.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, sig. , Controparte_1 contestando la ricostruzione operata, opponendosi al richiesto trasferimento e domandando l'intervento dei Servizi Sociali;
nel merito, il resistente ha domandato l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, ma con abitazione in NO LO
(VA), con assegnazione alla stessa della ex casa familiare;
regime di frequentazione a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera con pernotti, oltre a un pomeriggio infrasettimanale;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; contributo economico paterno per € 200,00 mensili, oltre rivalutazione di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
oltre all'assegno per la famiglia integralmente in favore della pagina 9 di 25 ricorrente;
ordinare il rilascio di documenti validi per l'espatrio per il minore;
in subordine, in caso di autorizzazione al trasferimento, il resistente ha domandato che sia ordinato alla ricorrente di farsi carico di tutti gli accompagnamento del minore dal nuovo luogo di residenza fino a Varese.
Non sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. da nessuna delle parti.
All'esito della prima udienza di comparizione 19/12/2023, con ordinanza riservata
03/02/2024 è stato disposto: “Il Giudice Rel. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, letti ed esaminati gli atti di causa, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ORDINANZA rilevato che con ricorso depositato in data 13.09.2023 , AR premesso di aver intrattenuto con il convenuto una relazione more uxorio durata dieci anni, da cui in data 8.06.2021 è nato il figlio ha chiesto a questo Persona_2
Tribunale, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. al trasferimento del minore con sé presso il Comune di San IO NA (TO), di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno mediante previsione di weekend alternati senza pernotto e di due visite infrasettimanali pomeridiane nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, e di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante Controparte_1 corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00, oltre al 50% di spese straordinarie, con integrale percepimento dell'AUU da parte del genitore collocatario;
constatato che l'attrice ha chiesto, in via istruttoria, nell'ambito del ricorso,
l'ammissione di prova orale per testi e l'emissione di ordine ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto l'esibizione da parte del convenuto delle tre più recenti dichiarazione dei redditi;
osservato che, con decreto del 22.09.2023 emesso a definizione del subprocedimento rubricato al n. 2166-1/2023 R.G., il Giudice Rel. ha rigettato l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. formulata dall'attrice, in difetto di prove documentali circa le prove lavorative dalla stessa concordate, ritenuto come – all'atto del deposito del ricorso - la pagina 10 di 25 prospettata verosimile conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato fosse solo un'ipotesi eventuale;
considerato che
, con decreto del 4.10.2023 emesso nell'ambito del suddetto subprocedimento, è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di revisione del decreto di rigetto del 22.09.2023 presentata da a fronte dell'allegazione AR di contratto di lavoro del 20.09.2023, essendo il subprocedimento in questione oramai definito e trattandosi di ipotesi non espressamente prevista dalla legge, fatta salva la possibilità per la parte di formulare nuova istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. con l'apertura di un nuovo subprocedimento;
rilevato che con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio , opponendosi all'istanza di autorizzazione del Controparte_1 trasferimento del minore in Piemonte formulata dalla madre, aderendo alle domande di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e di collocamento prevalente dello stesso presso la madre benché presso il Comune di NO LO e non già presso il Comune di
San IO NA, nonché chiedendo l'assegnazione della casa familiare alla madre quale genitore collocatario, con regolamentazione in modalità standard delle frequentazioni del minore con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento indiretto a carico di quest'ultimo pari a euro 200,00 al mese, oltre al 50% di spese straordinarie e integrale percepimento dell'AUU da parte della madre;
rilevato ulteriormente che, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di autorizzazione al trasferimento del minore, il convenuto ha, a garanzia del diritto di visita del padre e del diritto del bambino di mantenere rapporti costanti con il genitore non collocatario, chiesto ugualmente disporsi il calendario visite richiesto in via principale, ordinando all'attrice di farsi carico di tutti gli accompagnamenti e prelevamenti del figlio dal nuovo luogo di residenza a NO LO e viceversa;
constatato che il convenuto ha con la comparsa di costituzione chiesto, in via istruttoria, ammettersi CTU sulle capacità genitoriale di entrambe le parti e prova orale per testi;
osservato che nessuna delle parti ha espletato ulteriori difese ex art. 473-bis.17
c.p.c.;
pagina 11 di 25 rilevato che all'udienza del 19.12.2023, fallito il tentativo di conciliazione esperito,
l'attrice, liberamente interrogato dal Giudice Rel., ha dichiarato: “attualmente io vivo già nel NA. Ho ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma sono stata licenziata perché il mio datore mal tollerava la mia assenza al sabato quando portavo a
NO mio figlio per le visite paterne. Ho già trovato una occupazione alternativa. Sono in prova da 15 giorni. Lavoro presso il Bar di un hotel di Caruso. Il contratto decorrerà dall'8.01.2024. Sono stata assunta il 18.12.2023. Percepisco una retribuzione mensile di circa euro 700,00 al mese per 14 mensilità. Mi sono trasferita a San IO da agosto
2023. Lì vivo con mio figlio, presso la casa di mio padre al momento. Lì ho la mia famiglia di origine. Ho rassegnato le dimissioni in Svizzera perché l'impiego in questione prevedeva degli orari massacranti: partivo alle ore 4.30 del mattino, affrontavo un'ora e mezza di viaggio. Svolgevo una giornata lavorativa di otto/nove ore e poi avevo affrontavo altre due ore di viaggio di ritorno. Il bambino attualmente non frequenta l'asilo. Per garantire il diritto di visita paterno, nei weekend di spettanza del padre, vengo ad NO e mi appoggio presso la ex casa familiare. Gradirei che l'inserimento del pernotto avvenisse in modo graduale”, mentre il convenuto – a sua volta – liberamente interrogato dal Giudice
Rel., ha dichiarato: “Vivo attualmente nella casa dei miei genitori ma ho un piano tutto mio. Vedo per due weekend al mese senza pernotto. Andiamo avanti così _1 oramai da maggio, ma noto che il rapporto col bambino si sta deteriorando anche a causa dell'assenza di visite infrasettimanali e dei pernotti stessi perché prima era un _1 bambino che piangeva al momento del distacco dal papà, mentre adesso faccio fatica a portarlo via. Temo che il trasferimento in Piemonte possa essere l'ennesimo pretesto della madre per porre ostacoli al mio diritto di visita e che ciò possa pregiudicare definitivamente il rapporto con mio figlio. Io lavoro come dipendente dell'impresa di famiglia, che si occupa di finiture edili. Percepisco circa euro 1600,000 al mese per 12 mensilità. Se anche autorizzassi il trasferimento di mio figlio vorrei che i pernotti presso casa mia partissero immediatamente”; ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.; osservato, in particolare, quanto al regime di affido, avuto riguardo alle conclusioni conformi sul punto rassegnate da entrambe le parti e in difetto di ragioni per derogare a pagina 12 di 25 quello che, nell'ottica del legislatore, è il regime di affidamento della prole da privilegiare in quanto atto a garantire il c.d. diritto alla bigenitorialità, doversi disporre l'affido condiviso del minore, , ad entrambi i genitori;
_1 valutato, quanto al regime di collocamento, di dover preliminarmente dirimere la questione relativa all'autorizzazione al trasferimento del minore presso il Comune di San
IO NA unitamente alla madre, avendo sul punto le parti avanzato istanze diametralmente antitetiche;
considerato, infatti, che, sebbene l'istanza sia stata ai sensi dell'art. 473-bis.15
c.p.c. rigettata in difetto dei presupposti che la norma in questione richiede per l'adozione di provvedimenti indifferibili, l'interesse dell'attrice alla suddetta domanda oggetto delle conclusioni rassegnate in seno al ricorso sia comunque attuale, avendo la in AR sede di prima udienza insistito sul punto e dichiarato di essersi già da agosto scorso materialmente trasferita con il minore in Piemonte;
verificato che , a fondamento della istanza di autorizzazione AR al trasferimento di residenza del minore in Piemonte, ha in seno al ricorso allegato:
- di essersi dimessa a fine luglio 2023 dall'ultimo impiego presso lo Snack Bar
Cantinone (Svizzera), per via dei turni stressanti e troppo logoranti praticati;
- di voler, oggi, spostare la propria residenza, insieme al minore, nel NA per via della presenza in quella zona dei propri affetti familiari, sul cui aiuto materiale e morale la stessa potrebbe contare;
- che il padre conduce in locazione, da solo, un appartamento, sito in San IO
NA (TO);
- di aver già ricevuto numerose proposte lavorative nella zona del NA;
- che, nelle more della presente procedura, la stessa potrebbe già essere stata assunta nella suddetta zona del NA, avendo già concordato lo svolgimento di alcune prove lavorative, che potrebbero trasformarsi in contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
osservato, ulteriormente, che all'udienza celebrata l'attrice, confermando di vivere già a San IO NA presso l'abitazione del padre dall'agosto 2023, ha dichiarato di aver lì ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma di esser già stata licenziata mal tollerando il datore le assenze del sabato volte a garantire l'espletamento pagina 13 di 25 del diritto di visita paterno a NO LO, di aver però già trovato una occupazione alternativa presso il Bar di un Hotel di Caluso e di essere in prova, essendo la decorrenza del contratto di lavoro stipulato il 18.12.2023 fissata a far data dall'8.01.2024; constatato che la ha, in data 22.12.2023, versato in atti la AR documentazione richiamata in udienza, vale a dire il precedente contratto di lavoro, la lettera di richiamo del precedente datore di lavoro e il nuovo contratto concluso in data
18.12.2023, da cui emerge che il nuovo impiego è da intendersi a tempo determinato con scadenza al 31.07.2024; constatato che , a fondamento dell'opposizione manifestata Controparte_1 rispetto al trasferimento del minore in Piemonte con la madre, ha dedotto:
- il dubbio che la ex compagna possa soffrire di un disturbo della personalità, che se accertato sarebbe profondamente lesivo degli interessi di;
_1
- la problematicità della famiglia di origine della avendo l'attrice una AR sorella, che pure vive nel NA, nei cui confronti l'Autorità giudiziaria sarebbe intervenuta in relazione ai figli minori, benché non sia noto in che termini (affido esclusivo all'altro genitore, decadenza, limitazione della responsabilità genitoriale, collocamento presso l'altro genitore o collocamento eterofamiliare), avuto riguardo alle generiche allegazioni sul punto che si leggono in comparsa di costituzione (cfr. comparsa di costituzione p. 12, ove si legge: “la resistente confidò all'amica di avere problemi con una sorella alla quale l'Autorità giudiziaria ha tolto i figli minori”), oltre che una madre con seri problemi mentali, con cui la stessa avrebbe vissuto un'adolescenza difficile tanto da avere cominciato a fare uso di droghe pesanti fino a quasi subire un arresto;
- l'inadeguatezza dell'abitazione del nonno materno in San IO NA, trattandosi di un piccolo bilocale, nonché l'inadeguatezza dell'abitazione della nonna materna stante la presenza stabile della zia;
- le condotte ostruzionistiche già messe in atto nei mesi scorsi dalla madre, la quale, pur vivendo presso la casa familiare di NO LO, avrebbe fortemente limitato il diritto di visita paterno;
osservato che la decisione di un coniuge separato o di un ex convivente di trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro rappresenti l'esercizio di un diritto di libertà garantito dall'art. 16 della Costituzione e in quanto tale ex se non sindacabile in pagina 14 di 25 sede giudiziaria, complicandosi l'esercizio di tale diritto in presenza di minori co-residenti con il genitore che ha intenzione di trasferirsi laddove l'altro genitore, rispetto a tale diritto, opponga ragioni direttamente collegate all'interesse della prole, come ad esempio l'evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita che detto trasferimento provocherebbe;
ritenuto, quindi, di dover il giudice in tal caso esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (cfr. Cass. n. 9633/2015); richiamati sul punto i criteri oggettivi e collaudati nella letteratura di settore in materia di rilocazione dei figli presi in considerazione dalla giurisprudenza di merito in caso di conflitto genitoriale in ordine alla residenza della prole, ovverosia: le motivazioni del trasferimento;
i tempi e le modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario;
la disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per mantenere la funzione genitoriale;
le modalità di salvaguardia delle relazioni del minore con altre figure chiave della sua vita;
gli effetti del trasferimento sul minore;
le caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi;
l'età dei figli e la volontà di questi ultimi di trasferirsi (cfr. Tribunale di Milano, 12 agosto 2014); ritenuto che, a fronte dell'età del minore di appena 2 anni, nella valutazione che questo è Giudice è chiamato a fare nessuna rilevanza possa essere attribuita alla volontà di quest'ultimo, del tutto privo di capacità di discernimento stante la tenera età, o comunque agli effetti che il trasferimento potrebbe provocare nella sua quotidianità stante il ridotto radicamento nel contesto sociale di riferimento di un bambino così piccolo;
osservato, in particolare, che il trasferimento della è motivato dalla AR volontà della madre di tornare presso i luoghi delle sue origini per via della presenza in quella zona dei propri affetti familiari, sul cui aiuto materiale e morale la stessa potrebbe contare, avendo la stessa già reperito in loco una occupazione lavorativa come comprovato dalla documentazione versata in atti sopra richiamata;
considerato che
all'udienza da ultimo celebrata l'odierno convenuto ha dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Rel., che pure postulava l'autorizzazione al trasferimento di residenza del minore in Piemonte in conformità con la pagina 15 di 25 richiesta della madre, controproponendo, ferme le altre condizioni di cui alla proposta conciliativa del giudicante, che l'avvio dei pernotti presso il padre avvenisse da subito e non già dal compimento del terzo anno di età, dovendosi da ciò desumere, nonostante la richiesta da ultimo verbalizzata dal legale dello stesso di collocamento del minore presso il padre, la disponibilità della parte ad autorizzare il trasferimento del figlio _1 unitamente alla madre in San IO NA, previa garanzia di un espletamento regolare del diritto di visita;
ritenuto, invero, come tale cambiamento non risulti particolarmente pregiudizievole per il minore sotto il profilo delle frequentazioni con il genitore non collocatario, atteso che i comuni di residenza della madre e del padre (San IO NA e NO LO) risultano distanti poco più di 150 km, per un tempo di percorrenza di circa un'ora e mezza a tratta, dati questi che certamente consentono al genitore non collocatario un regolare espletamento del diritto di visita nel fine settimana, pur comprimendo – come ovvio – le frequentazioni infrasettimanali;
osservato, tuttavia, come la difficoltà materiale di garantire visite infrasettimanali regolari da parte del genitore non collocatario ben possa essere neutralizzata mediante la previsione di più ampi periodi di frequentazione con il padre durante le festività o le vacanze estive;
valutato come, d'altro canto, le ragioni di opposizione formalizzate in sede di costituzione in giudizio da parte del ppaiano estremamente generiche, non CP_1 comprendendosi come, a fronte di un dubbio sulla stabilità psichica dell'altro genitore, possa avanzarsi istanza di affido condiviso e collocamento prevalente del minore presso la madre (si vedano le conclusioni rassegate in sede di comparsa di costituzione dal convenuto); rilevato, peraltro, come sia pacifico che la madre con il bambino vivano presso la casa del nonno paterno e, dunque, non con la zia o con la nonna materna, asseritamente affetta da problemi psichici non meglio specificati;
constatato che, allo stato, le condotte ostruzionistiche lamentate dal convenuto, anche mediante le produzioni versate in atti nelle more della riserva, non appaiono idonee a giudicare il comportamento della madre come alienante, non potendo tale valutazione desumersi dall'impossibilità dichiarata dalla attrice di non poter condurre il minore ad pagina 16 di 25 NO LO per via di uno stato febbrile, come occorso in relazione all'ultimo weekend di gennaio, o per via di ragioni lavorative, come occorso nel weekend di capodanno, essendo comunque il padre messo in condizioni di espletare il diritto di visita prelevando il minore dall'attuale domicilio piemontese;
rilevato che la richiesta di collocamento presso di sé è stata formulata in udienza dal padre solo dopo il rifiuto della controproposta conciliativa avanzata in relazione all'avvio immediato dei pernotti presso il domicilio paterno, avendo in atti sempre il richiesto, sia in via principale che in via subordinata, il collocamento presso la CP_1 madre, salvo che la CTU avesse fatto emergere elementi di pregiudizio per il figlio, e ritenuto che la stessa non appare supportata da argomentazioni specifiche ritenuto, pertanto, in assenza di elementi pregiudizievoli e avuto riguardo alla tenera età del minore, che sin dalla interruzione della relazione di coppia ha proseguito a vivere con l'odierna attrice anche per effetto dell'accordo temporaneo che le parti avevano raggiunto in data 8.05.2023 (doc. 2 fasc. parte attrice), di dover disporre il collocamento prevalente di presso la madre, con autorizzazione di quest'ultima, nell'ipotesi _1 di persistente rifiuto del padre, al trasferimento della residenza del minore presso il
Comune di San IO NA, ove la stessa attualmente vive e lavora, in quanto non ritenuto pregiudizievole per il minore e per il mantenimento della relazione col padre sulla scorta di quanto sopra ampiamente riportato;
ritenuto, pertanto, di dover regolamentare le facoltà di visita del padre mediante la previsione di weekend alternati ampi, dal venerdì pomeriggio alle ore 15.00 alla domenica sera alle ore 20.00, con la precisazione che il primo weekend del mese di spettanza paterna sarà la madre a curare l'accompagnamento del minore presso il domicilio paterno e il rientro del minore a San IO mediante prelievo del figlio dall'abitazione del padre ad
NO LO, mentre il secondo weekend del mese di spettanza paterna sarà il padre a curare il prelievo del minore presso il domicilio materno e il rientro del minore a San
IO mediante riaccompagnamento del figlio presso l'abitazione della madre;
considerato, invece, che la compromissione del diritto di visita paterno infrasettimanale, stante la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori, potrà essere compensato mediante la previsione di ampie frequentazioni durante le festività e le vacanze estive come meglio specificate in dispositivo;
pagina 17 di 25 ritenuto, quanto agli aspetti economici, preso atto della situazione economico- reddituale delle parti sulla scorta della documentazione versata in atti (il padre lavora come operaio presso l'impresa di famiglia e ha dichiarato di Persona_3 percepire, nell'ambito della dichiarazione patrimoniale versata in atti in sede di costituzione - non essendo presenti né le dichiarazioni dei redditi né gli estratti di conto corrente relativi all'ultimo triennio - tra il 2020 e il 2022 un reddito medio netto mensile oscillante tra euro 1.630,00 ed euro 1.800,00, non è proprietario di beni immobili, ma gode della disponibilità della casa familiare concessa dai genitori in comodato d'uso gratuito, per cui ha dedotto corrispondere un rimborso spese alla famiglia di origine di euro 300,00 al mese, benché la somma non risulti confermata nell'ambito della suesposta dichiarazione patrimoniale, laddove non vengono registrate posizioni debitorie;
mentre la madre, dopo aver rassegnato dall'impiego in Svizzera nell'estate scorsa in ragione dei turni troppo logoranti praticati, è stata assunta in data 18.12.2023 presso il Bar di un Hotel di Caluso con contratto a tempo determinato avente durata dall'8.01.2024 al 18.12.2023, con una retribuzione di euro 700,00 al mese per 14 mensilità, non è proprietaria di immobili e non sostiene – allo stato – oneri di alloggio, vivendo presso l'abitazione del padre) che il contributo al mantenimento ordinario indiretto del minore debba essere provvisoriamente posto a carico del padre nella misura di euro 250,00 al mese, oltre al 50% di spese straordinarie da individuarsi secondo le Linee Guida in uso presso l'intestato Tribunale, con percepimento integrale dell'AUU da parte della madre, genitore collocatario del minore, allo stato assunta con un contratto a tempo determinato e una retribuzione minima, in conformità al regime – peraltro – già attuato dalla coppia prima dell'introduzione del procedimento (è emerso, infatti, dagli atti di causa e dall'accordo allegato sub doc. 2 fasc. parte attrice che già i genitori si erano accordati per il versamento integrale di tale importo da parte del alla e che tale regime sia stato mantenuto anche, CP_1 AR una volta scaduto il termine dell'accordo, come dimostra il versamento di settembre 2023); ritenuta, quanto alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, da un lato,
l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati in seno al ricorso in quanto tutti irrilevanti ai fini del decidere e, dall'altro, l'ammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato nei confronti del convenuto avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, non risultando che il abbia ottemperato all'obbligo CP_1
pagina 18 di 25 previsto dall'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. richiamato dall'art. 473-bis.16 c.p.c., se non limitandosi a depositare in atti la dichiarazione patrimoniale, che – tuttavia – non consente al Tribunale di verificare la correttezza dell'informativa resa;
ritenuto, quanto alle istanze istruttorie formulate da parte convenuta, il carattere esplorativo della CTU sulle capacità genitoriali, avendo entrambi richiesto l'affido condiviso del minore in via principale e non avendo quindi messo reciprocamente in dubbio l'uno le capacità genitoriali dell'altro, e l'inammissibilità delle istanze di prova testimoniale formulate in seno alla comparsa di costituzione con riferimento a tutti i capitoli articolati in quanto vertenti su circostanze genericamente formulate e comunque tutte irrilevanti ai fini del decidere;
ritenuta, invece, l'opportunità di avviare un monitoraggio sul nucleo al fine di accertare la situazione personale, sociale e abitativa del minore e la qualità del rapporto con le figure genitoriali, anche attraverso l'esecuzione di un accesso domiciliare per verificare le condizioni dell'abitazione del nonno paterno presso cui il minore vive unitamente alla madre e la previsione di colloqui, oltre che con le parti, anche con eventuali terzi (Istituzioni scolastiche, ascendenti di entrambi i rami, eventuali nuovi compagni di entrambi i genitori), avendo cura di verificare l'osservanza della regolamentazione stabilita con il presente provvedimento e il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con il minore, segnalando nel caso eventuali condotte ostruzionistiche;
P.Q.M.
In via temporanea ed urgente:
1) DISPONE l'affido condiviso del minore (8.06.2021) ad Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, autorizzando quest'ultima, in caso di persistente rifiuto del padre, al trasferimento della residenza del minore presso il Comune di San IO NA (TO);
2) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo miglior accordo con la madre:
a weekend alternati, dal venerdì alle ore 15.00 o, comunque, da dopo l'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00, con la precisazione che il primo weekend del mese di spettanza paterna sarà la madre a curare l'accompagnamento del minore presso il pagina 19 di 25 domicilio paterno e il rientro del minore a San IO NA mediante prelievo del figlio dall'abitazione del padre ad NO LO, mentre il secondo weekend del mese di spettanza paterna sarà il padre a curare il prelievo del minore presso il domicilio materno e il rientro del minore a San IO NA mediante riaccompagnamento del figlio presso l'abitazione della madre;
- durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre, dalla mattina del 23/12 alla sera del 30/12 di ogni anno ovvero dalla sera del 30/12 alla sera del
6/01 di ogni anno, con equa suddivisione tra i genitori degli spostamenti;
- durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal
Giovedì Santo sino alla sera della Domenica di Pasqua di ogni anno ovvero dalla sera della Domenica di Pasqua sino al giorno precedente la ripresa dell'attività scolastica, con equa suddivisione tra i genitori degli spostamenti;
- durante le vacanze estive, per quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31.05 di ogni anno, con equa suddivisione tra i genitori degli spostamenti;
3) PONE a carico del padre, , l'obbligo, con decorrenza dalla Controparte_1 comunicazione della presente ordinanza, di contribuire al mantenimento ordinario indiretto del figlio minore mediante versamento in favore della madre, entro il giorno 5 _1 di ogni mese della somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT
(Foi) (prima rivalutazione gennaio 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le
Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese;
4) DISPONE che l'AUU sia percepito integralmente dalla madre;
In via istruttoria:
5) RIGETTA tutte le istanze di prova orale articolate dalle parti;
6) RIGETTA l'istanza di CTU formulata dal convenuto;
7) ORDINA a l'esibizione in giudizio mediante deposito nel Controparte_1 fascicolo telematico entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento della documentazione prevista dall'art. 473-bis. 12, comma 3, c.p.c.;
8) INCARICA i Servizi Sociali competenti per il territorio di San IO NA
(TO), luogo di residenza del minore e della madre, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di NO LO (VA), luogo di residenza del padre, di effettuare un'indagine pagina 20 di 25 conoscitiva del nucleo familiare al fine di accertare la situazione personale, sociale e abitativa del minore e la qualità del rapporto con le figure genitoriali, anche attraverso l'esecuzione di un accesso domiciliare per verificare le condizioni dell'abitazione del nonno paterno presso cui il minore vive unitamente alla madre e la previsione di colloqui, oltre che con le parti, anche con eventuali terzi (Istituzioni scolastiche, ascendenti di entrambi i rami, eventuali nuovi compagni di entrambi i genitori), avendo cura di monitorare l'osservanza della regolamentazione delle facoltà di visita stabilita con il presente provvedimento e il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con il minore, segnalando nel caso eventuali condotte ostruzionistiche e/o la sussistenza di eventuali elementi di pregiudizio per il minore;
Inoltre:
9) FISSA per la prosecuzione del procedimento nuova udienza al 3.07.2024, ore
11.30, disponendo che i Servizi Sociali incaricati provvedano a depositare relazione di aggiornamento sull'indagine loro demandata entro dieci giorni antecedenti l'udienza fissata.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali competenti per il Comune di San IO
NA (TO) e NO LO.”.
Tale ordinanza è stata reclamata in Corte d'Appello, la quale ha confermato integralmente le statuizioni ivi contenute, condannando il reclamante CP_1 al pagamento delle relative spese di lite.
[...]
La causa è stata istruita tramite acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali incaricati.
È stata quindi fissata udienza ex art. 473bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge ordinari per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, nonché comparse conclusionali e memorie di replica.
Depositati tali scritti conclusivi, con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
All'udienza già fissata, svoltasi con modalità ex art. 127 bis c.p.c. su istanza di parte, la parte ricorrente ha insistito in particolare per l'istanza modificativa di cui a verbale pagina 21 di 25 05/07/2024 mai esitata, cui si è opposta parte resistente;
la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La questione inerente l'istanza a verbale del luglio 2024 – le ulteriori questioni preliminari
Parte ricorrente ha insistito, in sede di scritti conclusivi e di udienza ex art. 473bis.28 c.p.c., per l'istanza modificativa dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi, istanza sulla quale non vi sarebbe asseritamente stato alcun provvedimento da parte del precedente giudicante.
Con tale istanza modificativa, parte ricorrente ha domandato la previsione di un nuovo orario per l'accompagnamento del minore in Varese, nonché l'incremento del contributo economico dai disposti € 250,00 mensili ad € 400,00 mensili, alla luce dei nuovi e maggiori oneri da cui la ricorrente sarebbe gravata.
Ebbene, la doglianza è del tutto inconferente, in quanto tale istanza è stata prontamente e puntualmente già rigettata a verbale della medesima udienza (cfr. verbale di udienza del 03/07/2024 in atti, ove si legge “fermi i provvedimenti temporanei ed urgenti già assunti”).
Ogni questione, sul punto, è peraltro oggetto di valutazione nella presente sede decisoria, ove ogni decisione inerente il minore è sempre adottabile, anche d'ufficio dal
Tribunale, ex art. 473bis.19 c.p.c.
Quanto alle altre questioni preliminari, effettivamente il foglio di precisazione delle conclusioni di parte ricorrente è tardivo (depositato il 16/10/2024 per l'udienza ex art. 473bis.28 c.p.c. del 10/12/2024, solo successivamente differita); la circostanza però non ha effetti concreti, in quanto occorre fare riferimento alle ultime conclusioni compiutamente rassegnate in atti dalla parte (cfr. orientamento pacifico della Corte di Cassazione – Cass. civ., ord. n. n. 13524/2022).
pagina 22 di 25 Infine, tutta la documentazione allegata dalle parti agli scritti conclusivi è inammissibile, non potendo pacificamente essere introdotti elementi nuovi ed ulteriori negli scritti conclusivi, pena violazione del contraddittorio;
pertanto, tale documentazione non potrà essere presa in considerazione nella presente sede.
2) Il figlio della coppia: (Varese, 08/06/2021) _1
Non è mai stato messo in discussione fra le parti il regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori fino al foglio di precisazione delle conclusioni 10/10/2024 di parte resistente;
in tale sede, infatti, il padre resistente ha domandato l'affido esclusivo a sé del figlio.
Ebbene, ritiene il Collegio che tale domanda sia del tutto sfornita di fondamento.
Ed invero, a fronte di una iniziale domanda del resistente stesso di affido condiviso, preceduta da un accordo stragiudiziale scritto fra le parti di affido condiviso del minore, nonché alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali in atti i quali non hanno rilevato alcun elemento ostativo o pregiudizievole per il minore nel regime di affidamento condiviso disposto, non è chiaro quali siano gli elementi fattuali che hanno indotto il resistente a mutare la domanda: appare infatti quantomeno singolare che solo adesso il resistente dubiti della capacità genitoriale della ricorrente, finora ritenuta invece adeguata.
Sul punto è appena il caso di richiamare integralmente le relazioni dei Servizi
Sociali incaricati, sia che i quali hanno a chiare lettere sempre ribadito CP_3 CP_4
e precisato la capacità genitoriale di entrambe le odierne parti in causa;
invero, non sono mancati elementi di dettaglio di scontro fra i genitori, riportati anche dagli assistenti sociali, ma mai tali da incidere pregiudizievolmente sulla bi-genitorialità nell'interesse del minore.
Ancora, non vi è motivo di modificare il collocamento prevalente del minore presso la madre, genitore che si è da sempre fatto carico della quotidianità del minore, alla luce altresì della tenera età di . _1
Quanto al trasferimento del minore, lo stesso è già stato autorizzato in data
02/02/2024 e quindi nient'altro sul punto deve disporsi.
pagina 23 di 25 Deve essere altresì confermato il regime di frequentazione disposto in via provvisoria, con il relativo riparto degli accompagnamenti del minore;
invero, pur non ignorandosi che la scelta del trasferimento è operata da un genitore “in danno” dell'altro, la valutazione che deve compiersi è nell'interesse del minore e, pertanto, lo stesso ha diritto a duna bigenitorialità completa, che prevede che entrambi i genitori attuino e dimostrino l'accesso all'altro genitore, così ripartendosi anche i viaggi di accompagnamento del minore presso l'una e l'altra abitazione;
invero, è significativo per il minore che anche il padre conosca il territorio piemontese ove il minore svolge la sua quotidianità.
3) Le pronunce economiche
A fronte della statuizione provvisoria per € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con A.U.U. integralmente in favore della ricorrente, la ricorrente ha chiesto l'incremento ad € 400,00 mensili alla luce dei maggiori sopravvenuti esborsi, mentre il resistente ha chiesto la riduzione in ragione dei costi di spostamento per la frequentazione del minore.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, alla luce dell'inadempimento del resistente all'ordine di produzione ex art. 210 c.p.c. disposto, nonché ex art. 473bis.18 c.p.c., in relazione all'art. 473bis.12 c.p.c., ricorrano i presupposti per l'incremento dell'assegno.
Ed infatti, a fronte di un chiaro dato normativo che all'art. 473bis.12 c.p.c. dispone
“In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.”, parte resistente ha depositato solo le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, neppure spontaneamente, bensì solo dopo l'espresso ordine ex art. 210 c.p.c. contenuto nell'ordinanza 02/02/2024.
Tutta l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge, in particolare gli estratti conto, non è ancora oggi in atti.
pagina 24 di 25 Ritiene in definitiva il Collegio, anche alla luce del documentato nuovo onere abitativo della ricorrente (canone di locazione), di stabilire in € 350,00 mensili la contribuzione paterna, con decorrenza dalla prima menislità in scadenza dopo la pubblicazione della presente sentenza, inquanto trattasi di statuizione modificativa, conseguente a nuova valutazione operata sulla base di sopravvenienze in corso di causa e non già rivalutazione di originari elementi a monte già noti.
4) Le spese di lite
La natura della controversia e l'interesse preminente del figlio al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, in uno al comportamento della ricorrente che ha attuato giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) CONFERMA il regime di affido condiviso di (8.06.2021), il Persona_2 suo collocamento prevalente presso la madre e il regime di frequentazione del padre secondo le modalità di cui all'ordinanza 02/02/2024;
2) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento Controparte_1 ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre AR
dell'importo di € 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente
[...] dalla prima menislità in scadenza dopo la pubblicazione del presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico integralmente in favore della madre ricorrente;
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2166/2023, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], AR C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ZOCCALI ROBERTO e dall'Avv. MANNARINO MARIA
TERESA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. PICCOLO STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
pagina 1 di 25 RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto prevenuto in data 15/11/2023).
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni ex art. 473bis.28
c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente “Con le presenti note parte ricorrente precisa le AR conclusioni, riportandosi integralmente a quelle già rassegnate ed indicate nel ricorso ed integrate nel verbale dell'udienza del 03.07.2024, che si intendono integralmente trascritte e che non si riportano per brevità. Si replicherà alle assurde e non corrispondenti asserzioni di parte avversa nelle note di precisazioni delle conclusioni, artate ad hoc per ovvie esigenze difensive, con le comparse conclusionali e repliche di cui all'art. 473 bis 28 cpc, unica sede necessaria ed utile per tale incombente processuale.”;
Per parte resistente “Voglia il Tribunale, in accoglimento delle istanze CP_1 spiegate in atti:
IN VIA PRELIMINARE: Si insiste per l'integrazione della documentazione reddituale come richiesta in ultima udienza
CI SI OPPONE all'autorizzazione del trasferimento del minore in Piemonte per tutti i motivi di cui in narrativa, escluso il pregiudizio grave ed irreparabile ex art 473 bis. 15 ed anzi
SI INSISTE perché il Giudice, letti gli atti, esaminata la copiosa documentazione prodotta,
se ritenuto i provvedimenti ex art 473 bis 39. nei confronti di . Pt_2 AR
DISPORRE, se ritenuto necessario, ex art 473 bis 27., l'immediata presa in carico del nucleo familiare incaricando i S.S territorialmente competenti di relazionare il Giudice sulle condizioni personale, abitativa (in Piemonte e in NO LO) e familiare del minore e dei genitori.
pagina 2 di 25 In punto, si indicano a sommarie informazioni la signora residente in [...]
NO LO Via Monte Generoso 57, e la signora residente in [...]
Cuasso al Monte, via Gastaldi 9c
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO:
DISPORRE che i genitori vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
DISPORRE l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre con collocazione del medesimo presso lo stesso in NO LO (VA).
VISITE: DISPORRE che , a settimane alterne tra i genitori, potrà trascorrere _1 con la madre un fine settimana dalle ore 19:00 del venerdì sera sino alla domenica ore
21:00 dando atto che i genitori, nell'arco del mese, si alterneranno nel prelevamento e ri- accompagnamento del bambino da una residenza all'altra;
DISPORRE che durante la festività natalizie, a partire dall'anno in corso, starà _1 con il papà il giorno e la notte del 24.12 sino alle ore 10:00 del giorno 25/12 quando lo riporterà dalla madre ed ancora, consecutivamente dal giorno 1 gennaio fino al 7 gennaio quando lo riaccompagnerà all'asilo e così alternativamente tra i genitori negli anni a venire.
DISPORRE che trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua dalle ore 10:00 _1 alle ore 21:00 e con l'altro il giorno di Pasquetta e così alternativamente tra i genitori negli anni a venire;
DISPORRE che ciascun coniuge, durante l'estate, terrà con sé per 21 giorni, _1 consecutivi o non consecutivi, con impegno a comunicarsi entro la fine di maggio di ogni anno, periodo e luogo di villeggiatura ove intendono recarsi con il figlio stabilendo che al di fuori dei suddetti periodi di vacanza, varrà il calendario visite annuale standard;
DISPORRE che su ponti e altre festività nazionali, (ad es. 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc.), i genitori si accorderanno salvo il principio dell'alternanza;
DISPORRE che i genitori si garantiscano almeno un contatto quotidiano tramite videochiamata, con il figlio nei tempi di rispettiva competenza, nelle fasce orarie
12:00/13:00 e 19:00/ 20:00;
DISPORRE che la madre versi, quale contributo al mantenimento del figlio minore
, la somma mensile di € 200,00.- da rivalutarsi annualmente secondo gli indici _1
Istat oltre all'assegno unico nell'esatto ammontare che sarà; detta somma dovrà essere pagina 3 di 25 versata entro la prima settimana di ogni mese, tramite bonifico bancario oltre al 50% delle spese straordinarie come da Guida del Tribunale di Varese, salvo conguagli tra i genitori.
ORDINARE ai genitori di rilasciarsi il consenso per l'iscrizione, il rinnovo e il rilascio dei documenti del minore validi per l'espatrio.
CONDANNARE parte ricorrente ex art 473 bis. 39 cpc e/o al pagamento delle spese del presente giudizio:
Per avere trasferito il figlio minore con l'inganno e L'AUTORIZZAZIONE CP_2 dell'altro genitore;
Per avere continuato ad assumere decisioni senza l'autorizzazione del padre cambiando, dall'inizio della causa ad oggi, ben tre volte residenza al bambino;
Per essersi rifiutata di consegnare al padre il documento di identità del figlio in occasione del primo lungo periodo di permanenza presso il medesimo;
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore;
IN VIA ISTRUTTORIA:
AMMETTERSI CTU medico-psicologica sulle persone dei genitori volte a verificare le rispettive capacità genitoriali procedendo con valutazione dello loro stato psichico onde scongiurare la compromissione delle funzioni genitoriali avvalendosi degli strumenti che si riterranno necessari quali test psicologici specifici sulla personalità di entrambi.
CONSEGUENTEMENTE, ad esito della stessa ASSUMERE D'UFFICIO i provvedimenti ritenuti più idonei al minore anche con riferimento alla somma di _1 mantenimento eventualmente dovuta dal genitore non collocatario.
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda affido esclusivo al padre e collocazione presso di sé DISPORRE il calendario visite richiesto in via principale
ORDINANDO ALLA RICORRENTE di farsi carico di tutti gli accompagnamenti e prelevamenti del figlio dal nuovo luogo di residenza a Varese e viceversa.
DISPORRE la riduzione della somma di mantenimento a carico del padre, già gravato da moltissimi oneri, in ragione del SUBITO trasferimento del minore, salvo l'ordine alla ricorrente di farsi di farsi carico di tutti gli accompagnamenti e prelevamenti del figlio dal nuovo luogo di residenza a Varese e viceversa.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore di questo difensore.
pagina 4 di 25 IN VIA ISTRUTTORIA:
AMMETTERSI CTU medico-psicologica sulle persone dei genitori volte a verificare le rispettive capacità genitoriali procedendo con valutazione dello loro stato psichico onde scongiurare la compromissione delle funzioni genitoriali avvalendosi degli strumenti che si riterranno necessari quali test psicologici specifici sulla personalità di entrambi.
AMMETTERSI PROVA per testi sui capitoli oggetto del presente atto quivi da intendersi preceduti e richiamati dalle parole “vero che” oltre che sui seguenti:
1) “Vero che, poco dopo il trasferimento di presso la casa dei genitori, ho Controparte_1 vissuto indirettamente la sua ansia a causa delle limitazioni e degli ostacoli che la compagna frapponeva nelle visite al bambino;
sono al corrente di imprevisti dell'ultimo minuto della signora (il bambino dorme;
devo partire per Torino ma ti faccio recuperare settimana prossima;
ho un impegno, lo vedi settimana prossima) e che spesso si lamentava con mio fratello per come aveva gestito il figlio durante il suo tempo o perché aveva mangiato le polpette al sugo piuttosto che il passato di verdura, o perché era stanco o perché era raffreddato perché aveva preso freddo mentre era con lui o perché non poteva stare vicino al nostro cane)
A teste: residente in [...] (madre); Testimone_1
(sorella); residente in [...] Testimone_2
Gastaldi 9c (amica comune)
2) “Vero che dopo la nascita del mio nipotino, ordinai un fasciatoio su Internet da regalargli facendolo arrivare presso l'abitazione di mia madre;
la signora mi AR tolse definitivamente il saluto e da quel momento cessò ogni rapporto tra di noi perché il regalo, doveva essere fatto arrivare presso la sua abitazione”.
A teste: (sorella) Testimone_3
3) “Vero che la signora si arrabbiò molto con me quando scoprì che avevo AR raccontato a mio padre la ragione per cui gli avevo chiesto un prestito di € 7000; da quel momento in poi, per diversi mesi chiuse ogni rapporto con me e con io marito. Quando nacque , mentre la madre era ricoverata in ospedale per complicanze, fui _1 autorizzata dalla sorella della a vedere il bambino dieci giorni dopo la sua AR nascita: la seconda volta vidi mio nipote molti mesi dopo”.
A teste: . Testimone_1
pagina 5 di 25 4) “Vero che ebbi molte difficoltà ad accudire il mio nipotino nei tempi in cui i genitori lavoravano perché la madre mi impediva di assumere iniziative personali di qualunque genere. Quand'ero con il bambino, la signora pretendeva che le mandassi foto o video ogni dure ore;
mi era vietato uscire a passeggiare con il piccolo;
mi ordinava cosa cucinare per lui, come parlargli, come comportarmi, come farlo riposare o come farlo giocare,
Confermo che un giorno dopo aver preparato un brodo di verdure passate, la signora si alterò molto e il giorno successivo mi lasciò sul tavolo della cucina i bigliettini manoscritti prodotti sub doc 2.
5) “Vero che in occasione di una delle tante discussioni con la fui invitata a non AR interferire nella loro vita perché, diversamente, avrebbe divulgato la notizia che tempo prima avevo avuto una relazione extraconiugale con un carabiniere”.
A teste: Testimone_1
6) “Vero che, nel periodo in cui accudivo , a causa di un ritardo di dieci minuti, _1 la stessa sera, ricevetti una serie di vocali dalla signora con cui dopo avermi AR accusato di “non essere in grado di occuparmi del bambino”, al mio tentativo di giustificare il ritardo, mi minacciava di “tirarmi quattro schiaffoni”.
A teste: . Testimone_1
7) “Vero che per moltissimi mesi mio figlio si allontanò completamente dalla sua CP_1 famiglia. Era molto innamorato della compagna e cercava di compiacerla in tutto fino a quando, lavorando nell'azienda di famiglia e notando la nostra sofferenza, accettò di farci vedere il bambino e dopo essere stati sorpresi tutti insieme, venni a sapere da mio figlio che la aveva deciso di chiudere definitivamente anche la loro relazione”. AR
A teste: Testimone_1
8) “Vero che, dall'inizio di ottobre 2023, la signora ha vietato a mio figlio di AR arrivare fino alla porta di casa;
quando il padre va a prendere il bambino, è la stessa madre a portarlo giù lasciandolo fuori dal portone ed è la stessa madre a riprenderlo in cortile quando il padre lo riaccompagna. Sappiamo per certo che dallo scorso ottobre la signora trascorre tutto il mese in Piemonte. Nei fine settimana in cui il padre AR deve vedere il bambino arriva a NO LO il venerdì sera o il sabato mattina presto, ripartendo per il Piemonte subito dopo che mio figlio le riconsegna . Non _1 abbiamo idea di cosa sia rimasto nella casa familiare né delle condizioni in cui vive il pagina 6 di 25 bambino quando lui e la madre si fermano a NO per il fine settimana ma siamo tutti molto preoccupati nell'immaginare a Torino, nella casa del nonno materno, che _1 mio figlio mi ha descritto molto piccola, dotata di un solo bagno e una sola camera da letto. Nelle occasioni in cui la famiglia si recava in Piemonte ospite dal padre della la coppia dormiva nella camera matrimoniale con il bambino e il nonno sul AR divano nel locale attiguo.
A teste: Testimone_1
9) “Vero che ho frequentato e per moltissimi anni. Dopo un breve periodo di CP_1 Tes_3 diffidenza, con legai un buon rapporto tanto da arrivare a confidarsi spesso con Tes_3 me. Mi disse che aveva un rapporto complesso con la sorella alla quale l'Autorità giudiziaria aveva tolto i figli minori. Mi confidava di avere una causa in corso con l'ex marito che per anni l'aveva picchiata e un'altra causa con il suo datore di lavoro. Era preoccupata per la madre affetta da problemi mentali per cui mi confidava aver vissuto un'adolescenza difficile tanto da avere cominciato a fare uso di droghe pesanti fino quasi a subire un arresto”.
A teste Testimone_2
10) “Vero che era angosciata all'idea di “perdere il figlio” e che “qualcuno glielo Tes_3 portasse via”. Faticava ad avere relazioni interpersonali riconoscendo di avere una diffidenza innata. Aveva spesso reazioni spropositate;
anche davanti a un banale rigurgito di , cominciava a tremare incapace di reagire. Cambiava umore spesso. Anche _1 con era solita imporsi con prepotenza mentre lui cercava sempre di mediare. La CP_1 signora si sentiva vittima delle circostanze. Ce l'aveva con la suocera convinta che
“rosicasse” per la nascita del nipotino. Ce l'aveva con la cognata e ce l'aveva con CP_1 perché la domenica mattina, era solito passare qualche ora in bicicletta, sua grande passione, quando avrebbe dovuto occuparsi del bambino”.
A Teste: Testimone_2
11) “Vero che in questi ultimi mesi ho frequentato e sentito quasi regolarmente e ogni CP_1 volta, mi aggiornava sui più recenti intralci posti in essere da . Posso confermare Tes_3 di essere coinvolta dallo stesso perché, in qualche occasione, facessi da testimone CP_1 agli ostacoli. Sono al corrente di quella volta in cui doveva prendere e restò _1
pagina 7 di 25 fuori di casa ad attendere un'ora invano sperando che la madre, pur essendo in casa perché gli aveva risposto al citofono, facesse scendere . _1
A teste: Testimone_2
12) “Vero che ha sempre cercato di trovare un accordo con la compagna chiedendole CP_1 solo di poter vedere il bambino con una certa frequenza. faticò molto ad accettare di CP_1 rinunciare al pernottamento con . Nelle ultime settimane mi è capitato di vedere _1 il bambino con lui e con la nonna paterna. Ho avuto l'impressione che il piccolo fosse sereno. In un'occasione, durante una video chiamata recente, ho sentito _1 chiedere ripetutamente della nonna paterna, ripetendo più volte il suo nome”.
A teste: Testimone_2
13) “Vero che quando la signora nel giugno scorso, ci comunicò che AR _1 sarebbe stato ritirato dall'asilo per il periodo estivo, ci sentimmo tutte sollevate perché si è sempre mostrata una donna particolarmente rigida, con un certo “caratterino”.
A teste: maestra Tes_4
14) “Vero che a causa di alcuni problemi con i miei consuoceri, padroni della casa familiare, nella primavera del 2023, la signora d'accordo con mio figlio, AR decideva di trasferirsi in un'altra abitazione con il bambino. Nell'occasione, dopo averne parlato con noi genitori, propose alla compagna di trasferirsi nell'appartamento CP_1 libero sottostante quello attualmente occupato da madre e figlio, di proprietà di mio marito, così da evitare disagi a tutti. Successivamente Venivo informata da mio figlio che la signora aveva rifiutato la proposta chiarendogli di avere già trovato una soluzione alternativa nella zona e che avrebbe lasciato la casa”.
A teste: Testimone_1
Con riserva di indicare nuovi capitoli e di indicare nuovi testi.
Con ogni più ampia riserva.
Si richiamano i già prodotti documenti e si esibisce il DOC H: ricorso ex art. 281 – undecies cpc e 615 comma 1 cpc in opposizione al precetto”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/09/2023 la parte ricorrente sig.ra AR
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti della parte
[...]
pagina 8 di 25 resistente sig. pronuncia di regolamentazione degli aspetti personali Controparte_1
e patirmoniale inerenti la prole nata dalla loro unione: , nato a [...] il _1
08/06/2021.
La parte ricorrente ha chiesto in via preliminare con urgenza ex art. 473bis.15 c.p.c.
l'autorizzaizone al trasferimento del minore da NO LO (VA) a San IO NA
(TO); nel merito, la ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del minore, il suo collocamento prevalente presso la madre, frequentazione paterna a weekend alterni, escluso il pernotto, oltre a due pomeriggi nella settimana che si conclude con il weekend materno;
contributo economico paterno per € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, oltre al
100% dell'assegno unico universale.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente ha dedotto che le parti, al cessare della relazione, hanno sottoscritto un accorso stragiudiziale temporaneo per due mesi dall'08/05/2023 regolando gli aspetti inerenti il minore – cfr. doc. 2; che la stessa si è dimessa a luglio 2023 dall'occupazione lavorativa svizzera;
che è intenzione della resistente rilasciare l'immobile ex casa familiare, ritornando nella provincia di Torino ove ella ha la famiglia di origine, disponibile a supposto, e ove la ricorrente potrebbe agilmente rinvenire una nuova occupazione lavorativa.
Con provvedimento 22/09/2023 l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c. è stata rigettata per difetto di documentazione a supporto.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, sig. , Controparte_1 contestando la ricostruzione operata, opponendosi al richiesto trasferimento e domandando l'intervento dei Servizi Sociali;
nel merito, il resistente ha domandato l'affido condiviso del minore, con collocamento prevalente presso la madre, ma con abitazione in NO LO
(VA), con assegnazione alla stessa della ex casa familiare;
regime di frequentazione a weekend alterni dal venerdì sera alla domenica sera con pernotti, oltre a un pomeriggio infrasettimanale;
festività e vacanze secondo il criterio dell'alternanza; contributo economico paterno per € 200,00 mensili, oltre rivalutazione di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie;
oltre all'assegno per la famiglia integralmente in favore della pagina 9 di 25 ricorrente;
ordinare il rilascio di documenti validi per l'espatrio per il minore;
in subordine, in caso di autorizzazione al trasferimento, il resistente ha domandato che sia ordinato alla ricorrente di farsi carico di tutti gli accompagnamento del minore dal nuovo luogo di residenza fino a Varese.
Non sono state depositate memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. da nessuna delle parti.
All'esito della prima udienza di comparizione 19/12/2023, con ordinanza riservata
03/02/2024 è stato disposto: “Il Giudice Rel. dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice, letti ed esaminati gli atti di causa, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ORDINANZA rilevato che con ricorso depositato in data 13.09.2023 , AR premesso di aver intrattenuto con il convenuto una relazione more uxorio durata dieci anni, da cui in data 8.06.2021 è nato il figlio ha chiesto a questo Persona_2
Tribunale, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. al trasferimento del minore con sé presso il Comune di San IO NA (TO), di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno mediante previsione di weekend alternati senza pernotto e di due visite infrasettimanali pomeridiane nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, e di porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante Controparte_1 corresponsione di una somma mensile pari ad euro 300,00, oltre al 50% di spese straordinarie, con integrale percepimento dell'AUU da parte del genitore collocatario;
constatato che l'attrice ha chiesto, in via istruttoria, nell'ambito del ricorso,
l'ammissione di prova orale per testi e l'emissione di ordine ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto l'esibizione da parte del convenuto delle tre più recenti dichiarazione dei redditi;
osservato che, con decreto del 22.09.2023 emesso a definizione del subprocedimento rubricato al n. 2166-1/2023 R.G., il Giudice Rel. ha rigettato l'istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. formulata dall'attrice, in difetto di prove documentali circa le prove lavorative dalla stessa concordate, ritenuto come – all'atto del deposito del ricorso - la pagina 10 di 25 prospettata verosimile conclusione di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato fosse solo un'ipotesi eventuale;
considerato che
, con decreto del 4.10.2023 emesso nell'ambito del suddetto subprocedimento, è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di revisione del decreto di rigetto del 22.09.2023 presentata da a fronte dell'allegazione AR di contratto di lavoro del 20.09.2023, essendo il subprocedimento in questione oramai definito e trattandosi di ipotesi non espressamente prevista dalla legge, fatta salva la possibilità per la parte di formulare nuova istanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. con l'apertura di un nuovo subprocedimento;
rilevato che con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio , opponendosi all'istanza di autorizzazione del Controparte_1 trasferimento del minore in Piemonte formulata dalla madre, aderendo alle domande di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori e di collocamento prevalente dello stesso presso la madre benché presso il Comune di NO LO e non già presso il Comune di
San IO NA, nonché chiedendo l'assegnazione della casa familiare alla madre quale genitore collocatario, con regolamentazione in modalità standard delle frequentazioni del minore con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento indiretto a carico di quest'ultimo pari a euro 200,00 al mese, oltre al 50% di spese straordinarie e integrale percepimento dell'AUU da parte della madre;
rilevato ulteriormente che, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di autorizzazione al trasferimento del minore, il convenuto ha, a garanzia del diritto di visita del padre e del diritto del bambino di mantenere rapporti costanti con il genitore non collocatario, chiesto ugualmente disporsi il calendario visite richiesto in via principale, ordinando all'attrice di farsi carico di tutti gli accompagnamenti e prelevamenti del figlio dal nuovo luogo di residenza a NO LO e viceversa;
constatato che il convenuto ha con la comparsa di costituzione chiesto, in via istruttoria, ammettersi CTU sulle capacità genitoriale di entrambe le parti e prova orale per testi;
osservato che nessuna delle parti ha espletato ulteriori difese ex art. 473-bis.17
c.p.c.;
pagina 11 di 25 rilevato che all'udienza del 19.12.2023, fallito il tentativo di conciliazione esperito,
l'attrice, liberamente interrogato dal Giudice Rel., ha dichiarato: “attualmente io vivo già nel NA. Ho ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma sono stata licenziata perché il mio datore mal tollerava la mia assenza al sabato quando portavo a
NO mio figlio per le visite paterne. Ho già trovato una occupazione alternativa. Sono in prova da 15 giorni. Lavoro presso il Bar di un hotel di Caruso. Il contratto decorrerà dall'8.01.2024. Sono stata assunta il 18.12.2023. Percepisco una retribuzione mensile di circa euro 700,00 al mese per 14 mensilità. Mi sono trasferita a San IO da agosto
2023. Lì vivo con mio figlio, presso la casa di mio padre al momento. Lì ho la mia famiglia di origine. Ho rassegnato le dimissioni in Svizzera perché l'impiego in questione prevedeva degli orari massacranti: partivo alle ore 4.30 del mattino, affrontavo un'ora e mezza di viaggio. Svolgevo una giornata lavorativa di otto/nove ore e poi avevo affrontavo altre due ore di viaggio di ritorno. Il bambino attualmente non frequenta l'asilo. Per garantire il diritto di visita paterno, nei weekend di spettanza del padre, vengo ad NO e mi appoggio presso la ex casa familiare. Gradirei che l'inserimento del pernotto avvenisse in modo graduale”, mentre il convenuto – a sua volta – liberamente interrogato dal Giudice
Rel., ha dichiarato: “Vivo attualmente nella casa dei miei genitori ma ho un piano tutto mio. Vedo per due weekend al mese senza pernotto. Andiamo avanti così _1 oramai da maggio, ma noto che il rapporto col bambino si sta deteriorando anche a causa dell'assenza di visite infrasettimanali e dei pernotti stessi perché prima era un _1 bambino che piangeva al momento del distacco dal papà, mentre adesso faccio fatica a portarlo via. Temo che il trasferimento in Piemonte possa essere l'ennesimo pretesto della madre per porre ostacoli al mio diritto di visita e che ciò possa pregiudicare definitivamente il rapporto con mio figlio. Io lavoro come dipendente dell'impresa di famiglia, che si occupa di finiture edili. Percepisco circa euro 1600,000 al mese per 12 mensilità. Se anche autorizzassi il trasferimento di mio figlio vorrei che i pernotti presso casa mia partissero immediatamente”; ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.; osservato, in particolare, quanto al regime di affido, avuto riguardo alle conclusioni conformi sul punto rassegnate da entrambe le parti e in difetto di ragioni per derogare a pagina 12 di 25 quello che, nell'ottica del legislatore, è il regime di affidamento della prole da privilegiare in quanto atto a garantire il c.d. diritto alla bigenitorialità, doversi disporre l'affido condiviso del minore, , ad entrambi i genitori;
_1 valutato, quanto al regime di collocamento, di dover preliminarmente dirimere la questione relativa all'autorizzazione al trasferimento del minore presso il Comune di San
IO NA unitamente alla madre, avendo sul punto le parti avanzato istanze diametralmente antitetiche;
considerato, infatti, che, sebbene l'istanza sia stata ai sensi dell'art. 473-bis.15
c.p.c. rigettata in difetto dei presupposti che la norma in questione richiede per l'adozione di provvedimenti indifferibili, l'interesse dell'attrice alla suddetta domanda oggetto delle conclusioni rassegnate in seno al ricorso sia comunque attuale, avendo la in AR sede di prima udienza insistito sul punto e dichiarato di essersi già da agosto scorso materialmente trasferita con il minore in Piemonte;
verificato che , a fondamento della istanza di autorizzazione AR al trasferimento di residenza del minore in Piemonte, ha in seno al ricorso allegato:
- di essersi dimessa a fine luglio 2023 dall'ultimo impiego presso lo Snack Bar
Cantinone (Svizzera), per via dei turni stressanti e troppo logoranti praticati;
- di voler, oggi, spostare la propria residenza, insieme al minore, nel NA per via della presenza in quella zona dei propri affetti familiari, sul cui aiuto materiale e morale la stessa potrebbe contare;
- che il padre conduce in locazione, da solo, un appartamento, sito in San IO
NA (TO);
- di aver già ricevuto numerose proposte lavorative nella zona del NA;
- che, nelle more della presente procedura, la stessa potrebbe già essere stata assunta nella suddetta zona del NA, avendo già concordato lo svolgimento di alcune prove lavorative, che potrebbero trasformarsi in contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
osservato, ulteriormente, che all'udienza celebrata l'attrice, confermando di vivere già a San IO NA presso l'abitazione del padre dall'agosto 2023, ha dichiarato di aver lì ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma di esser già stata licenziata mal tollerando il datore le assenze del sabato volte a garantire l'espletamento pagina 13 di 25 del diritto di visita paterno a NO LO, di aver però già trovato una occupazione alternativa presso il Bar di un Hotel di Caluso e di essere in prova, essendo la decorrenza del contratto di lavoro stipulato il 18.12.2023 fissata a far data dall'8.01.2024; constatato che la ha, in data 22.12.2023, versato in atti la AR documentazione richiamata in udienza, vale a dire il precedente contratto di lavoro, la lettera di richiamo del precedente datore di lavoro e il nuovo contratto concluso in data
18.12.2023, da cui emerge che il nuovo impiego è da intendersi a tempo determinato con scadenza al 31.07.2024; constatato che , a fondamento dell'opposizione manifestata Controparte_1 rispetto al trasferimento del minore in Piemonte con la madre, ha dedotto:
- il dubbio che la ex compagna possa soffrire di un disturbo della personalità, che se accertato sarebbe profondamente lesivo degli interessi di;
_1
- la problematicità della famiglia di origine della avendo l'attrice una AR sorella, che pure vive nel NA, nei cui confronti l'Autorità giudiziaria sarebbe intervenuta in relazione ai figli minori, benché non sia noto in che termini (affido esclusivo all'altro genitore, decadenza, limitazione della responsabilità genitoriale, collocamento presso l'altro genitore o collocamento eterofamiliare), avuto riguardo alle generiche allegazioni sul punto che si leggono in comparsa di costituzione (cfr. comparsa di costituzione p. 12, ove si legge: “la resistente confidò all'amica di avere problemi con una sorella alla quale l'Autorità giudiziaria ha tolto i figli minori”), oltre che una madre con seri problemi mentali, con cui la stessa avrebbe vissuto un'adolescenza difficile tanto da avere cominciato a fare uso di droghe pesanti fino a quasi subire un arresto;
- l'inadeguatezza dell'abitazione del nonno materno in San IO NA, trattandosi di un piccolo bilocale, nonché l'inadeguatezza dell'abitazione della nonna materna stante la presenza stabile della zia;
- le condotte ostruzionistiche già messe in atto nei mesi scorsi dalla madre, la quale, pur vivendo presso la casa familiare di NO LO, avrebbe fortemente limitato il diritto di visita paterno;
osservato che la decisione di un coniuge separato o di un ex convivente di trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro rappresenti l'esercizio di un diritto di libertà garantito dall'art. 16 della Costituzione e in quanto tale ex se non sindacabile in pagina 14 di 25 sede giudiziaria, complicandosi l'esercizio di tale diritto in presenza di minori co-residenti con il genitore che ha intenzione di trasferirsi laddove l'altro genitore, rispetto a tale diritto, opponga ragioni direttamente collegate all'interesse della prole, come ad esempio l'evidente ostacolo all'esercizio del proprio diritto di visita che detto trasferimento provocherebbe;
ritenuto, quindi, di dover il giudice in tal caso esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (cfr. Cass. n. 9633/2015); richiamati sul punto i criteri oggettivi e collaudati nella letteratura di settore in materia di rilocazione dei figli presi in considerazione dalla giurisprudenza di merito in caso di conflitto genitoriale in ordine alla residenza della prole, ovverosia: le motivazioni del trasferimento;
i tempi e le modalità di frequentazione del figlio con il genitore non collocatario;
la disponibilità del genitore non collocatario di trasferirsi per mantenere la funzione genitoriale;
le modalità di salvaguardia delle relazioni del minore con altre figure chiave della sua vita;
gli effetti del trasferimento sul minore;
le caratteristiche dell'ambiente sociale e familiare in cui il genitore collocatario intende trasferirsi;
l'età dei figli e la volontà di questi ultimi di trasferirsi (cfr. Tribunale di Milano, 12 agosto 2014); ritenuto che, a fronte dell'età del minore di appena 2 anni, nella valutazione che questo è Giudice è chiamato a fare nessuna rilevanza possa essere attribuita alla volontà di quest'ultimo, del tutto privo di capacità di discernimento stante la tenera età, o comunque agli effetti che il trasferimento potrebbe provocare nella sua quotidianità stante il ridotto radicamento nel contesto sociale di riferimento di un bambino così piccolo;
osservato, in particolare, che il trasferimento della è motivato dalla AR volontà della madre di tornare presso i luoghi delle sue origini per via della presenza in quella zona dei propri affetti familiari, sul cui aiuto materiale e morale la stessa potrebbe contare, avendo la stessa già reperito in loco una occupazione lavorativa come comprovato dalla documentazione versata in atti sopra richiamata;
considerato che
all'udienza da ultimo celebrata l'odierno convenuto ha dichiarato di non aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Rel., che pure postulava l'autorizzazione al trasferimento di residenza del minore in Piemonte in conformità con la pagina 15 di 25 richiesta della madre, controproponendo, ferme le altre condizioni di cui alla proposta conciliativa del giudicante, che l'avvio dei pernotti presso il padre avvenisse da subito e non già dal compimento del terzo anno di età, dovendosi da ciò desumere, nonostante la richiesta da ultimo verbalizzata dal legale dello stesso di collocamento del minore presso il padre, la disponibilità della parte ad autorizzare il trasferimento del figlio _1 unitamente alla madre in San IO NA, previa garanzia di un espletamento regolare del diritto di visita;
ritenuto, invero, come tale cambiamento non risulti particolarmente pregiudizievole per il minore sotto il profilo delle frequentazioni con il genitore non collocatario, atteso che i comuni di residenza della madre e del padre (San IO NA e NO LO) risultano distanti poco più di 150 km, per un tempo di percorrenza di circa un'ora e mezza a tratta, dati questi che certamente consentono al genitore non collocatario un regolare espletamento del diritto di visita nel fine settimana, pur comprimendo – come ovvio – le frequentazioni infrasettimanali;
osservato, tuttavia, come la difficoltà materiale di garantire visite infrasettimanali regolari da parte del genitore non collocatario ben possa essere neutralizzata mediante la previsione di più ampi periodi di frequentazione con il padre durante le festività o le vacanze estive;
valutato come, d'altro canto, le ragioni di opposizione formalizzate in sede di costituzione in giudizio da parte del ppaiano estremamente generiche, non CP_1 comprendendosi come, a fronte di un dubbio sulla stabilità psichica dell'altro genitore, possa avanzarsi istanza di affido condiviso e collocamento prevalente del minore presso la madre (si vedano le conclusioni rassegate in sede di comparsa di costituzione dal convenuto); rilevato, peraltro, come sia pacifico che la madre con il bambino vivano presso la casa del nonno paterno e, dunque, non con la zia o con la nonna materna, asseritamente affetta da problemi psichici non meglio specificati;
constatato che, allo stato, le condotte ostruzionistiche lamentate dal convenuto, anche mediante le produzioni versate in atti nelle more della riserva, non appaiono idonee a giudicare il comportamento della madre come alienante, non potendo tale valutazione desumersi dall'impossibilità dichiarata dalla attrice di non poter condurre il minore ad pagina 16 di 25 NO LO per via di uno stato febbrile, come occorso in relazione all'ultimo weekend di gennaio, o per via di ragioni lavorative, come occorso nel weekend di capodanno, essendo comunque il padre messo in condizioni di espletare il diritto di visita prelevando il minore dall'attuale domicilio piemontese;
rilevato che la richiesta di collocamento presso di sé è stata formulata in udienza dal padre solo dopo il rifiuto della controproposta conciliativa avanzata in relazione all'avvio immediato dei pernotti presso il domicilio paterno, avendo in atti sempre il richiesto, sia in via principale che in via subordinata, il collocamento presso la CP_1 madre, salvo che la CTU avesse fatto emergere elementi di pregiudizio per il figlio, e ritenuto che la stessa non appare supportata da argomentazioni specifiche ritenuto, pertanto, in assenza di elementi pregiudizievoli e avuto riguardo alla tenera età del minore, che sin dalla interruzione della relazione di coppia ha proseguito a vivere con l'odierna attrice anche per effetto dell'accordo temporaneo che le parti avevano raggiunto in data 8.05.2023 (doc. 2 fasc. parte attrice), di dover disporre il collocamento prevalente di presso la madre, con autorizzazione di quest'ultima, nell'ipotesi _1 di persistente rifiuto del padre, al trasferimento della residenza del minore presso il
Comune di San IO NA, ove la stessa attualmente vive e lavora, in quanto non ritenuto pregiudizievole per il minore e per il mantenimento della relazione col padre sulla scorta di quanto sopra ampiamente riportato;
ritenuto, pertanto, di dover regolamentare le facoltà di visita del padre mediante la previsione di weekend alternati ampi, dal venerdì pomeriggio alle ore 15.00 alla domenica sera alle ore 20.00, con la precisazione che il primo weekend del mese di spettanza paterna sarà la madre a curare l'accompagnamento del minore presso il domicilio paterno e il rientro del minore a San IO mediante prelievo del figlio dall'abitazione del padre ad
NO LO, mentre il secondo weekend del mese di spettanza paterna sarà il padre a curare il prelievo del minore presso il domicilio materno e il rientro del minore a San
IO mediante riaccompagnamento del figlio presso l'abitazione della madre;
considerato, invece, che la compromissione del diritto di visita paterno infrasettimanale, stante la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori, potrà essere compensato mediante la previsione di ampie frequentazioni durante le festività e le vacanze estive come meglio specificate in dispositivo;
pagina 17 di 25 ritenuto, quanto agli aspetti economici, preso atto della situazione economico- reddituale delle parti sulla scorta della documentazione versata in atti (il padre lavora come operaio presso l'impresa di famiglia e ha dichiarato di Persona_3 percepire, nell'ambito della dichiarazione patrimoniale versata in atti in sede di costituzione - non essendo presenti né le dichiarazioni dei redditi né gli estratti di conto corrente relativi all'ultimo triennio - tra il 2020 e il 2022 un reddito medio netto mensile oscillante tra euro 1.630,00 ed euro 1.800,00, non è proprietario di beni immobili, ma gode della disponibilità della casa familiare concessa dai genitori in comodato d'uso gratuito, per cui ha dedotto corrispondere un rimborso spese alla famiglia di origine di euro 300,00 al mese, benché la somma non risulti confermata nell'ambito della suesposta dichiarazione patrimoniale, laddove non vengono registrate posizioni debitorie;
mentre la madre, dopo aver rassegnato dall'impiego in Svizzera nell'estate scorsa in ragione dei turni troppo logoranti praticati, è stata assunta in data 18.12.2023 presso il Bar di un Hotel di Caluso con contratto a tempo determinato avente durata dall'8.01.2024 al 18.12.2023, con una retribuzione di euro 700,00 al mese per 14 mensilità, non è proprietaria di immobili e non sostiene – allo stato – oneri di alloggio, vivendo presso l'abitazione del padre) che il contributo al mantenimento ordinario indiretto del minore debba essere provvisoriamente posto a carico del padre nella misura di euro 250,00 al mese, oltre al 50% di spese straordinarie da individuarsi secondo le Linee Guida in uso presso l'intestato Tribunale, con percepimento integrale dell'AUU da parte della madre, genitore collocatario del minore, allo stato assunta con un contratto a tempo determinato e una retribuzione minima, in conformità al regime – peraltro – già attuato dalla coppia prima dell'introduzione del procedimento (è emerso, infatti, dagli atti di causa e dall'accordo allegato sub doc. 2 fasc. parte attrice che già i genitori si erano accordati per il versamento integrale di tale importo da parte del alla e che tale regime sia stato mantenuto anche, CP_1 AR una volta scaduto il termine dell'accordo, come dimostra il versamento di settembre 2023); ritenuta, quanto alle istanze istruttorie formulate da parte attrice, da un lato,
l'inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale articolati in seno al ricorso in quanto tutti irrilevanti ai fini del decidere e, dall'altro, l'ammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato nei confronti del convenuto avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, non risultando che il abbia ottemperato all'obbligo CP_1
pagina 18 di 25 previsto dall'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. richiamato dall'art. 473-bis.16 c.p.c., se non limitandosi a depositare in atti la dichiarazione patrimoniale, che – tuttavia – non consente al Tribunale di verificare la correttezza dell'informativa resa;
ritenuto, quanto alle istanze istruttorie formulate da parte convenuta, il carattere esplorativo della CTU sulle capacità genitoriali, avendo entrambi richiesto l'affido condiviso del minore in via principale e non avendo quindi messo reciprocamente in dubbio l'uno le capacità genitoriali dell'altro, e l'inammissibilità delle istanze di prova testimoniale formulate in seno alla comparsa di costituzione con riferimento a tutti i capitoli articolati in quanto vertenti su circostanze genericamente formulate e comunque tutte irrilevanti ai fini del decidere;
ritenuta, invece, l'opportunità di avviare un monitoraggio sul nucleo al fine di accertare la situazione personale, sociale e abitativa del minore e la qualità del rapporto con le figure genitoriali, anche attraverso l'esecuzione di un accesso domiciliare per verificare le condizioni dell'abitazione del nonno paterno presso cui il minore vive unitamente alla madre e la previsione di colloqui, oltre che con le parti, anche con eventuali terzi (Istituzioni scolastiche, ascendenti di entrambi i rami, eventuali nuovi compagni di entrambi i genitori), avendo cura di verificare l'osservanza della regolamentazione stabilita con il presente provvedimento e il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con il minore, segnalando nel caso eventuali condotte ostruzionistiche;
P.Q.M.
In via temporanea ed urgente:
1) DISPONE l'affido condiviso del minore (8.06.2021) ad Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, autorizzando quest'ultima, in caso di persistente rifiuto del padre, al trasferimento della residenza del minore presso il Comune di San IO NA (TO);
2) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo miglior accordo con la madre:
a weekend alternati, dal venerdì alle ore 15.00 o, comunque, da dopo l'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.00, con la precisazione che il primo weekend del mese di spettanza paterna sarà la madre a curare l'accompagnamento del minore presso il pagina 19 di 25 domicilio paterno e il rientro del minore a San IO NA mediante prelievo del figlio dall'abitazione del padre ad NO LO, mentre il secondo weekend del mese di spettanza paterna sarà il padre a curare il prelievo del minore presso il domicilio materno e il rientro del minore a San IO NA mediante riaccompagnamento del figlio presso l'abitazione della madre;
- durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre, dalla mattina del 23/12 alla sera del 30/12 di ogni anno ovvero dalla sera del 30/12 alla sera del
6/01 di ogni anno, con equa suddivisione tra i genitori degli spostamenti;
- durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal
Giovedì Santo sino alla sera della Domenica di Pasqua di ogni anno ovvero dalla sera della Domenica di Pasqua sino al giorno precedente la ripresa dell'attività scolastica, con equa suddivisione tra i genitori degli spostamenti;
- durante le vacanze estive, per quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31.05 di ogni anno, con equa suddivisione tra i genitori degli spostamenti;
3) PONE a carico del padre, , l'obbligo, con decorrenza dalla Controparte_1 comunicazione della presente ordinanza, di contribuire al mantenimento ordinario indiretto del figlio minore mediante versamento in favore della madre, entro il giorno 5 _1 di ogni mese della somma di euro 250,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT
(Foi) (prima rivalutazione gennaio 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le
Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese;
4) DISPONE che l'AUU sia percepito integralmente dalla madre;
In via istruttoria:
5) RIGETTA tutte le istanze di prova orale articolate dalle parti;
6) RIGETTA l'istanza di CTU formulata dal convenuto;
7) ORDINA a l'esibizione in giudizio mediante deposito nel Controparte_1 fascicolo telematico entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento della documentazione prevista dall'art. 473-bis. 12, comma 3, c.p.c.;
8) INCARICA i Servizi Sociali competenti per il territorio di San IO NA
(TO), luogo di residenza del minore e della madre, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di NO LO (VA), luogo di residenza del padre, di effettuare un'indagine pagina 20 di 25 conoscitiva del nucleo familiare al fine di accertare la situazione personale, sociale e abitativa del minore e la qualità del rapporto con le figure genitoriali, anche attraverso l'esecuzione di un accesso domiciliare per verificare le condizioni dell'abitazione del nonno paterno presso cui il minore vive unitamente alla madre e la previsione di colloqui, oltre che con le parti, anche con eventuali terzi (Istituzioni scolastiche, ascendenti di entrambi i rami, eventuali nuovi compagni di entrambi i genitori), avendo cura di monitorare l'osservanza della regolamentazione delle facoltà di visita stabilita con il presente provvedimento e il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con il minore, segnalando nel caso eventuali condotte ostruzionistiche e/o la sussistenza di eventuali elementi di pregiudizio per il minore;
Inoltre:
9) FISSA per la prosecuzione del procedimento nuova udienza al 3.07.2024, ore
11.30, disponendo che i Servizi Sociali incaricati provvedano a depositare relazione di aggiornamento sull'indagine loro demandata entro dieci giorni antecedenti l'udienza fissata.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali competenti per il Comune di San IO
NA (TO) e NO LO.”.
Tale ordinanza è stata reclamata in Corte d'Appello, la quale ha confermato integralmente le statuizioni ivi contenute, condannando il reclamante CP_1 al pagamento delle relative spese di lite.
[...]
La causa è stata istruita tramite acquisizione di relazioni dei Servizi Sociali incaricati.
È stata quindi fissata udienza ex art. 473bis.28 c.p.c., con assegnazione alle parti dei termini di legge ordinari per il deposito di fogli di precisazione delle conclusioni, nonché comparse conclusionali e memorie di replica.
Depositati tali scritti conclusivi, con Decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
All'udienza già fissata, svoltasi con modalità ex art. 127 bis c.p.c. su istanza di parte, la parte ricorrente ha insistito in particolare per l'istanza modificativa di cui a verbale pagina 21 di 25 05/07/2024 mai esitata, cui si è opposta parte resistente;
la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La questione inerente l'istanza a verbale del luglio 2024 – le ulteriori questioni preliminari
Parte ricorrente ha insistito, in sede di scritti conclusivi e di udienza ex art. 473bis.28 c.p.c., per l'istanza modificativa dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi, istanza sulla quale non vi sarebbe asseritamente stato alcun provvedimento da parte del precedente giudicante.
Con tale istanza modificativa, parte ricorrente ha domandato la previsione di un nuovo orario per l'accompagnamento del minore in Varese, nonché l'incremento del contributo economico dai disposti € 250,00 mensili ad € 400,00 mensili, alla luce dei nuovi e maggiori oneri da cui la ricorrente sarebbe gravata.
Ebbene, la doglianza è del tutto inconferente, in quanto tale istanza è stata prontamente e puntualmente già rigettata a verbale della medesima udienza (cfr. verbale di udienza del 03/07/2024 in atti, ove si legge “fermi i provvedimenti temporanei ed urgenti già assunti”).
Ogni questione, sul punto, è peraltro oggetto di valutazione nella presente sede decisoria, ove ogni decisione inerente il minore è sempre adottabile, anche d'ufficio dal
Tribunale, ex art. 473bis.19 c.p.c.
Quanto alle altre questioni preliminari, effettivamente il foglio di precisazione delle conclusioni di parte ricorrente è tardivo (depositato il 16/10/2024 per l'udienza ex art. 473bis.28 c.p.c. del 10/12/2024, solo successivamente differita); la circostanza però non ha effetti concreti, in quanto occorre fare riferimento alle ultime conclusioni compiutamente rassegnate in atti dalla parte (cfr. orientamento pacifico della Corte di Cassazione – Cass. civ., ord. n. n. 13524/2022).
pagina 22 di 25 Infine, tutta la documentazione allegata dalle parti agli scritti conclusivi è inammissibile, non potendo pacificamente essere introdotti elementi nuovi ed ulteriori negli scritti conclusivi, pena violazione del contraddittorio;
pertanto, tale documentazione non potrà essere presa in considerazione nella presente sede.
2) Il figlio della coppia: (Varese, 08/06/2021) _1
Non è mai stato messo in discussione fra le parti il regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori fino al foglio di precisazione delle conclusioni 10/10/2024 di parte resistente;
in tale sede, infatti, il padre resistente ha domandato l'affido esclusivo a sé del figlio.
Ebbene, ritiene il Collegio che tale domanda sia del tutto sfornita di fondamento.
Ed invero, a fronte di una iniziale domanda del resistente stesso di affido condiviso, preceduta da un accordo stragiudiziale scritto fra le parti di affido condiviso del minore, nonché alla luce delle relazioni dei Servizi Sociali in atti i quali non hanno rilevato alcun elemento ostativo o pregiudizievole per il minore nel regime di affidamento condiviso disposto, non è chiaro quali siano gli elementi fattuali che hanno indotto il resistente a mutare la domanda: appare infatti quantomeno singolare che solo adesso il resistente dubiti della capacità genitoriale della ricorrente, finora ritenuta invece adeguata.
Sul punto è appena il caso di richiamare integralmente le relazioni dei Servizi
Sociali incaricati, sia che i quali hanno a chiare lettere sempre ribadito CP_3 CP_4
e precisato la capacità genitoriale di entrambe le odierne parti in causa;
invero, non sono mancati elementi di dettaglio di scontro fra i genitori, riportati anche dagli assistenti sociali, ma mai tali da incidere pregiudizievolmente sulla bi-genitorialità nell'interesse del minore.
Ancora, non vi è motivo di modificare il collocamento prevalente del minore presso la madre, genitore che si è da sempre fatto carico della quotidianità del minore, alla luce altresì della tenera età di . _1
Quanto al trasferimento del minore, lo stesso è già stato autorizzato in data
02/02/2024 e quindi nient'altro sul punto deve disporsi.
pagina 23 di 25 Deve essere altresì confermato il regime di frequentazione disposto in via provvisoria, con il relativo riparto degli accompagnamenti del minore;
invero, pur non ignorandosi che la scelta del trasferimento è operata da un genitore “in danno” dell'altro, la valutazione che deve compiersi è nell'interesse del minore e, pertanto, lo stesso ha diritto a duna bigenitorialità completa, che prevede che entrambi i genitori attuino e dimostrino l'accesso all'altro genitore, così ripartendosi anche i viaggi di accompagnamento del minore presso l'una e l'altra abitazione;
invero, è significativo per il minore che anche il padre conosca il territorio piemontese ove il minore svolge la sua quotidianità.
3) Le pronunce economiche
A fronte della statuizione provvisoria per € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con A.U.U. integralmente in favore della ricorrente, la ricorrente ha chiesto l'incremento ad € 400,00 mensili alla luce dei maggiori sopravvenuti esborsi, mentre il resistente ha chiesto la riduzione in ragione dei costi di spostamento per la frequentazione del minore.
Ebbene, ritiene il Tribunale che, alla luce dell'inadempimento del resistente all'ordine di produzione ex art. 210 c.p.c. disposto, nonché ex art. 473bis.18 c.p.c., in relazione all'art. 473bis.12 c.p.c., ricorrano i presupposti per l'incremento dell'assegno.
Ed infatti, a fronte di un chiaro dato normativo che all'art. 473bis.12 c.p.c. dispone
“In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.”, parte resistente ha depositato solo le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, neppure spontaneamente, bensì solo dopo l'espresso ordine ex art. 210 c.p.c. contenuto nell'ordinanza 02/02/2024.
Tutta l'ulteriore documentazione richiesta dalla legge, in particolare gli estratti conto, non è ancora oggi in atti.
pagina 24 di 25 Ritiene in definitiva il Collegio, anche alla luce del documentato nuovo onere abitativo della ricorrente (canone di locazione), di stabilire in € 350,00 mensili la contribuzione paterna, con decorrenza dalla prima menislità in scadenza dopo la pubblicazione della presente sentenza, inquanto trattasi di statuizione modificativa, conseguente a nuova valutazione operata sulla base di sopravvenienze in corso di causa e non già rivalutazione di originari elementi a monte già noti.
4) Le spese di lite
La natura della controversia e l'interesse preminente del figlio al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, in uno al comportamento della ricorrente che ha attuato giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) CONFERMA il regime di affido condiviso di (8.06.2021), il Persona_2 suo collocamento prevalente presso la madre e il regime di frequentazione del padre secondo le modalità di cui all'ordinanza 02/02/2024;
2) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento Controparte_1 ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre AR
dell'importo di € 350,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente
[...] dalla prima menislità in scadenza dopo la pubblicazione del presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico integralmente in favore della madre ricorrente;
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
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