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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/07/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1353/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1353/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto: usucapione e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Renato Balsamo ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
E
, nato ad [...] il [...] e deceduto a Napoli Controparte_1
il 09/03/1999
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHÈ
, nata a San Felice a [...] il [...] e deceduta ad Persona_1
Acerra il 26/01/1976
1 CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla Parte_1
base delle argomentazioni in atti, ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, da parte sua, per usucapione degli immobili meglio indicati in atti, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti precisati in atti.
Gli Eredi di e gli Eredi d non si sono costituiti in Controparte_1 Persona_1
giudizio, nonostante la regolarità dell'istaurazione del contraddittorio nei loro confronti: ne
è stata, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
Ciò posto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va preliminarmente osservato che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell' US (possidendi). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti, soltanto, di gestione, consentiti dal proprietario o anche tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'US possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass.
2 29.07.2013, n. 18215, nella motivazione, che rimanda a Cass. 28 gennaio 2000 n. 975 e a
Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
Ora, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda deve ritenersi infondata: l'attrice ha fornito la prova del corpus possessionis, ma non quella dell'US possidendi.
Dunque, dal complesso delle dichiarazioni dei due testimoni escussi su indicazione di parte attrice, non legata da rapporti di parentela, affinità e dipendenza con Testimone_1
le parti in causa e , marito dell'attrice (che, peraltro, in parte ha Testimone_2
confermato fatti da lui appresi de relato, conoscendo la moglie da 15 anni) è emerso che effettivamente l'attrice ha abitato per più di venti anni negli immobili per cui è causa (si veda, per le deposizioni di entrambi i testi, il verbale dell'udienza del 25 febbraio 2025).
Tanto chiarito, le deposizioni dei testimoni non sono idonee a dimostrare la dedotta usucapione. Dalle medesime deposizioni, invero, emerge che l'attrice ha goduto, appunto, degli immobili per cui è causa per più di 20 anni, ma, non anche l'US che ha sorretto tale attività e, in particolare, l'US possidendi.
Infatti, sé è indubbio che entrambi i testi hanno confermato la circostanza di cui al capo 4) della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. nei limiti in cui esso è stato ammesso
(del seguente tenore: “Vero è che la Sig.ra si è sempre mostrata e Parte_1
ha agito quale unico proprietario dell'immobile”) è altrettanto certo che entrambi hanno riferito in proposito soltanto che unicamente il nucleo familiare dell'attrice abita negli immobili di causa.
Ora, l'aver abitato negli immobili di causa per più di venti anni è una condotta di per sé neutra sotto il profilo dell'animus.
Inoltre, non è stata fornita la prova – necessariamente documentale e perciò non ammessa dal Tribunale per testimoni – della circostanza, dedotta da parte attrice, del pagamento, da
3 parte sua, di, peraltro, non meglio precisati “spese ed oneri” relativi ai cespiti di causa.
In un simile quadro complessivo, dunque, la mera assenza di altre persone negli immobili per cui è causa risulta inidonea a far ritenere maturata l'usucapione, in mancanza di qualsivoglia prova dell'US possidendi.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata, come sopra anticipato.
Infine, la contumacia di tutti i convenuti esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese di lite.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
– nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 04.07.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1353/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto: usucapione e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
Renato Balsamo ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
E
, nato ad [...] il [...] e deceduto a Napoli Controparte_1
il 09/03/1999
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHÈ
, nata a San Felice a [...] il [...] e deceduta ad Persona_1
Acerra il 26/01/1976
1 CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla Parte_1
base delle argomentazioni in atti, ha chiesto a questo Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, da parte sua, per usucapione degli immobili meglio indicati in atti, nonché l'adozione degli ulteriori provvedimenti precisati in atti.
Gli Eredi di e gli Eredi d non si sono costituiti in Controparte_1 Persona_1
giudizio, nonostante la regolarità dell'istaurazione del contraddittorio nei loro confronti: ne
è stata, pertanto, dichiarata la contumacia in corso di causa.
Ciò posto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va preliminarmente osservato che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell' US (possidendi). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti, soltanto, di gestione, consentiti dal proprietario o anche tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'US possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass.
2 29.07.2013, n. 18215, nella motivazione, che rimanda a Cass. 28 gennaio 2000 n. 975 e a
Cass. 5 luglio 1999 n. 6944).
Ora, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda deve ritenersi infondata: l'attrice ha fornito la prova del corpus possessionis, ma non quella dell'US possidendi.
Dunque, dal complesso delle dichiarazioni dei due testimoni escussi su indicazione di parte attrice, non legata da rapporti di parentela, affinità e dipendenza con Testimone_1
le parti in causa e , marito dell'attrice (che, peraltro, in parte ha Testimone_2
confermato fatti da lui appresi de relato, conoscendo la moglie da 15 anni) è emerso che effettivamente l'attrice ha abitato per più di venti anni negli immobili per cui è causa (si veda, per le deposizioni di entrambi i testi, il verbale dell'udienza del 25 febbraio 2025).
Tanto chiarito, le deposizioni dei testimoni non sono idonee a dimostrare la dedotta usucapione. Dalle medesime deposizioni, invero, emerge che l'attrice ha goduto, appunto, degli immobili per cui è causa per più di 20 anni, ma, non anche l'US che ha sorretto tale attività e, in particolare, l'US possidendi.
Infatti, sé è indubbio che entrambi i testi hanno confermato la circostanza di cui al capo 4) della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. nei limiti in cui esso è stato ammesso
(del seguente tenore: “Vero è che la Sig.ra si è sempre mostrata e Parte_1
ha agito quale unico proprietario dell'immobile”) è altrettanto certo che entrambi hanno riferito in proposito soltanto che unicamente il nucleo familiare dell'attrice abita negli immobili di causa.
Ora, l'aver abitato negli immobili di causa per più di venti anni è una condotta di per sé neutra sotto il profilo dell'animus.
Inoltre, non è stata fornita la prova – necessariamente documentale e perciò non ammessa dal Tribunale per testimoni – della circostanza, dedotta da parte attrice, del pagamento, da
3 parte sua, di, peraltro, non meglio precisati “spese ed oneri” relativi ai cespiti di causa.
In un simile quadro complessivo, dunque, la mera assenza di altre persone negli immobili per cui è causa risulta inidonea a far ritenere maturata l'usucapione, in mancanza di qualsivoglia prova dell'US possidendi.
La domanda attorea va, pertanto, rigettata, come sopra anticipato.
Infine, la contumacia di tutti i convenuti esclude la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese di lite.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
– nulla per le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 04.07.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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