Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Sentenza 8 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 28/05/2021, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2021
N. 00406/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2021, proposto da
NO AL SC e AR IN OT, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Crosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Monteforte D'Alpone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Luigi Da Porto 4;
nei confronti
NO ES non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di diniego della sanatoria per la ristrutturazione, mediante rifacimento, di un muro di contenimento e del successivo ordine di demolizione del manufatto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monteforte D'Alpone;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021 il dott. Alberto Pasi;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria di questa fase, che il ricorso non presenta apprezzabili probabilità di accoglimento in merito, avuto riguardo alla avvenuta notifica del diniego di sanatoria al Sig. AL SC nel domicilio eletto presso il tecnico incaricato, alla esatta qualificazione come nuova opera della attività di ricostruzione di ruderi insufficienti ad attestare caratteristiche, sedime e dimensioni delle preesistenze (es. Cons. Stato IV 6188/19, TAR Brescia I 1167/17), peraltro nella fattispecie non autorizzate, con conseguente soggezione a P.d.C., osservanza delle distanze legali ex art. 873 CC (es. Cons. Stato 1549/19) e sanzione reale in caso di violazione, alla non applicabilità dell' art. 10 bis legge 241/90 all' ordine di demolizione che non è provvedimento a domanda, ed alla estraneità della Sig.ra OT agli atti impugnati.
Considerato che è stato solo apoditticamente affermato ma non dimostrato il pregiudizio statico che deriverebbe dalla demolizione, per cui la prospettazione appare carente anche in punto di danno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questa fase , che liquida in complessivi euro 2000 e oneri di legge in favore del Comune.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 27 maggio 2021 in modalità di videoconferenza con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO