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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1130/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5389/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 3
e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento n. 3 del 10.06.2020, emesso dal Comune di Pozzallo per l'importo di € 1.871,00
a titolo di TARI anno 2015, in relazione agli immobili indicati nell'avviso stesso.
Parte ricorrente ha dedotto avverso l'atto impugnato le seguenti censure:
1) Nullità dell'avviso di accertamento per assenza del presupposto soggettivo in riferimento al locale.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/2013. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del Regolamento IUC approvato con Delibera C.C. n. 68 del 09/09/2014, in quanto i locali per cui è richiesta l'imposta sono stati concessi in locazione alla società “Società_1 s.r.l.” e dunque non sono detenuti dal ricorrente;
2) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di valida sottoscrizione dell'atto in ragione della carenza del potere di rappresentanza del soggetto sottoscrittore;
3) e 4) Difetto di notifica dell'avviso di accertamento, siccome privo della relazione di notifica e di un timbro riportante la data di spedizione e/o ricezione da parte di un ufficio postale, e per essere stato l'atto notificato da un'agenzia privata di recapito;
5) Decadenza del potere impositivo quale conseguenza del difetto di notificazione;
6) Nullità della TARI recata dall'avviso impugnato, in quanto la delibera di approvazione delle tariffe sarebbe priva di un dettagliato piano economico/finanziario di gestione dei rifiuti urbani adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013
e dell'art. 12 del Regolamento IUC approvato con Delibera C.C. n. 68 del 09/09/2014, con richiesta di disapplicazione della delibera del C.C. del 05/11/2014 n. 106 del Comune di Pozzallo ai sensi ed in funzione dei poteri ex art. 7, co. 5, D. Lgs. n. 546/92;
7) Nullità dell'avviso di accertamento perché non indica per le unità iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano il calcolo per addivenire alla superficie tassabile. Carenza di motivazione e di prova;
8) Nullità dell'atto per difetto di motivazione e di prova. Violazione e falsa applicazione art. 7, L. n. 212/2000.
Violazione dell'art. 2697 c.c.;
9) Illegittimità delle sanzioni.
Il Comune di Pozzallo non si è costituito in giudizio.
In data 8 settembre 2022 la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
E' infondata la prima censura del ricorso, in quanto i documenti prodotti in giudizio dal ricorrente (contratto di locazione di immobile alla società Società_1 s.r.l. del 22.01.1999 e avviso di pagamento TARI 2015 a carico della predetta società) non provano che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento impugnato sia il medesimo immobile locato dalla parte ricorrente alla Società_1 s.r.l.; il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato di avere dato comunicazione al Comune dell'avvenuta locazione dell'immobile.
Deve essere disattesa anche la seconda censura, in quanto la firma autografa del funzionario è stata sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, come previsto dall'art. 1, comma 89, della legge n. 549/1995, e tale indicazione, unitamente all'indicazione relativa all'atto di conferimento del potere di firma risultano espressamente menzionati nell'avviso. Non vi è dubbio, invero, che nella fattispecie venga in rilievo una procedura automatizzata, poiché l'atto impugnato costituisce il risultato di una elaborazione meccanica di dati di archivio (relativi alle caratteristiche dei beni, al contenuto della disciplina normativa di riferimento e al mancato adempimento dell'obbligazione tributaria), senza alcun intervento di natura discrezionale del funzionario responsabile. Pertanto, è sufficiente, per il rispetto della norma, la semplice menzione (non occorre l'allegazione, vedi Cass. n. 30052/2018) delle determine di nomina del
Dirigente responsabile del Settore tributi e di autorizzazione dell'indicazione a stampa del suo nominativo in sostituzione della firma autografa, entrambe menzionate nell'avviso impugnato (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Anche le censure di cui a nn. 3 e 4 devono essere disattese, in quanto le presunte irregolarità della notificazione non hanno comunque ostacolato, in buona sostanza, la costituzione in giudizio e l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente. Anche la censura sub 5) con la quale il ricorrente ha lamentato la decadenza del potere impositivo quale conseguenza del difetto di notificazione deve conseguentemente essere disattesa.
Per quanto riguarda le rimanenti censure, il ricorrente omette di considerare che, se l'Amministrazione è attrice in senso sostanziale quanto alla pretesa creditoria, il contribuente è attore in senso sostanziale qualora lamenti vizi del provvedimento o della procedura che non attengano alla debenza del tributo. Ne consegue che con particolare riferimento alle doglianze sub n. 6) riguardanti la delibera di approvazione delle tariffe (che non sarebbe giustificata da un dettagliato piano economico-finanziario di gestione dei rifiuti urbani adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, e che sarebbe stata adottata pur non risultando ipotesi eccezionali idonee a giustificare lo sproporzionato aumento della tariffa rispetto a quanto previso per l'anno 2013), le stesse appaiono infondate per difetto di prova, in quanto il ricorrente avrebbe quantomeno dovuto dimostrare di avere esercitato il diritto di accesso agli atti fornendone poi riscontro al Collegio.
Le censure si risolvono, invece, in mere affermazioni che il ricorrente non ha confortato con alcun principio di prova, non avendo posto il giudice nelle condizioni di apprezzarne la consistenza.
Per quanto attiene, inoltre, al rilievo secondo cui la delibera sarebbe stata adottata oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, la circostanza non determina l'illegittimità dell'atto, ma concerne semplicemente il regime di efficacia del provvedimento.
Da rigettarsi è anche la doglianza relativa alla pretesa nullità dell'atto per mancanza di motivazione (censure nn. 7 e 8) in violazione della L. 212/2000, tenuto conto che l'atto contiene tutti gli elementi necessari alla individuazione della pretesa, ed indica dunque i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
D'altra parte va rilevato da un lato che l'avvenuta puntuale contestazione da parte del ricorrente dei presupposti dell'imposizione dimostra che lo stesso ne ha avuto piena conoscenza, e, dall'altro, che lo stesso non ha allegato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
Quanto infine alle sanzioni, le stesse risultano applicate come per legge.
L'Amministrazione ha fatto applicazione della vigente disciplina per la liquidazione del “quantum debeatur”, tenendo puntualmente conto dei dati catastali, e ha correttamente applicato la sanzione, mentre non si ravvisano nella specie concreti elementi di irregolarità, neanche allegati dall'interessato.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, mentre, tenuto conto della materia in esame e del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. MA OC CE con atto del 12 Dicembre
2023 deducendo i seguenti motivi.
1) In merito al capo I del ricorso introduttivo
Il contribuente appellante aveva lamentato l'assenza del presupposto soggettivo perché non deteneva il locale in quanto oggetto di locazione: allegava il relativo contratto di locazione. Nella sentenza impugnata il giudice de quo ha affermato che il contribuente non ha provato che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento impugnato sia il medesimo locato alla Società_1 s.r.l., inoltre non ha dimostrato di aver dato comunicazione al Comune dell'avvenuta locazione dell'immobile. È indubbio, nel processo tributario,
l'applicabilità del principio dell'onere della prova spetta sempre all'A.f. Il comma 3, dell'art. 23 del d.lgs.
546/92 e consolidata giurisprudenza vogliono che il convenuto in giudizio si esprima sui fatti allegati dal ricorrente a fondamento della propria domanda e che, se non lo fa in maniera specifica, puntuale e circostanziata il giudice può dedurre l'ammissione dei fatti costitutivi del diritto azionato. Nel caso di specie, il Comune non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, quindi, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (Cass. Ord. n. 31837/2021), anche alla luce del novellato art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. 546/92. Per non mancare di difesa si allega quanto risulta dall'Agenzia delle Entrate del Territorio, precisamente si riscontra che l'appellante è proprietario dell'unico immobile con destinazione commerciale
“C/1” distinto al Dati_Catastali_1 alla Indirizzo_2; quindi, il locale oggetto di accertamento TARI è lo stesso del contratto di locazione ad uso esclusivamente commerciale. La società conduttrice, infatti, esercita l'attività di “commercio al dettaglio di generi alimentari” nel locale sin dal 15.04.1999.
2) In merito al capo VI del ricorso introduttivo
Il contribuente appellante aveva lamentato che le tariffe TARI applicate non erano giustificate da un dettagliato
Piano Economico/Finanziario che assurge a requisito di validità della delibera di approvazione delle tariffe stesse. Il contribuente non è stato posto in condizione di conoscere elementi essenziali della pretesa, quindi, le tariffe sono illegittime e di conseguenza l'avviso di accertamento. Nella sentenza impugnata il giudice de quo ha affermato che i vizi del provvedimento appaiono infondate per difetto di prova. L'odierno appellante deposita nuovamente i documenti: accesso agli atti del 07.07.2022 al fine di ottenere copia delle delibere consiliari di approvazione del PEF e dei PEF medesimi (6); la comunicazione del Comune del 19.08.2022
(7) di esibizione dei richiesti documenti;
copia della delibera n. 79 del 30.09.2014 (8) che della delibera n.
79 del 30.09.2015 (9) che non approvano affatto il “piano finanziario”; non è consegnata la nota prot. n.
24486 del 29.10.20214 richiamata nella Delibera n. 106 del 05.11.2014; per regolarizzarne il tardivo deposito in primo grado dovuto alla consegna del Comune dei citati documenti solo in data 19.08.2022.
3) In merito al capo IX del ricorso introduttivo.
Il provvedimento irrogativo di sanzione è illegittimo come conseguenza della illegittimità e/o comunque infondatezza, dell'accertamento per i motivi sopra dedotti.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 155/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 3 e depositata il 3
Maggio 2023.
Il Comune di Pozzallo, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
In data 17 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie.
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Pozzallo nel presente grado di appello, sebbene sia circostanza rilevante ai fini processuali, non determina di per sé l'accoglimento dell'appello. Infatti, secondo i principi generali del processo tributario e la consolidata giurisprudenza di merito, l'inerzia processuale della parte resistente non esonera parte appellante dall'onere di dimostrare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa fatta valere, né implica automaticamente la fondatezza delle doglianze articolate in sede impugnatoria.
L'art.23, comma 3, d. lgs. n.546/1992 prevede che la mancata contestazione puntuale dei fatti allegati dall'appellante possa costituire circostanza utile alla decisione, tuttavia la valutazione giudiziale deve necessariamente soffermarsi sulla sufficienza e sulla completezza della prova fornita, nonché sulla loro congruenza rispetto all'oggetto del gravame. La mancata costituzione del Comune, dunque, permette al
Collegio di valorizzare eventuali presunzioni e deduzioni, senza tuttavia prescindere dal rigoroso accertamento dei presupposti del diritto vantato.
L'appellante ha fondato uno dei principali motivi impugnatori sull'assunto secondo cui, alla data di riferimento dell'avviso di accertamento, non risultava soggetto passivo della TARI in quanto il locale oggetto di imposizione risultava concesso in locazione a terzi. A tal fine, ha allegato il relativo contratto di locazione, nonché documentazione volta a comprovare la disponibilità del locale in capo al conduttore. Tuttavia, la produzione documentale è risultata non esaustiva ai fini della dimostrazione della cessazione della detenzione dell'immobile. In particolare: Il ricorrente non ha fornito prova della comunicazione dell'intervenuta cessione del godimento al Comune, ai sensi dell'art.1, comma 160, L.147/2013 e del regolamento TARI comunale, la cui efficacia costitutiva è condizione necessaria per l'esonero del proprietario dall'obbligo impositivo. La documentazione prodotta (contratto di locazione e visure catastali) attesta la locazione, ma non la cessazione di fatto della detenzione, né esclude la materiale utilizzazione in assenza di un'addita dichiarazione di variazione/dichiarazione di cessazione della conduzione all'ente impositore. In materia di tributi locali, in difetto di comunicazioni tempestive e conformi, permangono in capo al proprietario gli obblighi dichiarativi e impositivi.
Pertanto, la decisione di primo grado, nel ritenere insussistente la prova dell'esonero della responsabilità tributaria in capo all'appellante, risulta conforme ai principi normativi e giurisprudenziali in materia.
Altro motivo di gravame riguarda l'asserita illegittimità del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle conseguenti tariffe TARI per l'annualità di riferimento, per carenza di motivazione e difetto di idoneo supporto tecnico-contabile. Al riguardo: Nulla di innovativo è stato apportato in appello rispetto alle doglianze già dedotte nel primo grado, dove il Collegio ha largamente motivato circa l'iter di approvazione delle delibere e l'esistenza della relativa copiosa documentazione consiliare agli atti. L'appellante ha limitato la propria difesa alla richiesta di esibizione di documenti e al richiamo di una decisione di altro procedimento, senza produrre elementi specifici sulla violazione dei criteri di legge (art.1, commi 639 e segg. L.147/2013). Anche
a fronte della documentazione tardivamente versata in atti da parte dell'ente solo a seguito di accesso, non emergono vizi invalidanti in ordine al rispetto dei termini di approvazione, né specifiche censure tecniche inerenti all'articolazione del PEF ai sensi del D. P. R.158/1999. In assenza di una dettagliata e puntuale censura, il Collegio rileva che la determinazione delle tariffe si è svolta nel rispetto delle norme regolamentari e della disciplina statale in materia di metodologia tariffaria, non risultando provata alcuna illegittimità idonea a determinare la nullità degli atti presupposti.
Fra le doglianze formulate, l'appellante si è anche soffermato sulla pretesa giuridica inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, asserendo l'irregolarità della notificazione effettuata tramite agenzia privata.
Tuttavia il Collegio osserva che: L'appellante non ha fornito elementi concreti di prova idonei a dimostrare l'assenza di perfezionamento del procedimento notificatorio, né ha allegato documenti o prodotti atti tali da poter riscontrare l'effettiva inesistenza della notifica. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte chiarito che eventuali irregolarità nella notificazione possono condurre a nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, qualora la parte raggiunga piena conoscenza dell'atto (principio del raggiungimento dello scopo).
In ogni caso, nel caso concreto, parte appellante ha regolarmente impugnato l'atto, così come risulta agli atti, di fatto dimostrando la conoscenza e la ricezione dell'avviso impugnato.
Altri motivi di appello, riferiti a presunti vizi motivazionali, carenze probatorie e infondatezza della pretesa, non risultano sorretti da allegazione e supporto documentale idoneo, limitandosi alla riproposizione di questioni già ampiamente esaminate e rigettate in primo grado, sulla base di una istruttoria completa e su motivazione puntuale.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da MA OC CE va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 2 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5389/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 155/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 3
e pubblicata il 03/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di accertamento n. 3 del 10.06.2020, emesso dal Comune di Pozzallo per l'importo di € 1.871,00
a titolo di TARI anno 2015, in relazione agli immobili indicati nell'avviso stesso.
Parte ricorrente ha dedotto avverso l'atto impugnato le seguenti censure:
1) Nullità dell'avviso di accertamento per assenza del presupposto soggettivo in riferimento al locale.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/2013. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del Regolamento IUC approvato con Delibera C.C. n. 68 del 09/09/2014, in quanto i locali per cui è richiesta l'imposta sono stati concessi in locazione alla società “Società_1 s.r.l.” e dunque non sono detenuti dal ricorrente;
2) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di valida sottoscrizione dell'atto in ragione della carenza del potere di rappresentanza del soggetto sottoscrittore;
3) e 4) Difetto di notifica dell'avviso di accertamento, siccome privo della relazione di notifica e di un timbro riportante la data di spedizione e/o ricezione da parte di un ufficio postale, e per essere stato l'atto notificato da un'agenzia privata di recapito;
5) Decadenza del potere impositivo quale conseguenza del difetto di notificazione;
6) Nullità della TARI recata dall'avviso impugnato, in quanto la delibera di approvazione delle tariffe sarebbe priva di un dettagliato piano economico/finanziario di gestione dei rifiuti urbani adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 683, L. 147/2013
e dell'art. 12 del Regolamento IUC approvato con Delibera C.C. n. 68 del 09/09/2014, con richiesta di disapplicazione della delibera del C.C. del 05/11/2014 n. 106 del Comune di Pozzallo ai sensi ed in funzione dei poteri ex art. 7, co. 5, D. Lgs. n. 546/92;
7) Nullità dell'avviso di accertamento perché non indica per le unità iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano il calcolo per addivenire alla superficie tassabile. Carenza di motivazione e di prova;
8) Nullità dell'atto per difetto di motivazione e di prova. Violazione e falsa applicazione art. 7, L. n. 212/2000.
Violazione dell'art. 2697 c.c.;
9) Illegittimità delle sanzioni.
Il Comune di Pozzallo non si è costituito in giudizio.
In data 8 settembre 2022 la causa è stata posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare.
E' infondata la prima censura del ricorso, in quanto i documenti prodotti in giudizio dal ricorrente (contratto di locazione di immobile alla società Società_1 s.r.l. del 22.01.1999 e avviso di pagamento TARI 2015 a carico della predetta società) non provano che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento impugnato sia il medesimo immobile locato dalla parte ricorrente alla Società_1 s.r.l.; il ricorrente, inoltre, non ha dimostrato di avere dato comunicazione al Comune dell'avvenuta locazione dell'immobile.
Deve essere disattesa anche la seconda censura, in quanto la firma autografa del funzionario è stata sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, come previsto dall'art. 1, comma 89, della legge n. 549/1995, e tale indicazione, unitamente all'indicazione relativa all'atto di conferimento del potere di firma risultano espressamente menzionati nell'avviso. Non vi è dubbio, invero, che nella fattispecie venga in rilievo una procedura automatizzata, poiché l'atto impugnato costituisce il risultato di una elaborazione meccanica di dati di archivio (relativi alle caratteristiche dei beni, al contenuto della disciplina normativa di riferimento e al mancato adempimento dell'obbligazione tributaria), senza alcun intervento di natura discrezionale del funzionario responsabile. Pertanto, è sufficiente, per il rispetto della norma, la semplice menzione (non occorre l'allegazione, vedi Cass. n. 30052/2018) delle determine di nomina del
Dirigente responsabile del Settore tributi e di autorizzazione dell'indicazione a stampa del suo nominativo in sostituzione della firma autografa, entrambe menzionate nell'avviso impugnato (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Anche le censure di cui a nn. 3 e 4 devono essere disattese, in quanto le presunte irregolarità della notificazione non hanno comunque ostacolato, in buona sostanza, la costituzione in giudizio e l'esercizio del diritto di difesa del ricorrente. Anche la censura sub 5) con la quale il ricorrente ha lamentato la decadenza del potere impositivo quale conseguenza del difetto di notificazione deve conseguentemente essere disattesa.
Per quanto riguarda le rimanenti censure, il ricorrente omette di considerare che, se l'Amministrazione è attrice in senso sostanziale quanto alla pretesa creditoria, il contribuente è attore in senso sostanziale qualora lamenti vizi del provvedimento o della procedura che non attengano alla debenza del tributo. Ne consegue che con particolare riferimento alle doglianze sub n. 6) riguardanti la delibera di approvazione delle tariffe (che non sarebbe giustificata da un dettagliato piano economico-finanziario di gestione dei rifiuti urbani adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, e che sarebbe stata adottata pur non risultando ipotesi eccezionali idonee a giustificare lo sproporzionato aumento della tariffa rispetto a quanto previso per l'anno 2013), le stesse appaiono infondate per difetto di prova, in quanto il ricorrente avrebbe quantomeno dovuto dimostrare di avere esercitato il diritto di accesso agli atti fornendone poi riscontro al Collegio.
Le censure si risolvono, invece, in mere affermazioni che il ricorrente non ha confortato con alcun principio di prova, non avendo posto il giudice nelle condizioni di apprezzarne la consistenza.
Per quanto attiene, inoltre, al rilievo secondo cui la delibera sarebbe stata adottata oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, la circostanza non determina l'illegittimità dell'atto, ma concerne semplicemente il regime di efficacia del provvedimento.
Da rigettarsi è anche la doglianza relativa alla pretesa nullità dell'atto per mancanza di motivazione (censure nn. 7 e 8) in violazione della L. 212/2000, tenuto conto che l'atto contiene tutti gli elementi necessari alla individuazione della pretesa, ed indica dunque i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
D'altra parte va rilevato da un lato che l'avvenuta puntuale contestazione da parte del ricorrente dei presupposti dell'imposizione dimostra che lo stesso ne ha avuto piena conoscenza, e, dall'altro, che lo stesso non ha allegato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
Quanto infine alle sanzioni, le stesse risultano applicate come per legge.
L'Amministrazione ha fatto applicazione della vigente disciplina per la liquidazione del “quantum debeatur”, tenendo puntualmente conto dei dati catastali, e ha correttamente applicato la sanzione, mentre non si ravvisano nella specie concreti elementi di irregolarità, neanche allegati dall'interessato.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, mentre, tenuto conto della materia in esame e del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.“ Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. MA OC CE con atto del 12 Dicembre
2023 deducendo i seguenti motivi.
1) In merito al capo I del ricorso introduttivo
Il contribuente appellante aveva lamentato l'assenza del presupposto soggettivo perché non deteneva il locale in quanto oggetto di locazione: allegava il relativo contratto di locazione. Nella sentenza impugnata il giudice de quo ha affermato che il contribuente non ha provato che l'immobile oggetto dell'avviso di accertamento impugnato sia il medesimo locato alla Società_1 s.r.l., inoltre non ha dimostrato di aver dato comunicazione al Comune dell'avvenuta locazione dell'immobile. È indubbio, nel processo tributario,
l'applicabilità del principio dell'onere della prova spetta sempre all'A.f. Il comma 3, dell'art. 23 del d.lgs.
546/92 e consolidata giurisprudenza vogliono che il convenuto in giudizio si esprima sui fatti allegati dal ricorrente a fondamento della propria domanda e che, se non lo fa in maniera specifica, puntuale e circostanziata il giudice può dedurre l'ammissione dei fatti costitutivi del diritto azionato. Nel caso di specie, il Comune non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, quindi, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (Cass. Ord. n. 31837/2021), anche alla luce del novellato art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. 546/92. Per non mancare di difesa si allega quanto risulta dall'Agenzia delle Entrate del Territorio, precisamente si riscontra che l'appellante è proprietario dell'unico immobile con destinazione commerciale
“C/1” distinto al Dati_Catastali_1 alla Indirizzo_2; quindi, il locale oggetto di accertamento TARI è lo stesso del contratto di locazione ad uso esclusivamente commerciale. La società conduttrice, infatti, esercita l'attività di “commercio al dettaglio di generi alimentari” nel locale sin dal 15.04.1999.
2) In merito al capo VI del ricorso introduttivo
Il contribuente appellante aveva lamentato che le tariffe TARI applicate non erano giustificate da un dettagliato
Piano Economico/Finanziario che assurge a requisito di validità della delibera di approvazione delle tariffe stesse. Il contribuente non è stato posto in condizione di conoscere elementi essenziali della pretesa, quindi, le tariffe sono illegittime e di conseguenza l'avviso di accertamento. Nella sentenza impugnata il giudice de quo ha affermato che i vizi del provvedimento appaiono infondate per difetto di prova. L'odierno appellante deposita nuovamente i documenti: accesso agli atti del 07.07.2022 al fine di ottenere copia delle delibere consiliari di approvazione del PEF e dei PEF medesimi (6); la comunicazione del Comune del 19.08.2022
(7) di esibizione dei richiesti documenti;
copia della delibera n. 79 del 30.09.2014 (8) che della delibera n.
79 del 30.09.2015 (9) che non approvano affatto il “piano finanziario”; non è consegnata la nota prot. n.
24486 del 29.10.20214 richiamata nella Delibera n. 106 del 05.11.2014; per regolarizzarne il tardivo deposito in primo grado dovuto alla consegna del Comune dei citati documenti solo in data 19.08.2022.
3) In merito al capo IX del ricorso introduttivo.
Il provvedimento irrogativo di sanzione è illegittimo come conseguenza della illegittimità e/o comunque infondatezza, dell'accertamento per i motivi sopra dedotti.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 155/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Ragusa sez. 3 e depositata il 3
Maggio 2023.
Il Comune di Pozzallo, chiamato in causa, non risulta costituito nel giudizio di appello.
In data 17 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie.
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La mancata costituzione in giudizio del Comune di Pozzallo nel presente grado di appello, sebbene sia circostanza rilevante ai fini processuali, non determina di per sé l'accoglimento dell'appello. Infatti, secondo i principi generali del processo tributario e la consolidata giurisprudenza di merito, l'inerzia processuale della parte resistente non esonera parte appellante dall'onere di dimostrare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa fatta valere, né implica automaticamente la fondatezza delle doglianze articolate in sede impugnatoria.
L'art.23, comma 3, d. lgs. n.546/1992 prevede che la mancata contestazione puntuale dei fatti allegati dall'appellante possa costituire circostanza utile alla decisione, tuttavia la valutazione giudiziale deve necessariamente soffermarsi sulla sufficienza e sulla completezza della prova fornita, nonché sulla loro congruenza rispetto all'oggetto del gravame. La mancata costituzione del Comune, dunque, permette al
Collegio di valorizzare eventuali presunzioni e deduzioni, senza tuttavia prescindere dal rigoroso accertamento dei presupposti del diritto vantato.
L'appellante ha fondato uno dei principali motivi impugnatori sull'assunto secondo cui, alla data di riferimento dell'avviso di accertamento, non risultava soggetto passivo della TARI in quanto il locale oggetto di imposizione risultava concesso in locazione a terzi. A tal fine, ha allegato il relativo contratto di locazione, nonché documentazione volta a comprovare la disponibilità del locale in capo al conduttore. Tuttavia, la produzione documentale è risultata non esaustiva ai fini della dimostrazione della cessazione della detenzione dell'immobile. In particolare: Il ricorrente non ha fornito prova della comunicazione dell'intervenuta cessione del godimento al Comune, ai sensi dell'art.1, comma 160, L.147/2013 e del regolamento TARI comunale, la cui efficacia costitutiva è condizione necessaria per l'esonero del proprietario dall'obbligo impositivo. La documentazione prodotta (contratto di locazione e visure catastali) attesta la locazione, ma non la cessazione di fatto della detenzione, né esclude la materiale utilizzazione in assenza di un'addita dichiarazione di variazione/dichiarazione di cessazione della conduzione all'ente impositore. In materia di tributi locali, in difetto di comunicazioni tempestive e conformi, permangono in capo al proprietario gli obblighi dichiarativi e impositivi.
Pertanto, la decisione di primo grado, nel ritenere insussistente la prova dell'esonero della responsabilità tributaria in capo all'appellante, risulta conforme ai principi normativi e giurisprudenziali in materia.
Altro motivo di gravame riguarda l'asserita illegittimità del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle conseguenti tariffe TARI per l'annualità di riferimento, per carenza di motivazione e difetto di idoneo supporto tecnico-contabile. Al riguardo: Nulla di innovativo è stato apportato in appello rispetto alle doglianze già dedotte nel primo grado, dove il Collegio ha largamente motivato circa l'iter di approvazione delle delibere e l'esistenza della relativa copiosa documentazione consiliare agli atti. L'appellante ha limitato la propria difesa alla richiesta di esibizione di documenti e al richiamo di una decisione di altro procedimento, senza produrre elementi specifici sulla violazione dei criteri di legge (art.1, commi 639 e segg. L.147/2013). Anche
a fronte della documentazione tardivamente versata in atti da parte dell'ente solo a seguito di accesso, non emergono vizi invalidanti in ordine al rispetto dei termini di approvazione, né specifiche censure tecniche inerenti all'articolazione del PEF ai sensi del D. P. R.158/1999. In assenza di una dettagliata e puntuale censura, il Collegio rileva che la determinazione delle tariffe si è svolta nel rispetto delle norme regolamentari e della disciplina statale in materia di metodologia tariffaria, non risultando provata alcuna illegittimità idonea a determinare la nullità degli atti presupposti.
Fra le doglianze formulate, l'appellante si è anche soffermato sulla pretesa giuridica inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, asserendo l'irregolarità della notificazione effettuata tramite agenzia privata.
Tuttavia il Collegio osserva che: L'appellante non ha fornito elementi concreti di prova idonei a dimostrare l'assenza di perfezionamento del procedimento notificatorio, né ha allegato documenti o prodotti atti tali da poter riscontrare l'effettiva inesistenza della notifica. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte chiarito che eventuali irregolarità nella notificazione possono condurre a nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, qualora la parte raggiunga piena conoscenza dell'atto (principio del raggiungimento dello scopo).
In ogni caso, nel caso concreto, parte appellante ha regolarmente impugnato l'atto, così come risulta agli atti, di fatto dimostrando la conoscenza e la ricezione dell'avviso impugnato.
Altri motivi di appello, riferiti a presunti vizi motivazionali, carenze probatorie e infondatezza della pretesa, non risultano sorretti da allegazione e supporto documentale idoneo, limitandosi alla riproposizione di questioni già ampiamente esaminate e rigettate in primo grado, sulla base di una istruttoria completa e su motivazione puntuale.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da MA OC CE va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
La mancata costituzione della parte appellata esime la Corte da qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 2 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)