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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 163 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIA SPOTORNO Parte_1
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avvocato CACIOPPO SALVATORE CP_1
- Appellato - All'udienza del 23/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. Fatto e Diritto Con ricorso depositato il 27.01.2023 conveniva l' davanti il Parte_1 CP_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo per il riconoscimento di un grado di inabilità pari al 6%, derivante dalla malattia professionale (“asbestosi bilaterale”) a suo dire contratta a causa dello svolgimento dell'attività di “saldatore e riparatore navale” alle dipendenze della Fincantieri Cantieri Navali Italiani s.p.a., presso il Cantiere Navale di Palermo. Con sentenza n. 4337/2023 del 7.12.2023 il Tribunale, condividendo le conclusioni rassegnate dal CTU, rigettava la domanda dando atto che il CTU aveva accertato che il ricorrente non era affetto da asbestosi e che agli ispessimenti pleurici evidenziati dalle indagini TC, riconoscibili quali affezioni “asbesto correlate”, doveva essere attribuita un'incidenza invalidante pari al 4%, inferiore, dunque, alla soglia di indennizzabilità. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato Parte_1 il 19.02.2024, lamentando una valutazione lacunosa, da parte del CTU (e della sentenza, che le sue conclusioni aveva adottato) delle proprie condizioni di salute;
si
1 duole, in particolare, dell'errata valutazione degli esami spirometrici, i cui esiti (rivelanti un deficit ostruttivo) il CTU aveva imputato allo sfavorevole rapporto peso/altezza del paziente, attestando, invece, gli stessi, a suo dire, una sindrome disventilatoria mista, conseguenza dell'esposizione all'asbesto, che avrebbe dovuto essere valutata come danno biologico di origine professionale. L' , ritualmente costituito in questo grado di giudizio con memoria CP_1 depositata in data 8.07.2024, ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza appellata. Istruita con il rinnovo della CTU medica, all'udienza del 23.01.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo, in calce alla presente sentenza.
***** L'appello è infondato. A seguito delle circostanziate censure sollevate dall'appellante avverso le conclusioni rassegnate dal CTU nel primo grado di giudizio, alle quali si è riportata la decisione impugnata, è stata disposta la rinnovazione dell'indagine peritale. Il CTU qui nominato, con osservazioni scevre da errori logici e supportate da pertinente letteratura scientifica, all'esito di una analitica e completa analisi di tutta la documentazione medica agli atti, ha esposto che “Le alterazioni pleuriche non neoplastiche come le placche pleuriche non determinano alcuna menomazione della funzione polmonare…La funzione respiratoria viene alterata quando si sviluppa una fibrosi interstiziale diffusa del polmone (asbestosi). Le alterazioni della funzionalità respiratoria, nelle malattie dell'interstizio polmonare, possono essere: deficit restrittivi, riduzione della capacità di diffusione per il monossido di carbonio (DLCO), ipossiemia sotto sforzo con normali livelli di PaCO2….”.
Valutando poi la condizione fisica del ricorrente alla luce della documentazione sanitaria prodotta ed, in particolare, dei due esami TC al torace, il CTU ha dato atto della presenza di “un diffuso ispessimento delle pareti bronchiali e diffuso enfisema centrobulare e parasettale, una stria densa, di verosimile significato disventilatorio fibrotico del segmento apicale del lobo inferiore sinistro, alcune bronchiestasie e bronchioloectasie prevalentemente ai lobi inferiori, bilateralmente, specie nei lobi inferiori ispessimento dei setti inter ed intra-lobulari ed un micronodulo (4mm) aspecifico nel segmento laterale del lobo medio. Non sono presenti lesioni a carico della pleura e quelle parenchimali non sono sicuramente caratteristiche di una pneumoconiosi da amianto. L'unico esame spirometrico (novembre 2018), sebbene non perfettamente eseguito, mostra valori nei limiti della norma e dato che un esame spirometrico può essere falsato solo in difetto e non in eccesso, un ulteriore esame spirometrico, perfettamente eseguito, produrrebbe risultati pienamente normali. Da quanto sopra si può affermare che non sono rilevabili segni
2 radiologici e dati funzionali respiratori che possano fare affermare che siano presenti un interstiziopatia o una pleuropatia da amianto”.
Ha dunque concluso affermando che “L'analisi della documentazione sanitaria e la valutazione clinica non permettono di rilevare segni e sintomi riferibili ad una pneumoconiosi asbesto correlata”. In considerazione di tali puntuali conclusioni, immuni da vizi logici e fondate su attente indagini e valutazioni proprie della scienza medica, che la Corte ritiene di condividere, la sentenza impugnata va pertanto confermata, non essendo stato accertato, a carico dell'appellante, alcun danno biologico indennizzabile. Malgrado la soccombenza non si dà luogo a pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell'appellante, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., in atti. Per lo stesso motivo, vanno definitivamente poste a carico dell' le spese di CP_1
CTU, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 4337/2023 resa il 7.12.2023 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come in atti. CP_1
Così deciso in Palermo, il 23/01/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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