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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. IO SA Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa AL US FE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 499/2022 R.G., promosso da
, C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.11.1988 e residente in Tortorici (ME) c.da Pagliara n. 73, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello (ME) via Nizza n. 1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti
AR (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende per procura in Email_1
atti nei confronti di
, C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._3
AN il 21.12.1983 e residente in Tortorici (ME) c.da Pagliara n. 73, elettivamente domiciliato in Giarre (CT) viale Aldo Moro n. 9 presso lo studio dell'avv. Alfio Antonio
UC (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
1 , che lo rappresenta e difende per Email_2
procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione legale giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 28.03.2022, – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con , in data 11.08.2010 Controparte_1
in Tortorici (ME), trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 13, anno 2010,
p. II, Serie A;
che dalla loro unione erano nati quattro figli: (26.04.2006), Per_1
Per_
(02.12.2008), (06.11.2011) e (05.02.2019) – chiedeva la Persona_2 Per_3
pronuncia di separazione personale tra i coniugi;
l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione presso di sé; la previsione di un assegno mensile a carico del marito per il mantenimento proprio e dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente contestando il contenuto del ricorso avverso e chiedendo la pronunzia della separazione, l'affido condiviso dei figli
Per_ con collocazione solo del piccolo presso la madre e degli altri tre ragazzi presso di sé, con obbligo della ricorrente di contribuire al loro mantenimento a mezzo di un assegno mensile di € 450,00, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie;
con rigetto di ogni altra domanda, anche di natura economica.
Con provvedimento fuori udienza del 20.03.2023, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e dopo aver proceduto all'audizione delle figlie minori e Rossella, che avevano dichiarato di voler continuare a vivere Per_1
presso il padre, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti (affido condiviso della prole minore con domiciliazione presso il padre e tempi di frequentazione con la madre, assegno di
2 mantenimento a carico della ricorrente in favore del resistente per i figli di € 800,00 complessivi, oltre Istat e 50% delle spese straordinarie) rimettendo la causa davanti al
Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa, depositata il 20.04.2023, la ricorrente chiedeva, a modifica
Per_ dell'ordinanza presidenziale, la collocazione dei figli e presso di sé o, Per_3
in subordine, la collocazione paritetica dei due minori.
Il resistente, con memoria depositata il 12.05.2023, domandava in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla moglie e il rigetto dell'avversa domanda di collocazione dei figli presso di lei nonché di un assegno di mantenimento in suo favore, con conferma delle statuizioni economiche disposte in ordinanza presidenziale.
In corso di causa veniva disposta indagine socio-ambientale a mezzo dei competenti
Servizi Sociali, per accertare le condizioni dei minori, nonché indagine psicologica sulla coppia genitoriale;
all'esito di ciò veniva modificata l'ordinanza presidenziale con revoca della collocazione prevalente della prole presso il padre nonché dell'assegno dovuto dalla resistente in ragione della residenza alternata dei figli presso ciascun genitore;
veniva poi espletata l'istruttoria orale (interrogatorio formale della Parte_1
e prova per testi) e, quindi, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione in data 17.07.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, l'ultimo dei quali scaduto il 5.11.2025.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza si evidenzia dal complessivo esame degli atti del giudizio, dal tenore delle dichiarazioni rese da entrambi sin dalla udienza di comparizione personale e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
La richiesta di addebito della separazione alla moglie, formulata dal , non può CP_1
trovare accoglimento.
3 Come chiarito reiteratamente dalla Suprema Corte, "in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"… "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito" (ex multis Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008).
Nel caso in esame, dall'interrogatorio formale della ricorrente e dall'escussione del teste
(attuale compagno della non è emersa la Testimone_1 Parte_1
prova adeguata e rigorosa che i comportamenti lamentati nei confronti della ricorrente, ovvero le asserite condotte di infedeltà durante il matrimonio, siano state causa diretta dell'irreversibile crisi coniugale.
Difatti, sia la ricorrente che il teste -sentiti all'udienza del 4.4.2024- hanno negato che la loro relazione -attualmente in corso- sia iniziata nel 2009 ossia in costanza di matrimonio tra gli odierni contendenti, facendola risalire piuttosto il testimone a “un sette/otto anni fa”.
Invero, la giurisprudenza è unanime nel ritenere come “il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio”.
Evidenzia, però, che tale presupposto è “necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi. In particolare, deve sussistere il nesso di
4 causalità fra tali condotte e la fine dell'unione coniugale e in tal senso il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza.
Ebbene, dall'interrogatorio formale della ricorrente nonché dall'esame del teste addotto dalla parte resistente è emersa semplicemente la sussistenza, allo stato, della relazione tra i due soggetti ma non è stato dimostrato che questa relazione sia stata la causa della crisi e della conseguente rottura del rapporto coniugale.
Va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di addebito formulata in comparsa conclusionale dalla ricorrente.
Per_ Quanto ai figli, va confermato l'affido condiviso dei figli minori ( , e Per_3
Rossella, essendo nelle more divenuta maggiorenne) ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione alternata (a settimane alterne) presso ciascun genitore e con le ulteriori modalità già statuite nell'ordinanza del 15.02.2024 al fine di limitare il disagio del distacco ovvero: nella settimana in cui i minori sono con il padre, la madre ha facoltà di vedere i figli e tenerli con sé per due pomeriggi che, in mancanza di accordo, vanno individuati nel martedì e nel giovedì dalle 16,00 alle 20,00 (alle 21,30 nel periodo estivo) e viceversa.
Siffatto assetto si ritiene, secondo quanto anche emerso nelle relazioni dei Servizi
Sociali incaricati del Comune di Tortorici e del Comune di Centuripe, positivo i minori, ai quali va garantito il diritto alla piena bigenitorialità venendo incontro, altresì, ai loro legittimi desiderata di permanere in modo paritario con entrambi i genitori e realizzandosi, in tal modo, “quell'affidamento partecipato che riconosca pari opportunità”, come suggerito dal Consultorio Familiare di Capo d'Orlando nella
5 relazione del 17.10.2023, che ha tra l'altro permesso di riequilibrare le relazioni familiari (cfr. in particolare relazione Servizi del Comune di Tortorici dell'11.7.2024).
In ragione della collocazione paritetica della prole presso i genitori non va posto assegno di mantenimento a carico di ciascuno di essi per i figli che saranno, quindi, mantenuti da entrambi i genitori secondo i relativi tempi di permanenza con gli stessi.
Le spese straordinarie per la prole saranno, invece, suddivise al 50% tra le parti e verranno individuate secondo i parametri del Protocollo CNF.
Va mantenuto fermo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali già incaricati, con obbligo di riferire alla competente Procura della Repubblica.
Quanto al contributo richiesto dalla ricorrente per il proprio mantenimento, va osservato quanto segue.
A norma dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunciando la separazione tra i coniugi, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In conformità alle regole generali di cui all'art. 2967 c.c il richiedente l'assegno è onerato della prova del complesso dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e la quantificazione dello stesso.
Con riferimento all'accertamento dei redditi dei coniugi, tuttavia, la S.C. ha precisato più volte che non è necessario che lo stesso venga compiuto nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro situazioni patrimoniali complessiva (Cass. Civ. 605/2017). Inoltre, il coniuge che richiede l'assegno è tenuto a provare, adducendo a tal fine ogni idoneo fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche, di essere privo di un'attitudine allo svolgimento di una proficua attività lavorativa (Cass. 12329/2021).
6 Nel caso di specie la pur richiedendo un assegno per il proprio Parte_1
mantenimento, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente: non ha dato prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, della capacità economica del marito eventualmente sperequata rispetto alla propria né di non essere in grado di impiegarsi proficuamente nel mondo lavorativo per età o condizioni di salute, né di non percepire forme statali di sostegno al reddito.
La Cassazione ha reiteratamente affermato il principio secondo cui “in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20866).
Per quanto precede la domanda della ricorrente va rigettata.
Le spese attesa la reciproca soccombenza vanno compensate (lei perde su mantenimento nonché su addebito tardivamente proposto e lui perde su addebito;
entrambi perdono su domande collocazione privilegiata prole.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Comune di
Tortorici perché provveda alle annotazioni ai sensi di legge;
- rigetta la domanda del resistente di addebito della separazione alla ricorrente;
-dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
7 -dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione paritetica di tutti e quattro i figli presso ciascuno di essi, come da ordinanza del
15.02.2024;
-dispone che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento ordinario dei figli secondo i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo i parametri del Protocollo CNF;
- conferma il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti con obbligo di riferire alla competente Procura della Repubblica;
-rigetta la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
-spese compensate.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AL US FE IO SA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. IO SA Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa AL US FE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 499/2022 R.G., promosso da
, C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.11.1988 e residente in Tortorici (ME) c.da Pagliara n. 73, elettivamente domiciliata in S. Agata Militello (ME) via Nizza n. 1 presso lo studio dell'avv. Alessandro Pruiti
AR (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende per procura in Email_1
atti nei confronti di
, C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._3
AN il 21.12.1983 e residente in Tortorici (ME) c.da Pagliara n. 73, elettivamente domiciliato in Giarre (CT) viale Aldo Moro n. 9 presso lo studio dell'avv. Alfio Antonio
UC (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
1 , che lo rappresenta e difende per Email_2
procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione legale giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 28.03.2022, – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con , in data 11.08.2010 Controparte_1
in Tortorici (ME), trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio al n. 13, anno 2010,
p. II, Serie A;
che dalla loro unione erano nati quattro figli: (26.04.2006), Per_1
Per_
(02.12.2008), (06.11.2011) e (05.02.2019) – chiedeva la Persona_2 Per_3
pronuncia di separazione personale tra i coniugi;
l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione presso di sé; la previsione di un assegno mensile a carico del marito per il mantenimento proprio e dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente contestando il contenuto del ricorso avverso e chiedendo la pronunzia della separazione, l'affido condiviso dei figli
Per_ con collocazione solo del piccolo presso la madre e degli altri tre ragazzi presso di sé, con obbligo della ricorrente di contribuire al loro mantenimento a mezzo di un assegno mensile di € 450,00, oltre Istat e il 50% delle spese straordinarie;
con rigetto di ogni altra domanda, anche di natura economica.
Con provvedimento fuori udienza del 20.03.2023, il Presidente del Tribunale, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e dopo aver proceduto all'audizione delle figlie minori e Rossella, che avevano dichiarato di voler continuare a vivere Per_1
presso il padre, autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti (affido condiviso della prole minore con domiciliazione presso il padre e tempi di frequentazione con la madre, assegno di
2 mantenimento a carico della ricorrente in favore del resistente per i figli di € 800,00 complessivi, oltre Istat e 50% delle spese straordinarie) rimettendo la causa davanti al
Giudice Istruttore.
Con memoria integrativa, depositata il 20.04.2023, la ricorrente chiedeva, a modifica
Per_ dell'ordinanza presidenziale, la collocazione dei figli e presso di sé o, Per_3
in subordine, la collocazione paritetica dei due minori.
Il resistente, con memoria depositata il 12.05.2023, domandava in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla moglie e il rigetto dell'avversa domanda di collocazione dei figli presso di lei nonché di un assegno di mantenimento in suo favore, con conferma delle statuizioni economiche disposte in ordinanza presidenziale.
In corso di causa veniva disposta indagine socio-ambientale a mezzo dei competenti
Servizi Sociali, per accertare le condizioni dei minori, nonché indagine psicologica sulla coppia genitoriale;
all'esito di ciò veniva modificata l'ordinanza presidenziale con revoca della collocazione prevalente della prole presso il padre nonché dell'assegno dovuto dalla resistente in ragione della residenza alternata dei figli presso ciascun genitore;
veniva poi espletata l'istruttoria orale (interrogatorio formale della Parte_1
e prova per testi) e, quindi, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione in data 17.07.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, l'ultimo dei quali scaduto il 5.11.2025.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza si evidenzia dal complessivo esame degli atti del giudizio, dal tenore delle dichiarazioni rese da entrambi sin dalla udienza di comparizione personale e dal fallimento del tentativo di conciliazione.
La richiesta di addebito della separazione alla moglie, formulata dal , non può CP_1
trovare accoglimento.
3 Come chiarito reiteratamente dalla Suprema Corte, "in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza"… "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi,
o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito" (ex multis Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008).
Nel caso in esame, dall'interrogatorio formale della ricorrente e dall'escussione del teste
(attuale compagno della non è emersa la Testimone_1 Parte_1
prova adeguata e rigorosa che i comportamenti lamentati nei confronti della ricorrente, ovvero le asserite condotte di infedeltà durante il matrimonio, siano state causa diretta dell'irreversibile crisi coniugale.
Difatti, sia la ricorrente che il teste -sentiti all'udienza del 4.4.2024- hanno negato che la loro relazione -attualmente in corso- sia iniziata nel 2009 ossia in costanza di matrimonio tra gli odierni contendenti, facendola risalire piuttosto il testimone a “un sette/otto anni fa”.
Invero, la giurisprudenza è unanime nel ritenere come “il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio”.
Evidenzia, però, che tale presupposto è “necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi. In particolare, deve sussistere il nesso di
4 causalità fra tali condotte e la fine dell'unione coniugale e in tal senso il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza.
Ebbene, dall'interrogatorio formale della ricorrente nonché dall'esame del teste addotto dalla parte resistente è emersa semplicemente la sussistenza, allo stato, della relazione tra i due soggetti ma non è stato dimostrato che questa relazione sia stata la causa della crisi e della conseguente rottura del rapporto coniugale.
Va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di addebito formulata in comparsa conclusionale dalla ricorrente.
Per_ Quanto ai figli, va confermato l'affido condiviso dei figli minori ( , e Per_3
Rossella, essendo nelle more divenuta maggiorenne) ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione alternata (a settimane alterne) presso ciascun genitore e con le ulteriori modalità già statuite nell'ordinanza del 15.02.2024 al fine di limitare il disagio del distacco ovvero: nella settimana in cui i minori sono con il padre, la madre ha facoltà di vedere i figli e tenerli con sé per due pomeriggi che, in mancanza di accordo, vanno individuati nel martedì e nel giovedì dalle 16,00 alle 20,00 (alle 21,30 nel periodo estivo) e viceversa.
Siffatto assetto si ritiene, secondo quanto anche emerso nelle relazioni dei Servizi
Sociali incaricati del Comune di Tortorici e del Comune di Centuripe, positivo i minori, ai quali va garantito il diritto alla piena bigenitorialità venendo incontro, altresì, ai loro legittimi desiderata di permanere in modo paritario con entrambi i genitori e realizzandosi, in tal modo, “quell'affidamento partecipato che riconosca pari opportunità”, come suggerito dal Consultorio Familiare di Capo d'Orlando nella
5 relazione del 17.10.2023, che ha tra l'altro permesso di riequilibrare le relazioni familiari (cfr. in particolare relazione Servizi del Comune di Tortorici dell'11.7.2024).
In ragione della collocazione paritetica della prole presso i genitori non va posto assegno di mantenimento a carico di ciascuno di essi per i figli che saranno, quindi, mantenuti da entrambi i genitori secondo i relativi tempi di permanenza con gli stessi.
Le spese straordinarie per la prole saranno, invece, suddivise al 50% tra le parti e verranno individuate secondo i parametri del Protocollo CNF.
Va mantenuto fermo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali già incaricati, con obbligo di riferire alla competente Procura della Repubblica.
Quanto al contributo richiesto dalla ricorrente per il proprio mantenimento, va osservato quanto segue.
A norma dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunciando la separazione tra i coniugi, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
In conformità alle regole generali di cui all'art. 2967 c.c il richiedente l'assegno è onerato della prova del complesso dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno e la quantificazione dello stesso.
Con riferimento all'accertamento dei redditi dei coniugi, tuttavia, la S.C. ha precisato più volte che non è necessario che lo stesso venga compiuto nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una ricostruzione attendibile delle loro situazioni patrimoniali complessiva (Cass. Civ. 605/2017). Inoltre, il coniuge che richiede l'assegno è tenuto a provare, adducendo a tal fine ogni idoneo fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche, di essere privo di un'attitudine allo svolgimento di una proficua attività lavorativa (Cass. 12329/2021).
6 Nel caso di specie la pur richiedendo un assegno per il proprio Parte_1
mantenimento, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente: non ha dato prova del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, della capacità economica del marito eventualmente sperequata rispetto alla propria né di non essere in grado di impiegarsi proficuamente nel mondo lavorativo per età o condizioni di salute, né di non percepire forme statali di sostegno al reddito.
La Cassazione ha reiteratamente affermato il principio secondo cui “in materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20866).
Per quanto precede la domanda della ricorrente va rigettata.
Le spese attesa la reciproca soccombenza vanno compensate (lei perde su mantenimento nonché su addebito tardivamente proposto e lui perde su addebito;
entrambi perdono su domande collocazione privilegiata prole.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Comune di
Tortorici perché provveda alle annotazioni ai sensi di legge;
- rigetta la domanda del resistente di addebito della separazione alla ricorrente;
-dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
7 -dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione paritetica di tutti e quattro i figli presso ciascuno di essi, come da ordinanza del
15.02.2024;
-dispone che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento ordinario dei figli secondo i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo i parametri del Protocollo CNF;
- conferma il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti con obbligo di riferire alla competente Procura della Repubblica;
-rigetta la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
-spese compensate.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AL US FE IO SA
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