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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/12/2024, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3410/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3410/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GARGHENTINI FRANCESCO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Lodi, Corso Giuseppe Mazzini n. 76/D;
e da
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RAPALLINI ELEONORA, con domicilio in Settimo Milanese, Via
Panzeri n. 12/B;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 23/05/2014, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla Parte I, n. 638, dell'anno
2014; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e comunque nel rispetto delle leggi nazionali, senza interferire nelle rispettive vite private, ciascuno libero di stabilire la residenza, domicilio o dimora ove meglio creda.
2. Il sig. si impegna, in qualità di solo formale intestatario della casa coniugale, che viene Pt_2 riconosciuta sostanzialmente di proprietà di entrambi i coniugi, a porre in vendita - a seguito della sottoscrizione e deposito del presente ricorso - la stessa non ammobiliata, al prezzo di €
260.000,00, con possibilità di ribasso sino al massimo ad € 235.000,00 (da considerarsi quest'ultimo quale prezzo minimo di vendita).
3. A) In caso di vendita della casa coniugale, la sig.ra avrà pertanto diritto alla Pt_1 corresponsione da parte del sig. di una somma corrispondente all'83% dell'importo Pt_2 risultante dalla seguente operazione: prezzo di vendita meno residuo mutuo ed eventuali spese di estinzione del medesimo, meno eventuali spese agenzia immobiliare. B) Il sig. provvederà Pt_2
a corrispondere alla sig.ra a titolo di acconto sul predetto importo, l'83% dell'importo Pt_1 da lui percepito a titolo di acconto e/o caparra al momento dell'incasso degli stessi e a versare il saldo, come meglio specificato al precedente punto A) della presente condizione al momento dell'incasso dell'intero importo della compravendita. C) Con il ricevimento delle precedenti percentuali di introito dalla vendita dell'immobile coniugale, i coniugi non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente relativamente a quanto da loro versato al momento dell'acquisto del medesimo immobile, come meglio specificato in premessa (cfr. punto D.) nonché relativamente a ogni ulteriore eventuale somma versata a qualunque titolo e connessa all'immobile in oggetto.
4. Il sig. dichiara sin d'ora che non avrà nulla a che pretendere dalla sig.ra in Pt_2 Pt_1 merito ad eventuali riliquidazioni delle imposte causate dalla vendita dell'immobile coniugale ove le stesse siano legate alla perdita dei benefici fiscali per l'acquisto prima casa. In caso di riliquidazioni, il sig. si farà comunque carico in via esclusiva di tali oneri di spesa. Pt_2
5. Il sig. continuerà ad abitare la casa coniugale. La sig.ra potrà continuare ad Pt_2 Pt_1 abitare la casa coniugale fino alla data del rogito, corrispondendo la metà della rata del mutuo e del prestito (docc. 4 e 5).
6. Il sig. rinuncia a qualsivoglia diritto eventuale od indennità di occupazione per Pt_2 qualsivoglia periodo nei confronti della sig.ra ed inerente ciascuno degli immobili Pt_1 adibiti a casa coniugale, obbligandosi a manlevare la sig.ra in caso di pretese da parte Pt_1 di terzi.
7. Se la sig.ra dovesse trovare una soluzione abitativa differente prima della vendita Pt_1 della casa coniugale, la medesima lascerà l'immobile nella disponibilità del sig. Pt_2
8. In ogni caso, sin dal momento del trasferimento della sig.ra il sig. provvederà Pt_1 Pt_2
a pagare in via esclusiva l'intera rata del mutuo, anche a titolo di occupazione del medesimo, mentre i coniugi continueranno a pagare al 50% la rata del prestito contratto per l'acquisto dei beni mobili.
9. Le previsioni suindicate (così come quelle sottoindicate) resteranno integralmente valide anche qualora, prima o dopo il trasferimento della sig.ra il sig. dovesse lasciare la Pt_1 Pt_2 casa coniugale in data anticipata rispetto a quella della vendita della medesima a terzi.
pag. 2 di 5 10. Quanto alle spese straordinarie eventualmente necessarie per la conservazione dell'immobile, ivi compresa l'assicurazione sull'immobile, le parti stabiliscono che provvederanno ad accordarsi di volta in volta sulle stesse. In particolare, a fronte di una richiesta scritta da parte dell'altro coniuge corredata da apposito preventivo, il ricevente la richiesta dovrà manifestare consenso per iscritto;
in difetto di accettazione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, il proponente si farà carico dell'intera spesa qualora ritenesse comunque di procedere alla medesima.
11. Saranno asportati dalla sig.ra in quanto consensualmente riconosciuti come di Pt_1 proprietà della stessa e/o comunque alla stessa dovuti, i seguenti beni: piscina;
sdraio; gazebo;
mobili da giardino;
lampadari; quadri;
piccoli elettrodomestici da cucina;
tavolo della cucina e relative sedie;
cassettiera tortora;
TV 42 pollici;
TV cucina;
asciugatrice; tagliaerba;
tutte le scarpiere;
compressore; aspirapolvere folletto, basso marca Washburn Taurus, n. 1 macchina fotografica con relativi obiettivi, n. 1 chitarra acustica marca EKO, idropulitrice gialla, n. 1 scrivania e n. 1 sedia presenti nella sala studio, n. 1 skate elettrico, 3 grossi vasi con relative piante, palma e acero. Si specifica che l'asportazione del gazebo, dei mobili da giardino, dei lampadari, del tavolo della cucina e relative sedie, potrà avvenire al momento dell'accettazione formale di una proposta d'acquisto per la casa, mentre i restanti beni potranno essere asportati al momento del trasferimento definitivo della sig.ra Il sig. riconsegnerà altresi Pt_1 Pt_2 alla sig.ra i seguenti beni di proprietà della stessa, presenti ad oggi nella casa al mare Pt_1 dei genitori del sig. gabbia per uccelli, barbecue, lenzuola e coperte, materiale vario Pt_2 spiaggia (ossia a titolo esemplificativo, 2 sedie a sdraio, pinne, ombrelloni), friggitrice, montalatte e scopa elettrica. Il sig. avrà diritto a trattenere i seguenti beni in quanto Pt_2 riconosciuti di proprietà e/o di competenza dello stesso: materasso, TV LG 55 e consolle XBOX,
TV Sony, mobiletto per TV LG 55, divano, chaise longue, IMac e Scheda Audio + accessori e cavetterie, casse audio monitor Yamaha, keyboard 49 tasti, statua giraffa presente nel soggiorno, cassettiera bianca, n. 1 macchina fotografica, cavalletto Manfrotto, n. 1 skate elettrico, cornice foto bianca con fotografia matrimonio, home theater Yamaha, porta oggetti rotondo in finto vimini, tutte le chitarre (escluso il basso e la chitarra acustica della sig.ra sopra Pt_1 specificati), trolley grigio, gattuccio (ossia sega elettrica), idropulitrice blu, n. 1 scrivania e n. 1 sedia presente nella stanza studio, cassettiera presente nella stanza studio, lavatrice, 1 set completo di piatti bicchieri e posate e forno a microonde, frigorifero. Tutta l'oggettistica e i beni non indicati ai precedenti commi della presente disposizione e al punto 12, tranne gli effetti pag. 3 di 5 personali di ciascuna delle parti, verrà divisa equamente tra le stesse sulla base di un preciso accordo da rinvenirsi al momento della liberazione dell'immobile da parte della sig.ra Pt_1
12. Le parti danno atto che attraverso il prestito sono stati acquistati i seguenti beni: tutti i mobili ed elettrodomestici della cucina (escluso quanto indicato al punto precedente), mobile tv sala, bagni, camera da letto e stufa a pellet. Qualora anche i predetti beni mobili acquistati con il prestito dovessero essere venduti, quest'ultimo sarà immediatamente estinto dalle parti con l'importo ricavato e l'eventuale rimanente differenza sarà divisa al 50% ciascuno. Qualora, invece, i predetti beni mobili non dovessero essere venduti, gli stessi saranno ripartiti equamente tra i coniugi tramite apposito e più preciso accordo. In caso di mancata estinzione del prestito e solo dopo la vendita dell'immobile e dopo la ripartizione integrale delle percentuali previste al precedente punto 3, ciascuna delle parti potrà decidere se estinguere la parte di propria competenza del prestito (50%) o continuare con i versamenti rateali, e in tal caso, qualora a volerlo pagare ratealmente sia la sola Sig.ra la stessa per il suo 50% subentrerà al Sig. Pt_1 nell'intestazione del prestito. Pt_2
13. Nell'ipotesi in cui la casa non venisse venduta nel corso dei due anni successivi al deposito del presente ricorso, i coniugi in qualità di proprietari sostanziali della casa coniugale nelle rispettive percentuali, dell'83% la sig.ra e del 17% il sig. provvederanno a Pt_1 Pt_2 valutare un nuovo accordo, inerente le condizioni di vendita.
14. Al momento del trasferimento della sig.ra le utenze tutte saranno volturate a favore Pt_1
e quindi intestate al sig. che se ne farà carico senza nulla pretendere dalla sig.ra Pt_2 Pt_1
Quest'ultima provvederà a revocare i rid presenti sul proprio c/c e inerenti le utenze alla medesima data.
15. Le parti rimarranno esclusive proprietarie delle autovetture e dello scooter, tutti già di proprietà di ciascuno, nonché delle somme dei conti correnti a ciascuno intestati senza nulla avere a che pretendere reciprocamente.
16. I coniugi dichiarano di essere sempre stati e di essere ancora allo stato economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente neppure a titolo di mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 4 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio il 23/05/2014, in Milano (atto n. 638, parte Pt_2
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 28/10/2024
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3410/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3410/2024 R.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. GARGHENTINI FRANCESCO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Lodi, Corso Giuseppe Mazzini n. 76/D;
e da
Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RAPALLINI ELEONORA, con domicilio in Settimo Milanese, Via
Panzeri n. 12/B;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano, in data 23/05/2014, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano alla Parte I, n. 638, dell'anno
2014; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e comunque nel rispetto delle leggi nazionali, senza interferire nelle rispettive vite private, ciascuno libero di stabilire la residenza, domicilio o dimora ove meglio creda.
2. Il sig. si impegna, in qualità di solo formale intestatario della casa coniugale, che viene Pt_2 riconosciuta sostanzialmente di proprietà di entrambi i coniugi, a porre in vendita - a seguito della sottoscrizione e deposito del presente ricorso - la stessa non ammobiliata, al prezzo di €
260.000,00, con possibilità di ribasso sino al massimo ad € 235.000,00 (da considerarsi quest'ultimo quale prezzo minimo di vendita).
3. A) In caso di vendita della casa coniugale, la sig.ra avrà pertanto diritto alla Pt_1 corresponsione da parte del sig. di una somma corrispondente all'83% dell'importo Pt_2 risultante dalla seguente operazione: prezzo di vendita meno residuo mutuo ed eventuali spese di estinzione del medesimo, meno eventuali spese agenzia immobiliare. B) Il sig. provvederà Pt_2
a corrispondere alla sig.ra a titolo di acconto sul predetto importo, l'83% dell'importo Pt_1 da lui percepito a titolo di acconto e/o caparra al momento dell'incasso degli stessi e a versare il saldo, come meglio specificato al precedente punto A) della presente condizione al momento dell'incasso dell'intero importo della compravendita. C) Con il ricevimento delle precedenti percentuali di introito dalla vendita dell'immobile coniugale, i coniugi non avranno più nulla a che pretendere reciprocamente relativamente a quanto da loro versato al momento dell'acquisto del medesimo immobile, come meglio specificato in premessa (cfr. punto D.) nonché relativamente a ogni ulteriore eventuale somma versata a qualunque titolo e connessa all'immobile in oggetto.
4. Il sig. dichiara sin d'ora che non avrà nulla a che pretendere dalla sig.ra in Pt_2 Pt_1 merito ad eventuali riliquidazioni delle imposte causate dalla vendita dell'immobile coniugale ove le stesse siano legate alla perdita dei benefici fiscali per l'acquisto prima casa. In caso di riliquidazioni, il sig. si farà comunque carico in via esclusiva di tali oneri di spesa. Pt_2
5. Il sig. continuerà ad abitare la casa coniugale. La sig.ra potrà continuare ad Pt_2 Pt_1 abitare la casa coniugale fino alla data del rogito, corrispondendo la metà della rata del mutuo e del prestito (docc. 4 e 5).
6. Il sig. rinuncia a qualsivoglia diritto eventuale od indennità di occupazione per Pt_2 qualsivoglia periodo nei confronti della sig.ra ed inerente ciascuno degli immobili Pt_1 adibiti a casa coniugale, obbligandosi a manlevare la sig.ra in caso di pretese da parte Pt_1 di terzi.
7. Se la sig.ra dovesse trovare una soluzione abitativa differente prima della vendita Pt_1 della casa coniugale, la medesima lascerà l'immobile nella disponibilità del sig. Pt_2
8. In ogni caso, sin dal momento del trasferimento della sig.ra il sig. provvederà Pt_1 Pt_2
a pagare in via esclusiva l'intera rata del mutuo, anche a titolo di occupazione del medesimo, mentre i coniugi continueranno a pagare al 50% la rata del prestito contratto per l'acquisto dei beni mobili.
9. Le previsioni suindicate (così come quelle sottoindicate) resteranno integralmente valide anche qualora, prima o dopo il trasferimento della sig.ra il sig. dovesse lasciare la Pt_1 Pt_2 casa coniugale in data anticipata rispetto a quella della vendita della medesima a terzi.
pag. 2 di 5 10. Quanto alle spese straordinarie eventualmente necessarie per la conservazione dell'immobile, ivi compresa l'assicurazione sull'immobile, le parti stabiliscono che provvederanno ad accordarsi di volta in volta sulle stesse. In particolare, a fronte di una richiesta scritta da parte dell'altro coniuge corredata da apposito preventivo, il ricevente la richiesta dovrà manifestare consenso per iscritto;
in difetto di accettazione entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, il proponente si farà carico dell'intera spesa qualora ritenesse comunque di procedere alla medesima.
11. Saranno asportati dalla sig.ra in quanto consensualmente riconosciuti come di Pt_1 proprietà della stessa e/o comunque alla stessa dovuti, i seguenti beni: piscina;
sdraio; gazebo;
mobili da giardino;
lampadari; quadri;
piccoli elettrodomestici da cucina;
tavolo della cucina e relative sedie;
cassettiera tortora;
TV 42 pollici;
TV cucina;
asciugatrice; tagliaerba;
tutte le scarpiere;
compressore; aspirapolvere folletto, basso marca Washburn Taurus, n. 1 macchina fotografica con relativi obiettivi, n. 1 chitarra acustica marca EKO, idropulitrice gialla, n. 1 scrivania e n. 1 sedia presenti nella sala studio, n. 1 skate elettrico, 3 grossi vasi con relative piante, palma e acero. Si specifica che l'asportazione del gazebo, dei mobili da giardino, dei lampadari, del tavolo della cucina e relative sedie, potrà avvenire al momento dell'accettazione formale di una proposta d'acquisto per la casa, mentre i restanti beni potranno essere asportati al momento del trasferimento definitivo della sig.ra Il sig. riconsegnerà altresi Pt_1 Pt_2 alla sig.ra i seguenti beni di proprietà della stessa, presenti ad oggi nella casa al mare Pt_1 dei genitori del sig. gabbia per uccelli, barbecue, lenzuola e coperte, materiale vario Pt_2 spiaggia (ossia a titolo esemplificativo, 2 sedie a sdraio, pinne, ombrelloni), friggitrice, montalatte e scopa elettrica. Il sig. avrà diritto a trattenere i seguenti beni in quanto Pt_2 riconosciuti di proprietà e/o di competenza dello stesso: materasso, TV LG 55 e consolle XBOX,
TV Sony, mobiletto per TV LG 55, divano, chaise longue, IMac e Scheda Audio + accessori e cavetterie, casse audio monitor Yamaha, keyboard 49 tasti, statua giraffa presente nel soggiorno, cassettiera bianca, n. 1 macchina fotografica, cavalletto Manfrotto, n. 1 skate elettrico, cornice foto bianca con fotografia matrimonio, home theater Yamaha, porta oggetti rotondo in finto vimini, tutte le chitarre (escluso il basso e la chitarra acustica della sig.ra sopra Pt_1 specificati), trolley grigio, gattuccio (ossia sega elettrica), idropulitrice blu, n. 1 scrivania e n. 1 sedia presente nella stanza studio, cassettiera presente nella stanza studio, lavatrice, 1 set completo di piatti bicchieri e posate e forno a microonde, frigorifero. Tutta l'oggettistica e i beni non indicati ai precedenti commi della presente disposizione e al punto 12, tranne gli effetti pag. 3 di 5 personali di ciascuna delle parti, verrà divisa equamente tra le stesse sulla base di un preciso accordo da rinvenirsi al momento della liberazione dell'immobile da parte della sig.ra Pt_1
12. Le parti danno atto che attraverso il prestito sono stati acquistati i seguenti beni: tutti i mobili ed elettrodomestici della cucina (escluso quanto indicato al punto precedente), mobile tv sala, bagni, camera da letto e stufa a pellet. Qualora anche i predetti beni mobili acquistati con il prestito dovessero essere venduti, quest'ultimo sarà immediatamente estinto dalle parti con l'importo ricavato e l'eventuale rimanente differenza sarà divisa al 50% ciascuno. Qualora, invece, i predetti beni mobili non dovessero essere venduti, gli stessi saranno ripartiti equamente tra i coniugi tramite apposito e più preciso accordo. In caso di mancata estinzione del prestito e solo dopo la vendita dell'immobile e dopo la ripartizione integrale delle percentuali previste al precedente punto 3, ciascuna delle parti potrà decidere se estinguere la parte di propria competenza del prestito (50%) o continuare con i versamenti rateali, e in tal caso, qualora a volerlo pagare ratealmente sia la sola Sig.ra la stessa per il suo 50% subentrerà al Sig. Pt_1 nell'intestazione del prestito. Pt_2
13. Nell'ipotesi in cui la casa non venisse venduta nel corso dei due anni successivi al deposito del presente ricorso, i coniugi in qualità di proprietari sostanziali della casa coniugale nelle rispettive percentuali, dell'83% la sig.ra e del 17% il sig. provvederanno a Pt_1 Pt_2 valutare un nuovo accordo, inerente le condizioni di vendita.
14. Al momento del trasferimento della sig.ra le utenze tutte saranno volturate a favore Pt_1
e quindi intestate al sig. che se ne farà carico senza nulla pretendere dalla sig.ra Pt_2 Pt_1
Quest'ultima provvederà a revocare i rid presenti sul proprio c/c e inerenti le utenze alla medesima data.
15. Le parti rimarranno esclusive proprietarie delle autovetture e dello scooter, tutti già di proprietà di ciascuno, nonché delle somme dei conti correnti a ciascuno intestati senza nulla avere a che pretendere reciprocamente.
16. I coniugi dichiarano di essere sempre stati e di essere ancora allo stato economicamente indipendenti e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente neppure a titolo di mantenimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.08.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
pag. 4 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito parziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio il 23/05/2014, in Milano (atto n. 638, parte Pt_2
I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 28/10/2024
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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