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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7207/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7207/2024
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 10.59 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
l'avv. Alberto Sagna in sost. dell'Avv. Simona Di Fonso, il quale si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento dell'unica parte dall'aula, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 6279/2023 del Giudice di Pace di Roma, iscritto al n. 7207/2024 R.G.
promosso da
1 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Di Fonso ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Roma, Via Francesco De Sanctis
n.15 giusta procura in atti
– appellante–
contro
Controparte_1
-appellata-contumace
oggetto: appello sanzione Codice della Strada
conclusioni: il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale di udienza odierna
Premesso in fatto che:
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 19.02.2024 e iscritto a ruolo in pari data,
impugnava la sentenza di primo grado n. 6279/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Roma, pubblicata in data 04.09.2023, con la quale era stata respinta l'opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione prefettizia (nn. 00091200022356, 00091200022786, 0009120002333,
00091200022351, 00091200021339) emesse dal FE di Roma in data 22.12.2021 con condanna al pagamento delle spese di lite.
A sostegno del gravame deduceva che erroneamente il Giudice di prime cure:
- aveva ritenuto tempestivamente emesse le predette ordinanze-ingiunzioni sulla base dell'interruzione del termine per l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni in conseguenza della convocazione del per l'audizione personale (audizione non Pt_1
effettuata per mancata comparizione del medesimo). Sul punto, evidenziava che nessuna audizione veniva chiesta dal ricorrente nel ricorso amministrativo presentato innanzi al FE, così rinunciando alla facoltà ad esso riconosciuta di cui all'art. 203
Codice della Strada;
- aveva condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
, senza considerare che quando l'autorità amministrativa che ha emesso il Pt_2
provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un
2 funzionario appositamente delegato, sono liquidabili le sole spese vive documentate,
indicate in apposita notula, che non erano state documentate.
Chiedeva pertanto l'annullamento delle ordinanze ingiunzione prefettizie con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La non si costituiva scegliendo la contumacia. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa come da verbale che precede.
2. L'appello è infondato.
3. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della convenuta che, ancorché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
3.1 Si osserva che l'appello, irritualmente proposto con atto di citazione, è in ogni caso ammissibile.
Sul punto, si rammenta che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. Sez. 6-2, n.1020/2017; conforme, per l'affermazione del principio in materia di lavoro, cfr. Cass. n.14401/2015).
In particolare, per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, con citazione anziché con ricorso, si ritiene che nel termine di impugnazione debba, in tal caso, essere non soltanto eseguita la notificazione, ma anche l'iscrizione al ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello (cfr. Cass.
Sez. 2 n. 17666 /2018; Cass. Sez.2, n.21387/2017; Cass. Sez. 6-2, n.19298/2017).
Consegue che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è
inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di
3 trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 19298/2017 cit.).
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione,
sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale,
unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità
della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
Nel caso di specie, la sentenza, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 10.03.2023, è stata depositata in data 04.09.2023; l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato alla di Roma, in data 19.02.2024 ed iscritto a ruolo in pari data, quindi entro il termine CP_1
lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c.
4. Ciò premesso, nel merito la sentenza impugnata deve essere confermata.
4.1 Al fine di inquadrare la questione in esame - tempestività dell'adozione delle ordinanze ingiunzioni opposte - bisogna innanzitutto muovere dal contesto normativo che le è proprio.
Alla stregua dell'art. 203 co. 1 e co. 1 bis del D.LVO 285/1992 (cd. Codice della Strada, d'ora innanzi “CdS”), il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato, nel termine di 60 giorni dalla contestazione (ove immediata) o dalla notifica del verbale (se la contestazione immediata non
è stata possibile), sia all'organo accertatore che direttamente al FE del luogo della commessa violazione. A seconda della modalità di presentazione del ricorso variano i termini complessivi – espressamente qualificati 'perentori' dall'art. 204 co. 1 bis CdS – entro i quali
4 deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione, in quanto laddove esso sia presentato all'organo accertatore il termine è di 180 giorni, mentre se presentato al FE è di 210
giorni.
Quanto alla verifica circa il decorso o meno del termine, l'art. 204 precisa che i singoli termini previsti dalla legge (60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore;
30 gg
+ 60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato al FE) 'si cumulano tra loro ai fini della
considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione', sicché appunto la valutazione sulla adozione tempestiva dell'ordinanza prefettizia deve riguardare il termine complessivo (180 o 210 giorni a seconda dei casi) derivante dalla sommatoria delle singole scansioni procedimentali previste.
Occorre peraltro considerare che ove il ricorrente abbia avanzato richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione si interrompe dalla notifica al ricorrente dell'invito a comparire per essere ascoltato e rimane sospeso sino alla data dell'audizione (o alla mancata audizione del ricorrente che non si sia presentato senza addurre un giustificato motivo dell'assenza).
4.2 Ciò premesso, dall'esame della documentazione di cui si discute si ricava che:
- i ricorsi al FE sono stati inviati e ricevuti presso il Corpo di Polizia locale di
[...]
nelle seguenti date: ricorso (avverso il verbale di accertamento della Pt_2
violazione n. 13200914209) inviato il 14.01.2021 e ricevuto il 20.01.2021; ricorso (avverso il verbale di accertamento della violazione n. 13201032592) inviato il 02.02.2021 e ricevuto in data 05.02.2021; ricorso (avverso il verbale di accertamento della violazione n. 13200941716) inviato in data 14.01.2021 e ricevuto in data 20.01.2021; ricorso
(avverso il verbale di accertamento della violazione n. 13200916329) inviato in data
14.01.2021 e ricevuto in data 20.01.202; ricorso (avverso il verbale di accertamento della violazione n. 13200916899) inviato in data 18.01.2021 e ricevuto in data 22.01.2021;
- il ha presentato richiesta di audizione personale come si evince dalla lettura di Pt_1
ciascuno dei predetti ricorsi al FE di Roma (testualmente “Il ricorrente sui punti che
5 precedono e che seguono chiede di essere sentito personalmente dal FE di Roma”, prima pagina punto n. 2);
- il è stato convocato il 02.12.2021 per l'audizione con lettera raccomandata Pt_1
ricevuta in data 20.04.2021 (per i ricorsi anche avverso i verbali di accertamento della violazione sovra indicati), come da copia delle raccomandate prodotte in primo grado dalla Prefettura di Roma, che non sono state formalmente disconosciute nei tempi e modi previsti dalla legge;
- il non si è presentato all'audizione fissata per il 02.12.2021 (cfr. estratto archivio Pt_1
informatico depositate da nel primo grado di giudizio); Parte_2
- le ordinanze ingiunzione sono state emesse in data 22.12.2021.
Pertanto, dovendosi tener conto dell'interruzione e contestuale sospensione del termine dal
20.04.2021 al 02.12.2021 a seguito della comunicazione dell'invito all'audizione chiesta dallo stesso in ciascun ricorso (come sovra indicato), e, quindi, computare solo i giorni Pt_1
intercorsi tra la data di ricezione dei ricorsi al FE di Roma (20.01.2021, 22.01.2021 e
05.02.2021) e la data di notifica della convocazione per l'audizione (20.04.2021) deve ritenersi tempestiva l'adozione, da parte del FE, delle ordinanze ingiunzione opposte in quanto emesse rispettivamente in data 22.12.2021, e cioè nel pieno rispetto del termine di centoottanta giorni, stante l'irrilevanza - ai fini del rispetto del termine per l'adozione dell'ordinanza -ingiunzione- della successiva notificazione dell'atto all'interessato (Cass. civ.
9420/2009; Cass. civ. n. 1571/2008; Cass. civ. 16703/2004).
5. Anche il motivo di censura relativo alla condanna al pagamento delle spese vice sostenute in primo grado dall'autorità amministrativa deve essere respinto.
Giova premettere, in fatto, che la si è costituita in giudizio, in primo Controparte_1
grado, con un funzionario delegato, senza avvalersi della rappresentanza tecnica di un difensore, e la sentenza impugnata ha condannato il a rifondere le spese vive liquidate Pt_1
in euro 112,50 in favore di giusta nota spese depositata dall'Ente costituito. Parte_2
5.1 Ciò posto in fatto, si rammenta che è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento
6 sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass., n. 2872 del 2007; Cass., n. 12232 del 2003;Cass., n. 7597 del 2001; Cass., n.
6898 del 1998, Cass., n. 9365 del 1997; Cass., n. 8678 del 1993; tra le altre, Cass. nn. 19470/2024;
4536/2021, 30597/2017).
In sostanza, “l'unico requisito che si richiede per la liquidazione delle spese vive, che rappresentano un
qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola
amministrazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, è che le stesse siano indicate in
una apposita nota da parte dell'ente che ne chiede la liquidazione. Rientra poi nella discrezionalità del
giudice del merito determinare l'importo liquidabile a tale titolo, con l'avvertenza che detta
discrezionalità, allorquando la nota rechi, come nella specie, degli importi esigui, è massima e si sottrae
al sindacato di legittimità. Ben può, quindi, il giudice del merito stabilire se l'importo indicato
dall'amministrazione a titolo di spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione nella
cancelleria del giudice adito, ovvero per il trasporto del funzionario presso l'ufficio giudiziario
competente, a prescindere da una puntuale documentazione delle spese stesse, sia congruo in relazione
alla tipologia della attività svolta e degli oneri sostenuti, senza che, ove detto importo si mantenga in
termini ragionevolmente contenuti, vi sia uno specifico onere di documentazione della spesa della quale
si richiede il rimborso, nonchè uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito che a
detta liquidazione proceda.” (Cass. civ. 11389/2011).
Nel caso in esame, in aderenza ai condivisibili principi sopra richiamati, deve ritenersi che l'importo chiesto con la nota spese depositata dall'Ente costituito in primo grado (euro 26,00
per spese di cancelleria ed euro 86,50 per il deposito della comparsa di costituzione e risposta), pure a prescindere da una puntuale giustificazione documentale dell'esborso, sia
7 congruo rispetto all'attività svolta (cfr. produzione documentale depositata nel corso del giudizio di primo grado) e ad agli oneri ragionevolmente sostenuti.
6. L'appello deve conclusivamente essere respinto.
Nulla si dispone in merito alle spese di lite, in assenza di costituzione della convenuta appellata.
Sussistono però i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta l'appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26.02.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7207/2024
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 10.59 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
l'avv. Alberto Sagna in sost. dell'Avv. Simona Di Fonso, il quale si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento dell'unica parte dall'aula, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 6279/2023 del Giudice di Pace di Roma, iscritto al n. 7207/2024 R.G.
promosso da
1 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Di Fonso ed elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Roma, Via Francesco De Sanctis
n.15 giusta procura in atti
– appellante–
contro
Controparte_1
-appellata-contumace
oggetto: appello sanzione Codice della Strada
conclusioni: il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale di udienza odierna
Premesso in fatto che:
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 19.02.2024 e iscritto a ruolo in pari data,
impugnava la sentenza di primo grado n. 6279/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Roma, pubblicata in data 04.09.2023, con la quale era stata respinta l'opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione prefettizia (nn. 00091200022356, 00091200022786, 0009120002333,
00091200022351, 00091200021339) emesse dal FE di Roma in data 22.12.2021 con condanna al pagamento delle spese di lite.
A sostegno del gravame deduceva che erroneamente il Giudice di prime cure:
- aveva ritenuto tempestivamente emesse le predette ordinanze-ingiunzioni sulla base dell'interruzione del termine per l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni in conseguenza della convocazione del per l'audizione personale (audizione non Pt_1
effettuata per mancata comparizione del medesimo). Sul punto, evidenziava che nessuna audizione veniva chiesta dal ricorrente nel ricorso amministrativo presentato innanzi al FE, così rinunciando alla facoltà ad esso riconosciuta di cui all'art. 203
Codice della Strada;
- aveva condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di
[...]
, senza considerare che quando l'autorità amministrativa che ha emesso il Pt_2
provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un
2 funzionario appositamente delegato, sono liquidabili le sole spese vive documentate,
indicate in apposita notula, che non erano state documentate.
Chiedeva pertanto l'annullamento delle ordinanze ingiunzione prefettizie con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La non si costituiva scegliendo la contumacia. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, perveniva alla fase decisoria all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa come da verbale che precede.
2. L'appello è infondato.
3. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della convenuta che, ancorché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
3.1 Si osserva che l'appello, irritualmente proposto con atto di citazione, è in ogni caso ammissibile.
Sul punto, si rammenta che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. Sez. 6-2, n.1020/2017; conforme, per l'affermazione del principio in materia di lavoro, cfr. Cass. n.14401/2015).
In particolare, per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, con citazione anziché con ricorso, si ritiene che nel termine di impugnazione debba, in tal caso, essere non soltanto eseguita la notificazione, ma anche l'iscrizione al ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello (cfr. Cass.
Sez. 2 n. 17666 /2018; Cass. Sez.2, n.21387/2017; Cass. Sez. 6-2, n.19298/2017).
Consegue che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è
inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di
3 trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 19298/2017 cit.).
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione,
sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale,
unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità
della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
Nel caso di specie, la sentenza, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 10.03.2023, è stata depositata in data 04.09.2023; l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato alla di Roma, in data 19.02.2024 ed iscritto a ruolo in pari data, quindi entro il termine CP_1
lungo di sei mesi, ex art. 327 c.p.c.
4. Ciò premesso, nel merito la sentenza impugnata deve essere confermata.
4.1 Al fine di inquadrare la questione in esame - tempestività dell'adozione delle ordinanze ingiunzioni opposte - bisogna innanzitutto muovere dal contesto normativo che le è proprio.
Alla stregua dell'art. 203 co. 1 e co. 1 bis del D.LVO 285/1992 (cd. Codice della Strada, d'ora innanzi “CdS”), il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato, nel termine di 60 giorni dalla contestazione (ove immediata) o dalla notifica del verbale (se la contestazione immediata non
è stata possibile), sia all'organo accertatore che direttamente al FE del luogo della commessa violazione. A seconda della modalità di presentazione del ricorso variano i termini complessivi – espressamente qualificati 'perentori' dall'art. 204 co. 1 bis CdS – entro i quali
4 deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione, in quanto laddove esso sia presentato all'organo accertatore il termine è di 180 giorni, mentre se presentato al FE è di 210
giorni.
Quanto alla verifica circa il decorso o meno del termine, l'art. 204 precisa che i singoli termini previsti dalla legge (60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore;
30 gg
+ 60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato al FE) 'si cumulano tra loro ai fini della
considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione', sicché appunto la valutazione sulla adozione tempestiva dell'ordinanza prefettizia deve riguardare il termine complessivo (180 o 210 giorni a seconda dei casi) derivante dalla sommatoria delle singole scansioni procedimentali previste.
Occorre peraltro considerare che ove il ricorrente abbia avanzato richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione si interrompe dalla notifica al ricorrente dell'invito a comparire per essere ascoltato e rimane sospeso sino alla data dell'audizione (o alla mancata audizione del ricorrente che non si sia presentato senza addurre un giustificato motivo dell'assenza).
4.2 Ciò premesso, dall'esame della documentazione di cui si discute si ricava che:
- i ricorsi al FE sono stati inviati e ricevuti presso il Corpo di Polizia locale di
[...]
nelle seguenti date: ricorso (avverso il verbale di accertamento della Pt_2
violazione n. 13200914209) inviato il 14.01.2021 e ricevuto il 20.01.2021; ricorso (avverso il verbale di accertamento della violazione n. 13201032592) inviato il 02.02.2021 e ricevuto in data 05.02.2021; ricorso (avverso il verbale di accertamento della violazione n. 13200941716) inviato in data 14.01.2021 e ricevuto in data 20.01.2021; ricorso
(avverso il verbale di accertamento della violazione n. 13200916329) inviato in data
14.01.2021 e ricevuto in data 20.01.202; ricorso (avverso il verbale di accertamento della violazione n. 13200916899) inviato in data 18.01.2021 e ricevuto in data 22.01.2021;
- il ha presentato richiesta di audizione personale come si evince dalla lettura di Pt_1
ciascuno dei predetti ricorsi al FE di Roma (testualmente “Il ricorrente sui punti che
5 precedono e che seguono chiede di essere sentito personalmente dal FE di Roma”, prima pagina punto n. 2);
- il è stato convocato il 02.12.2021 per l'audizione con lettera raccomandata Pt_1
ricevuta in data 20.04.2021 (per i ricorsi anche avverso i verbali di accertamento della violazione sovra indicati), come da copia delle raccomandate prodotte in primo grado dalla Prefettura di Roma, che non sono state formalmente disconosciute nei tempi e modi previsti dalla legge;
- il non si è presentato all'audizione fissata per il 02.12.2021 (cfr. estratto archivio Pt_1
informatico depositate da nel primo grado di giudizio); Parte_2
- le ordinanze ingiunzione sono state emesse in data 22.12.2021.
Pertanto, dovendosi tener conto dell'interruzione e contestuale sospensione del termine dal
20.04.2021 al 02.12.2021 a seguito della comunicazione dell'invito all'audizione chiesta dallo stesso in ciascun ricorso (come sovra indicato), e, quindi, computare solo i giorni Pt_1
intercorsi tra la data di ricezione dei ricorsi al FE di Roma (20.01.2021, 22.01.2021 e
05.02.2021) e la data di notifica della convocazione per l'audizione (20.04.2021) deve ritenersi tempestiva l'adozione, da parte del FE, delle ordinanze ingiunzione opposte in quanto emesse rispettivamente in data 22.12.2021, e cioè nel pieno rispetto del termine di centoottanta giorni, stante l'irrilevanza - ai fini del rispetto del termine per l'adozione dell'ordinanza -ingiunzione- della successiva notificazione dell'atto all'interessato (Cass. civ.
9420/2009; Cass. civ. n. 1571/2008; Cass. civ. 16703/2004).
5. Anche il motivo di censura relativo alla condanna al pagamento delle spese vice sostenute in primo grado dall'autorità amministrativa deve essere respinto.
Giova premettere, in fatto, che la si è costituita in giudizio, in primo Controparte_1
grado, con un funzionario delegato, senza avvalersi della rappresentanza tecnica di un difensore, e la sentenza impugnata ha condannato il a rifondere le spese vive liquidate Pt_1
in euro 112,50 in favore di giusta nota spese depositata dall'Ente costituito. Parte_2
5.1 Ciò posto in fatto, si rammenta che è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento
6 sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4), non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (Cass., n. 2872 del 2007; Cass., n. 12232 del 2003;Cass., n. 7597 del 2001; Cass., n.
6898 del 1998, Cass., n. 9365 del 1997; Cass., n. 8678 del 1993; tra le altre, Cass. nn. 19470/2024;
4536/2021, 30597/2017).
In sostanza, “l'unico requisito che si richiede per la liquidazione delle spese vive, che rappresentano un
qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola
amministrazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, è che le stesse siano indicate in
una apposita nota da parte dell'ente che ne chiede la liquidazione. Rientra poi nella discrezionalità del
giudice del merito determinare l'importo liquidabile a tale titolo, con l'avvertenza che detta
discrezionalità, allorquando la nota rechi, come nella specie, degli importi esigui, è massima e si sottrae
al sindacato di legittimità. Ben può, quindi, il giudice del merito stabilire se l'importo indicato
dall'amministrazione a titolo di spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione nella
cancelleria del giudice adito, ovvero per il trasporto del funzionario presso l'ufficio giudiziario
competente, a prescindere da una puntuale documentazione delle spese stesse, sia congruo in relazione
alla tipologia della attività svolta e degli oneri sostenuti, senza che, ove detto importo si mantenga in
termini ragionevolmente contenuti, vi sia uno specifico onere di documentazione della spesa della quale
si richiede il rimborso, nonchè uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito che a
detta liquidazione proceda.” (Cass. civ. 11389/2011).
Nel caso in esame, in aderenza ai condivisibili principi sopra richiamati, deve ritenersi che l'importo chiesto con la nota spese depositata dall'Ente costituito in primo grado (euro 26,00
per spese di cancelleria ed euro 86,50 per il deposito della comparsa di costituzione e risposta), pure a prescindere da una puntuale giustificazione documentale dell'esborso, sia
7 congruo rispetto all'attività svolta (cfr. produzione documentale depositata nel corso del giudizio di primo grado) e ad agli oneri ragionevolmente sostenuti.
6. L'appello deve conclusivamente essere respinto.
Nulla si dispone in merito alle spese di lite, in assenza di costituzione della convenuta appellata.
Sussistono però i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_1
- rigetta l'appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26.02.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
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