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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9435/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se SS - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002269880174851777 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti del ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 22.4.2025 alla Municipia s.p.a. ed alla NOV s.r.l., l'avv. Ricorrente_1, difensore di sé stesso, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250002269880174851777, notificatagli tramite p.e.c. ai sensi e per gli effetti della L. 53/1994 in data
19.2.2025, per l'importo complessivo di € 1.224,28 di cui: € 689,81 per presunto omesso versamento
TARI anno 2020; € 118,93 per interessi su tributo non versato;
€ 217,34 per interessi su tributo non versato;
€ 9,79 per interessi legali;
€ 198,83 a titolo di oneri di riscossione: il ricorrente ha eccepito: 1)
l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato in quanto effettuata da società e non già da Avvocato;
2)
l'omessa/inesistente la notifica dell'atto presupposto n. 3896819650; 3) l'illegittimità della misura svolgendo il comparente la libera professione di avvocato iscritto al COA di Napoli ed essendo il veicolo indicato nella comunicazione opposta l'unico autoveicolo a sua disposizione, da considerarsi strumentale alla propria professione;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese. Si è costituita la Municipia s.p.a. eccependo la mancanza di prova della dedotta strumentalità del veicolo de quo e che il prodromico Avviso di Accertamento Esecutivo TARI anno d'imposta 2020 era stato correttamente notificato a mezzo pec in data 23/05/2024 presso l'indirizzo censito nei pubblici elenchi Email_1; la predetta parte resistente ha aggiunto di aver discaricato parzialmente l'impugnato Preavviso di fermo, in considerazione delle precedenti doglianze proposte per il contenzioso instaurato dinanzi la CGT di I Grado di Napoli per l'Avviso di
Accertamento Esecutivo TARI anno d'imposta 2019, giusto RGR 5278/2025 ed ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso nei limiti della rettifica dello sgravio operata dalla stessa Municipia
(come da sgravio del 27.11.2025 allegato), con condanna alle spese di giustizia nella misura ritenuta equa. Non si è costituita la NOV s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza della prima censura sollevata atteso che la presentazione del ricorso che ci occupa ha sanato ogni eventuale invalidità della notifica del provvedimento impugnato.
Parimenti infondata è la seconda doglianza essendovi prova in atti della rituale notifica a mezzo pec dell'atto presupposto della comunicazione impugnata. Infine è da rigettare la terza eccezione non essendovi prova in atti della “strumentalità” del veicolo minacciato di fermo allo svolgimento della professione svolta dal ricorrente che si è limitato a dedurre di disporre soltanto del predetto veicolo (provando in effetti che lo stesso
è l'unico intestatogli) e di utilizzarlo per gli spostamenti connessi allo svolgimento della sua attività di Avvocato
(provando soltanto di svolgere la suddetta attività professionale). A tal riguardo è quasi superfluo richiamare l'orientamento della S.C. in tema del requisito di “strumentalità” del bene mobile che permette di evitare l'iscrizione del fermo amministrativo da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo. In particolare, il Supremo Collegio (Cass. n. 34813/2024; Cass. n. 7156/2025) ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività
d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento. La Cassazione ha, altresì, precisato che “la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”, ma è essenziale - per essere considerato strumentale – che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata, precisando, inoltre, che occorre dimostrare che “l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno”. I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, ai fini della prova della strumentalità del veicolo, necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l'acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell'ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell'automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali. Va, peraltro, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere stante il documentato intervenuto sgravio di gran parte della debitoria di cui alla comunicazione impugnata come da provvedimento in atti, residuando una debitoria di soli € 201,28. Le spese di lite vanno in ogni caso interamente compensate stante il notevole ridimensionamento della debitoria posta a base della comunicazione opposta.
P.Q.M.
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e rigetta per la restante parte del ricorso;
compensa le spese di lite
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SINISI MARCELLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9435/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Difensore Di Se SS - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002269880174851777 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 491/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti del ricorso
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il 22.4.2025 alla Municipia s.p.a. ed alla NOV s.r.l., l'avv. Ricorrente_1, difensore di sé stesso, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250002269880174851777, notificatagli tramite p.e.c. ai sensi e per gli effetti della L. 53/1994 in data
19.2.2025, per l'importo complessivo di € 1.224,28 di cui: € 689,81 per presunto omesso versamento
TARI anno 2020; € 118,93 per interessi su tributo non versato;
€ 217,34 per interessi su tributo non versato;
€ 9,79 per interessi legali;
€ 198,83 a titolo di oneri di riscossione: il ricorrente ha eccepito: 1)
l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato in quanto effettuata da società e non già da Avvocato;
2)
l'omessa/inesistente la notifica dell'atto presupposto n. 3896819650; 3) l'illegittimità della misura svolgendo il comparente la libera professione di avvocato iscritto al COA di Napoli ed essendo il veicolo indicato nella comunicazione opposta l'unico autoveicolo a sua disposizione, da considerarsi strumentale alla propria professione;
tanto dedotto, l'istante ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese. Si è costituita la Municipia s.p.a. eccependo la mancanza di prova della dedotta strumentalità del veicolo de quo e che il prodromico Avviso di Accertamento Esecutivo TARI anno d'imposta 2020 era stato correttamente notificato a mezzo pec in data 23/05/2024 presso l'indirizzo censito nei pubblici elenchi Email_1; la predetta parte resistente ha aggiunto di aver discaricato parzialmente l'impugnato Preavviso di fermo, in considerazione delle precedenti doglianze proposte per il contenzioso instaurato dinanzi la CGT di I Grado di Napoli per l'Avviso di
Accertamento Esecutivo TARI anno d'imposta 2019, giusto RGR 5278/2025 ed ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso nei limiti della rettifica dello sgravio operata dalla stessa Municipia
(come da sgravio del 27.11.2025 allegato), con condanna alle spese di giustizia nella misura ritenuta equa. Non si è costituita la NOV s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza della prima censura sollevata atteso che la presentazione del ricorso che ci occupa ha sanato ogni eventuale invalidità della notifica del provvedimento impugnato.
Parimenti infondata è la seconda doglianza essendovi prova in atti della rituale notifica a mezzo pec dell'atto presupposto della comunicazione impugnata. Infine è da rigettare la terza eccezione non essendovi prova in atti della “strumentalità” del veicolo minacciato di fermo allo svolgimento della professione svolta dal ricorrente che si è limitato a dedurre di disporre soltanto del predetto veicolo (provando in effetti che lo stesso
è l'unico intestatogli) e di utilizzarlo per gli spostamenti connessi allo svolgimento della sua attività di Avvocato
(provando soltanto di svolgere la suddetta attività professionale). A tal riguardo è quasi superfluo richiamare l'orientamento della S.C. in tema del requisito di “strumentalità” del bene mobile che permette di evitare l'iscrizione del fermo amministrativo da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo. In particolare, il Supremo Collegio (Cass. n. 34813/2024; Cass. n. 7156/2025) ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività
d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento. La Cassazione ha, altresì, precisato che “la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”, ma è essenziale - per essere considerato strumentale – che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata, precisando, inoltre, che occorre dimostrare che “l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno”. I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, ai fini della prova della strumentalità del veicolo, necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l'acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell'ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell'automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali. Va, peraltro, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere stante il documentato intervenuto sgravio di gran parte della debitoria di cui alla comunicazione impugnata come da provvedimento in atti, residuando una debitoria di soli € 201,28. Le spese di lite vanno in ogni caso interamente compensate stante il notevole ridimensionamento della debitoria posta a base della comunicazione opposta.
P.Q.M.
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e rigetta per la restante parte del ricorso;
compensa le spese di lite