CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DELL'EDERA NA RI IA VITA, Relatore
TI EL ROSA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti 1 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5012B01001 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l' avviso di accertamento n. TC5012B01001/2024, notificato dall'Agenzia Entrate-DP di Matera al signor Ricorrente_1 il 28.11.2024, con il quale l'Ufficio ha preteso il pagamento di complessivi
€ 120.437,90, di cui € 53.970,00 a titolo di tributi, ed il residuo per contributi previdenziali, interessi e sanzioni (IRPEF, IRAP, IVA e contr. prev. – anno 2019 , il contribuente legalmente assistito dall'Avv.
Difensore_1 proponeva ricorso dinanzi questa Corte chiedendone l'annullamento per:
· Violazione dell'art. 12, co. 2 della L. n. 212/2000, posto che non s'è fornita una plausibile spiegazione riguardo alle ragioni che possono aver dato origine al controllo, quali la fonte di innesco, il criterio selettivo di segnalazione del ricorrente, l'input della verifica;
· Violazione e/o falsa applicazione della normativa tributaria in materia di pubblicità e sponsorizzazioni, degli artt. 108 e 109 TUIR, e dell'art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 (n.
289/2022) e succ. mod.
Inadeguata motivazione di tutte le riprese a tassazione – infondatezza di tutto quanto contestato;
· Violazione del generale principio di cui agli artt. 2697, atteso che l'Ufficio non ha fornito né prove dirette, né presunzioni gravi precise e concordanti.
Si costituiva con proprio atto difensivo l'Agenzia delle Entrate che, nel contestare quanto dedotto dal ricorrente, ribadiva la legittimità del proprio operato e ne chiedeva conferma con contestuale rigetto del ricorso e vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo.
Questo Collegio prende atto dell'accordo conciliativo ex art.48 D.Lgs546/92, numero proposta
500047/25 , nel quale si precisa che anche a seguito di richiesta del contribuente e su invito di questa
Corte durante l'ultima udienza celebrata, le parti hanno inteso addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia in essere anche alla luce degli esiti della conciliazione dell'altro anno di imposta già definito. La conciliazione fuori udienza ha comportato il riconoscimento da parte dell''Ufficio della richiesta di un maggiore valorizzazione del rapporto tra la ditta Società_1 e la A.S.D. associazione_1
, considerando riconoscibile il 75% del complessivo valore dei rapporti intercorsi tra i due soggetti
(in luogo dell'iniziale riconoscimento del 50%).
Inoltre a seguito di approfondimento desktop e altri eseguiti in rete, è stato ritenuto plausibile riconoscere, sempre a i soli fini deflattivi del contenzioso e nell'ottica di una revisione della ripresa induttiva eseguita in fase accertativa, una quota di euro cinquemila per le sponsorizzazioni eseguite con la APD Virtus Matera fuori regione sempre con riferimento all'anno di imposta in discussione.
Pertanto, le parti hanno concordato di rifinire l'accertamento nel valore complessivo (imposta e sanzioni rideterminate come per legge) di euro 57.965,00 oltre interessi e spese compensate,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:15 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DELL'EDERA NA RI IA VITA, Relatore
TI EL ROSA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 85/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti 1 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5012B01001 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 381/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l' avviso di accertamento n. TC5012B01001/2024, notificato dall'Agenzia Entrate-DP di Matera al signor Ricorrente_1 il 28.11.2024, con il quale l'Ufficio ha preteso il pagamento di complessivi
€ 120.437,90, di cui € 53.970,00 a titolo di tributi, ed il residuo per contributi previdenziali, interessi e sanzioni (IRPEF, IRAP, IVA e contr. prev. – anno 2019 , il contribuente legalmente assistito dall'Avv.
Difensore_1 proponeva ricorso dinanzi questa Corte chiedendone l'annullamento per:
· Violazione dell'art. 12, co. 2 della L. n. 212/2000, posto che non s'è fornita una plausibile spiegazione riguardo alle ragioni che possono aver dato origine al controllo, quali la fonte di innesco, il criterio selettivo di segnalazione del ricorrente, l'input della verifica;
· Violazione e/o falsa applicazione della normativa tributaria in materia di pubblicità e sponsorizzazioni, degli artt. 108 e 109 TUIR, e dell'art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 (n.
289/2022) e succ. mod.
Inadeguata motivazione di tutte le riprese a tassazione – infondatezza di tutto quanto contestato;
· Violazione del generale principio di cui agli artt. 2697, atteso che l'Ufficio non ha fornito né prove dirette, né presunzioni gravi precise e concordanti.
Si costituiva con proprio atto difensivo l'Agenzia delle Entrate che, nel contestare quanto dedotto dal ricorrente, ribadiva la legittimità del proprio operato e ne chiedeva conferma con contestuale rigetto del ricorso e vittoria di spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo.
Questo Collegio prende atto dell'accordo conciliativo ex art.48 D.Lgs546/92, numero proposta
500047/25 , nel quale si precisa che anche a seguito di richiesta del contribuente e su invito di questa
Corte durante l'ultima udienza celebrata, le parti hanno inteso addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia in essere anche alla luce degli esiti della conciliazione dell'altro anno di imposta già definito. La conciliazione fuori udienza ha comportato il riconoscimento da parte dell''Ufficio della richiesta di un maggiore valorizzazione del rapporto tra la ditta Società_1 e la A.S.D. associazione_1
, considerando riconoscibile il 75% del complessivo valore dei rapporti intercorsi tra i due soggetti
(in luogo dell'iniziale riconoscimento del 50%).
Inoltre a seguito di approfondimento desktop e altri eseguiti in rete, è stato ritenuto plausibile riconoscere, sempre a i soli fini deflattivi del contenzioso e nell'ottica di una revisione della ripresa induttiva eseguita in fase accertativa, una quota di euro cinquemila per le sponsorizzazioni eseguite con la APD Virtus Matera fuori regione sempre con riferimento all'anno di imposta in discussione.
Pertanto, le parti hanno concordato di rifinire l'accertamento nel valore complessivo (imposta e sanzioni rideterminate come per legge) di euro 57.965,00 oltre interessi e spese compensate,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.