TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6907/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
ST NN Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6907/2022, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Adriana Vassalini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Vestone (BS), Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Paola Schivalocchi, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 5.4.2024) Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OD (BS) in data 09.07.1988, tra e , trascritto Registro dello Parte_1 Controparte_1
Stato civile del Comune di OD (BS), parte II, Serie A, n. 4, ricorrendone i presupposti di legge.
Dichiarare l'insussistenza del diritto di alla assegnazione della casa coniugale Controparte_1
in Mura, via Zanardelli n. 5.
Dichiarare l'insussistenza del diritto di e a percepire qualsivoglia Controparte_2 Controparte_3
assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e, correlativamente, dichiarare la insussistenza del diritto di ad incassare qualsivoglia somma per i Controparte_1
suddetti titoli.
Condannare alla restituzione, in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
3.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, percepita quale assegno di mantenimento per il figlio in assenza dei presupposti di legge. CP
Rigettarsi ogni diversa domanda proposta da dichiarando l'insussistenza del Controparte_1 diritto a percepire l'assegno divorzile.
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
Per parte resistente: “nel merito:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OD (BS) in data
09.07.1988, tra e , trascritto nel Registro dello Stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di OD (BS), parte Il, Serie A, n. 4, ricorrendone i presupposti di legge.
Disporre di un assegno divorzile a carico del sig. ed in favore di Parte_1 Controparte_1 di euro 1.000,00= mensili o dell'importo che il Tribunale Ill.mo riterrà di giustizia, da rivalutare annualmente su base istat, da versare a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese.
Rigettare ogni diversa domanda proposta dal signor per i motivi di cui in narrativa. Parte_1
Con vittoria di spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2022 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a OD (BS) il giorno 9.7.1988, trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 1988, unione dalla quale erano nati i figli (il 13.11.1988), (il 19.1.1997) ed (il 20.12.2002). Per_1 CP_3 CP
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata dal Tribunale di Brescia con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 13.2.2020, dopo la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente delegato all'udienza svoltasi il 23.1.2020, che, per quanto in questa sede di interesse, prevedeva l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, alla resistente, in qualità di madre convivente con i figli, e, a carico del un contributo al mantenimento dei figli , allora minorenne, e pari, Parte_1 CP CP_3 rispettivamente, ad € 500,00 mensili e ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma nessun contributo al mantenimento della moglie.
Il ricorrente rappresentava la sopravvenuta autosufficienza economica dei due figli e CP CP_3 mentre era indipendente dai genitori sin dall'epoca della separazione, e chiedeva la Per_1 pronuncia del divorzio con revoca del contributo al mantenimento dei figli e dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
La resistente compariva all'udienza presidenziale del 23.11.2022 per aderire alla domanda di divorzio e alla revoca del contributo al mantenimento per la figlia ma per opporsi alla revoca CP_3 del contributo per il figlio e dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore CP
(opposizione poi venuta meno nel corso del giudizio), e per chiedere l'attribuzione di un assegno divorzile a carico del marito pari ad € 1.000,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via provvisoria ed urgente, venivano revocati il contributo al mantenimento dei figli ed e l'assegnazione della casa coniugale in favore della CP_3 CP
resistente.
A seguito di un'istruttoria esclusivamente documentale, dopo il rigetto delle prove richieste dalle parti, all'udienza del 5.4.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 13.2.2020, che le parti comparvero dinanzi al Presidente delegato il 23.1.2020, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi da ben più del termine di sei mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da più di cinque anni, durante i quali non si sono più riconciliati, e la volontà di divorziare è stata confermata da entrambi sin dai rispettivi atti introduttivi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni a carico del ricorrente e dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente
Non vi è più questione in ordine alla revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni a carico del ricorrente e dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, perché, su tali punti, le parti concordano in ragione della pacifica intervenuta autosufficienza economica di e di . CP_3 CP
Deve solo precisarsi che entrambi i contributi debbono essere revocati dalla data della domanda e non da data antecedente, perché, con riferimento particolare ad , è da quel momento che il CP
padre ha agito in giudizio per ottenere la revoca del contributo pur sapendo di aver assunto il figlio alle dipendenze della propria società già dal 12.4.2022 e considerato il livello modesto della retribuzione da lui percepita nei primi due mesi di lavoro.
Deve, inoltre, dichiararsi inammissibile la domanda di restituzione della somma di € 3.000,00 avanzata dal ricorrente, per assenza di connessione forte con le domande principali oggetto del presente giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c.
3) Sull'assegno divorzile a favore della resistente
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (cfr., fra le ultime, Cass. civ. n. 35434/2023).
L'applicazione pratica dei principi ermeneutici enunciati dalla Corte di Cassazione può tradursi nelle seguenti scansioni logiche.
Anzitutto, l'assegno non è dovuto in assenza di una sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, effettiva e di non modesta entità, fra i coniugi.
Nel caso oggetto del presente giudizio, fra i coniugi sembra esistere una certa sperequazione, per quanto non particolarmente elevata, in quanto il ricorrente è socio della UPS di TI e OT NC ed egli stesso ha ammesso di percepire un reddito netto di € 2.500,00 mensili (cfr. terza memoria istruttoria, pag. 4), cifra coerente con l'estratto del conto corrente cointestato fra i coniugi di cui al doc. n. 29 del fascicolo della resistente, ed è proprietario, oltreché del 50% della casa coniugale, del terreno ad essa pertinenziale e di un garage, anche, in via esclusiva, di un ulteriore appartamento da lui ristrutturato, mentre la resistente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.403,00 nel 2021, di
€ 1.546,00 nel 2022, e ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 5.6.2023 presso
Italmark con uno stipendio lordo mensile di € 1.545,00 circa per 14 mensilità, è anch'ella proprietaria del 50% della casa coniugale, del terreno ad essa pertinenziale e di un garage, oltreché, insieme ai due fratelli, di 1/3 di un immobile costituito da 8 vani e di due locali utilizzati in via esclusiva dai fratelli a scopo lavorativo. Le affermazioni della resistente sul possesso, da parte del di un tenore di vita effettivo Parte_1
superiore a quello dichiarato, oltreché essere sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione sulla spettanza dell'assegno divorzile per quanto di seguito verrà enunciato, sono rimaste privo di riscontro probatorio, avendo la resistente articolato al riguardo prove inammissibili, e comunque non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, e risultano, peraltro, smentite dalla considerazione che la stessa difesa della resistente, che aveva assistito quest'ultima anche in sede di separazione, aveva quantificato, allora, il valore della società UPS in misura tale da consentire all'assistita di rinunciare all'assegno di mantenimento ferme le ulteriori condizioni economiche previste nell'accordo separativo: non appare, pertanto, ragionevolmente sostenibile un'inconsapevolezza della circa le reali condizioni economiche del marito, immutate CP_1 rispetto all'epoca dell'accordo di separazione in cui le stesse erano state considerate quale presupposto, anche tenuto conto che ella non ha allegato alcuna circostanza sopravvenuta idonea ad indurla ad una diversa quantificazione.
La valutazione provvisoria di spettanza dell'assegno divorzile, derivante dalla disparità reddituale esistente fra i coniugi sopra menzionata, tuttavia, deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce degli ulteriori criteri dettati dall'art. 5, comma 6, della legge
898/1970.
Il primo criterio da considerare è quello della causa della sperequazione: se la sperequazione dipende da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare (art. 144, comma 1, c.c.), il
Giudice deve giungere ad una seconda valutazione, ancora provvisoria, di spettanza dell'assegno; viceversa, ove la sperequazione sia da ricercare in fattori diversi dall'accordo fra i coniugi, il
Giudice deve giungere ad una valutazione, sempre provvisoria, di non spettanza dell'assegno.
Sotto questo profilo, la resistente, nata nel 1970, ha allegato di essere titolare di un diploma di scuola media inferiore, di essere stata occupata come operaia all'epoca in cui si è sposata (1988) e sino al 1995, poi di essere stata assunta presso l'officina dei fratelli a tempo pieno fino al 1997, e, infine, di essere diventata socia lavoratrice della società UPS di TI e OT NC (da ora innanzi, per brevità, UPS) dal 1998, con quota pari al 24%, dalla quale nel 2016 aveva ricavato un reddito lordo annuale di € 17.000,00 (cfr. doc. n. 24 del fascicolo del ricorrente). Ella ha aggiunto di aver ridotto il suo orario lavorativo a part time in seguito alla nascita della secondogenita CP_3
sino al 2002, quando, infine, a seguito della nascita del terzo figlio, aveva cessato del tutto di prestare attività lavorativa per la società pur rimanendone socia.
È circostanza pacifica, tuttavia, che il ricorrente, in sede di separazione, ha assunto il dovere di pagare tutti i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla condizione di socia lavoratrice della moglie dal 1998 sino alla cessione in proprio favore delle quote societarie appartenenti alla avvenuta contestualmente alla separazione in data 20.1.2020, come se la consorte avesse CP_1
continuato a lavorare per la società UPS dal 1998 sino alla separazione dal marito.
Un eventuale inesatto adempimento del dell'obbligo assunto in sede di separazione non Parte_1
rileva, in quanto, in ogni caso, la è in possesso di un titolo esecutivo con il quale CP_1 ottenerne l'esecuzione coattiva.
La circostanza che la resistente avrebbe potuto ottenere contributi più elevati ove avesse lavorato come semplice lavoratrice subordinata e non quale socia lavoratrice è rimasta una considerazione astratta, priva di riscontro nel caso concreto relativo alla che non ha dato dimostrazione CP_1
di aver rinunciato ad una realistica e specifica occasione di lavoro subordinato per dedicarsi alla famiglia: l'unico lavoro dalla stessa svolto e supportato da prova documentale è quello svolto alle dipendenze della società del marito, per la quale, ai fini contributivi ed assistenziali, risulta aver lavorato ininterrottamente per tutta la durata del matrimonio, dal 1998 al 2020, anche nei periodi in cui, di fatto, non ha svolto alcuna attività lavorativa, circostanza che, anzi, la pone in una condizione di maggior vantaggio, e non deteriore, rispetto a quella che avrebbe vissuto ove non avesse contratto matrimonio con il La resistente, inoltre, si è liberamente autodeterminata a Parte_1
spendere le proprie energie lavorative alle dipendenze della società UPS quale socia lavoratrice piuttosto che occuparsi presso altro datore di lavoro, poiché non è stato nemmeno allegato che, nel
1998, quando è stata assunta, ella abbia rinunciato ad un impiego diverso in nome delle esigenze familiari.
Non risulta, quindi, che la resistente abbia sacrificato realistiche occasioni professionali-reddituali - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
Per altro verso, non risulta dimostrato un particolare contributo fornito dalla resistente alla formazione del patrimonio familiare e personale del in quanto la casa familiare della quale Parte_1
ella è proprietaria nella misura del 50% è stata donata dal suocero, circostanza pacifica, ed ella non ha offerto alcuna prova documentale idonea a dimostrare di aver contribuito economicamente alla ristrutturazione della stessa o all'acquisto e alla sistemazione degli altri immobili in comproprietà con il marito, e la circostanza è contestata dalla controparte.
Non può, quindi, essere riconosciuto in favore della resistente un assegno divorzile in funzione compensativo- perequativa.
L'assegno divorzile, infine, non risulta dovuto nemmeno limitatamente alla sua componente assistenziale, il quale implica una quantificazione essenzialmente alimentare ex art. 438 c.c. e presuppone che la difficoltà di sostentamento di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr. Cass. 5055/2021), dal momento che la è regolarmente impiegata con contratto a tempo CP_1 indeterminato e con retribuzione netta mensile di € 1.550,00 circa.
Tutto quanto sopra detto induce questo Collegio a rigettare la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio, in ragione della parziale soccombenza, debbono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura di 1/3, e i restanti due terzi posti a carico della resistente e liquidati in favore del ricorrente come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a OD (BS) il giorno 9.7.1988, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 1988;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) REVOCA il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ed posto a CP_3 CP
carico del ricorrente in sede di separazione a far data dal deposito del ricorso di divorzio;
4) DICHIARA l'inammissibilità della domanda restitutoria avanzata dal ricorrente;
5) RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
6) DICHIARA parzialmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di 1/3 e, per l'effetto, CONDANNA la resistente, a Controparte_1 rimborsare al ricorrente, i restanti due terzi, che liquida in € 2.539,33 Parte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 83,33 per esborsi. Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del giorno 6.2.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri ST NN
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
ST NN Presidente
Michele Posio Giudice
Claudia Gheri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6907/2022, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Adriana Vassalini, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Vestone (BS), Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Paola Schivalocchi, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 5.4.2024) Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OD (BS) in data 09.07.1988, tra e , trascritto Registro dello Parte_1 Controparte_1
Stato civile del Comune di OD (BS), parte II, Serie A, n. 4, ricorrendone i presupposti di legge.
Dichiarare l'insussistenza del diritto di alla assegnazione della casa coniugale Controparte_1
in Mura, via Zanardelli n. 5.
Dichiarare l'insussistenza del diritto di e a percepire qualsivoglia Controparte_2 Controparte_3
assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti e, correlativamente, dichiarare la insussistenza del diritto di ad incassare qualsivoglia somma per i Controparte_1
suddetti titoli.
Condannare alla restituzione, in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
3.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, percepita quale assegno di mantenimento per il figlio in assenza dei presupposti di legge. CP
Rigettarsi ogni diversa domanda proposta da dichiarando l'insussistenza del Controparte_1 diritto a percepire l'assegno divorzile.
Con vittoria di spese e competenze di lite”;
Per parte resistente: “nel merito:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OD (BS) in data
09.07.1988, tra e , trascritto nel Registro dello Stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di OD (BS), parte Il, Serie A, n. 4, ricorrendone i presupposti di legge.
Disporre di un assegno divorzile a carico del sig. ed in favore di Parte_1 Controparte_1 di euro 1.000,00= mensili o dell'importo che il Tribunale Ill.mo riterrà di giustizia, da rivalutare annualmente su base istat, da versare a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese.
Rigettare ogni diversa domanda proposta dal signor per i motivi di cui in narrativa. Parte_1
Con vittoria di spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.6.2022 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con a OD (BS) il giorno 9.7.1988, trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 1988, unione dalla quale erano nati i figli (il 13.11.1988), (il 19.1.1997) ed (il 20.12.2002). Per_1 CP_3 CP
Il ricorrente aggiungeva che la separazione era stata pronunciata dal Tribunale di Brescia con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 13.2.2020, dopo la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente delegato all'udienza svoltasi il 23.1.2020, che, per quanto in questa sede di interesse, prevedeva l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, alla resistente, in qualità di madre convivente con i figli, e, a carico del un contributo al mantenimento dei figli , allora minorenne, e pari, Parte_1 CP CP_3 rispettivamente, ad € 500,00 mensili e ad € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ma nessun contributo al mantenimento della moglie.
Il ricorrente rappresentava la sopravvenuta autosufficienza economica dei due figli e CP CP_3 mentre era indipendente dai genitori sin dall'epoca della separazione, e chiedeva la Per_1 pronuncia del divorzio con revoca del contributo al mantenimento dei figli e dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe.
La resistente compariva all'udienza presidenziale del 23.11.2022 per aderire alla domanda di divorzio e alla revoca del contributo al mantenimento per la figlia ma per opporsi alla revoca CP_3 del contributo per il figlio e dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore CP
(opposizione poi venuta meno nel corso del giudizio), e per chiedere l'attribuzione di un assegno divorzile a carico del marito pari ad € 1.000,00 mensili.
All'esito dell'udienza presidenziale, in via provvisoria ed urgente, venivano revocati il contributo al mantenimento dei figli ed e l'assegnazione della casa coniugale in favore della CP_3 CP
resistente.
A seguito di un'istruttoria esclusivamente documentale, dopo il rigetto delle prove richieste dalle parti, all'udienza del 5.4.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, risulta che
è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 13.2.2020, che le parti comparvero dinanzi al Presidente delegato il 23.1.2020, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi da ben più del termine di sei mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da più di cinque anni, durante i quali non si sono più riconciliati, e la volontà di divorziare è stata confermata da entrambi sin dai rispettivi atti introduttivi.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni a carico del ricorrente e dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente
Non vi è più questione in ordine alla revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni a carico del ricorrente e dell'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, perché, su tali punti, le parti concordano in ragione della pacifica intervenuta autosufficienza economica di e di . CP_3 CP
Deve solo precisarsi che entrambi i contributi debbono essere revocati dalla data della domanda e non da data antecedente, perché, con riferimento particolare ad , è da quel momento che il CP
padre ha agito in giudizio per ottenere la revoca del contributo pur sapendo di aver assunto il figlio alle dipendenze della propria società già dal 12.4.2022 e considerato il livello modesto della retribuzione da lui percepita nei primi due mesi di lavoro.
Deve, inoltre, dichiararsi inammissibile la domanda di restituzione della somma di € 3.000,00 avanzata dal ricorrente, per assenza di connessione forte con le domande principali oggetto del presente giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c.
3) Sull'assegno divorzile a favore della resistente
Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, l'assegno divorzile è dovuto quando il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o, comunque, non possa procurarseli per ragioni oggettive.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 18287/2018, ha sottolineato la funzione sia assistenziale che perequativo/compensativa dell'assegno divorzile, affermando che esso sia dovuto ogniqualvolta il minor reddito del coniuge istante sia la conseguenza di scelte matrimoniali condivise che abbiano sacrificato la sua realizzazione economica e che, per il principio di autoresponsabilità e di parità fra coniugi, non è giusto siano sopportate da lui soltanto, anche in considerazione della durata del matrimonio e della possibilità, per il consorte meno abbiente - in ragione dell'età, dei titoli posseduti e delle esperienze pregresse - di trovare collocazione nel mondo del lavoro. Dopo la pronuncia suddetta, la funzione dell'assegno non è più, quindi, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio, ma invece quella di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
“L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (cfr., fra le ultime, Cass. civ. n. 35434/2023).
L'applicazione pratica dei principi ermeneutici enunciati dalla Corte di Cassazione può tradursi nelle seguenti scansioni logiche.
Anzitutto, l'assegno non è dovuto in assenza di una sperequazione, reddituale e/o patrimoniale, effettiva e di non modesta entità, fra i coniugi.
Nel caso oggetto del presente giudizio, fra i coniugi sembra esistere una certa sperequazione, per quanto non particolarmente elevata, in quanto il ricorrente è socio della UPS di TI e OT NC ed egli stesso ha ammesso di percepire un reddito netto di € 2.500,00 mensili (cfr. terza memoria istruttoria, pag. 4), cifra coerente con l'estratto del conto corrente cointestato fra i coniugi di cui al doc. n. 29 del fascicolo della resistente, ed è proprietario, oltreché del 50% della casa coniugale, del terreno ad essa pertinenziale e di un garage, anche, in via esclusiva, di un ulteriore appartamento da lui ristrutturato, mentre la resistente ha percepito un reddito netto mensile di € 1.403,00 nel 2021, di
€ 1.546,00 nel 2022, e ha stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 5.6.2023 presso
Italmark con uno stipendio lordo mensile di € 1.545,00 circa per 14 mensilità, è anch'ella proprietaria del 50% della casa coniugale, del terreno ad essa pertinenziale e di un garage, oltreché, insieme ai due fratelli, di 1/3 di un immobile costituito da 8 vani e di due locali utilizzati in via esclusiva dai fratelli a scopo lavorativo. Le affermazioni della resistente sul possesso, da parte del di un tenore di vita effettivo Parte_1
superiore a quello dichiarato, oltreché essere sostanzialmente irrilevanti ai fini della decisione sulla spettanza dell'assegno divorzile per quanto di seguito verrà enunciato, sono rimaste privo di riscontro probatorio, avendo la resistente articolato al riguardo prove inammissibili, e comunque non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, e risultano, peraltro, smentite dalla considerazione che la stessa difesa della resistente, che aveva assistito quest'ultima anche in sede di separazione, aveva quantificato, allora, il valore della società UPS in misura tale da consentire all'assistita di rinunciare all'assegno di mantenimento ferme le ulteriori condizioni economiche previste nell'accordo separativo: non appare, pertanto, ragionevolmente sostenibile un'inconsapevolezza della circa le reali condizioni economiche del marito, immutate CP_1 rispetto all'epoca dell'accordo di separazione in cui le stesse erano state considerate quale presupposto, anche tenuto conto che ella non ha allegato alcuna circostanza sopravvenuta idonea ad indurla ad una diversa quantificazione.
La valutazione provvisoria di spettanza dell'assegno divorzile, derivante dalla disparità reddituale esistente fra i coniugi sopra menzionata, tuttavia, deve essere successivamente vagliata (e potenzialmente rivista) alla luce degli ulteriori criteri dettati dall'art. 5, comma 6, della legge
898/1970.
Il primo criterio da considerare è quello della causa della sperequazione: se la sperequazione dipende da un accordo fra i coniugi di indirizzo della vita familiare (art. 144, comma 1, c.c.), il
Giudice deve giungere ad una seconda valutazione, ancora provvisoria, di spettanza dell'assegno; viceversa, ove la sperequazione sia da ricercare in fattori diversi dall'accordo fra i coniugi, il
Giudice deve giungere ad una valutazione, sempre provvisoria, di non spettanza dell'assegno.
Sotto questo profilo, la resistente, nata nel 1970, ha allegato di essere titolare di un diploma di scuola media inferiore, di essere stata occupata come operaia all'epoca in cui si è sposata (1988) e sino al 1995, poi di essere stata assunta presso l'officina dei fratelli a tempo pieno fino al 1997, e, infine, di essere diventata socia lavoratrice della società UPS di TI e OT NC (da ora innanzi, per brevità, UPS) dal 1998, con quota pari al 24%, dalla quale nel 2016 aveva ricavato un reddito lordo annuale di € 17.000,00 (cfr. doc. n. 24 del fascicolo del ricorrente). Ella ha aggiunto di aver ridotto il suo orario lavorativo a part time in seguito alla nascita della secondogenita CP_3
sino al 2002, quando, infine, a seguito della nascita del terzo figlio, aveva cessato del tutto di prestare attività lavorativa per la società pur rimanendone socia.
È circostanza pacifica, tuttavia, che il ricorrente, in sede di separazione, ha assunto il dovere di pagare tutti i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla condizione di socia lavoratrice della moglie dal 1998 sino alla cessione in proprio favore delle quote societarie appartenenti alla avvenuta contestualmente alla separazione in data 20.1.2020, come se la consorte avesse CP_1
continuato a lavorare per la società UPS dal 1998 sino alla separazione dal marito.
Un eventuale inesatto adempimento del dell'obbligo assunto in sede di separazione non Parte_1
rileva, in quanto, in ogni caso, la è in possesso di un titolo esecutivo con il quale CP_1 ottenerne l'esecuzione coattiva.
La circostanza che la resistente avrebbe potuto ottenere contributi più elevati ove avesse lavorato come semplice lavoratrice subordinata e non quale socia lavoratrice è rimasta una considerazione astratta, priva di riscontro nel caso concreto relativo alla che non ha dato dimostrazione CP_1
di aver rinunciato ad una realistica e specifica occasione di lavoro subordinato per dedicarsi alla famiglia: l'unico lavoro dalla stessa svolto e supportato da prova documentale è quello svolto alle dipendenze della società del marito, per la quale, ai fini contributivi ed assistenziali, risulta aver lavorato ininterrottamente per tutta la durata del matrimonio, dal 1998 al 2020, anche nei periodi in cui, di fatto, non ha svolto alcuna attività lavorativa, circostanza che, anzi, la pone in una condizione di maggior vantaggio, e non deteriore, rispetto a quella che avrebbe vissuto ove non avesse contratto matrimonio con il La resistente, inoltre, si è liberamente autodeterminata a Parte_1
spendere le proprie energie lavorative alle dipendenze della società UPS quale socia lavoratrice piuttosto che occuparsi presso altro datore di lavoro, poiché non è stato nemmeno allegato che, nel
1998, quando è stata assunta, ella abbia rinunciato ad un impiego diverso in nome delle esigenze familiari.
Non risulta, quindi, che la resistente abbia sacrificato realistiche occasioni professionali-reddituali - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
Per altro verso, non risulta dimostrato un particolare contributo fornito dalla resistente alla formazione del patrimonio familiare e personale del in quanto la casa familiare della quale Parte_1
ella è proprietaria nella misura del 50% è stata donata dal suocero, circostanza pacifica, ed ella non ha offerto alcuna prova documentale idonea a dimostrare di aver contribuito economicamente alla ristrutturazione della stessa o all'acquisto e alla sistemazione degli altri immobili in comproprietà con il marito, e la circostanza è contestata dalla controparte.
Non può, quindi, essere riconosciuto in favore della resistente un assegno divorzile in funzione compensativo- perequativa.
L'assegno divorzile, infine, non risulta dovuto nemmeno limitatamente alla sua componente assistenziale, il quale implica una quantificazione essenzialmente alimentare ex art. 438 c.c. e presuppone che la difficoltà di sostentamento di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico (cfr. Cass. 5055/2021), dal momento che la è regolarmente impiegata con contratto a tempo CP_1 indeterminato e con retribuzione netta mensile di € 1.550,00 circa.
Tutto quanto sopra detto induce questo Collegio a rigettare la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
4) Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio, in ragione della parziale soccombenza, debbono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura di 1/3, e i restanti due terzi posti a carico della resistente e liquidati in favore del ricorrente come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a OD (BS) il giorno 9.7.1988, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 1988;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) REVOCA il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ed posto a CP_3 CP
carico del ricorrente in sede di separazione a far data dal deposito del ricorso di divorzio;
4) DICHIARA l'inammissibilità della domanda restitutoria avanzata dal ricorrente;
5) RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente;
6) DICHIARA parzialmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio nella misura di 1/3 e, per l'effetto, CONDANNA la resistente, a Controparte_1 rimborsare al ricorrente, i restanti due terzi, che liquida in € 2.539,33 Parte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 83,33 per esborsi. Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del giorno 6.2.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri ST NN