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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/11/2025, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13734/2023 R.G. promossa da:
, rapp.to e difeso dall'avv. VITO MARTIRE;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rapp. e dif. dall'avv. PIERLUIGI BALDUCCI;
CP_1
RESISTENTE nonché contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_2
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 04/12/2023, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della in qualità di CP_1 funzionario avvocato- sino al 31.12.2019, data in cui cessava il rapporto lavorativo per quiescenza (quota cento); che all'anzidetta cessazione pendeva procedimento disciplinare a carico della ricorrente, cui veniva contestata l'indebita percezione di somme a titolo di rimborsi per spese che la assumeva non essere state mai effettivamente CP_1 anticipate dalla dipendente;
che tali fatti non sono stati mai giudizialmente accertati, e per i quali pende un procedimento penale a carico della stessa e nei cui confronti è stato disposto il sequestro delle somme giacenti sui conti correnti ad ella intestati;
che alla data in cui si verificano i fatti anzidetti, la ricorrente vantava un ingente credito nei confronti dell'Amministrazione, per i compensi professionali maturati in costanza di rapporto, in virtù dell'applicazione dell'art. 7 co. 4 Reg. Regionale n. 2/2010; che il credito della dipendente è stato oggetto di ripetute diffide di pagamento, ed è stato riconosciuto e cristallizzato nell'atto dirigenziale n. 418 del 31.07.2019; che alla data di cessazione del rapporto di lavoro, verificatesi le condizioni previste dalla Legge per la liquidazione del trattamento, la stessa ha altresì maturato il diritto a percepire il TFS;
di aver ripetutamente chiesto alla la liquidazione delle somme di cui è creditrice, nonché di CP_1 aver chiesto all la liquidazione del TFS e la consegna della CP_2 certificazione necessaria per poter accedere all'anticipazione di una quota dell'indennità da parte di istituti bancari convenzionati;
che l ha respinto le istanze rappresentando la sussistenza: di un decreto CP_2 di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso dal GIP del
Tribunale di Bari in data 17.05.2022, nonché di un dispositivo emesso dal
Tribunale di Bari in data 29.06.2022, alla stessa ignoto - ha agito in giudizio per sentir: “ove occorra, ed in via preliminare, disapplicare eventuali atti di annullamento o modifica del citato atto dirigenziale n.
418 del 31.07.2019, ad oggi ignoti alla ricorrente;
b) accertare dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le indennità riconosciute dalla con l'atto dirigenziale n. 418 del CP_1
31.07.2019, e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente al pagamento della corrispondente somma, oltre accessori ex art. 429 c.p.c.;
c) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il TFS dall , e per l'effetto condannare l resistente al pagamento CP_2 CP_3 della corrispondente somma, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. d) con il favore delle spese di lite”.
Si costituiva la rappresentando l'inefficacia dell'atto CP_1 dirigenziale n. 418 del 31.07.2019 in quanto privo del visto di regolarità contabile per errori concernenti la quantificazione dei compensi professionali che andavano, invece, determinati ai sensi dell'art.1, comma
457, della legge 147 del 2013; L'Ente, inoltre, evidenziava comunque che stante la natura premiale delle spettanze domandante (c.d. propine), queste devono essere decurtate in ragione di una valutazione negativa derivante dalle condotte già addebitate illo tempore alla dipendente
(concernenti il rimborso di spese mai sostenute ecc., come da documentazione in atti cfr. docc. 5 e 9 fascicolo regione , le CP_1 quali hanno poi determinato l'irrogazione di n. 2 licenziamenti disciplinari non contestati e non impugnati dalla Pt_1
Conseguentemente, domandava il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 10.05.2025, l'odierna giudicante ordinava alla di esibire l'intero fascicolo relativo alla determina n. CP_1
418/19.
In data 24.07.2025, la regione provvedeva a depositare la suddetta CP_1 documentazione.
Con successivo provvedimento del 12.09.2025, la scrivente disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell sede provinciale di Bari. CP_2
In data 18.11.2025, si costituiva l eccependo preliminarmente il CP_2 difetto di giurisdizione nonché l'incompetenza territoriale del tribunale adito, e domandava nel merito il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione atteso che le poste oggetto del giudizio hanno natura retributiva (compensi professionali e TFS) e non certamente pensionistica. Conseguentemente, sussiste la giurisdizione del G.O.
Quanto all'eccepita incompetenza per territorio del Tribunale adito, preme osservare che ai sensi dell'art. 33 c.p.c. “le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”. Invero, nel caso in esame la parte ricorrente ha adito in giudizio, con domanda principale, la per i crediti maturati (compensi professionali) in ragione CP_1 del rapporto di lavoro intercorso tra le stesse parti, nonché formulato domanda secondaria nei confronti dell ai fini della liquidazione del CP_2
TFS maturato per il medesimo rapporto di lavoro.
Sicché, il Tribunale adito, competente per la domanda principale (compensi professionali), risulta altresì competente per la domanda secondaria
(liquidazione TFS), in quanto entrambi i crediti pretesi dalla ricorrente sono maturati in ragione dell'unico rapporto di lavoro oggetto del giudizio.
Ciò premesso, passando al merito della pretesa creditoria (propine) spiegata dalla ricorrente nei confronti della preme CP_1 osservare quanto segue.
Deve innanzitutto rilevarsi che l'A.D. 418 del 31.07.2019 (avente ad oggetto le somme pretese dalla ricorrente e su cui fonda la propria domanda), depositata a seguito dell'ordine di esibizione, risulta effettivamente privo del visto di regolarità contabile.
Sul punto, secondo il combinato disposto degli artt. 151, co. 4, e 183 del
D. Lgs. n. 267/2000, solo a seguito del positivo accertamento della disponibilità finanziaria e della regolarità dei documenti giustificativi della spesa, il cui controllo è riservato al servizio finanziario dell'ente, è possibile emettere il relativo impegno di spesa, con il quale,
a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, affinché si possa, successivamente procedere alla liquidazione (Trib. Santa Maria Capua Vetere
n. 605/2022).
In sostanza, l'atto dirigenziale diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile.
Sicché, nel caso in esame, stante l'assenza del suddetto visto di regolarità contabile, l'A.D. 418 del 31.07.2019 risulta non esecutivo e, quindi, inefficace ai fini dell'esigibilità delle poste ivi contenute. Ad ogni buon conto, quanto suddetto non impedisce in questa sede l'accertamento dell'eventuale credito vantato dalla ricorrente.
Ebbene, l'odierna ricorrente sostiene in questa sede di avere diritto ai compensi domandati in ragione della attività professionale prestata – genericamente dedotta – fondando la pretesa creditoria unicamente sulla determina de qua, risultata inefficace.
L'istante, tuttavia, non ha dedotto ed allegato specificamente l'attività professionale espletata (di cui era onerata) ai fini dei pretesi compensi, né ha allegato un correlato conteggio analitico ai fini della verifica e quantificazione delle somme eventualmente spettanti.
In difetto di tale onere probatorio, quindi, la domanda deve essere respinta.
Con riferimento, invece, alla pretesa creditoria (a titolo di TFS) spiegata nei confronti dell giova richiamare quanto rappresentato e CP_2 documentato sul punto dall che: “in data 4/7/2022 Controparte_4 la Guardia di Finanza, nucleo operativo metropolitano di Bari, provvedeva a notificare all di Bari copia conforme del decreto di Sequestro CP_2 preventivo ai fini di confisca emesso dal GIP di Bari nell'ambito di un procedimento penale a carico di tre dipendenti della e cioè CP_1
(nato il [...]), (nata il [...]), Persona_1 Parte_1
(nato il [...]).[…] Persona_2
In data 18/5/2023 l respingeva una domanda di quantificazione del TFS, CP_2 presentata dalla ricorrente, domanda strumentale alla Parte_1 cessione dello stesso, motivando il rigetto con la presenza di un provvedimento di sequestro a carico della stessa.[…]
Con pec del 19/10/2023, l chiedeva alla Guardia di Finanza notizie in CP_2 merito alla perdurante vigenza del provvedimento di sequestro n. 5591/21 emesso dal GIP in data 17/5/2022 nei confronti della , ed ai limiti Pt_1 di tale efficacia.[…]
In data 21/11/2023 la Guardia di Finanza invitava l a: a) provvedere a CP_2 vista al delle somme spettanti alla a titolo di Per_3 Parte_1
TFS; b) a procedere alla quantificazione delle somme dovute dall CP_3 all'avente diritto e comunicare tempestivamente a questo Reparto l'esatto ammontare, ai fini dell'eventuale successivo sequestro nei limiti previsti dalla normativa vigente.[…]
In data 29/11/2023 l comunicava alla Guardia di Finanza quanto segue: CP_2 la sig.ra ha diritto a percepire un TFS di importo netto Parte_1 complessivo pari ad Euro 56.992,27# esigibile in due rate.
La prima, pagabile dal 07.05.2024, è di importo pari ad Euro 47.000,34.
La seconda rata, pagabile dal 7/5/2025, è di importo pari ad Euro 9.991,92.
Si rappresenta che lo scrivente apporrà un blocco al Trattamento CP_3 di fine servizio della fino a nuova comunicazione di codesta Pt_1
GDF.[…]
In data 18/12/2023 la Guardia di Finanza notificava decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca per l'importo complessivo di €.56.992,27,
“riconducibile a TFS maturato e non ancora percepito dalla sig.ra Parte_1
” e attualmente nella disponibilità dell sede Provinciale di
[...] CP_2
Bari” (cioè per l'intera prestazione previdenziale maturata).[…]
In data 21 marzo 2024, la Guardia di Finanza notificava all verbale di CP_2 dissequestro parziale dell'importo di Euro 45.593,82 riconducibili ai quattro/quinti del TFS maturato e non ancora percepito dalla sig.ra
.[…]”. Parte_1
Sicché, l , in esecuzione del provvedimento di dissequestro CP_3 parziale per 4/5 del TFS della istante, ha provveduto a liquidare in favore della le corrispondenti somme, già al netto delle ritenute di Pt_1 legge, con prima rata di €. 35.601,90 come da mandato n. 565 del 11/6/2024
e con seconda rata di €. 9.991,92 come da mandato n. 101964 del 2/5/2025
(cfr. documentazione in atti). Né v'è specifica contestazione sul punto.
Ciò posto, ritiene la decidente che, sul punto, debba essere dichiarata la parziale cessata materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Pertanto, considerato che nel caso in esame l ha provveduto al CP_2 pagamento corrispondente a 4/5 del TFS domandato dalla odierna istante, deve essere dichiarata sul punto la parziale cessata materia del contendere.
Per il restante quinto, pacificamente di importo lordo pari ad € 11.398,45,
l ha rappresentato che non è stato liquidato e, quindi, legittimamente CP_2 trattenuto in quanto ancora oggetto di sequestro, contestando quindi la sussistenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente.
Orbene, in ordine alla somma residua pari ad € 11.398,45 (1/5 residuo di
TFS), ritiene la scrivente che la sussistenza del sequestro preventivo sul restante quinto del TFS, maturato e non ancora percepito dalla ricorrente, non impedisce l'accertamento del credito vantato, a tale titolo, dalla ricorrente nei confronti dell Al più, la sussistenza del sequestro de CP_2 quo potrebbe presentare effetti ostativi in fase esecutiva del credito.
Conseguentemente, l deve essere condannata al pagamento in favore CP_2 della ricorrente dell'importo lordo di €11.398,45 (corrispondente al residuo quinto) a titolo di TFS, oltre oneri di legge.
In definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della particolarità ed opinabilità delle questioni trattate nonché dell'accoglimento parziale del ricorso, appare equo compensare integralmente le spese tra tutte le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-dichiara la parziale cessata materia del contendere nei confronti dell e, per l'effetto, condanna l al pagamento in favore della CP_2 CP_2 sig.ra dell'importo lordo di € 11.398,45 a titolo di TFS residuo, Pt_1 oltre oneri di legge;
-rigetta nel resto il ricorso;
-compensa le spese.
Bari, 28.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)