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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5483 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 35444 del 2024, vertente
TRA Parte_1 P. IVA n. P.IVA 1 ), con sede legale in Milano, alla Via Brera n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Degli Aprutini n. 29 presso lo studio dell'Avv. David Paul Di Lallo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F./P.IVA P.IVA_2 "in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Villa d'Almé (BG), Via Ripa n.42, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
Ratti del Foro di Bergamo, con studio in Romano di Lombardia (BG), Via G.E. Schivardi n.26, presso il quale elegge domicilio;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11712/2024 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09.10.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11712/2024, emesso, su ricorso della società Controparte_1 dal
Tribunale di Milano in data 07.08.2024 (pubblicato in data 28.08.2024 e notificato il 2.09.2024), con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro 231.000,36 (oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio), quale corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili commissionati da Pt_1
[...] presso il cantiere di IO (BG), via Pascoletto 14.
Parte opponente, in particolare, eccepiva l'assenza di prova del credito azionato, fondato solo su generiche fatture emesse dall'opposta, senza alcuna specificazione degli interventi eseguiti, e l'inesigibilità dello stesso, essendo il corrispettivo dei lavori subordinato alla liquidazione del credito in favore di Parte_1 quale general contractor.
Pertanto, l'opponente chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di dichiararsi la nullità e/o revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando quanto sostenuto ed eccepito da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza del 07.05.2025, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo chiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., rigettava le istanze istruttorie di parte opposta e rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02.07.2025, ove la causa veniva riservata per la decisione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre premettere innanzitutto come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di
-
cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del fatto costitutivo del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno
2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con conseguente relevatio ab onere probandi nei confronti della parte che ha allegato il fatto non contestato.
Ciò premesso, nel caso in esame, a sostegno della propria pretesa creditoria, la società opposta ha prodotto in giudizio il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti, i certificati di pagamento sottoscritti dall'Ente Certificatore (APE s.r.l.) incaricato dall'opponente, previa verifica dei lavori effettuati, le fatture ed estratto autentico delle scritture contabili (v. docc. 9-10-13 fascicolo opposta).
Peraltro, dalla corrispondenza tra le parti allegata dall'opposta e non specificamente disconosciuta dall'opponente, emerge come Parte_1 a fronte delle richieste di pagamento dell'opposta, evidenzi soltanto l'esistenza di difficoltà nella cessione dei crediti fiscali al fine di ottenere la relativa liquidazione, come previsto dalla normativa in materia di incentivi c.d. CP_2 ed Ecobonus,
senza contestare in alcun modo l'esecuzione dei lavori e i corrispettivi pretesi da Controparte_1
[...] (v. doc. 11 e doc.
5-6 fascicolo monitorio)
L'opponente, anche nel presente giudizio, non ha contestato il titolo contrattuale posto a fondamento del credito azionato da né l'avvenuta realizzazione delle opere in Controparte_1
esecuzione del contratto.
Del tutto pretestuose sono le contestazioni relative alla genericità delle fatture emesse dall'opposta, contenenti comunque il riferimento ai lavori di consolidamento antisismico di condomini ed immobili unifamiliari (nell'ambito della normativa di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n.34/2020) presso il cantiere di IO (BG), via Pascoletto 14, e alla inesigibilità del credito, non risultando dal contratto in atti che il pagamento dei corrispettivi era subordinato alla monetizzazione/liquidazione del credito fiscale in favore di Parte_1
L'opposta creditrice, dunque, ha documentato l'esistenza del titolo contrattuale e l'adempimento delle prestazioni contrattuali e alcuna specifica contestazione è stata operata dall'opponente circa il quantum della pretesa creditoria.
Pertanto, non avendo provato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione, Pt_1
[...] è tenuta a corrispondere l'importo ingiunto. L'opposizione, pertanto, va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 147/2022, tenuto conto del valore di causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
"1) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse di Parte_1 per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 11712/2024 del Tribunale di Milano;
2) CO l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 8.500,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 02 luglio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale, visto l'art. 281 sexies c.p.c.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 35444 del 2024, vertente
TRA Parte_1 P. IVA n. P.IVA 1 ), con sede legale in Milano, alla Via Brera n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Degli Aprutini n. 29 presso lo studio dell'Avv. David Paul Di Lallo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F./P.IVA P.IVA_2 "in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede in Villa d'Almé (BG), Via Ripa n.42, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
Ratti del Foro di Bergamo, con studio in Romano di Lombardia (BG), Via G.E. Schivardi n.26, presso il quale elegge domicilio;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11712/2024 del Tribunale di Milano.
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09.10.2024, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11712/2024, emesso, su ricorso della società Controparte_1 dal
Tribunale di Milano in data 07.08.2024 (pubblicato in data 28.08.2024 e notificato il 2.09.2024), con il quale le si ingiungeva di pagare la somma di euro 231.000,36 (oltre interessi moratori e le spese del procedimento monitorio), quale corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili commissionati da Pt_1
[...] presso il cantiere di IO (BG), via Pascoletto 14.
Parte opponente, in particolare, eccepiva l'assenza di prova del credito azionato, fondato solo su generiche fatture emesse dall'opposta, senza alcuna specificazione degli interventi eseguiti, e l'inesigibilità dello stesso, essendo il corrispettivo dei lavori subordinato alla liquidazione del credito in favore di Parte_1 quale general contractor.
Pertanto, l'opponente chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di dichiararsi la nullità e/o revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze di lite.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando quanto sostenuto ed eccepito da controparte e concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed espletata la prima udienza di comparizione, il Giudice, con ordinanza del 07.05.2025, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo chiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., rigettava le istanze istruttorie di parte opposta e rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02.07.2025, ove la causa veniva riservata per la decisione.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Occorre premettere innanzitutto come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di
-
cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del fatto costitutivo del credito, ed a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto quella degli eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno
2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Sempre in tema di principi generali in materia di onere probatorio, va poi ricordato che il primo comma dell'art. 115 c.p.c. dispone che «salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita», con conseguente relevatio ab onere probandi nei confronti della parte che ha allegato il fatto non contestato.
Ciò premesso, nel caso in esame, a sostegno della propria pretesa creditoria, la società opposta ha prodotto in giudizio il contratto di subappalto sottoscritto tra le parti, i certificati di pagamento sottoscritti dall'Ente Certificatore (APE s.r.l.) incaricato dall'opponente, previa verifica dei lavori effettuati, le fatture ed estratto autentico delle scritture contabili (v. docc. 9-10-13 fascicolo opposta).
Peraltro, dalla corrispondenza tra le parti allegata dall'opposta e non specificamente disconosciuta dall'opponente, emerge come Parte_1 a fronte delle richieste di pagamento dell'opposta, evidenzi soltanto l'esistenza di difficoltà nella cessione dei crediti fiscali al fine di ottenere la relativa liquidazione, come previsto dalla normativa in materia di incentivi c.d. CP_2 ed Ecobonus,
senza contestare in alcun modo l'esecuzione dei lavori e i corrispettivi pretesi da Controparte_1
[...] (v. doc. 11 e doc.
5-6 fascicolo monitorio)
L'opponente, anche nel presente giudizio, non ha contestato il titolo contrattuale posto a fondamento del credito azionato da né l'avvenuta realizzazione delle opere in Controparte_1
esecuzione del contratto.
Del tutto pretestuose sono le contestazioni relative alla genericità delle fatture emesse dall'opposta, contenenti comunque il riferimento ai lavori di consolidamento antisismico di condomini ed immobili unifamiliari (nell'ambito della normativa di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n.34/2020) presso il cantiere di IO (BG), via Pascoletto 14, e alla inesigibilità del credito, non risultando dal contratto in atti che il pagamento dei corrispettivi era subordinato alla monetizzazione/liquidazione del credito fiscale in favore di Parte_1
L'opposta creditrice, dunque, ha documentato l'esistenza del titolo contrattuale e l'adempimento delle prestazioni contrattuali e alcuna specifica contestazione è stata operata dall'opponente circa il quantum della pretesa creditoria.
Pertanto, non avendo provato l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'obbligazione, Pt_1
[...] è tenuta a corrispondere l'importo ingiunto. L'opposizione, pertanto, va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 147/2022, tenuto conto del valore di causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così provvede:
"1) RIGETTA l'opposizione avanzata nell'interesse di Parte_1 per l'effetto, conferma integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 11712/2024 del Tribunale di Milano;
2) CO l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 8.500,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Milano, 02 luglio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale