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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MO OV BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3996/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9011800007 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 luglio 2025, il signor Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TF9011800007/2025 relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Controlli – determinava in capo al ricorrente un reddito complessivo pari a € 528.385,64, includendo € 525.322,50 quali proventi illeciti ex art. 14, comma 4, L. 537/1993 (pari al 50% del presunto risparmio d'imposta IVA indebitamente detratta dalla società Società_1 S.r.l., per € 1.050.645,00 complessivi: € 1.046.613,01 riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti con Società_2 S.r.l. e € 4.031,99 per restanti acquisti). Il ricorrente deduceva, tra l'altro: (a) difetto di sottoscrizione dell'atto ai sensi dell'art. 42 DPR 600/1973; (b) illegittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario per carenza di motivazione sul fondato pericolo per la riscossione (art. 11 DPR 602/1973); (c) mancato contraddittorio preventivo (art.
6-bis L. 212/2000); (d) inesistenza di provento illecito personale e carenza di “pretium sceleris”; (e) assenza di prova di flussi/ arricchimento personale;
(f) effettività delle operazioni, pagamenti tracciati e assenza di dolo o colpa grave;
(g) violazione del principio di separatezza tra società e socio/amministratore; (h) violazione dell'art. 2697 c.
c..
Quindi chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria di onorari e spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, sostenendo: la validità della delega di firma;
la legittimità del ruolo straordinario e la deroga al contraddittorio per la natura fraudolenta dei rilievi;
la tassabilità del provento illecito in capo al socio unico/amministratore e la non necessità di prova della percezione materiale;
la fondatezza dell'accertamento basata su istruttoria e presunzioni.
Quindi chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria di onorari e spese.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, ribadendo l'insussistenza del periculum e della prova di arricchimento personale, nonché l'arbitrarietà della quantificazione al 50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Sottoscrizione dell'avviso di accertamento (art. 42, DPR 600/1973)
La doglianza è infondata. Secondo diritto vivente, la delega di firma integra un potere di natura interna che legittima la sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario delegato, purché nell'atto risultino menzionati il potere delegatorio e la qualifica del sottoscrittore, idonea a verificarne la legittimazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ufficio. Non è richiesta l'indicazione nominativa del delegato ove sia possibile individuare la posizione/qualifica del sottoscrittore e, per tal via, il relativo potere.
2) Iscrizione a ruolo straordinario e contraddittorio preventivo
L'iscrizione nei ruoli straordinari (artt. 11, comma 3, e 15-bis, DPR 602/1973) costituisce misura cautelare eccezionale, ammissibile solo a fronte di un fondato pericolo per la riscossione, da motivare specificamente anche mediante rinvio per relationem a elementi concreti e attuali. La legittimità del ruolo straordinario è derivata e dipende dalla legittimità dell'atto impositivo presupposto;
essa non si sottrae agli effetti di pronuncia demolitoria (anche non definitiva) che colpisca l'atto presupposto (Cass., SS.UU., 758/2017).
La cartella che non espliciti – neppure per relationem – le ragioni fattuali del periculum (quali atti di depauperamento, dismissioni, occultamento di beni, trasferimenti anomali) è viziata per difetto di motivazione e, correlativamente, non può legittimare la deroga al contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art.
6-bis,
L. 212/2000.
Applicazione al caso: il mero richiamo alla “natura fraudolenta dei rilievi” integra una formula di stile priva di contenuto concreto e non soddisfa l'onere motivazionale richiesto dall'ordinamento.
3) Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova, buona fede e diligenza (diritto UE e diritto interno) a) Linea unionale. La CGUE ha stabilito che il diritto di detrazione/esenzione IVA non può essere negato al soggetto passivo che non sapeva né poteva sapere, sulla base di fattori oggettivi, di partecipare a una frode
(cd. dottrina Kittel); esso dev'essere invece negato quando risulti che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode, avuto riguardo alle cautele esigibili (Optigen, cause riunite C-354/03, C-355/03, C-484/03; Kittel, C-439/04, C-440/04). E' escluso il diniego fondato su meri sospetti (Bonik, C-285/11) e l'indirizzo di rigore opera anche in assenza di espressa base normativa interna
(Italmoda, C-131/13).
b) Linea nazionale. In coerenza, la Cassazione richiede che l'Amministrazione provi sia la fittizietà
(soggettiva) del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità dell'acquirente rispetto alla frode;
solo in esito a tale prova si trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare massima diligenza e buona fede. La regolarità contabile e la tracciabilità dei pagamenti non sono, di per sé, decisive. (vedi Cass., 5.4.2019, n. 9588; Cass.,
22.2.2024, n. 14102; Cass., 16.2.2023, n. 4647; Cass., 5.8.2022, n. 24471).
c) Applicazione al caso. Gli elementi addotti (DDT con caselle non barrate;
ordini su fogli non formalizzati;
pregresso rapporto con il fornitore) non integrano prova della consapevolezza del contribuente;
difettano altresì flussi finanziari anomali o indicatori di arricchimento personale da cui ne discende che l'onere probatorio dell'Ufficio non risulta assolto.
4) Cessioni intracomunitarie: prova dell'uscita fisica e prevalenza dei requisiti sostanziali (UE)
Ai fini dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, grava sull'operatore la prova dell'uscita fisica dei beni dal territorio dello Stato (CGUE, Teleos, C-409/04); tuttavia, l'operatore che abbia adottato misure ragionevoli e sia stato indotto in errore incolpevolmente non può essere retroattivamente privato del beneficio. La sola cancellazione retroattiva della partita IVA del cessionario estero legittimi il diniego del regime;
occorre una verifica oggettiva dell'uscita dei beni in applicazione della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali e il divieto di dinieghi sproporzionati quando l'operazione sia, nella sostanza, intracomunitaria.
5) Provento illecito (art. 14, L. 537/1993) e imputazione personale (diritto UE e diritto interno)
La tassazione dei proventi illeciti postula la prova di una nuova ricchezza effettivamente acquisita dal contribuente;
sono inammissibili automatismi di traslazione del risparmio d'imposta societario al socio/ amministratore. E' consentito il diniego di benefici IVA al soggetto consapevole anche senza base interna specifica, ma non legittima l'attribuzione automatica di vantaggi a persone fisiche in difetto di prova puntuale.
La Corte di cassazione esige, per imputare sanzioni/vantaggiall'amministratore di fatto, riscontri idonei a escludere la vitalità della società e a qualificarla come schermo/cartiera; diversamente, la responsabilità resta in capo all'ente. L'ordinanza n. 26511/2024 ribadisce che le sanzioni possono colpire la persona fisica solo ove la società risulti fittizia e strumentale, sulla base di un quadro probatorio concreto. Nel caso in esame non emergono elementi idonei a escludere la vitalità di Società_1 S.r.l. né prove di proventi personali in capo al ricorrente;
la quantificazione forfetaria del 50% del risparmio IVA è arbitraria e contraria ai principi di personalità e capacità contributiva.
6) Separatezza tra società e socio/amministratore
La società di capitali è autonomo centro di imputazione di redditi e obblighi. In assenza di prova della fittizietà dell'ente ovvero del trasferimento di utilità alla persona fisica, non è consentita l'imputazione al socio/ amministratore del risparmio d'imposta maturato in capo alla società. Tale principio, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è coerente con i canoni unionali in tema di proporzionalità e personalità della responsabilità.
Per i vizi procedimentali (difetto di motivazione del ruolo straordinario e omissione del contraddittorio di cui all'art.
6-bis, L. 212/2000), per la mancanza di prova del provento illecito personale e della consapevolezza del ricorrente in ordine a operazioni soggettivamente inesistenti, e alla luce dei principi unionali e della giurisprudenza nazionale, il ricorso dev'essere accolto con annullamento dell'avviso impugnato.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese, avuto riguardo alla complessità e al non univoco coordinamento tra principi unionali e criteri nazionali. La motivazione in deroga al principio di soccombenza è conforme all'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e alla giurisprudenza sull'obbligo di motivazione espressa delle ragioni di compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese. Salerno, 15 gennaio 2026 il Relatore Il Presidente Luigi Guadagni
NI AT De ON
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MO OV BATTISTA, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
RINALDI ERMINIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3996/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9011800007 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 luglio 2025, il signor Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TF9011800007/2025 relativo all'anno d'imposta 2018, con cui l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Controlli – determinava in capo al ricorrente un reddito complessivo pari a € 528.385,64, includendo € 525.322,50 quali proventi illeciti ex art. 14, comma 4, L. 537/1993 (pari al 50% del presunto risparmio d'imposta IVA indebitamente detratta dalla società Società_1 S.r.l., per € 1.050.645,00 complessivi: € 1.046.613,01 riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti con Società_2 S.r.l. e € 4.031,99 per restanti acquisti). Il ricorrente deduceva, tra l'altro: (a) difetto di sottoscrizione dell'atto ai sensi dell'art. 42 DPR 600/1973; (b) illegittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario per carenza di motivazione sul fondato pericolo per la riscossione (art. 11 DPR 602/1973); (c) mancato contraddittorio preventivo (art.
6-bis L. 212/2000); (d) inesistenza di provento illecito personale e carenza di “pretium sceleris”; (e) assenza di prova di flussi/ arricchimento personale;
(f) effettività delle operazioni, pagamenti tracciati e assenza di dolo o colpa grave;
(g) violazione del principio di separatezza tra società e socio/amministratore; (h) violazione dell'art. 2697 c.
c..
Quindi chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria di onorari e spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, sostenendo: la validità della delega di firma;
la legittimità del ruolo straordinario e la deroga al contraddittorio per la natura fraudolenta dei rilievi;
la tassabilità del provento illecito in capo al socio unico/amministratore e la non necessità di prova della percezione materiale;
la fondatezza dell'accertamento basata su istruttoria e presunzioni.
Quindi chiedeva l'accoglimento del ricorso con vittoria di onorari e spese.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, ribadendo l'insussistenza del periculum e della prova di arricchimento personale, nonché l'arbitrarietà della quantificazione al 50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Sottoscrizione dell'avviso di accertamento (art. 42, DPR 600/1973)
La doglianza è infondata. Secondo diritto vivente, la delega di firma integra un potere di natura interna che legittima la sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario delegato, purché nell'atto risultino menzionati il potere delegatorio e la qualifica del sottoscrittore, idonea a verificarne la legittimazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ufficio. Non è richiesta l'indicazione nominativa del delegato ove sia possibile individuare la posizione/qualifica del sottoscrittore e, per tal via, il relativo potere.
2) Iscrizione a ruolo straordinario e contraddittorio preventivo
L'iscrizione nei ruoli straordinari (artt. 11, comma 3, e 15-bis, DPR 602/1973) costituisce misura cautelare eccezionale, ammissibile solo a fronte di un fondato pericolo per la riscossione, da motivare specificamente anche mediante rinvio per relationem a elementi concreti e attuali. La legittimità del ruolo straordinario è derivata e dipende dalla legittimità dell'atto impositivo presupposto;
essa non si sottrae agli effetti di pronuncia demolitoria (anche non definitiva) che colpisca l'atto presupposto (Cass., SS.UU., 758/2017).
La cartella che non espliciti – neppure per relationem – le ragioni fattuali del periculum (quali atti di depauperamento, dismissioni, occultamento di beni, trasferimenti anomali) è viziata per difetto di motivazione e, correlativamente, non può legittimare la deroga al contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art.
6-bis,
L. 212/2000.
Applicazione al caso: il mero richiamo alla “natura fraudolenta dei rilievi” integra una formula di stile priva di contenuto concreto e non soddisfa l'onere motivazionale richiesto dall'ordinamento.
3) Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova, buona fede e diligenza (diritto UE e diritto interno) a) Linea unionale. La CGUE ha stabilito che il diritto di detrazione/esenzione IVA non può essere negato al soggetto passivo che non sapeva né poteva sapere, sulla base di fattori oggettivi, di partecipare a una frode
(cd. dottrina Kittel); esso dev'essere invece negato quando risulti che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode, avuto riguardo alle cautele esigibili (Optigen, cause riunite C-354/03, C-355/03, C-484/03; Kittel, C-439/04, C-440/04). E' escluso il diniego fondato su meri sospetti (Bonik, C-285/11) e l'indirizzo di rigore opera anche in assenza di espressa base normativa interna
(Italmoda, C-131/13).
b) Linea nazionale. In coerenza, la Cassazione richiede che l'Amministrazione provi sia la fittizietà
(soggettiva) del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità dell'acquirente rispetto alla frode;
solo in esito a tale prova si trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare massima diligenza e buona fede. La regolarità contabile e la tracciabilità dei pagamenti non sono, di per sé, decisive. (vedi Cass., 5.4.2019, n. 9588; Cass.,
22.2.2024, n. 14102; Cass., 16.2.2023, n. 4647; Cass., 5.8.2022, n. 24471).
c) Applicazione al caso. Gli elementi addotti (DDT con caselle non barrate;
ordini su fogli non formalizzati;
pregresso rapporto con il fornitore) non integrano prova della consapevolezza del contribuente;
difettano altresì flussi finanziari anomali o indicatori di arricchimento personale da cui ne discende che l'onere probatorio dell'Ufficio non risulta assolto.
4) Cessioni intracomunitarie: prova dell'uscita fisica e prevalenza dei requisiti sostanziali (UE)
Ai fini dell'esenzione delle cessioni intracomunitarie, grava sull'operatore la prova dell'uscita fisica dei beni dal territorio dello Stato (CGUE, Teleos, C-409/04); tuttavia, l'operatore che abbia adottato misure ragionevoli e sia stato indotto in errore incolpevolmente non può essere retroattivamente privato del beneficio. La sola cancellazione retroattiva della partita IVA del cessionario estero legittimi il diniego del regime;
occorre una verifica oggettiva dell'uscita dei beni in applicazione della prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali e il divieto di dinieghi sproporzionati quando l'operazione sia, nella sostanza, intracomunitaria.
5) Provento illecito (art. 14, L. 537/1993) e imputazione personale (diritto UE e diritto interno)
La tassazione dei proventi illeciti postula la prova di una nuova ricchezza effettivamente acquisita dal contribuente;
sono inammissibili automatismi di traslazione del risparmio d'imposta societario al socio/ amministratore. E' consentito il diniego di benefici IVA al soggetto consapevole anche senza base interna specifica, ma non legittima l'attribuzione automatica di vantaggi a persone fisiche in difetto di prova puntuale.
La Corte di cassazione esige, per imputare sanzioni/vantaggiall'amministratore di fatto, riscontri idonei a escludere la vitalità della società e a qualificarla come schermo/cartiera; diversamente, la responsabilità resta in capo all'ente. L'ordinanza n. 26511/2024 ribadisce che le sanzioni possono colpire la persona fisica solo ove la società risulti fittizia e strumentale, sulla base di un quadro probatorio concreto. Nel caso in esame non emergono elementi idonei a escludere la vitalità di Società_1 S.r.l. né prove di proventi personali in capo al ricorrente;
la quantificazione forfetaria del 50% del risparmio IVA è arbitraria e contraria ai principi di personalità e capacità contributiva.
6) Separatezza tra società e socio/amministratore
La società di capitali è autonomo centro di imputazione di redditi e obblighi. In assenza di prova della fittizietà dell'ente ovvero del trasferimento di utilità alla persona fisica, non è consentita l'imputazione al socio/ amministratore del risparmio d'imposta maturato in capo alla società. Tale principio, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, è coerente con i canoni unionali in tema di proporzionalità e personalità della responsabilità.
Per i vizi procedimentali (difetto di motivazione del ruolo straordinario e omissione del contraddittorio di cui all'art.
6-bis, L. 212/2000), per la mancanza di prova del provento illecito personale e della consapevolezza del ricorrente in ordine a operazioni soggettivamente inesistenti, e alla luce dei principi unionali e della giurisprudenza nazionale, il ricorso dev'essere accolto con annullamento dell'avviso impugnato.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese, avuto riguardo alla complessità e al non univoco coordinamento tra principi unionali e criteri nazionali. La motivazione in deroga al principio di soccombenza è conforme all'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e alla giurisprudenza sull'obbligo di motivazione espressa delle ragioni di compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese. Salerno, 15 gennaio 2026 il Relatore Il Presidente Luigi Guadagni
NI AT De ON