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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/11/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
23/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel.
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Nel procedimento vertente tra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 256 co. 5 CCII la Liquidazione Giudiziale n. 11/2024 della Parte_1
(aperta dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 15 del 21.03.2024 ; c.f./p.i. ),
[...] P.IVA_1 in persona del curatore, elettivamente domiciliata in Santa Marinella alla Via Valdambrini n. 24/H, presso lo studio dell'avvocato Andrea Nocera (C.F. , che la rappresenta e C.F._1 difende, chiedeva al Tribunale di dichiarare, in estensione, l'apertura della liquidazione giudiziale della “supersocieta' di fatto” di cui l' faceva parte, e dei suoi residui soci Parte_1 occulti illimitatamente responsabili, individuati in: 1) (c.f. Controparte_1
); 2) (c.f. ; 3) (c.f. C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
; 4) (c.f. ); 5) C.F._4 Parte_4 C.F._5 [...]
(c.f. ; 6) c.f. . CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
I resistenti, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sceglievano di non costituirsi. All'udienza svoltasi dinanzi al Giudice delegato alla trattazione compariva personalmente unicamente il quale riferiva la propria estraneità Parte_4 rispetto alle vicende che hanno visto coinvolte le società di capitali riferibili ai membri della famiglia della moglie. In via pregiudiziale accerta il Tribunale la propria competenza territoriale, atteso che questa si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dall'art. 28 CCII e dall'art. 40 c.p.c. e costituendo l'apertura della liquidazione giudiziale della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l'occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto (principio esplicitato dalla Suprema
Corte in tema di fallimento, ma applicabile per analogia anche al caso di specie;
cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 4712 del 22/02/2021).
2. Premette il Tribunale che l'art. 256 co. 5 CCII, sostanzialmente ricalcante la precedente disciplina dettata dall'art. 147 L.F., prevede che la liquidazione giudiziale possa essere estesa allorquando risulta che l'impresa debitrice è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società in questione è socio illimitatamente responsabile.
La giurisprudenza individua i rigorosi presupposti di tale estensione nella concomitante sussistenza dei seguenti elementi: 1) esercizio in comune dell'attività economica;
2) l'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali); 3) l'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11604 del 03/05/2025; Cass. n. 4784/2023). In sostanza, la cosiddetta supersocietà di fatto è caratterizzata dal perseguimento di un comune intento sociale da parte delle società di capitali e delle persone fisiche che fanno parte della relativa compagine.
In tale quadro, deve altresì tenersi conto che l'insolvenza della supersocietà deve essere tenuta distinta rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante;
è dunque necessario l'accertamento della sua specifica insolvenza (cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, ordinanza n. 6030 del 04/03/2021; Rv. 660781 - 01).
Venendo alla concreta applicazione dei principi appena enunciati, ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione versata in atti, possa ritenersi accertata l'esistenza di una supersocietà di fatto come prospettata dalla liquidazione giudiziale , con l'esclusione dalla Parte_1 compagine sociale di La supersocietà, in effetti, come prospettato dalla Parte_4 curatela ricorrente, appare molto più estesa rispetto a quella oggetto di accertamento del presente procedimento, poiché, secondo le evidenze documentali, coinvolgeva anche altre società di capitali
(più avanti indicate) che ad oggi risultano tuttavia cancellate ovvero a loro volta già sottoposte a fallimento. La circostanza viene in rilevo nell'esame dei passaggi patrimoniali che sono avvenuti all'interno della compagine oggetto del presente esame poiché, talvolta, le società oggi cancellate ovvero fallite fungevano da raccordo tra la e i soggetti odierni resistenti. Parte_1
Minimo comune determinatore risiede nel fatto che tutte le società di capitali coinvolte erano riconducibili alla famiglia Pt_3 A quanto sopra si aggiunga che, ad eccezione della , le numerose società nel tempo Parte_1 coinvolte avevano il medesimo oggetto sociale, ossia la somministrazione di cibo e bevande al pubblico. Inoltre, quasi tutte hanno stabilito la propria sede presso gli Immobili di Via IN km
18.500 Capena o, in minoranza, presso gli immobili di Via della Mola Saracena 4 Capena, edifici entrambi edificati sui terreni della (altra società riconducibile alla famiglia Parte_5 [...]
come si vedrà). Pt_3
2.1 Venendo all'esame dei presupposti sopra elencati, in primo luogo deve ritenersi sussistente il profilo dell'esercizio in comune dell'attività economica e vincolo di collaborazione tra soci.
Quanto alla composizione della compagine sociale e al profilo gestorio, si osserva che la
[...]
è stata costituita nel 2012 dai soci (genero di CP_2 Parte_4 Parte_3 padre di e , inizialmente amministrata dagli stessi e, a far data dal Parte_6 Parte_7
01.07.2019, amministrata da il quale in data 08.09.2020 ne diveniva anche socio Parte_3
(25% C.S.), rilevando le quote del predetto (le restanti quote del 25 % erano state Parte_7 acquistate dalla cognata ). Sia sotto il profilo gestorio che sotto quello della Controparte_1 composizione della compagine sociale appare quindi manifesto il collegamento sia con la amministrata da socia per il 50%, mentre il Parte_1 Controparte_1 restante 50% delle quote era detenuto da (moglie di , sia con la Parte_2 Parte_3
allo stato amministrata da e partecipata da Controparte_3 Parte_2 Pt_3
e
[...] Controparte_1
Dunque, quanto alle persone fisiche coinvolte, si osserva che: fratello di Parte_3 Pt_8
(deceduto e precedentemente coinvolto sotto un profilo anche gestorio, marito di
[...] [...]
), risulta essere stato formalmente socio e amministratore della SE SR e socio (50 CP_1
% C.S.) della e allo stato risulta formalmente socio e amministratore Controparte_3 della , moglie di risulta allo stato Controparte_2 Controparte_1 Parte_8 formalmente socia e amministratrice della (50 % C.S.), socia della Parte_1
(50% C.S.), e in passato risulta essere stata socia (25 % C.S.) e Controparte_3 amministratrice della socia e amministratrice della Feronia Multi Center SR, Controparte_2 nonché socia e amministratore della SE SR e della CF Multi TR ON SR;
Pt_2
moglie di risulta allo stato formalmente socia e amministratrice della
[...] Parte_3
(50 % C.S.), socia (50% C.S.) e amministratrice unica della Parte_1 [...]
, e in passato risulta essere stata socia e amministratrice della Feronia Multi Center SR, CP_3 delegata alla somministrazione della Food Service 2001 SR, delegata alla somministrazione della
SE SR, socia e amministratrice della CF Multi TR ON SR;
Parte_4
, coniuge di , figlia di e , risulta allo stato socio
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_2 (50% C.S.) della promissario acquirente dei beni immobili usucapiti dal suocero Controparte_2
(relativi alla esecuzione immobiliare 3677/2009) alla Parte_1
Quanto alle sedi delle società coinvolte, si evidenzia che la , pur avendo stabilito la Controparte_2 propria sede legale presso lo studio professionale , sito in DO, aveva invece la CP_4 sede amministrativa e operativa in Capena alla via IN km 18.500, coincidente con la sede della ove quest'ultima svolgeva l'attività di struttura ricettiva. La circostanza Parte_1
è stata verificata personalmente dal curatore durante le operazioni di ricognizione sommaria del
25.03.2024 e relativi rilievi fotografici versati agli atti del fascicolo della liquidazione giudiziale
11/2024; segnatamente, l'insegna è risultata affissa su una enorme struttura Controparte_2 impiantata a terra e ben visibile da decine di metri di distanza percorrendo la via IN all'altezza del km 18.500; inoltre, sulla cassetta postale di ingresso alla struttura ricettiva della Parte_1
l'unica denominazione/ragione sociale indicata è proprio quella della .
[...] Controparte_2
Si evidenzia, inoltre, che con un contratto di comodato d'uso gratuito (allegato n. 48 del fascicolo di parte ricorrente) sottoscritto in data 01.03.2014 tra la e la Parte_1 Controparte_2
[... la prima (comodante) ha concesso alla seconda (comodataria) in uso totalmente gratuito il suddetto complesso commerciale di via IN km 18.500,00 costituito da un fabbricato cat. D 8 di 1.646,97 mq circa, servizi compresi, con circostante terreno di mq 34.920 ad uso parcheggio e zona verde, per la durata di 12 anni, dal 01.03.2014 al 31.12.2026. Tale compendio immobiliare, si rileva incidentalmente, era pervenuto alla (con quote di proprietà di Parte_9
e ). Controparte_1 Parte_2
Tale accordo contrattuale tradiva con evidenza l'oggetto sociale della , che avrebbe Parte_1 dovuto trarre i propri profitti proprio dalla “attività immobiliare ed edilizia in genere, l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di terreni e di immobili in genere…”
L'atto di comodato veniva poi risolto prima della scadenza, nel 2016, dopo l'emissione della sentenza n. 1792/2015 emessa dal Tribunale di Tivoli, con la quale i beni oggetto dello stesso venivano usucapiti dal socio occulto (come si verrà a dire), il quale da comodatario era dunque Parte_3 divenuto proprietario. I medesimi locali di Via IN km 18.500, furono dallo stesso successivamente concessi in comodato d'uso gratuito alla azienda come si evince Controparte_2 dal contratto del 17.02.2017.
Altro elemento rilevante al fine di accertare l'esercizio in comune dell'attività economica è il seguente: nel 2007 la SE SR cedeva alla (società anche essa, come si evince CP_5 della visura storica estratta dal Registro delle Imprese, collegata alle società anzidette e dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 18.07.2019, amministrata da , sorella di Persona_1 [...]
), beni mobili strumentali. Non si ha evidenza del pagamento del corrispettivo. CP_1 Esaminando contestualmente i beni strumentali ceduti in locazione nel 2017 dalla Controparte_2 alla si ha evidenza della corrispondenza-coincidenza esistente tra molti di essi;
Parte_10 indica la curatela, a titolo di esempio, non esaustivo: n. 1 affettatrice verticale;
n. 4 cucina a gas 4 fuochi;
n. 2 cuoci pasta a gas;
n. 1 pentolone gas lt 150; n. 1 brasiera gas 80 LT;
n. 1 Fry Top Gas
Liscio; n. 1 Fry Top Gas Rigato;
n. 2 friggitrice gas;
n. 1 tritacarne;
n. 1 pelapatate dito;
n. 2 lavatoio armadietto;
n. 1 forno a convenzione gas vapore;
n. 1 abbattitore temperatura;
n. 1 cella prefabbricata
+2+8; n. 1 cella prefabbricata +2+8; n. 2 banco refrigerato preparazione pizza;
n. 1 impastatrice a spirale;
n. 1 banco reception con angolo tondo;
n 1 banco frigo;
n. 1 scala elettrica per disabili;
n. 9 tavoli in legno per due persone;
n. 10 tavoli in legno da 4 persone;
n. 6 tavoli in legno da 6 persone;
n. 1 vetrina per bibite tavola calda;
n. 3 divani in pelle + tavolo legno salotto;
numerosi altri beni strumentali, di pentolame e stoviglie.
Di fatto, dunque, i beni strumentali della venivano convogliati, tramite la Parte_1 CP_5 verso la e poi (a titolo oneroso e con beneficio economico per la ) alla Controparte_2 CP_2 Pt_10
attualmente -appunto- esercente l'attività di ristoro presso l'immobile della comodataria
[...]
con contratto di locazione, i cui canoni tuttavia vengono corrisposti al terzo Controparte_2
Controparte_3
Dagli elementi raccolti, in sostanza, emerge che: 1) sia le compagine sociali che gli organi gestori delle società di capitali coinvolte sono tutti ricollegabili all'appannaggio della medesima famiglia, individuabile nel suo primordiale nucleo nei fratelli e e poi nelle rispettive Pt_3 Parte_8 mogli;
2) presso la sede di era operante la la quale Parte_1 Controparte_2 esercitava la propria attività nei locali di proprietà della prima, beneficiando di un comodato d'uso gratuito sino alla declaratoria di usucapione in favore di uno dei soci ( , anch'esso Parte_3
(come si dirà) membro della supersocietà di fatto;
3) la non perseguiva lo Parte_1 scopo di lucro secondo l'oggetto sociale dichiarato nell'atto costitutivo (edilizia, acquisto, vendita e locazione di immobili), occupandosi piuttosto di ricezione e somministrazione di alimenti unitamente ai soci facenti parte della compagine sociale oggetto di accertamento;
4) le società coinvolte facevano uso dei medesimi beni strumentali, che erano interessati da passaggi dall'una all'altra non formalizzati ovvero (quando formalizzati) con cessioni di cui non vi era alcuna evidenza del pagamento del corrispettivo.
Deve evincersi, pertanto, che e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 operavano, di fatto, nel medesimo settore commerciale, così come vi operavano le altre società
[...] coinvolte nell'esercizio dell'attività (tra cui riconducibile anch'essa ai medesimi CP_5 soggetti persone fisiche) e con comune esercizio dell'attività, portata avanti dalle persone fisiche odierne resistenti. 2.2. Quanto al secondo profilo, ossia l'esistenza di un patrimonio comune, si osserva quanto segue.
Emerge dalla documentazione in atti la confusione patrimoniale ed economica tra le persone giuridiche e le persone fisiche coinvolte nella supersocietà di fatto, con esclusione tuttavia di
[...]
. Parte_4
Fulcro centrale del patrimonio comune si rivela essere il grande complesso commerciale sito in
Capena alla via IN km 18.500,00, già sopra descritto, costituito da un fabbricato cat. D 8 di
1.646,97 mq circa, servizi compresi, con circostante terreno di mq 34.920 ad uso parcheggio e zona verde.
L'immobile in questione è stato oggetto di numerosi (e meramente formali) passaggi tra i soggetti interessati, ma sempre destinato all'esercizio commerciale d struttura ricettiva da parte dei medesimi soggetti.
E infatti: circa un mese prima della costituzione della in data 07.09.2001, Parte_1 era stata costituita la società Food Service 2001 SR, c.f. , con sede legale in Via IN P.IVA_4 km 18.500 Capena (anche per tale società e rivestivano la qualifica Controparte_1 Parte_2 di amministratici): per tale società i locali della (a cui il compendio Parte_1 immobiliare era pervenuto dalla sempre riconducibile a e Parte_5 Controparte_1
) furono messi a disposizione a titolo gratuito (non essendo stati rivenuti tramite Parte_2 consultazione del cassetto fiscale della , nel periodo in questione, contratti Parte_1 di locazione). Successivamente, in data 22.03.2005 la CF Multi TR ON SR (costituita nel
1999 sempre da e ) veniva autorizzata dal (come Controparte_1 Parte_2 Parte_11 da documentazione versata in atti) alla somministrazione di cibo e bevande presso i locali della l'utilizzo dei locali in questione avveniva, anche in questo caso, a titolo Parte_1 gratuito. Successivamente, come già sopra menzionato, risulta che con un contratto di comodato d'uso gratuito, sottoscritto in data 01.03.2014 tra la e la la Parte_1 Controparte_2 prima (comodante) ha concesso alla seconda (comodataria) in uso totalmente gratuito il suddetto complesso commerciale di via IN km 18.500,00 per la durata di 12 anni, dal 01.03.2014 al
31.12.2026. L'atto di comodato veniva poi risolto prima della scadenza, nel 2016, dopo l'emissione della sentenza n. 1792/2015 emessa dal Tribunale di Tivoli, con la quale i beni oggetto dello stesso venivano usucapiti dal socio occulto L'azione di usucapione venne promossa nella Parte_3 contumacia della in concomitanza dell'inizio di alcune azioni esecutive sull'immobile. Parte_1
I medesimi locali di Via IN km 18.500, furono dallo stesso successivamente concessi in comodato d'uso gratuito alla azienda come si evince dal contratto del 18.02.2017. Controparte_2
Attualmente, i locali risultano locati per attività di ristorazione alla in virtù di Parte_10 contratto di affitto di ramo di azienda del 20.02.2017. I canoni di locazione vengono dalla conduttrice, su richiesta della locataria ( , versati in favore di un “terzo” soggetto, estraneo al Controparte_2 contratto di locazione, la (allo stato amministrata da e Controparte_3 Parte_2 partecipata da e sull' IBAN alla stessa intestato. Parte_3 Controparte_1
Alla luce di quanto sopra esposto, emerge, sostanzialmente, che la proprietà o comunque la disponibilità dell'immobile sito in Via IN km 18.500 sia transitata senza soluzione di continuità tra i vari soggetti facenti parte della compagine sociale della supersocietà, sempre a titolo gratuito, e che sia stata destinata al medesimo scopo commerciale con coinvolgimento delle medesime persone fisiche, andando di fatto a creare una commistione patrimoniale.
Quanto al profilo contabile, si prende atto che nessuna documentazione è stata fornita al curatore dal legale rappresentante legale della Parte_1
Quanto a (coniuge di , figlia di e Parte_4 Parte_6 Parte_3 Pt_2
, si evidenzia che non emerge il requisito della commistione patrimoniale. Il contratto
[...] preliminare di compravendita dell'immobile in via IN, che lo vedeva promissario acquirente, non è stato concluso. Lo stesso risulta meramente socio al 50% della senza alcun Controparte_2 incarico gestorio.
Irrilevante, infine, è la circostanza che sia titolare della ditta individuale Pt_4 Parte_4
(sede legale presso la residenza dei suoceri, Viale A. Gramsci n. 28), atteso che tale ditta appare
[...] estranea alle vicende oggetto del presente procedimento.
2.3 Infine, si riscontra la sussistenza del requisito dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci
Riferisce la curatela ricorrente che dalla documentazione prodotta da un creditore insinuato al passivo della Liquidazione Giudiziale n.11/2024, è stato possibile verificare che per il pagamento di alcune fatture (allegato n. 50 del ricorso) aventi come committente la e la Parte_1
SE SR, , , e , nella qualità Controparte_1 Parte_2 Parte_8 Parte_3 di amministratori delle due società ed in proprio, in data 25.06.2007, sottoscrissero al creditore un riconoscimento di debito, rilasciando effetti cambiari poi non onorati a scadenza. Se ne deduce, come evidenziato dalla curatela, che i soci della supersocietà abbiano suddiviso tra loro i relativi costi operativi, tralasciando quasi del tutto quelli non funzionali all'immediato realizzo dei ricavi, come il pagamento delle imposte e dei contributi (accertata dalla presenza di plurime e consistenti iscrizioni ipotecarie da parte dell'Agente della Riscossione a carico delle persone fisiche , Controparte_1
e ). Parte_2 Parte_3
Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla BCC di Riano si ha evidenza di numerosi prelevamenti in contanti eseguiti dal conto n. 51194 intestato alla , eseguiti da Parte_1 [...]
la quale prelevò in data 30/07/2007, in una unica soluzione, in contanti, dal conto la CP_1 somma di euro 43.100,00 e nei successi due mesi, con altri prelevamenti, la somma complessiva di euro 106.100,00 (senza indicazione di specifiche causali). Anche dalla documentazione prodotta da si ha evidenza di numerosi prelevamenti in contanti eseguiti dai conti intestati alla Controparte_6
senza giustificazione economica. Gli importi prelevati, evidenzia la Parte_1 curatela ricorrente, sono decisamente minori degli importi prelevati dal conto acceso presso la BCC di Riano, ma minori erano anche le somme accreditate sui conti.
I suddetti prelievi, di rilevante importo, appaiono idonei a calcare la commistione patrimoniale e appaiono di fatto destinati a dare provvista al fondo comune, consentendo una partecipazione agli utili da parte delle persone fisiche coinvolte.
Quanto a (coniuge di , figlia di e Parte_4 Parte_6 Parte_3 Pt_2
, lo stesso risulta meramente socio al 50% della senza alcun incarico
[...] Controparte_2 gestorio. Inoltre, non si ha evidenza che abbia contribuito in alcun modo con apporti personali alla costituzione del fondo comune, né risulta aver preso parte alle perdite o a una suddivisone di utili.
3. Appare conclamata l'insolvenza della supersocietà di fatto.
Considerato che il passivo della è già stato accertato nella misura di euro Parte_1
1.408.775,64, si osserva che è stata evidenza documentale data da parte della curatela delle seguenti circostanze:
A) , secondo le dichiarazioni dalla stessa rese al curatore in sede di audizione Controparte_1 del 10.04.2024, percepisce soltanto, da parte dell'INPS, l'assegno sociale di mantenimento, dell'importo di circa 600,00 euro mensili, con i quali mantiene sé stessa ed il proprio figlio, Per_2
Dalle visure catastali e ipotecarie eseguite sul suo nominativo dal curatore, la predetta risulta
[...] intestataria, pro quota, di diversi immobili: quota di 10/40 di immobili categoria C/6, identificati rispettivamente al Foglio 40, part. 111, sub 31, 35 e 38, siti nel Comune di DO, Viale
Gramsci n. 41, Piano S. Su quello distinto dal sub 31, risulta iscritta una ipoteca legale per complessivi euro 3.103.494,82, iscritta in data 18.01.2016 ai nn. 204/1604 per la quota di 10/40. CP_1 risulta poi titolare di quote societarie, tutte riferibili alle predette società e quindi
[...] probabilmente aventi valore pressoché nullo: (quota del 50% C.S.), Controparte_3
AG IN SR (50% C.S.); (50 % C.S.), in parte cedute in pegno, fallita Parte_5 nel 2017 (Fallimento m. 764/2014 Tribunale di Roma, Curatore Avvocato Roberto Breglia), nonché titolare per la piccola quota del 3 % del capitale sociale della BA 81 SR , c.f. P.IVA_5
B) , non è dato sapere quali redditi percepisca (la stessa non ha aderito alla richiesta di Parte_2 convocazione del curatore). Dal punto di vista patrimoniale, dalle visure catastali e ipotecarie eseguite sul suo nominativo dal curatore, la predetta risulta intestataria, pro quota, di diversi immobili: quota di 10/40 di immobili categoria C/6, identificati rispettivamente al Foglio 40, part. 111, sub 31,35 e 38, siti nel Comune di DO, Viale Gramsci n. 41, Piano S 2; della quota di ½ di un terreno
(vigneto) sito nel Comune di Fiano Romano (RM) identificato al Foglio 4, particella 25, are 26, centiare 10, R.D. 7,41, R.A. 17,52; della quota 1/48 di una abitazione cat A/3 sita nel Comune di
EG LA (MI), identificata al Foglio 3, particella 250, sub 705, consistenza 49 mq, rendita
91,10 € con relativa quota di 1/48 della pertinenza C/6 identificata al sub 704, consistenza 3,5 vani, rendita 280,18 €. Sulla quota di un ½ del terreno sito nel Comune di Fiano Romano risulta iscritta in data21.02.2023, ai nn. 1209/9494, ipoteca legale per complessivi euro 3.593.026,18. Parte_2 risulta poi, specularmente ad titolare di quote societarie, tutte riferibili alle Controparte_1 predette società (di valore pressoché nullo): (quota del 50% C.S.), Controparte_3
AG IN SR (50% C.S.); (50 % C.S.), nonché titolare per la quota del Parte_5
3 % del capitale sociale della BA 81 SR , c.f. . P.IVA_5
C) Quanto a anche in questo caso non è emerso quali redditi percepisca (lo stesso Parte_3 non ha aderito alla richiesta di convocazione del curatore). Dal punto di vista patrimoniale, dalle visure catastali e ipotecarie eseguite dal curatore, il predetto risulta titolare, pro-quota, di diversi immobili: quota di 10/40 di immobili categoria C/6, identificati rispettivamente al Foglio 40, part. 111, sub 31,35 e 38, siti nel Comune di DO, Viale Gramsci n. 41, Piano S 2 (come la moglie e la cognata). Risulta poi titolare per la quota di 1/1: del bene immobile C6 sito nel Comune di DO (RM), Via Nomentana 6, Piano T, identificato al Foglio 31, particella 521 e 764, sub 1, consistenza 62 mq, rendita 147,29 euro;
di una unità immobiliare A/4 sita nel Comune di
DO (RM), Viale Gramsci n. 28, interno 2, Piano 1, identificata al Foglio 31, particella 52, sub 4, consistenza 5 vani. Risultano, inoltre, presso i Pubblici Registri Immobiliari, attualmente, allo stesso riconducibili tutti i beni immobili oggetto della domanda di usucapione promossa in danno della accolta con la citata sentenza n. 1792/2015, successivamente Parte_1 revocata con sentenza n. 731/2023, quest'ultima ora appellata da e pertanto oggetto Parte_3 del giudizio di gravame RGCA 3736-2023. Sulla quota di 10/40 dell'unità immobiliare sita nel
Comune di DO (RM) identificata al Foglio 40, part. 111, sub 31, risulta iscritta in data
19.03.2019 una ipoteca legale dell'importo di euro 343.102,82;
D) la società è ferma con il deposito dei bilanci al 2012, infatti è in Controparte_3 scioglimento senza liquidazione ex art. 40 comma 2 D.L. 76/2020. Dagli accertamenti patrimoniali svolti dal curatore risulta titolare del diritto di proprietà del predetto bene immobile di Via della Mola
Saracena n.4, Capena (RM), identificato al Foglio 22 particella 527 sub 501 in virtù di contratto di compravendita del 03.09.2020 rogato dal Notaio di rep. 29348, acquistato dalla Persona_3 Pt_1
Feronia Multi Center SR. Su tale bene risultano iscritte diverse formalità, tra cui una ipoteca legale del 2010 in favore di Equitalia Gerit Spa ed un pignoramento del 2016 dal quale è scaturita la procedura esecutiva immobiliare 158/2016 RGE – Tribunale di Tivoli, poi estinta per improcedibilità nel 2018 a causa dell'intervenuto fallimento dell'allora proprietaria Il predetto Parte_5 atto di compravendita del 2020, secondo le informazioni reperite dal curatore, è stato impugnato dalla la quale aveva già impugnato con successo il Controparte_7 precedente atto di compravendita del 2000 tra la e la Parte_5 Controparte_8 ed allo stato il bene è oggetto di sequestro giudiziario;
E) la società è ferma con il deposito dei bilanci all'anno 2019. Dalle visure Controparte_2 ipotecarie eseguite, la stessa risulta titolare dei beni immobili (terreni) siti nel Comune di Capena
(RM) identificati al Foglio 22, particella 421, ovvero dei terreni ceduti alla stessa dalla Parte_1 in data 30.01.2024, in pendenza della domanda di liquidazione giudiziale contro la
[...] medesima proposta. Su tali beni risultano iscritte e trascritte numerose formalità pregiudizievoli
(Allegato n. 75). L'atto di compravendita, inoltre, per le modalità con le quali è stato posto in essere,
è passibile di azione di revocatoria ordinaria da parte della intestata procedura di liquidazione giudiziale. L'esiguo corrispettivo di vendita di euro 70.000,00 + IVA (a fronte di un valore di mercato stimato in euro 665.650,00 dal CTU nella precedente esecuzione immobiliare RGE 151/2011) è stato apparentemente corrisposto solo per euro 4.799,10 € (4.000,00 € a titolo di caparra e 799,10 € come prima rata saldo prezzo). Tali somme sono state pagate per euro 4.000,00 a mezzo assegni (uno di euro 3.000,00 versato dalla Sig.ra sul conto corrente Postale della CP_1 Parte_1
[...
importo questo successivamente prelevato a mezzo assegno circolare alla medesima intestato, uno di euro 1.000,00 cambiato dalla Sig.ra direttamente per cassa) e per euro 799,10 a mezzo CP_1 bonifico (pochi giorni dopo l'accredito del bonifico la Sig.ra ha prelevato, senza alcuna CP_1 giustificazione economica, dal medesimo conto l'intera somma per euro 800,00). Il tutto come da allegata documentazione fornita al curatore da . Controparte_6
4. Alla luce di quanto sopra esposto, deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della supersocietà così individuata ex art. 256 co. 5 CCII, con esclusione di Parte_4
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 256 co. 5, 356 e 358 CCII
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto costituita da Controparte_1
(c.f. ), (c.f. , (c.f. C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
, (c.f. ), C.F._4 Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 c.f. , e dei soci illimitatamente responsabili, con contestuale RIGETTO della P.IVA_3 domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ((c.f. Parte_4
) C.F._5
NOMINA
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Beatrice Ruperto;
NOMINA
Curatore il Dott. c.f. , invitandolo: Persona_4 C.F._6
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII (nel qual caso alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio dovrà provvedere il curatore, allegandolo – unitamente al rendiconto di gestione ex art. 2847-bis c.c., e con l'evidenziazione delle rettifiche apportate – alla relazione particolareggiata di cui all'art. 130, co. 4 e 5, CCII); f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte,
e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCII;
INFORMA
il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA
in data 9 febbraio 2026 ore 11.00 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
AS
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
CP_9
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DICHIARA
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE
la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 26 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice rel.
Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
Nel procedimento vertente tra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 256 co. 5 CCII la Liquidazione Giudiziale n. 11/2024 della Parte_1
(aperta dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 15 del 21.03.2024 ; c.f./p.i. ),
[...] P.IVA_1 in persona del curatore, elettivamente domiciliata in Santa Marinella alla Via Valdambrini n. 24/H, presso lo studio dell'avvocato Andrea Nocera (C.F. , che la rappresenta e C.F._1 difende, chiedeva al Tribunale di dichiarare, in estensione, l'apertura della liquidazione giudiziale della “supersocieta' di fatto” di cui l' faceva parte, e dei suoi residui soci Parte_1 occulti illimitatamente responsabili, individuati in: 1) (c.f. Controparte_1
); 2) (c.f. ; 3) (c.f. C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
; 4) (c.f. ); 5) C.F._4 Parte_4 C.F._5 [...]
(c.f. ; 6) c.f. . CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
I resistenti, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, sceglievano di non costituirsi. All'udienza svoltasi dinanzi al Giudice delegato alla trattazione compariva personalmente unicamente il quale riferiva la propria estraneità Parte_4 rispetto alle vicende che hanno visto coinvolte le società di capitali riferibili ai membri della famiglia della moglie. In via pregiudiziale accerta il Tribunale la propria competenza territoriale, atteso che questa si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio, venendo in rilievo il principio di prevenzione sancito dall'art. 28 CCII e dall'art. 40 c.p.c. e costituendo l'apertura della liquidazione giudiziale della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l'occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto (principio esplicitato dalla Suprema
Corte in tema di fallimento, ma applicabile per analogia anche al caso di specie;
cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 4712 del 22/02/2021).
2. Premette il Tribunale che l'art. 256 co. 5 CCII, sostanzialmente ricalcante la precedente disciplina dettata dall'art. 147 L.F., prevede che la liquidazione giudiziale possa essere estesa allorquando risulta che l'impresa debitrice è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società in questione è socio illimitatamente responsabile.
La giurisprudenza individua i rigorosi presupposti di tale estensione nella concomitante sussistenza dei seguenti elementi: 1) esercizio in comune dell'attività economica;
2) l'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali); 3) l'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci (cfr. ex multis Cass. Sez. 1, ordinanza n. 11604 del 03/05/2025; Cass. n. 4784/2023). In sostanza, la cosiddetta supersocietà di fatto è caratterizzata dal perseguimento di un comune intento sociale da parte delle società di capitali e delle persone fisiche che fanno parte della relativa compagine.
In tale quadro, deve altresì tenersi conto che l'insolvenza della supersocietà deve essere tenuta distinta rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante;
è dunque necessario l'accertamento della sua specifica insolvenza (cfr. Cass.
Sez. 6 - 1, ordinanza n. 6030 del 04/03/2021; Rv. 660781 - 01).
Venendo alla concreta applicazione dei principi appena enunciati, ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione versata in atti, possa ritenersi accertata l'esistenza di una supersocietà di fatto come prospettata dalla liquidazione giudiziale , con l'esclusione dalla Parte_1 compagine sociale di La supersocietà, in effetti, come prospettato dalla Parte_4 curatela ricorrente, appare molto più estesa rispetto a quella oggetto di accertamento del presente procedimento, poiché, secondo le evidenze documentali, coinvolgeva anche altre società di capitali
(più avanti indicate) che ad oggi risultano tuttavia cancellate ovvero a loro volta già sottoposte a fallimento. La circostanza viene in rilevo nell'esame dei passaggi patrimoniali che sono avvenuti all'interno della compagine oggetto del presente esame poiché, talvolta, le società oggi cancellate ovvero fallite fungevano da raccordo tra la e i soggetti odierni resistenti. Parte_1
Minimo comune determinatore risiede nel fatto che tutte le società di capitali coinvolte erano riconducibili alla famiglia Pt_3 A quanto sopra si aggiunga che, ad eccezione della , le numerose società nel tempo Parte_1 coinvolte avevano il medesimo oggetto sociale, ossia la somministrazione di cibo e bevande al pubblico. Inoltre, quasi tutte hanno stabilito la propria sede presso gli Immobili di Via IN km
18.500 Capena o, in minoranza, presso gli immobili di Via della Mola Saracena 4 Capena, edifici entrambi edificati sui terreni della (altra società riconducibile alla famiglia Parte_5 [...]
come si vedrà). Pt_3
2.1 Venendo all'esame dei presupposti sopra elencati, in primo luogo deve ritenersi sussistente il profilo dell'esercizio in comune dell'attività economica e vincolo di collaborazione tra soci.
Quanto alla composizione della compagine sociale e al profilo gestorio, si osserva che la
[...]
è stata costituita nel 2012 dai soci (genero di CP_2 Parte_4 Parte_3 padre di e , inizialmente amministrata dagli stessi e, a far data dal Parte_6 Parte_7
01.07.2019, amministrata da il quale in data 08.09.2020 ne diveniva anche socio Parte_3
(25% C.S.), rilevando le quote del predetto (le restanti quote del 25 % erano state Parte_7 acquistate dalla cognata ). Sia sotto il profilo gestorio che sotto quello della Controparte_1 composizione della compagine sociale appare quindi manifesto il collegamento sia con la amministrata da socia per il 50%, mentre il Parte_1 Controparte_1 restante 50% delle quote era detenuto da (moglie di , sia con la Parte_2 Parte_3
allo stato amministrata da e partecipata da Controparte_3 Parte_2 Pt_3
e
[...] Controparte_1
Dunque, quanto alle persone fisiche coinvolte, si osserva che: fratello di Parte_3 Pt_8
(deceduto e precedentemente coinvolto sotto un profilo anche gestorio, marito di
[...] [...]
), risulta essere stato formalmente socio e amministratore della SE SR e socio (50 CP_1
% C.S.) della e allo stato risulta formalmente socio e amministratore Controparte_3 della , moglie di risulta allo stato Controparte_2 Controparte_1 Parte_8 formalmente socia e amministratrice della (50 % C.S.), socia della Parte_1
(50% C.S.), e in passato risulta essere stata socia (25 % C.S.) e Controparte_3 amministratrice della socia e amministratrice della Feronia Multi Center SR, Controparte_2 nonché socia e amministratore della SE SR e della CF Multi TR ON SR;
Pt_2
moglie di risulta allo stato formalmente socia e amministratrice della
[...] Parte_3
(50 % C.S.), socia (50% C.S.) e amministratrice unica della Parte_1 [...]
, e in passato risulta essere stata socia e amministratrice della Feronia Multi Center SR, CP_3 delegata alla somministrazione della Food Service 2001 SR, delegata alla somministrazione della
SE SR, socia e amministratrice della CF Multi TR ON SR;
Parte_4
, coniuge di , figlia di e , risulta allo stato socio
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_2 (50% C.S.) della promissario acquirente dei beni immobili usucapiti dal suocero Controparte_2
(relativi alla esecuzione immobiliare 3677/2009) alla Parte_1
Quanto alle sedi delle società coinvolte, si evidenzia che la , pur avendo stabilito la Controparte_2 propria sede legale presso lo studio professionale , sito in DO, aveva invece la CP_4 sede amministrativa e operativa in Capena alla via IN km 18.500, coincidente con la sede della ove quest'ultima svolgeva l'attività di struttura ricettiva. La circostanza Parte_1
è stata verificata personalmente dal curatore durante le operazioni di ricognizione sommaria del
25.03.2024 e relativi rilievi fotografici versati agli atti del fascicolo della liquidazione giudiziale
11/2024; segnatamente, l'insegna è risultata affissa su una enorme struttura Controparte_2 impiantata a terra e ben visibile da decine di metri di distanza percorrendo la via IN all'altezza del km 18.500; inoltre, sulla cassetta postale di ingresso alla struttura ricettiva della Parte_1
l'unica denominazione/ragione sociale indicata è proprio quella della .
[...] Controparte_2
Si evidenzia, inoltre, che con un contratto di comodato d'uso gratuito (allegato n. 48 del fascicolo di parte ricorrente) sottoscritto in data 01.03.2014 tra la e la Parte_1 Controparte_2
[... la prima (comodante) ha concesso alla seconda (comodataria) in uso totalmente gratuito il suddetto complesso commerciale di via IN km 18.500,00 costituito da un fabbricato cat. D 8 di 1.646,97 mq circa, servizi compresi, con circostante terreno di mq 34.920 ad uso parcheggio e zona verde, per la durata di 12 anni, dal 01.03.2014 al 31.12.2026. Tale compendio immobiliare, si rileva incidentalmente, era pervenuto alla (con quote di proprietà di Parte_9
e ). Controparte_1 Parte_2
Tale accordo contrattuale tradiva con evidenza l'oggetto sociale della , che avrebbe Parte_1 dovuto trarre i propri profitti proprio dalla “attività immobiliare ed edilizia in genere, l'acquisto, la vendita, la permuta e la locazione di terreni e di immobili in genere…”
L'atto di comodato veniva poi risolto prima della scadenza, nel 2016, dopo l'emissione della sentenza n. 1792/2015 emessa dal Tribunale di Tivoli, con la quale i beni oggetto dello stesso venivano usucapiti dal socio occulto (come si verrà a dire), il quale da comodatario era dunque Parte_3 divenuto proprietario. I medesimi locali di Via IN km 18.500, furono dallo stesso successivamente concessi in comodato d'uso gratuito alla azienda come si evince Controparte_2 dal contratto del 17.02.2017.
Altro elemento rilevante al fine di accertare l'esercizio in comune dell'attività economica è il seguente: nel 2007 la SE SR cedeva alla (società anche essa, come si evince CP_5 della visura storica estratta dal Registro delle Imprese, collegata alle società anzidette e dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 18.07.2019, amministrata da , sorella di Persona_1 [...]
), beni mobili strumentali. Non si ha evidenza del pagamento del corrispettivo. CP_1 Esaminando contestualmente i beni strumentali ceduti in locazione nel 2017 dalla Controparte_2 alla si ha evidenza della corrispondenza-coincidenza esistente tra molti di essi;
Parte_10 indica la curatela, a titolo di esempio, non esaustivo: n. 1 affettatrice verticale;
n. 4 cucina a gas 4 fuochi;
n. 2 cuoci pasta a gas;
n. 1 pentolone gas lt 150; n. 1 brasiera gas 80 LT;
n. 1 Fry Top Gas
Liscio; n. 1 Fry Top Gas Rigato;
n. 2 friggitrice gas;
n. 1 tritacarne;
n. 1 pelapatate dito;
n. 2 lavatoio armadietto;
n. 1 forno a convenzione gas vapore;
n. 1 abbattitore temperatura;
n. 1 cella prefabbricata
+2+8; n. 1 cella prefabbricata +2+8; n. 2 banco refrigerato preparazione pizza;
n. 1 impastatrice a spirale;
n. 1 banco reception con angolo tondo;
n 1 banco frigo;
n. 1 scala elettrica per disabili;
n. 9 tavoli in legno per due persone;
n. 10 tavoli in legno da 4 persone;
n. 6 tavoli in legno da 6 persone;
n. 1 vetrina per bibite tavola calda;
n. 3 divani in pelle + tavolo legno salotto;
numerosi altri beni strumentali, di pentolame e stoviglie.
Di fatto, dunque, i beni strumentali della venivano convogliati, tramite la Parte_1 CP_5 verso la e poi (a titolo oneroso e con beneficio economico per la ) alla Controparte_2 CP_2 Pt_10
attualmente -appunto- esercente l'attività di ristoro presso l'immobile della comodataria
[...]
con contratto di locazione, i cui canoni tuttavia vengono corrisposti al terzo Controparte_2
Controparte_3
Dagli elementi raccolti, in sostanza, emerge che: 1) sia le compagine sociali che gli organi gestori delle società di capitali coinvolte sono tutti ricollegabili all'appannaggio della medesima famiglia, individuabile nel suo primordiale nucleo nei fratelli e e poi nelle rispettive Pt_3 Parte_8 mogli;
2) presso la sede di era operante la la quale Parte_1 Controparte_2 esercitava la propria attività nei locali di proprietà della prima, beneficiando di un comodato d'uso gratuito sino alla declaratoria di usucapione in favore di uno dei soci ( , anch'esso Parte_3
(come si dirà) membro della supersocietà di fatto;
3) la non perseguiva lo Parte_1 scopo di lucro secondo l'oggetto sociale dichiarato nell'atto costitutivo (edilizia, acquisto, vendita e locazione di immobili), occupandosi piuttosto di ricezione e somministrazione di alimenti unitamente ai soci facenti parte della compagine sociale oggetto di accertamento;
4) le società coinvolte facevano uso dei medesimi beni strumentali, che erano interessati da passaggi dall'una all'altra non formalizzati ovvero (quando formalizzati) con cessioni di cui non vi era alcuna evidenza del pagamento del corrispettivo.
Deve evincersi, pertanto, che e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 operavano, di fatto, nel medesimo settore commerciale, così come vi operavano le altre società
[...] coinvolte nell'esercizio dell'attività (tra cui riconducibile anch'essa ai medesimi CP_5 soggetti persone fisiche) e con comune esercizio dell'attività, portata avanti dalle persone fisiche odierne resistenti. 2.2. Quanto al secondo profilo, ossia l'esistenza di un patrimonio comune, si osserva quanto segue.
Emerge dalla documentazione in atti la confusione patrimoniale ed economica tra le persone giuridiche e le persone fisiche coinvolte nella supersocietà di fatto, con esclusione tuttavia di
[...]
. Parte_4
Fulcro centrale del patrimonio comune si rivela essere il grande complesso commerciale sito in
Capena alla via IN km 18.500,00, già sopra descritto, costituito da un fabbricato cat. D 8 di
1.646,97 mq circa, servizi compresi, con circostante terreno di mq 34.920 ad uso parcheggio e zona verde.
L'immobile in questione è stato oggetto di numerosi (e meramente formali) passaggi tra i soggetti interessati, ma sempre destinato all'esercizio commerciale d struttura ricettiva da parte dei medesimi soggetti.
E infatti: circa un mese prima della costituzione della in data 07.09.2001, Parte_1 era stata costituita la società Food Service 2001 SR, c.f. , con sede legale in Via IN P.IVA_4 km 18.500 Capena (anche per tale società e rivestivano la qualifica Controparte_1 Parte_2 di amministratici): per tale società i locali della (a cui il compendio Parte_1 immobiliare era pervenuto dalla sempre riconducibile a e Parte_5 Controparte_1
) furono messi a disposizione a titolo gratuito (non essendo stati rivenuti tramite Parte_2 consultazione del cassetto fiscale della , nel periodo in questione, contratti Parte_1 di locazione). Successivamente, in data 22.03.2005 la CF Multi TR ON SR (costituita nel
1999 sempre da e ) veniva autorizzata dal (come Controparte_1 Parte_2 Parte_11 da documentazione versata in atti) alla somministrazione di cibo e bevande presso i locali della l'utilizzo dei locali in questione avveniva, anche in questo caso, a titolo Parte_1 gratuito. Successivamente, come già sopra menzionato, risulta che con un contratto di comodato d'uso gratuito, sottoscritto in data 01.03.2014 tra la e la la Parte_1 Controparte_2 prima (comodante) ha concesso alla seconda (comodataria) in uso totalmente gratuito il suddetto complesso commerciale di via IN km 18.500,00 per la durata di 12 anni, dal 01.03.2014 al
31.12.2026. L'atto di comodato veniva poi risolto prima della scadenza, nel 2016, dopo l'emissione della sentenza n. 1792/2015 emessa dal Tribunale di Tivoli, con la quale i beni oggetto dello stesso venivano usucapiti dal socio occulto L'azione di usucapione venne promossa nella Parte_3 contumacia della in concomitanza dell'inizio di alcune azioni esecutive sull'immobile. Parte_1
I medesimi locali di Via IN km 18.500, furono dallo stesso successivamente concessi in comodato d'uso gratuito alla azienda come si evince dal contratto del 18.02.2017. Controparte_2
Attualmente, i locali risultano locati per attività di ristorazione alla in virtù di Parte_10 contratto di affitto di ramo di azienda del 20.02.2017. I canoni di locazione vengono dalla conduttrice, su richiesta della locataria ( , versati in favore di un “terzo” soggetto, estraneo al Controparte_2 contratto di locazione, la (allo stato amministrata da e Controparte_3 Parte_2 partecipata da e sull' IBAN alla stessa intestato. Parte_3 Controparte_1
Alla luce di quanto sopra esposto, emerge, sostanzialmente, che la proprietà o comunque la disponibilità dell'immobile sito in Via IN km 18.500 sia transitata senza soluzione di continuità tra i vari soggetti facenti parte della compagine sociale della supersocietà, sempre a titolo gratuito, e che sia stata destinata al medesimo scopo commerciale con coinvolgimento delle medesime persone fisiche, andando di fatto a creare una commistione patrimoniale.
Quanto al profilo contabile, si prende atto che nessuna documentazione è stata fornita al curatore dal legale rappresentante legale della Parte_1
Quanto a (coniuge di , figlia di e Parte_4 Parte_6 Parte_3 Pt_2
, si evidenzia che non emerge il requisito della commistione patrimoniale. Il contratto
[...] preliminare di compravendita dell'immobile in via IN, che lo vedeva promissario acquirente, non è stato concluso. Lo stesso risulta meramente socio al 50% della senza alcun Controparte_2 incarico gestorio.
Irrilevante, infine, è la circostanza che sia titolare della ditta individuale Pt_4 Parte_4
(sede legale presso la residenza dei suoceri, Viale A. Gramsci n. 28), atteso che tale ditta appare
[...] estranea alle vicende oggetto del presente procedimento.
2.3 Infine, si riscontra la sussistenza del requisito dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, dei soci
Riferisce la curatela ricorrente che dalla documentazione prodotta da un creditore insinuato al passivo della Liquidazione Giudiziale n.11/2024, è stato possibile verificare che per il pagamento di alcune fatture (allegato n. 50 del ricorso) aventi come committente la e la Parte_1
SE SR, , , e , nella qualità Controparte_1 Parte_2 Parte_8 Parte_3 di amministratori delle due società ed in proprio, in data 25.06.2007, sottoscrissero al creditore un riconoscimento di debito, rilasciando effetti cambiari poi non onorati a scadenza. Se ne deduce, come evidenziato dalla curatela, che i soci della supersocietà abbiano suddiviso tra loro i relativi costi operativi, tralasciando quasi del tutto quelli non funzionali all'immediato realizzo dei ricavi, come il pagamento delle imposte e dei contributi (accertata dalla presenza di plurime e consistenti iscrizioni ipotecarie da parte dell'Agente della Riscossione a carico delle persone fisiche , Controparte_1
e ). Parte_2 Parte_3
Inoltre, dalla documentazione prodotta dalla BCC di Riano si ha evidenza di numerosi prelevamenti in contanti eseguiti dal conto n. 51194 intestato alla , eseguiti da Parte_1 [...]
la quale prelevò in data 30/07/2007, in una unica soluzione, in contanti, dal conto la CP_1 somma di euro 43.100,00 e nei successi due mesi, con altri prelevamenti, la somma complessiva di euro 106.100,00 (senza indicazione di specifiche causali). Anche dalla documentazione prodotta da si ha evidenza di numerosi prelevamenti in contanti eseguiti dai conti intestati alla Controparte_6
senza giustificazione economica. Gli importi prelevati, evidenzia la Parte_1 curatela ricorrente, sono decisamente minori degli importi prelevati dal conto acceso presso la BCC di Riano, ma minori erano anche le somme accreditate sui conti.
I suddetti prelievi, di rilevante importo, appaiono idonei a calcare la commistione patrimoniale e appaiono di fatto destinati a dare provvista al fondo comune, consentendo una partecipazione agli utili da parte delle persone fisiche coinvolte.
Quanto a (coniuge di , figlia di e Parte_4 Parte_6 Parte_3 Pt_2
, lo stesso risulta meramente socio al 50% della senza alcun incarico
[...] Controparte_2 gestorio. Inoltre, non si ha evidenza che abbia contribuito in alcun modo con apporti personali alla costituzione del fondo comune, né risulta aver preso parte alle perdite o a una suddivisone di utili.
3. Appare conclamata l'insolvenza della supersocietà di fatto.
Considerato che il passivo della è già stato accertato nella misura di euro Parte_1
1.408.775,64, si osserva che è stata evidenza documentale data da parte della curatela delle seguenti circostanze:
A) , secondo le dichiarazioni dalla stessa rese al curatore in sede di audizione Controparte_1 del 10.04.2024, percepisce soltanto, da parte dell'INPS, l'assegno sociale di mantenimento, dell'importo di circa 600,00 euro mensili, con i quali mantiene sé stessa ed il proprio figlio, Per_2
Dalle visure catastali e ipotecarie eseguite sul suo nominativo dal curatore, la predetta risulta
[...] intestataria, pro quota, di diversi immobili: quota di 10/40 di immobili categoria C/6, identificati rispettivamente al Foglio 40, part. 111, sub 31, 35 e 38, siti nel Comune di DO, Viale
Gramsci n. 41, Piano S. Su quello distinto dal sub 31, risulta iscritta una ipoteca legale per complessivi euro 3.103.494,82, iscritta in data 18.01.2016 ai nn. 204/1604 per la quota di 10/40. CP_1 risulta poi titolare di quote societarie, tutte riferibili alle predette società e quindi
[...] probabilmente aventi valore pressoché nullo: (quota del 50% C.S.), Controparte_3
AG IN SR (50% C.S.); (50 % C.S.), in parte cedute in pegno, fallita Parte_5 nel 2017 (Fallimento m. 764/2014 Tribunale di Roma, Curatore Avvocato Roberto Breglia), nonché titolare per la piccola quota del 3 % del capitale sociale della BA 81 SR , c.f. P.IVA_5
B) , non è dato sapere quali redditi percepisca (la stessa non ha aderito alla richiesta di Parte_2 convocazione del curatore). Dal punto di vista patrimoniale, dalle visure catastali e ipotecarie eseguite sul suo nominativo dal curatore, la predetta risulta intestataria, pro quota, di diversi immobili: quota di 10/40 di immobili categoria C/6, identificati rispettivamente al Foglio 40, part. 111, sub 31,35 e 38, siti nel Comune di DO, Viale Gramsci n. 41, Piano S 2; della quota di ½ di un terreno
(vigneto) sito nel Comune di Fiano Romano (RM) identificato al Foglio 4, particella 25, are 26, centiare 10, R.D. 7,41, R.A. 17,52; della quota 1/48 di una abitazione cat A/3 sita nel Comune di
EG LA (MI), identificata al Foglio 3, particella 250, sub 705, consistenza 49 mq, rendita
91,10 € con relativa quota di 1/48 della pertinenza C/6 identificata al sub 704, consistenza 3,5 vani, rendita 280,18 €. Sulla quota di un ½ del terreno sito nel Comune di Fiano Romano risulta iscritta in data21.02.2023, ai nn. 1209/9494, ipoteca legale per complessivi euro 3.593.026,18. Parte_2 risulta poi, specularmente ad titolare di quote societarie, tutte riferibili alle Controparte_1 predette società (di valore pressoché nullo): (quota del 50% C.S.), Controparte_3
AG IN SR (50% C.S.); (50 % C.S.), nonché titolare per la quota del Parte_5
3 % del capitale sociale della BA 81 SR , c.f. . P.IVA_5
C) Quanto a anche in questo caso non è emerso quali redditi percepisca (lo stesso Parte_3 non ha aderito alla richiesta di convocazione del curatore). Dal punto di vista patrimoniale, dalle visure catastali e ipotecarie eseguite dal curatore, il predetto risulta titolare, pro-quota, di diversi immobili: quota di 10/40 di immobili categoria C/6, identificati rispettivamente al Foglio 40, part. 111, sub 31,35 e 38, siti nel Comune di DO, Viale Gramsci n. 41, Piano S 2 (come la moglie e la cognata). Risulta poi titolare per la quota di 1/1: del bene immobile C6 sito nel Comune di DO (RM), Via Nomentana 6, Piano T, identificato al Foglio 31, particella 521 e 764, sub 1, consistenza 62 mq, rendita 147,29 euro;
di una unità immobiliare A/4 sita nel Comune di
DO (RM), Viale Gramsci n. 28, interno 2, Piano 1, identificata al Foglio 31, particella 52, sub 4, consistenza 5 vani. Risultano, inoltre, presso i Pubblici Registri Immobiliari, attualmente, allo stesso riconducibili tutti i beni immobili oggetto della domanda di usucapione promossa in danno della accolta con la citata sentenza n. 1792/2015, successivamente Parte_1 revocata con sentenza n. 731/2023, quest'ultima ora appellata da e pertanto oggetto Parte_3 del giudizio di gravame RGCA 3736-2023. Sulla quota di 10/40 dell'unità immobiliare sita nel
Comune di DO (RM) identificata al Foglio 40, part. 111, sub 31, risulta iscritta in data
19.03.2019 una ipoteca legale dell'importo di euro 343.102,82;
D) la società è ferma con il deposito dei bilanci al 2012, infatti è in Controparte_3 scioglimento senza liquidazione ex art. 40 comma 2 D.L. 76/2020. Dagli accertamenti patrimoniali svolti dal curatore risulta titolare del diritto di proprietà del predetto bene immobile di Via della Mola
Saracena n.4, Capena (RM), identificato al Foglio 22 particella 527 sub 501 in virtù di contratto di compravendita del 03.09.2020 rogato dal Notaio di rep. 29348, acquistato dalla Persona_3 Pt_1
Feronia Multi Center SR. Su tale bene risultano iscritte diverse formalità, tra cui una ipoteca legale del 2010 in favore di Equitalia Gerit Spa ed un pignoramento del 2016 dal quale è scaturita la procedura esecutiva immobiliare 158/2016 RGE – Tribunale di Tivoli, poi estinta per improcedibilità nel 2018 a causa dell'intervenuto fallimento dell'allora proprietaria Il predetto Parte_5 atto di compravendita del 2020, secondo le informazioni reperite dal curatore, è stato impugnato dalla la quale aveva già impugnato con successo il Controparte_7 precedente atto di compravendita del 2000 tra la e la Parte_5 Controparte_8 ed allo stato il bene è oggetto di sequestro giudiziario;
E) la società è ferma con il deposito dei bilanci all'anno 2019. Dalle visure Controparte_2 ipotecarie eseguite, la stessa risulta titolare dei beni immobili (terreni) siti nel Comune di Capena
(RM) identificati al Foglio 22, particella 421, ovvero dei terreni ceduti alla stessa dalla Parte_1 in data 30.01.2024, in pendenza della domanda di liquidazione giudiziale contro la
[...] medesima proposta. Su tali beni risultano iscritte e trascritte numerose formalità pregiudizievoli
(Allegato n. 75). L'atto di compravendita, inoltre, per le modalità con le quali è stato posto in essere,
è passibile di azione di revocatoria ordinaria da parte della intestata procedura di liquidazione giudiziale. L'esiguo corrispettivo di vendita di euro 70.000,00 + IVA (a fronte di un valore di mercato stimato in euro 665.650,00 dal CTU nella precedente esecuzione immobiliare RGE 151/2011) è stato apparentemente corrisposto solo per euro 4.799,10 € (4.000,00 € a titolo di caparra e 799,10 € come prima rata saldo prezzo). Tali somme sono state pagate per euro 4.000,00 a mezzo assegni (uno di euro 3.000,00 versato dalla Sig.ra sul conto corrente Postale della CP_1 Parte_1
[...
importo questo successivamente prelevato a mezzo assegno circolare alla medesima intestato, uno di euro 1.000,00 cambiato dalla Sig.ra direttamente per cassa) e per euro 799,10 a mezzo CP_1 bonifico (pochi giorni dopo l'accredito del bonifico la Sig.ra ha prelevato, senza alcuna CP_1 giustificazione economica, dal medesimo conto l'intera somma per euro 800,00). Il tutto come da allegata documentazione fornita al curatore da . Controparte_6
4. Alla luce di quanto sopra esposto, deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della supersocietà così individuata ex art. 256 co. 5 CCII, con esclusione di Parte_4
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 256 co. 5, 356 e 358 CCII
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale della supersocietà di fatto costituita da Controparte_1
(c.f. ), (c.f. , (c.f. C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
, (c.f. ), C.F._4 Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 c.f. , e dei soci illimitatamente responsabili, con contestuale RIGETTO della P.IVA_3 domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ((c.f. Parte_4
) C.F._5
NOMINA
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Beatrice Ruperto;
NOMINA
Curatore il Dott. c.f. , invitandolo: Persona_4 C.F._6
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII (nel qual caso alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio dovrà provvedere il curatore, allegandolo – unitamente al rendiconto di gestione ex art. 2847-bis c.c., e con l'evidenziazione delle rettifiche apportate – alla relazione particolareggiata di cui all'art. 130, co. 4 e 5, CCII); f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte,
e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ORDINA
al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
CCII;
INFORMA
il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA
in data 9 febbraio 2026 ore 11.00 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
AS
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
CP_9
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DICHIARA
la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
DISPONE
la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso all'esito della camera di consiglio svoltasi via teams in data 26 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati