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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. AT NC Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 437/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 24/6/2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti AR RN e DR DI
Appellante
E
Controparte_1
Avv.ti MARCO MARAZZA e DOMENICO DE FEO
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7470/2022 pubblicata in data 21.9.2022.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, sulla base della prova testimoniale espletata, ha respinto la domanda proposta da Parte_1 volta ad ottenere, in dipendenza del rapporto di lavoro
[...] intercorso con la convenuta, l'accertamento CP_1 dell'inquadramento nel livello E1 o, in subordine, D4 ccnl applicato, con decorrenza dal 1.3.2015 sino al 29.2.2020 (data di cessazione del rapporto di lavoro in forza della procedura di licenziamento collettivo)
e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 85.893,34, oltre all'importo di € 8.359,99 a titolo di compenso per lavoro straordinario e ferie non godute (o in subordine, nel caso di riconoscimento della posizione D4, al pagamento, rispettivamente, delle somme di € 26.495,59 e di € 5.563,45).
Avverso la pronuncia ha interposto appello la lavoratrice insistendo nell'accoglimento dell'originaria domanda.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Il giudice di primo grado, richiamate le declaratorie contrattuali di riferimento, ha respinto la domanda rilevando che:
-il livello professionale richiamato (E-E1) è caratterizzato dalla direzione e responsabilità di struttura sanitaria ovvero amministrativa complessa con poteri di coordinamento e direzione del personale, poteri attribuiti alla ricorrente limitatamene non già ad un servizio amministrativo comprensivo delle sue articolazioni bensì limitatamente a una di tali articolazioni, quale il servizio prenotazioni per la radiologia,
e al personale amministrativo addetto esclusivamente a tale servizio;
2 - la teste ha confermato che il ruolo della ricorrente, in Tes_1 sostituzione del capo ufficio amministrativo, aveva ad oggetto il coordinamento amministrativo del solo settore della radiologia, limitatamente alla gestione delle relative sulla base della disponibilità dei medici addetti al servizio comunicata dal primario e mediante il coordinamento del solo personale amministrativo addetto allo specifico servizio, attività non idonea ad integrare gli estremi dell'incarico di capo servizio o ufficio amministrativo che, in quanto ricompreso nella posizione E1, unitamente al profilo di direttore amministrativo di struttura sanitaria, dev'essere necessariamente caratterizzato da poteri e responsabilità a quest'ultimo assimilabili che investono un intero servizio amministrativo e non già una parte di esso in termini, peraltro, di mero coordinamento che, in quanto ricompreso nella posizione E1, unitamente al profilo di direttore amministrativo di struttura sanitaria, dev'essere necessariamente caratterizzato da poteri e responsabilità a quest'ultimo assimilabili che investono un intero servizio amministrativo e non già una parte di esso in termini, peraltro, di mero coordinamento;
- è da respingere la domanda subordinata, non avendo la ricorrente adempiuto all'onere di specifica comparazione tra le mansioni svolte e il profilo D4 preteso, come pure devono essere disattese le rivendicazioni economiche, in quanto riferite ai parametri retributivi propri dei livelli superiori.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente rappresentato l'organizzazione e il funzionamento del reparto di , dotato di una segreteria ad hoc e quindi di un Parte_2 ufficio amministrativo con una propria specifica autonomia gestionale, nonché per erronea valutazione della testimonianza resa dalla teste capo dell'ufficio amministrativo di tutti i servizi ambulatoriali, la Tes_1 quale avrebbe invece confermato le allegazioni di parte ricorrente.
3 In particolare, assume l'appellante che la come anche Parte_1 risultante dalla documentazione depositata, formava le c.d. “agende” per l'espletamento degli esami, predisponeva i turni del personale amministrativo, provvedeva all'organizzazione, all'archiviazione e alle consegna dei referti, organizzava e gestiva le campagne regionali di prevenzione, organizzava i corsi di formazione, l'attività di controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, provvedeva alla riprogrammazione delle prestazioni in caso di assenza dei medici e forniva informazioni ai reparti circa i farmaci da utilizzare per gli esami.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
La ricorrente è stata inquadrata con mansioni di impiegato di concetto nel livello “D” dai 13.10.2005 al 30.6.2016 e nel livello “D1” dal
13.7.2016 e D2 dal 31.7.2019, come Coordinatore amministrativo;
rivendica il livello E, posizione economica 1 dal 1.3.2015; in subordine, livello D, posizione economica 4.
Giova, preliminarmente, riportare le declaratorie di riferimento.
Appartengono alla categoria “D” “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale”.
Tra i profili professionali della categoria rientrano il “Collaboratore amministrativo” che “Svolge attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito”.
Nello specifico, la posizione D2 comporta “l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone una qualificata ed approfondita competenza e 4 capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l'elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa”.
Secondo la declaratoria della categoria “E” “Sono inquadrati nelle relative posizioni i funzionari che svolgono attività caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio.
Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma di laurea”.
“Posizione D: … Collaboratore amministrativo
È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Collaboratore direttivo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO”;
Posizione D4:
Capo servizio o ufficio amministrativo di struttura sanitaria con oltre
250 posti letto, e di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi da 121 a
150 p.l.; Analista di sistemi elettronici.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'articolo 47. (…)
Posizione E:
5 Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 150 posti letto,
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e
Presidi.
Posizione E1:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 151 a 250 posti letto,
Capo servizio o ufficio amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS
e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto, Vicedirettore amministrativo di
Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista”.
Ritiene la Corte che, per la natura delle funzioni ammnistrative svolte,
l'attività espletata dalla non possa rientrare nell'ambito della Parte_1 declaratori del livello E, non ricorrendo i presupposti dell'autonomia decisionale che, in dipendenza delle dimensioni della struttura dovrebbe assumere carattere di particolare ampiezza e del fatto che, come pure emerge dall'organigramma allegato (v. doc n. 18
), la era divisa in 5 Direzioni, tra le quali la CP_1 CP_1
Direzione amministrativa, che rispondo all'amministratore delegato;
la macrostruttura della Direzione ammnistrativa a sua volta è organizzata in 6 funzioni tra le quali “Cup e accettazioni”, ulteriormente suddivisa in 3 strutture: “CUP”, “Accettazione” e “Accettazione radiologia”, di quest'ultima è indicata quale responsabile la Parte_1
Allora non può condividersi la censura mossa alla sentenza di primo grado, laddove il Tribunale esclude l'inquadramento nel livello “E”, in quanto “Il livello professionale richiamato è, dunque, caratterizzato dalla direzione e responsabilità di struttura sanitaria ovvero amministrativa complessa con poteri di coordinamento e direzione del personale, poteri attribuiti alla ricorrente limitatamene non già ad un servizio amministrativo comprensivo delle sue articolazioni bensì limitatamente ad una di tali articolazioni, quale il servizio prenotazioni
6 per la radiologia, e al personale amministrativo addetto esclusivamente
a tale servizio”.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle dichiarazioni testimoniali. Il teste , medico radiologo della Testimone_2 struttura, ha riferito che “la ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me;
adr: la ricorrente lavorava nel mio stesso reparto e svolgeva le seguenti mansioni: inizialmente era segretaria addetta alla segreteria del servizio di radiologia, poi ha assunto le mansioni di responsabile di tale servizio e organizzava le liste di lavoro, organizzava la turnazione del personale amministrativo, aveva il controllo amministrativo del lavoro ambulatoriale, organizzava il lavoro ambulatoriale in base alla turnazione dei medici che riceveva dal primario del reparto, accedeva alle liste del call center regionale e forniva il numero di posti, controllava gli esami prenotati, correggeva eventuali errori nelle prenotazione;
adr: la ricorrente svolgeva tale attività anche per il cup interno;
preciso che era l'unica a svolgere tale attività in quanto in possesso delle passwords per l'accesso; adr: organizzava la parte amministrativa per le manifestazioni “ottobre rosa”; adr: la ricorrente faceva riferimento al primario e per alcune cose a me personalmente che ero direttore di struttura semplice;
adr: preciso che la ricorrente non si occupava di organizzare le liste per tac e risonanza magnetica dei pazienti ricoverati perché di ciò si occupava il capotecnico”.
Il teste ha dichiarato: “sono dipendente della convenuta Testimone_3 dal l'1.7.1990 e da molto tempo sono responsabile dei servizi generali
e coadiuvavo il direttore amministrativo anche per la parte accettazione;
adr: ho lavorato con la ricorrente che era la responsabile della segreteria radiologica e svolgeva le seguenti mansioni: gestiva le agende di prenotazioni dei pazienti presso la segreteria radiologica, redigeva i turni del personale della segretaria radiologica;
adr: la ricorrente era in parte diretta dal primario di radiologia e ove necessario ci confrontavamo per la soluzione delle problematiche preciso che ella si confrontava con il primario per valutare l'apertura 7 delle agende in base alle disponibilità dei medici;
adr: la ricorrente si interfacciava con i responsabili del cup interno per la gestione delle agende nonché con cui referenti del cup regionale per dare la disponibilità dell'apertura delle agende.
La teste la quale ha svolto mansioni di capo ufficio Testimone_4 amministrativo di tutti i servizi ambulatoriali, compresa la radiologia, ha dichiarato che “nel 2012 mi fu affidata anche il coordinamento amministrativo della radiologia ma in accordo con la direzione feci delegare la ricorrente;
adr: ho lavorato con la ricorrente la quale svolgeva le seguenti mansioni: era responsabile del settore radiologia, aveva la responsabilità delle agende e cioè delle liste di lavoro ed ella doveva programmare le attività di radiologia tenendo conto dei numero di medici presenti nell'arco del mese;
adr: tali prestazioni erano rese nei confronti di pazienti sia interni sia esterni e ciò anche con il Cup regionale;
preciso che fui io ad indicare alla Regione Lazio la password con il nominativo della ricorrente;
adr: ella coordinava il personale amministrativo per il reparto di radiologia Addetto all'accettazione alle prenotazioni ed all'ufficio consegna referti e assisteva il responsabile del cup generale supervisionando la programmazione delle agende e collaborava con il capo ufficio del sio tale sig. ; adr: Controparte_2 nella sostanza non era diretta da alcuno dal punto amministrativo nel senso che il primario di radiologia forniva i turni dei medici e poi dava le indicazioni di carattere esclusivamente sanitario”.
Dunque, i testi sono concordi nel descrivere la natura delle mansioni e confermano anche la ricorrente era responsabile esclusivamente all'accettazione radiologica, sia pure con la capacità gestionale e la responsabilità del coordinamento del servizio affidatole, svolto con un significato grado di autonomia, ma pur sempre soggetto al controllo gerarchico della Direzione amministrava.
L'attività così come emersa dalle testimonianze rese risulta, peraltro, compatibile con la declaratoria “D2” che comprende “l'esecuzione di
8 funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone una qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l'elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
La declaratoria, quindi, prevede anche funzioni di tipo direttivo e di coordinamento che presuppongono per i loro svolgimento il possesso di competenze specifiche, di significativo livello professionale, ivi comprese le mansioni di supervisione e controllo, nell'ambito dell'esercizio di un'autonomia decisionale limitata solo da direttive di massima;
tra i profili professionali è indicato quello di “Coordinatore ammnistrativo” che si ritiene corrispondere al ruolo in oggetto, non esteso ad attività di responsabilità nel senso indicato da parte ricorrente dell'intero servizio amministrativo, come capo servizio o capo ufficio.
Sulla base di tali premesse, deve essere disatteso anche il riconoscimento del livello D4, in riferimento al quale con l'originario ricorso introduttivo si deduce la medesima circostanza del ruolo di
“Capo ufficio”, né sono stati allegati, sotto diverso profilo, elementi specifici inidonei cui ricondurre la superiore posizione organizzativa ai meccanismi di qualificazione professionali individuati dall'art. 47 ccnl applicato.
Meritano, invece, accoglimento le rivendicazioni economiche relative al lavoro straordinario e alle ferie non godute per il periodo
9 1.1.2017/29.2.2020 – emolumenti calcolati, in via subordinata, sulla base del livello “D2” attribuito -, fondate sui fogli presenza la cui veridicità e autenticità non è stata posta in discussione dalla
, la quale ha mosso esclusivamente contestazioni generiche CP_1 in ordine alla inesattezza di parametri utilizzati, senza tuttavia offrire specifici elementi di raffronto o di supporto della relativa eccezione, né conteggi alternativi a quelli elaborati dalla ricorrente sulla scorta dei parametri ritenuti viceversa corretti.
Conclusivamente, deve essere riconosciuta alla lavoratrice la somma di € 5.563,45, oltre accessori ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalla maturazione al saldo.
Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono compensate in misura di due terzi, in ragione della parziale reciproca soccombenza e poste a carico della per la parte residua. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:
- condanna la “ al pagamento, in favore Controparte_1 di della somma di € 5.563,45, oltre accessori ai Parte_1 sensi dell'art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al saldo;
- compensa in ragione di due terzi le spese del doppio grado, liquidate per l'intero in complessivi € 2.640,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 2.184,00, quanto al secondo grado, ponendo a carico della appellata la parte residua, oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 24/6/2025
Il Presidente Estensore
AT NC
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. AT NC Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 437/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 24/6/2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
Parte_1
Avv.ti AR RN e DR DI
Appellante
E
Controparte_1
Avv.ti MARCO MARAZZA e DOMENICO DE FEO
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
7470/2022 pubblicata in data 21.9.2022.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, sulla base della prova testimoniale espletata, ha respinto la domanda proposta da Parte_1 volta ad ottenere, in dipendenza del rapporto di lavoro
[...] intercorso con la convenuta, l'accertamento CP_1 dell'inquadramento nel livello E1 o, in subordine, D4 ccnl applicato, con decorrenza dal 1.3.2015 sino al 29.2.2020 (data di cessazione del rapporto di lavoro in forza della procedura di licenziamento collettivo)
e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 85.893,34, oltre all'importo di € 8.359,99 a titolo di compenso per lavoro straordinario e ferie non godute (o in subordine, nel caso di riconoscimento della posizione D4, al pagamento, rispettivamente, delle somme di € 26.495,59 e di € 5.563,45).
Avverso la pronuncia ha interposto appello la lavoratrice insistendo nell'accoglimento dell'originaria domanda.
Ha resistito al gravame parte appellata chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
Il giudice di primo grado, richiamate le declaratorie contrattuali di riferimento, ha respinto la domanda rilevando che:
-il livello professionale richiamato (E-E1) è caratterizzato dalla direzione e responsabilità di struttura sanitaria ovvero amministrativa complessa con poteri di coordinamento e direzione del personale, poteri attribuiti alla ricorrente limitatamene non già ad un servizio amministrativo comprensivo delle sue articolazioni bensì limitatamente a una di tali articolazioni, quale il servizio prenotazioni per la radiologia,
e al personale amministrativo addetto esclusivamente a tale servizio;
2 - la teste ha confermato che il ruolo della ricorrente, in Tes_1 sostituzione del capo ufficio amministrativo, aveva ad oggetto il coordinamento amministrativo del solo settore della radiologia, limitatamente alla gestione delle relative sulla base della disponibilità dei medici addetti al servizio comunicata dal primario e mediante il coordinamento del solo personale amministrativo addetto allo specifico servizio, attività non idonea ad integrare gli estremi dell'incarico di capo servizio o ufficio amministrativo che, in quanto ricompreso nella posizione E1, unitamente al profilo di direttore amministrativo di struttura sanitaria, dev'essere necessariamente caratterizzato da poteri e responsabilità a quest'ultimo assimilabili che investono un intero servizio amministrativo e non già una parte di esso in termini, peraltro, di mero coordinamento che, in quanto ricompreso nella posizione E1, unitamente al profilo di direttore amministrativo di struttura sanitaria, dev'essere necessariamente caratterizzato da poteri e responsabilità a quest'ultimo assimilabili che investono un intero servizio amministrativo e non già una parte di esso in termini, peraltro, di mero coordinamento;
- è da respingere la domanda subordinata, non avendo la ricorrente adempiuto all'onere di specifica comparazione tra le mansioni svolte e il profilo D4 preteso, come pure devono essere disattese le rivendicazioni economiche, in quanto riferite ai parametri retributivi propri dei livelli superiori.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado per aver erroneamente rappresentato l'organizzazione e il funzionamento del reparto di , dotato di una segreteria ad hoc e quindi di un Parte_2 ufficio amministrativo con una propria specifica autonomia gestionale, nonché per erronea valutazione della testimonianza resa dalla teste capo dell'ufficio amministrativo di tutti i servizi ambulatoriali, la Tes_1 quale avrebbe invece confermato le allegazioni di parte ricorrente.
3 In particolare, assume l'appellante che la come anche Parte_1 risultante dalla documentazione depositata, formava le c.d. “agende” per l'espletamento degli esami, predisponeva i turni del personale amministrativo, provvedeva all'organizzazione, all'archiviazione e alle consegna dei referti, organizzava e gestiva le campagne regionali di prevenzione, organizzava i corsi di formazione, l'attività di controllo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, provvedeva alla riprogrammazione delle prestazioni in caso di assenza dei medici e forniva informazioni ai reparti circa i farmaci da utilizzare per gli esami.
L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
La ricorrente è stata inquadrata con mansioni di impiegato di concetto nel livello “D” dai 13.10.2005 al 30.6.2016 e nel livello “D1” dal
13.7.2016 e D2 dal 31.7.2019, come Coordinatore amministrativo;
rivendica il livello E, posizione economica 1 dal 1.3.2015; in subordine, livello D, posizione economica 4.
Giova, preliminarmente, riportare le declaratorie di riferimento.
Appartengono alla categoria “D” “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale”.
Tra i profili professionali della categoria rientrano il “Collaboratore amministrativo” che “Svolge attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito”.
Nello specifico, la posizione D2 comporta “l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone una qualificata ed approfondita competenza e 4 capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l'elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa”.
Secondo la declaratoria della categoria “E” “Sono inquadrati nelle relative posizioni i funzionari che svolgono attività caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio.
Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma di laurea”.
“Posizione D: … Collaboratore amministrativo
È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
Collaboratore direttivo COLLABORATORE AMMINISTRATIVO”;
Posizione D4:
Capo servizio o ufficio amministrativo di struttura sanitaria con oltre
250 posti letto, e di Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi da 121 a
150 p.l.; Analista di sistemi elettronici.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'articolo 47. (…)
Posizione E:
5 Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 150 posti letto,
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale Classificato, IRCCS e
Presidi.
Posizione E1:
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 151 a 250 posti letto,
Capo servizio o ufficio amministrativo di Ospedale Classificato, IRCCS
e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto, Vicedirettore amministrativo di
Ospedale Classificato, IRCCS e Presidi, Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista”.
Ritiene la Corte che, per la natura delle funzioni ammnistrative svolte,
l'attività espletata dalla non possa rientrare nell'ambito della Parte_1 declaratori del livello E, non ricorrendo i presupposti dell'autonomia decisionale che, in dipendenza delle dimensioni della struttura dovrebbe assumere carattere di particolare ampiezza e del fatto che, come pure emerge dall'organigramma allegato (v. doc n. 18
), la era divisa in 5 Direzioni, tra le quali la CP_1 CP_1
Direzione amministrativa, che rispondo all'amministratore delegato;
la macrostruttura della Direzione ammnistrativa a sua volta è organizzata in 6 funzioni tra le quali “Cup e accettazioni”, ulteriormente suddivisa in 3 strutture: “CUP”, “Accettazione” e “Accettazione radiologia”, di quest'ultima è indicata quale responsabile la Parte_1
Allora non può condividersi la censura mossa alla sentenza di primo grado, laddove il Tribunale esclude l'inquadramento nel livello “E”, in quanto “Il livello professionale richiamato è, dunque, caratterizzato dalla direzione e responsabilità di struttura sanitaria ovvero amministrativa complessa con poteri di coordinamento e direzione del personale, poteri attribuiti alla ricorrente limitatamene non già ad un servizio amministrativo comprensivo delle sue articolazioni bensì limitatamente ad una di tali articolazioni, quale il servizio prenotazioni
6 per la radiologia, e al personale amministrativo addetto esclusivamente
a tale servizio”.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle dichiarazioni testimoniali. Il teste , medico radiologo della Testimone_2 struttura, ha riferito che “la ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me;
adr: la ricorrente lavorava nel mio stesso reparto e svolgeva le seguenti mansioni: inizialmente era segretaria addetta alla segreteria del servizio di radiologia, poi ha assunto le mansioni di responsabile di tale servizio e organizzava le liste di lavoro, organizzava la turnazione del personale amministrativo, aveva il controllo amministrativo del lavoro ambulatoriale, organizzava il lavoro ambulatoriale in base alla turnazione dei medici che riceveva dal primario del reparto, accedeva alle liste del call center regionale e forniva il numero di posti, controllava gli esami prenotati, correggeva eventuali errori nelle prenotazione;
adr: la ricorrente svolgeva tale attività anche per il cup interno;
preciso che era l'unica a svolgere tale attività in quanto in possesso delle passwords per l'accesso; adr: organizzava la parte amministrativa per le manifestazioni “ottobre rosa”; adr: la ricorrente faceva riferimento al primario e per alcune cose a me personalmente che ero direttore di struttura semplice;
adr: preciso che la ricorrente non si occupava di organizzare le liste per tac e risonanza magnetica dei pazienti ricoverati perché di ciò si occupava il capotecnico”.
Il teste ha dichiarato: “sono dipendente della convenuta Testimone_3 dal l'1.7.1990 e da molto tempo sono responsabile dei servizi generali
e coadiuvavo il direttore amministrativo anche per la parte accettazione;
adr: ho lavorato con la ricorrente che era la responsabile della segreteria radiologica e svolgeva le seguenti mansioni: gestiva le agende di prenotazioni dei pazienti presso la segreteria radiologica, redigeva i turni del personale della segretaria radiologica;
adr: la ricorrente era in parte diretta dal primario di radiologia e ove necessario ci confrontavamo per la soluzione delle problematiche preciso che ella si confrontava con il primario per valutare l'apertura 7 delle agende in base alle disponibilità dei medici;
adr: la ricorrente si interfacciava con i responsabili del cup interno per la gestione delle agende nonché con cui referenti del cup regionale per dare la disponibilità dell'apertura delle agende.
La teste la quale ha svolto mansioni di capo ufficio Testimone_4 amministrativo di tutti i servizi ambulatoriali, compresa la radiologia, ha dichiarato che “nel 2012 mi fu affidata anche il coordinamento amministrativo della radiologia ma in accordo con la direzione feci delegare la ricorrente;
adr: ho lavorato con la ricorrente la quale svolgeva le seguenti mansioni: era responsabile del settore radiologia, aveva la responsabilità delle agende e cioè delle liste di lavoro ed ella doveva programmare le attività di radiologia tenendo conto dei numero di medici presenti nell'arco del mese;
adr: tali prestazioni erano rese nei confronti di pazienti sia interni sia esterni e ciò anche con il Cup regionale;
preciso che fui io ad indicare alla Regione Lazio la password con il nominativo della ricorrente;
adr: ella coordinava il personale amministrativo per il reparto di radiologia Addetto all'accettazione alle prenotazioni ed all'ufficio consegna referti e assisteva il responsabile del cup generale supervisionando la programmazione delle agende e collaborava con il capo ufficio del sio tale sig. ; adr: Controparte_2 nella sostanza non era diretta da alcuno dal punto amministrativo nel senso che il primario di radiologia forniva i turni dei medici e poi dava le indicazioni di carattere esclusivamente sanitario”.
Dunque, i testi sono concordi nel descrivere la natura delle mansioni e confermano anche la ricorrente era responsabile esclusivamente all'accettazione radiologica, sia pure con la capacità gestionale e la responsabilità del coordinamento del servizio affidatole, svolto con un significato grado di autonomia, ma pur sempre soggetto al controllo gerarchico della Direzione amministrava.
L'attività così come emersa dalle testimonianze rese risulta, peraltro, compatibile con la declaratoria “D2” che comprende “l'esecuzione di
8 funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone una qualificata ed approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l'elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
La declaratoria, quindi, prevede anche funzioni di tipo direttivo e di coordinamento che presuppongono per i loro svolgimento il possesso di competenze specifiche, di significativo livello professionale, ivi comprese le mansioni di supervisione e controllo, nell'ambito dell'esercizio di un'autonomia decisionale limitata solo da direttive di massima;
tra i profili professionali è indicato quello di “Coordinatore ammnistrativo” che si ritiene corrispondere al ruolo in oggetto, non esteso ad attività di responsabilità nel senso indicato da parte ricorrente dell'intero servizio amministrativo, come capo servizio o capo ufficio.
Sulla base di tali premesse, deve essere disatteso anche il riconoscimento del livello D4, in riferimento al quale con l'originario ricorso introduttivo si deduce la medesima circostanza del ruolo di
“Capo ufficio”, né sono stati allegati, sotto diverso profilo, elementi specifici inidonei cui ricondurre la superiore posizione organizzativa ai meccanismi di qualificazione professionali individuati dall'art. 47 ccnl applicato.
Meritano, invece, accoglimento le rivendicazioni economiche relative al lavoro straordinario e alle ferie non godute per il periodo
9 1.1.2017/29.2.2020 – emolumenti calcolati, in via subordinata, sulla base del livello “D2” attribuito -, fondate sui fogli presenza la cui veridicità e autenticità non è stata posta in discussione dalla
, la quale ha mosso esclusivamente contestazioni generiche CP_1 in ordine alla inesattezza di parametri utilizzati, senza tuttavia offrire specifici elementi di raffronto o di supporto della relativa eccezione, né conteggi alternativi a quelli elaborati dalla ricorrente sulla scorta dei parametri ritenuti viceversa corretti.
Conclusivamente, deve essere riconosciuta alla lavoratrice la somma di € 5.563,45, oltre accessori ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalla maturazione al saldo.
Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono compensate in misura di due terzi, in ragione della parziale reciproca soccombenza e poste a carico della per la parte residua. CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, così provvede:
- condanna la “ al pagamento, in favore Controparte_1 di della somma di € 5.563,45, oltre accessori ai Parte_1 sensi dell'art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al saldo;
- compensa in ragione di due terzi le spese del doppio grado, liquidate per l'intero in complessivi € 2.640,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 2.184,00, quanto al secondo grado, ponendo a carico della appellata la parte residua, oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e CPA, come per legge.
Roma, 24/6/2025
Il Presidente Estensore
AT NC
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