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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3599/2022
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3599/2022 R.G., vertente tra
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Sorrento al Corso Italia n. 261 presso lo studio degli Avv. Liberato
Mazzola e dell' Avv. Roberto Rapicano che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E C.F. ), in persona del rappresentate legale p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Pesaro (PU) alla Via S. Pertini n.88, elettivamente domiciliata in Scafati alla Via E. Fermi n.3, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Della Mura, rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Ornella
Natali, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 619/2022
Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 619/2022 del 18/5/2022, il Tribunale di Torre Annunziata, su istanza della ingiungeva a , il pagamento della Controparte_2 Parte_1
somma di euro 5.113,43,00 oltre interessi legali e spese, a titolo di saldo del debito derivante da corrispettivo per la fornitura di prodotti elettronici indicati nelle seguenti fatture: fattura n. 2156/00 del 31.5.2018 dell'importo di €183,00; fattura n. 2173/00 del
3.5.2018 dell'importo di € 158,31; fattura n. 180/J5 del 29.1.2019 dell'importo di
€1.193,03; fattura n. 3144/J5 del 7.6.2019 dell'importo di €1.193,03; fattura n. 4128/J5 del
4.9.2019 dell'importo di € 1.193,03; fattura n. 4717/J5 del 7.11.2019 dell'importo di
€1.193,03.
Con atto di citazione notificato in data 22.06.2022, proponeva formale Parte_1
opposizione avverso il suddetto decreto chiedendone la revoca in quanto nullo o inesistente ovvero, in via subordinata, la risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento e, per l'effetto, la condanna della al pagamento della CP_2
complessiva somma di euro 4.021,17 oltre interessi decorrenti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta dal giudicante, con vittoria di spese di lite.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente deduceva che: svolgeva l'attività di commercialista e , nell'espletamento della sua professione, si avvaleva dell'ausilio di diversi programmi informatici, entrando, a tal fine, in contatto con società di programmazione e assistenza hardware e software, e, tra le altre, con l'odierna opposta;
per l'acquisto dei materiali informatici di cui necessitava, eseguiva gli ordini di acquisto n.
24379/2015, n. 43813/2018 e n. 44198/2018, da cui generavano le fatture ivi azionate, mediante compilazione a mano di moduli e formulari unilateralmente predisposti dalla società erogatrice;
l'opposta, sebbene reiteratamente compulsata dal non Pt_1
provvedeva a fornire copia dei contratti intercorsi tra le parti;
la era CP_2
inadempiente nella fornitura dei servizi richiesti e pagati, erogando il servizio tardivamente ovvero omettendone completamente l'erogazione; di essere comunque stato sempre adempiente rispetto all'obbligazione di pagamento della fornitura;
dal 2019 interrompeva definitivamente l'utilizzo dei programmi e servizi della . CP_3
Pertanto, contestava l'esistenza del rapporto contrattuale chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo in quanto infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, spiegava domanda riconvenzionale istando per l'accertamento della risoluzione del contratto per grave inadempimento con condanna al risarcimento dei danni, quantificati nella somma di euro
4.021,07 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta secondo giustizia.
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, in CP_1 quanto infondata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Rigettata la domanda di concessione di provvisoria esecutività, all'udienza del 20.2.2025 e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva riservata in decisione.
In rito
Priva di pregio è l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte opponente, in quanto tardiva.
Invero, la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo deve proporla nel primo atto processuale.
L'art. 38 c.p.c. sancisce che “l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata”.
L'opponente solo con la memoria primo termine depositata in data 22.6.2023 rileva per la prima volta il difetto di competenza territoriale.
Per tale ragione, l'eccezione di incompetenza è inammissibile.
Nel merito.
In premessa va evidenziato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio di cognizione ordinario, in cui l'attore in senso sostanziale è l'opposto, su cui, quindi, incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata. In diritto, giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1979 n. 3261; Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1997, n. 5573) sia di merito (cfr. Trib. Roma 7 agosto
1991, Trib. Firenze 2 agosto 1991, Trib. Vercelli 18 aprile 1991) - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Posto che il contratto di somministrazione di prodotti informatici non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo, in particolare, la forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem), e ben potendo esso perfezionarsi anche per facta concludentia, sicchè la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni, ai fini della prova della valida instaurazione del rapporto contrattuale tra le parti, appare dunque sufficiente l'avvenuta produzione del modulo di adesione prodotto dalla società opposta, recante la sottoscrizione in nome e per conto della parte opponente.
A tal proposito, dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni di parte opposta emerge inequivocabilmente l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e ciò in ragione dell'esistenza degli ordini di manutenzione e assistenza emessi e sottoscritti dal Pt_1 in quanto, dalle condizioni contrattuali, anch'esse sottoscritte dall'opponente, emerge chiaramente che gli ordini sono idonei al corretto perfezionamento del contratto laddove la società ricevente non abbia comunicato la disdetta nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell'ordine.
In altri termini, qualora in un documento la parte formuli una proposta indicando gli elementi essenziali del contratto e manifesti la volontà esplicita di concludere il contratto stesso alle condizioni ivi stabilite, la sottoscrizione del documento apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione, essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione.
Ancora, ulteriore elemento a favore della circostanza che il fosse edotto della Pt_1
esistenza del rapporto contrattuale con la emerge dalla copiosa CP_1 corrispondenza da questi prodotta con la quale l'opponente lamenta vizi al servizio di fornitura, circostanza che, unitamente alla comunicazione della disdetta avvenuta in data
24.5.2028, fa presumere l'esistenza del rapporto tra le parti.
Infine, dalla documentazione prodotta da parte opposta e per stessa ammissione dell'opponente risulta corrisposto da parte del dott. il pagamento periodico del Pt_1 prezzo concordato per la fruizione del servizio dedotto in contratto e tanto vale a considerare fondata la sussistenza del rapporto di fornitura tra le parti.
Affermata pertanto l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, occorre indagarne il contenuto.
In primis, deve darsi atto che il contratto in oggetto è un contratto di fornitura a oggetto commerciale e rientra nel più ampio novero dei contratti per adesione, condividendone le caratteristiche strutturali in termini sia di unilaterale predisposizione del contenuto che di unilaterale fissazione delle condizioni generali ivi presenti.
Invero, un contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell'articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale.
Nel caso di specie, il contratto di fornitura si considera concluso, non all'esito delle trattative tra le parti, bensì mediante la sottoscrizione di una delle due parti al formulario unilateralmente predisposto.
La caratteristica dei contratti per adesione, quindi, si riduce alla impossibilità, per una delle parti e, in particolare per il consumatore, di intervenire sul contenuto contrattuale, alterandolo anche solo parzialmente.
Tuttavia, tale particolare natura, non impedisce la formazione della corretta volontà in capo al consumatore che, in questo caso, si esprime attraverso la sottoscrizione delle condizioni che meglio soddisfino i propri interessi.
Ciò detto, in tema di contratto per adesione secondo il consolidato orientamento nomofilattico, l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016; Sez. 2,
Ordinanza n. 5733 del 29/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 7748 del 29/03/2007; Sez. 3,
Ordinanza n. 1637 del 06/02/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 14/06/1999; Sez. 3,
Sentenza n. 5533 del 20/06/1997; Sez. 2, Sentenza n. 7805 del 13/07/1991; Sez. 3,
Sentenza n. 9998 del 11/10/1990; Sez. 2, Sentenza n. 3756 del 25/08/1989; Sez. 2,
Sentenza n. 1210 del 26/02/1986; Sez. 2, Sentenza n. 4680 del 17/07/1980; Sez. 1,
Sentenza n. 1925 del 24/04/1978; Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 23/04/1976; Sez. 3,
Sentenza n. 1610 del 29/05/1973).
In ordine agli ordini ivi azionati, l'opponente ha dedotto che le fatture n. 180/J5, n.
3.144/J5, n. 4.128/J5 e n. 4.717/J5 sono riferite all'ordine n. 24379/2015 (cfr. all. 7 comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Per quanto attiene a detto ordine esso risulta comprensivo di tutti i suoi elementi essenziali, in quanto non solo comprensivo delle condizioni generali del contratto che sono indicate in modo sintetico nella prima pagina ed esplicate in modo analitico nella seconda, ma altresì contiene la doppia sottoscrizione richiesta ai fini dell'efficacia delle stesse (cfr. all. 7 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.11.2022).
Tanto è sufficiente a considerare pienamente operative le condizioni contrattuali presenti nell'ordine in parola e legittima la fattura azionata.
Con riguardo alle altre fatture e cioè n. 180/J5, n. 3.144/J5, n. 4.128/J5 e n. 4.717/J5,
l'opponente ha dedotto che le stesse sono riferite agli ordini n. 44198/2018 e 43813/2018.
Tale allegazione risulta fondata
A tal proposito, parte opposta chiarisce che trattasi di moduli integrativi, ulteriori rispetto ai servizi compresi nel pacchetto di cui all'ordine n. 24379/2015.
In particolare, tali ordini, debitamente sottoscritti, risultano predisposti con modalità parzialmente diverse rispetto all'ordine suindicato, in quanto nella prima pagina di ognuno risulta il rinvio alle clausole generali del contratto raggiungibili attraverso il link ipertestuale indicato.
Con riguardo alla validità di tale modalità di conclusione del contratto, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità ritiene che il requisito della forma scritta richiesto è rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte, perché, a norma del par. 1 dell'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001, come interpretato dalla CGUE con sentenza del 21 maggio 2015 in causa n. 322/14, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo. (Cassazione civile sez. un., 19/09/2017, n.21622)
Al riguardo, l'art. 10, co. 3 della direttiva sul commercio elettronico (n. 2000/31/CE recepita in Italia con il D.lgs. 70/2003) stabilisce che “le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in un modo che gli permetta di memorizzarle e riprodurle”, senza tuttavia individuare quale sia nello specifico tale modo. Negli anni immediatamente successivi al recepimento della direttiva, la prassi si è affidata a supporti quali - floppy disk prima e cd poi - nei quali erano riportate le condizioni generali di contratto. La memorizzazione delle condizioni generali nasce dalla necessità di garantirne sempre ed in maniera inequivocabile la conoscibilità.
Il principio di conoscibilità, peraltro, è presente nel nostro codice civile che, all'articolo
1341, subordina l'efficacia delle condizioni generali alla loro conoscibilità da parte della controparte contrattuale.
L'indagine sulla validità delle clausole generali recepite indirettamente attraverso un rinvio e contenute in una pagina web riguarda il rischio che tali condizioni vengano modificate o aggiunte successivamente alla conclusione del contratto.
Sul punto, la Suprema Corte ha richiamato un precedente piuttosto esplicito della Corte di giustizia dell'UE (C322/14, Cars on the web), la quale ha affermato come “la procedura di accettazione mediante 'clic' delle condizioni generali di un contratto di vendita […] concluso elettronicamente, […] costituisce una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente” il testo delle condizioni generali “allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto”.
Chiarito il punto - e stante quindi la possibilità di rinviare alle condizioni contrattuali tramite link - è tuttavia da segnalare come sia sempre e comunque necessario che il destinatario delle condizioni generali ne legga e ne accetti il contenuto (l'accettazione essendo comunque insita nel richiamo operato alle stesse).
Pertanto, in applicazione dell'ultimo arresto della giurisprudenza occorre ribadire che nei contratti telematici, l'accettazione di una proposta negoziale con la tecnica del "tasto virtuale" o "point and click" è sufficiente a manifestare il consenso e ritenere perfezionato il contratto, in quanto vincolo negoziale a forma libera. Nell'ipotesi di un contratto per adesione, delineato da condizioni generali uniformi predisposte da uno solo dei contraenti, ed accettato mediante un sistema telematico, il requisito ex art. 1341 comma 1 c.c. della conoscenza della proposta contrattuale contenuta nelle condizioni generali degrada a mera conoscibilità, che può essere soddisfatto anche con il richiamo delle relative clausole attraverso collegamento ipertestuale.
Nel caso di specie, gli ordini da cui generano le fatture azionato contengono chiaramente l'indicazione del link che consente la conoscibilità richiesta dalla legge a tutela del contraente e la sottoscrizione dello stesso.
Pertanto, anche tali clausole devono essere considerate pienamente efficaci.
In ragione delle considerazioni fin qui svolte, devono considerarsi fondate ed esigibili le fatture emesse dalla Controparte_2
Sulla domanda riconvenzionale
In via riconvenzionale l'opponente chiedeva accertarsi la risoluzione del contratto con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni patiti.
A tal uopo deduceva la mancata o inesatta esecuzione della prestazione contrattuale da parte della eccependone la mancata o tardiva fornitura. CP_4
Sul punto, occorre premettere che in base al criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento, spetta al preteso creditore - che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento - provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
provato ciò, il debitore convenuto è allora gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o da altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
A tal fine, l'opponente allegava il malfunzionamento dei software, l'omessa fornitura delle licenze d'uso nonché la mancata fruizioni dei corsi acquistati in forza degli ordini oggetto del presente giudizio. L'opposta, su cui incombe l'onere di provare l'esatto adempimento, contestava la domanda depositando a tal uopo il file exel relativo ai tickets che il apriva al Pt_1
momento della verificazione del problema.
Dalla lettura del documento, emerge, non solo la tempestività della nella CP_2
risoluzione del problema ma, altresì, la circostanza che i problemi riscontrati dall'opponente dipendevano perlopiù da fatto a questi imputabile.
Con riguardo alla mancata fornitura delle licenze d'uso, dal file Exel presente agli atti emerge che la stessa era stata caricata già in data 14.5.2018 con la seguente precisazione
“Caricato licenza 2018” ma che, per problemi di accesso al programma, le stesse non potevano essere visionate dal . Pt_1
Anche in tale caso, la , con ripetuti inviti, richiedeva al destinatario un CP_4
recapito telefonico al fine di raggiungerlo e provvedere alla risoluzione dei problemi da questo riscontrati.
Con riguardo all'ordine 44198 l'opponente lamenta la mancata fruizione del corso sulla privacy.
A tal riguardo, con la comunicazione di rescissione unilaterale del 2.1.2019 il Pt_1
aveva partecipato a un corso di formazione sulla privacy senza tuttavia restarne pienamente soddisfatto.
Tali evidenze dimostrano che la fornitura dei pacchetti acquistati è stata pacificamente utilizzata dall'acquirente e pertanto non può ritenersi in alcun caso che l'inadempimento del fornitore sia connotato da gravità tale da determinare la risoluzione del contratto.
Ciò posto, la domanda, per come formulata dall'opponente, ed in quanto rimasta priva di precisazioni al riguardo, va reputata generica, essendo mancante di qualsiasi descrizione del concreto pregiudizio di cui il chiede il ristoro e, specificamente, di Pt_1
un'esposizione estesa alle conseguenze pregiudizievoli, che la parte asserisce di avere patito in conseguenza della condotta della controparte.
1. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano d'ufficio, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 619/2022;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 5.044,00, oltre iva e c.p.a. se
[...]
dovute per legge.
Torre Annunziata,
Il giudice monocratico
dott. ssa Luisa Zicari