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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 155/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE ET Presidente dott. IA IN Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 155/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VILLA RAFFAELLA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PELLISSIER ANDREA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in MARCALLO CON AS il 14.09.2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MARCALLO CON AS (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 23.10.2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21.07.2020. Con ricorso depositato il 03.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può disporsi sull'affidamento e il collocamento della figlia in quanto la stessa ha Per_1 raggiunto la maggiore età in corso di causa.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCALLO CON AS di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Sig. versi direttamente alla Sig.ra la somma mensile di Euro 600,00 Pt_1 CP_1 (seicento//00) quale contributo ordinario al mantenimento della figlia (c.d. “spese ordinarie”, connotate dall'ordinarietà e dalla frequenza), con decorrenza a partire dal dicembre 2024.
Si considerano, a titolo esemplificativo, ricomprese nell'assegno di mantenimento: vitto, concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.
Detta somma sarà versata anticipatamente mese per mese entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese di competenza, sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente con stabilità. L'assegno di mantenimento sarà accreditato direttamente sul conto corrente intestato alla Sig.ra e verrà rivalutato annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo. CP_1
La Sig.ra ed il Sig. si riservano la facoltà di corrispondere, extra assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento e quale atto di liberalità nei confronti della figlia, occasionalmente e secondo loro esclusiva volontà, ulteriori somme alla figlia affinché la stessa possa, raggiunta la maggiore età, disporre di un proprio patrimonio: tale pattuizione non costituisce obbligo alcuno e non vincola le parti tra loro o nei confronti di terzi. DISPONE che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia (connotate da almeno un requisito tra l'occasionalità o la sporadicità, la gravosità, la voluttuarietà) si ripartiscano in “spese che richiedono il preventivo accordo” e “spese che non richiedono il preventivo accordo” tra i genitori, fermo restando in ogni caso che le scelte relative alla straordinaria amministrazione della figlia dovranno essere condivise dalla Sig.ra ed il Sig. CP_1 Pt_1
Le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e, in difetto, resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
- Le spese straordinarie sono così definite: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - mensa scolastica;
- tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- abbonamento trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
- tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
- corsi di specializzazione e master;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - un corso per attività extrascolastica (sportiva o da istruzione) all'anno e relativi accessori entro il costo massimo annuale di Euro 500,00 (cinquecento//00). - pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
- spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
- spese per la patente;
d) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: - corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno o entro ad uno all'anno ma oltre il costo massimo annuale di Euro 500,00 (cinquecento//00); - viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
- spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
e) spese medico-sanitarie: - tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori e, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di libera scelta o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si fanno obbligo di tempestivamente richiedere, e mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del relativo impegno di spesa;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare di mantenimento alcuno per sé, di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto determinato nei punti precedenti.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto al figlio, ai fini della validità per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025 Il Giudice Rel. Il Presidente
IA IN BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE ET Presidente dott. IA IN Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 155/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VILLA RAFFAELLA che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PELLISSIER ANDREA Controparte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in MARCALLO CON AS il 14.09.2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MARCALLO CON AS (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 23.10.2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21.07.2020. Con ricorso depositato il 03.01.2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può disporsi sull'affidamento e il collocamento della figlia in quanto la stessa ha Per_1 raggiunto la maggiore età in corso di causa.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCALLO CON AS di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Sig. versi direttamente alla Sig.ra la somma mensile di Euro 600,00 Pt_1 CP_1 (seicento//00) quale contributo ordinario al mantenimento della figlia (c.d. “spese ordinarie”, connotate dall'ordinarietà e dalla frequenza), con decorrenza a partire dal dicembre 2024.
Si considerano, a titolo esemplificativo, ricomprese nell'assegno di mantenimento: vitto, concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.
Detta somma sarà versata anticipatamente mese per mese entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese di competenza, sino a quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente con stabilità. L'assegno di mantenimento sarà accreditato direttamente sul conto corrente intestato alla Sig.ra e verrà rivalutato annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo. CP_1
La Sig.ra ed il Sig. si riservano la facoltà di corrispondere, extra assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento e quale atto di liberalità nei confronti della figlia, occasionalmente e secondo loro esclusiva volontà, ulteriori somme alla figlia affinché la stessa possa, raggiunta la maggiore età, disporre di un proprio patrimonio: tale pattuizione non costituisce obbligo alcuno e non vincola le parti tra loro o nei confronti di terzi. DISPONE che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia (connotate da almeno un requisito tra l'occasionalità o la sporadicità, la gravosità, la voluttuarietà) si ripartiscano in “spese che richiedono il preventivo accordo” e “spese che non richiedono il preventivo accordo” tra i genitori, fermo restando in ogni caso che le scelte relative alla straordinaria amministrazione della figlia dovranno essere condivise dalla Sig.ra ed il Sig. CP_1 Pt_1
Le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno e rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e, in difetto, resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
- Le spese straordinarie sono così definite: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - mensa scolastica;
- tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- abbonamento trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
- tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
- corsi di specializzazione e master;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - un corso per attività extrascolastica (sportiva o da istruzione) all'anno e relativi accessori entro il costo massimo annuale di Euro 500,00 (cinquecento//00). - pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
- spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
- spese per la patente;
d) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: - corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno o entro ad uno all'anno ma oltre il costo massimo annuale di Euro 500,00 (cinquecento//00); - viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
- spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
e) spese medico-sanitarie: - tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori e, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal medico di libera scelta o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
DÀ ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si fanno obbligo di tempestivamente richiedere, e mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del relativo impegno di spesa;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare di mantenimento alcuno per sé, di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto determinato nei punti precedenti.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto al figlio, ai fini della validità per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025 Il Giudice Rel. Il Presidente
IA IN BE ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.