Art. 5. 1. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorita' straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo dove il minore risiede.
2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello Stato, avanzate dalle autorita' straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potesta' parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potesta' parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potesta' parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in Italia, la decisione e' adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.
3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potesta' parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.
4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aia del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorita' centrale.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso puo' essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione e' trasmessa all'autorita' centrale per i provvedimenti di competenza.
7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni e' ammesso ricorso per cassazione.
2. Le decisioni sulle richieste di rimpatrio di minori verso il territorio dello Stato, avanzate dalle autorita' straniere, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono adottate dal tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che esercitano la potesta' parentale sul minore o, in mancanza, del luogo in cui il minore aveva la sua ultima residenza. Se si tratta di minore cittadino italiano e sono sconosciute le persone che su di lui esercitano la potesta' parentale, ovvero di minore cittadino italiano non sottoposto alla potesta' parentale di alcuna persona e che non sia stato residente in Italia, la decisione e' adottata dal tribunale per i minorenni di Roma.
3. Le richieste di rimpatrio di minori nello Stato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove risiedono le persone che sul minore esercitano la potesta' parentale, ovvero, ricorrendo l'ipotesi, del tribunale per i minorenni del luogo ove deve essere adottata od eseguita una misura di protezione o di rieducazione del minore.
4. Le richieste di rimpatrio di minori verso uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 14 della convenzione de L'Aia del 28 maggio 1970, sono di competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove il minore risiede.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, su ricorso del pubblico ministero, anche a seguito di richiesta dell'autorita' centrale.
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il tribunale per i minorenni decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e su ricorso degli interessati. Il ricorso puo' essere proposto d'ufficio dal pubblico ministero. La decisione e' trasmessa all'autorita' centrale per i provvedimenti di competenza.
7. Contro il decreto del tribunale per i minorenni e' ammesso ricorso per cassazione.