TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:27, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAPIA Parte_1 C.F._1
NI
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.9.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “ACCERTARE E DICHIARARE: la sanatoria del presunto CP_ CP_ indebito accertato dall' in quanto riconducibile ad errore imputabile alla medesima e, comunque, in assenza pagina 1 di 3 di dolo da parte del ricorrente;
gli atti opposti inefficaci ed improduttivi di effetti, con conseguente estinzione del diritto dell' a procedere per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
• Annullare, dichiarare nullo o inesistente, CP_2 illegittimo i seguenti atti: Provvedimento di RECUPERO DI INDEBITO PREVIDENZIALE di cui ai provvedimenti: 1) “Comunicazione di Riliquidazione Prestazione n. 07000361, Cat. INVCIV, decorrenza 1 novembre 2002”, datato 21 febbraio 2023, con cui l' sede di ha proceduto a ricalcolare in difetto la CP_2 CP_1 citata prestazione ed a richiedere il versamento della somma di € 11.118,90 per gli anni 2018, 2019 e 2020, non comunicato;
2) Accertamento somme indebitamente percepite del 30.03.2023, non comunicato;
3) nonché ad ogni altro atto ad esso collegato o connesso, precedente o successivo. • Condannare il resistente alla restituzione dei ratei già riscossi e quelli che saranno riscossi in favore del ricorrente”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di essere titolare di una pensione di invalidità civile con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Deduceva, quindi, il che, in data 7.6.2023, esso ricorrente apprendeva del provvedimento qui opposto - Pt_1 scaricandolo in pari data dal sito – provvedimento con il quale, a partire dall'1.1.2018 veniva CP_2 ricalcolata, in difetto, la Prestazione n. 07000361, Cat. INVCIV” e, contestualmente rideterminata la prestazione, mentre l' chiedeva, a titolo di conguaglio, la restituzione della somma pari ad € CP_2
11.118,90 per gli anni 2018, 2019 e 2020. Lamentava, dunque, l'odierno attore che, dal mese di aprile 2023, l' aveva provveduto a detrarre, illegittimamente, dal rateo pensionistico la somma CP_2 mensile di € 125,68.
Si costituiva l' resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_3 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta deduceva come parte ricorrente fosse consapevole del superamento dei limiti reddituali, per cui tutto ciò che aveva percepito dal giugno 2021 doveva considerarsi ripetibile.
Alla udienza odierna, poi, i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere atteso che la sentenza del Tribunale di Livorno intervenuta sullo stesso oggetto del presente giudizio in ragione della domanda riconvenzionale spiegata dall' in tale giudizio era CP_2 stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze, mentre la sentenza della Corte di Appello n.
270/2025 era passata in giudicato, ciò che eliminava l'interesse alla pronuncia del Giudice sul presente ricorso.
I procuratori, dunque, concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che pagina 2 di 3 presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sentenza intervenuta sulla medesima questione odierna in ragione della domanda riconvenzionale spiegata dall' nell'altro giudizio, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato. CP_2
Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale e quindi debbono essere poste a carico dell' atteso che anche la Corte di Appello di Firenze ha confermato che CP_2
l'indebito non era ripetibile (v. sentenza Corte di Appello di Firenze n. 270/2025 in atti versata).
Dette spese sono complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/14, in relazione a natura della causa (previdenza) e suo valore, secondo l'impegno in concreto profuso ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte CP_2
ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole complessivamente in misura pari ad euro
1.200,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:27, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 866/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SAPIA Parte_1 C.F._1
NI
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.9.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “ACCERTARE E DICHIARARE: la sanatoria del presunto CP_ CP_ indebito accertato dall' in quanto riconducibile ad errore imputabile alla medesima e, comunque, in assenza pagina 1 di 3 di dolo da parte del ricorrente;
gli atti opposti inefficaci ed improduttivi di effetti, con conseguente estinzione del diritto dell' a procedere per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
• Annullare, dichiarare nullo o inesistente, CP_2 illegittimo i seguenti atti: Provvedimento di RECUPERO DI INDEBITO PREVIDENZIALE di cui ai provvedimenti: 1) “Comunicazione di Riliquidazione Prestazione n. 07000361, Cat. INVCIV, decorrenza 1 novembre 2002”, datato 21 febbraio 2023, con cui l' sede di ha proceduto a ricalcolare in difetto la CP_2 CP_1 citata prestazione ed a richiedere il versamento della somma di € 11.118,90 per gli anni 2018, 2019 e 2020, non comunicato;
2) Accertamento somme indebitamente percepite del 30.03.2023, non comunicato;
3) nonché ad ogni altro atto ad esso collegato o connesso, precedente o successivo. • Condannare il resistente alla restituzione dei ratei già riscossi e quelli che saranno riscossi in favore del ricorrente”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegava il ricorrente di essere titolare di una pensione di invalidità civile con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Deduceva, quindi, il che, in data 7.6.2023, esso ricorrente apprendeva del provvedimento qui opposto - Pt_1 scaricandolo in pari data dal sito – provvedimento con il quale, a partire dall'1.1.2018 veniva CP_2 ricalcolata, in difetto, la Prestazione n. 07000361, Cat. INVCIV” e, contestualmente rideterminata la prestazione, mentre l' chiedeva, a titolo di conguaglio, la restituzione della somma pari ad € CP_2
11.118,90 per gli anni 2018, 2019 e 2020. Lamentava, dunque, l'odierno attore che, dal mese di aprile 2023, l' aveva provveduto a detrarre, illegittimamente, dal rateo pensionistico la somma CP_2 mensile di € 125,68.
Si costituiva l' resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_3 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta deduceva come parte ricorrente fosse consapevole del superamento dei limiti reddituali, per cui tutto ciò che aveva percepito dal giugno 2021 doveva considerarsi ripetibile.
Alla udienza odierna, poi, i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere atteso che la sentenza del Tribunale di Livorno intervenuta sullo stesso oggetto del presente giudizio in ragione della domanda riconvenzionale spiegata dall' in tale giudizio era CP_2 stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze, mentre la sentenza della Corte di Appello n.
270/2025 era passata in giudicato, ciò che eliminava l'interesse alla pronuncia del Giudice sul presente ricorso.
I procuratori, dunque, concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che pagina 2 di 3 presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sentenza intervenuta sulla medesima questione odierna in ragione della domanda riconvenzionale spiegata dall' nell'altro giudizio, elimina l'interesse alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato. CP_2
Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale e quindi debbono essere poste a carico dell' atteso che anche la Corte di Appello di Firenze ha confermato che CP_2
l'indebito non era ripetibile (v. sentenza Corte di Appello di Firenze n. 270/2025 in atti versata).
Dette spese sono complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/14, in relazione a natura della causa (previdenza) e suo valore, secondo l'impegno in concreto profuso ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte CP_2
ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidandole complessivamente in misura pari ad euro
1.200,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3