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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 19.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 15747/2024 vertente
TRA
Parte_1
nato/a il 13/05/1994, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to MURANO GIOVANNI
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dal funzionario ex art. 417 bis c.p.c. CP_2
[...]
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.07.2024 e ritualmente notificato a controparte la parte ricorrente ha esposto:
- di avere proposto in data 25.11.021 la domanda per ottenere l'invalidità civile ai sensi della l. 118/71
e 18/80 e successive modifiche;
- che a seguito di convocazione e visita, le veniva attribuita una percentuale del 46%;
- che ritenendo ingiusta detta valutazione in data 17.11.2022 depositava ricorso n. R.G. 20844/2022 per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza;
- che il giudice del lavoro assegnatario del procedimento, dott. Maria Lucantonio nominava la dottoressa , quale CTU medico, onde accertare la sussistenza ai benefici ex. LL. 118/71 e Per_1
18/80 e che il predetto CTU concludeva non riconoscendo i requisiti sanitari danti diritto alla indennità di accompagnamento, ma riscontrando una invalidità del 90% a decorrere dalla domanda in sede amministrativa del 25-10-21.
Tutto ciò affermato ha concluso chiedendo. In via principale, la sussistenza del requisito sanitario nella misura compresa tra il 74% ed il 99% ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 25.10.2021 come stabilito dal CTU nominato o dal primo giorno del mese successivo della domanda amministrativa o dalla data diversa cui sarà accertata in corso di causa;
-In via subordinata, la sussistenza, come da relazione medico legale redatta dal CTU nominato dott.ssa Per_1
nel procedimento di ATPO, del requisito sanitario nella misura del 90% ai fini del riconoscimento
[...] dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal 25.10.2021, o dalla data diversa cui sarà accertata in corso di causa;
CP_
- In via principale, condannare l' a corrispondere in favore della ricorrente, i ratei mensili maturati e maturandi dell'assegno di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla data diversa cui sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;
CP_
-In via subordinata, condannare l' a corrispondere in favore della ricorrente a corrispondere i ratei mensili maturati e maturandi dell'assegno di assistenza a decorrere dal 25.10.2021, data accertata dal CTU dott.ssa o dalla data diversa cui sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione Per_1 monetaria.
Radicatosi il contraddittorio l' onvenuto, ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando come CP_3 essendo stato l'oggetto del ricorso r.g. 20844/22 soltanto l'ottenimento del 100% e NON anche l'assegno di invalidità, la richiesta di ampliamento dell'oggetto di causa in sede di ricorso ordinario ex 442 assolutamente infondata.
All'esito di rinvio per discussione alla udienza del 19 febbraio 2025 , la causa, all'esito della sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Lq domanda va respinta perché improponibile.
Preliminarmente giova ricordare che l''attuale sistema normativo condiziona la proponibilità e la procedibilità delle domande giudiziali contro gli istituti di assistenza e previdenza obbligatorie in funzione deflattiva del CP_ contenzioso.Anche nel caso di richiesta all di riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui alla legge
118/71 la domanda amministrativa - costituisce condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria .
La stessa, alla stregua di ogni condizione di proponibilità (cfr. Cass., 15.5.92, n. 5787; Cass., 22.11.91, n. 12540;
Cass., 11.1.88, n. 70; Trib. Genova, 15.10.92), deve sussistere già al momento dell'introduzione del giudizio, pena l'improponibilità della domanda giudiziale rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Orbene, nella odierna vicenda la parte ricorrente, nel depositare il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n.
20844/2022 quale ricorso volto all' accertamento del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento ( pur se nel corpo dello stesso ricorso ambiguamente compariva la affermazione della ricorrenza del requisito sanitario proprio della pensione di inabilità al 100%, piuttosto che quello proprio della indennità di accompagnamento ) ha determinato di volere orientare la domanda amministrativa proposta ed il conseguente procedimento dalla stessa scaturito, prima in sede amministrativa e successivamente in sede giudiziaria, al solo conseguimento della indennità di accompagnamento, escludendo pertanto il proprio interesse all' accertamento del requisito sanitario proprio dell'assegno di invalidità civile.
Tale scelta difensiva che ha ineluttabilmente condizionato il corso del procedimento giudiziario così introdotto concentrandolo sulla ricorrenza del requisito della indennità di accompagnamento, non potendo, com'è ovvio, il giudice del giudizio di ATP andare ultra petitum, anche a fronte dell'accertamento in sede peritale da parte del ctu dellla sussistenza del requisito sanitario proprio dell'assegno di invalidità civile . La scelta difensiva compiuta all'atto della instaurazione del giudizio di Atp R.G. n. 20844/2022 non può essere revocata a mezzo della instaurazione di nuovo procedimento giudiziario sulla medesima domanda, che come CP_ eccepito dall' inammissibilmente verrebbe a far riespandere un oggetto del giudizio già delimitato, in palese violazione del principio del ne bis in idem;
principio che, declinato in relazione alla materia che ci occupa, impone di far corrispondere ad ogni domanda amministrativa ed al conseguente procedimento amministrativo dalla stessa scaturente, un solo giudizio di accertamento tecnico preventivo che ne impugni la non gradita definizione.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Attesa la dichiarazione resa ai sensi dell' art. 152 disp .att. c.p.c. parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite..
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Lazzara
l
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 19.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 15747/2024 vertente
TRA
Parte_1
nato/a il 13/05/1994, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to MURANO GIOVANNI
ricorrente
E
CP_
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dal funzionario ex art. 417 bis c.p.c. CP_2
[...]
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.07.2024 e ritualmente notificato a controparte la parte ricorrente ha esposto:
- di avere proposto in data 25.11.021 la domanda per ottenere l'invalidità civile ai sensi della l. 118/71
e 18/80 e successive modifiche;
- che a seguito di convocazione e visita, le veniva attribuita una percentuale del 46%;
- che ritenendo ingiusta detta valutazione in data 17.11.2022 depositava ricorso n. R.G. 20844/2022 per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza;
- che il giudice del lavoro assegnatario del procedimento, dott. Maria Lucantonio nominava la dottoressa , quale CTU medico, onde accertare la sussistenza ai benefici ex. LL. 118/71 e Per_1
18/80 e che il predetto CTU concludeva non riconoscendo i requisiti sanitari danti diritto alla indennità di accompagnamento, ma riscontrando una invalidità del 90% a decorrere dalla domanda in sede amministrativa del 25-10-21.
Tutto ciò affermato ha concluso chiedendo. In via principale, la sussistenza del requisito sanitario nella misura compresa tra il 74% ed il 99% ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 25.10.2021 come stabilito dal CTU nominato o dal primo giorno del mese successivo della domanda amministrativa o dalla data diversa cui sarà accertata in corso di causa;
-In via subordinata, la sussistenza, come da relazione medico legale redatta dal CTU nominato dott.ssa Per_1
nel procedimento di ATPO, del requisito sanitario nella misura del 90% ai fini del riconoscimento
[...] dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal 25.10.2021, o dalla data diversa cui sarà accertata in corso di causa;
CP_
- In via principale, condannare l' a corrispondere in favore della ricorrente, i ratei mensili maturati e maturandi dell'assegno di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa o dalla data diversa cui sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;
CP_
-In via subordinata, condannare l' a corrispondere in favore della ricorrente a corrispondere i ratei mensili maturati e maturandi dell'assegno di assistenza a decorrere dal 25.10.2021, data accertata dal CTU dott.ssa o dalla data diversa cui sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione Per_1 monetaria.
Radicatosi il contraddittorio l' onvenuto, ha chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando come CP_3 essendo stato l'oggetto del ricorso r.g. 20844/22 soltanto l'ottenimento del 100% e NON anche l'assegno di invalidità, la richiesta di ampliamento dell'oggetto di causa in sede di ricorso ordinario ex 442 assolutamente infondata.
All'esito di rinvio per discussione alla udienza del 19 febbraio 2025 , la causa, all'esito della sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Lq domanda va respinta perché improponibile.
Preliminarmente giova ricordare che l''attuale sistema normativo condiziona la proponibilità e la procedibilità delle domande giudiziali contro gli istituti di assistenza e previdenza obbligatorie in funzione deflattiva del CP_ contenzioso.Anche nel caso di richiesta all di riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui alla legge
118/71 la domanda amministrativa - costituisce condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria .
La stessa, alla stregua di ogni condizione di proponibilità (cfr. Cass., 15.5.92, n. 5787; Cass., 22.11.91, n. 12540;
Cass., 11.1.88, n. 70; Trib. Genova, 15.10.92), deve sussistere già al momento dell'introduzione del giudizio, pena l'improponibilità della domanda giudiziale rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Orbene, nella odierna vicenda la parte ricorrente, nel depositare il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n.
20844/2022 quale ricorso volto all' accertamento del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento ( pur se nel corpo dello stesso ricorso ambiguamente compariva la affermazione della ricorrenza del requisito sanitario proprio della pensione di inabilità al 100%, piuttosto che quello proprio della indennità di accompagnamento ) ha determinato di volere orientare la domanda amministrativa proposta ed il conseguente procedimento dalla stessa scaturito, prima in sede amministrativa e successivamente in sede giudiziaria, al solo conseguimento della indennità di accompagnamento, escludendo pertanto il proprio interesse all' accertamento del requisito sanitario proprio dell'assegno di invalidità civile.
Tale scelta difensiva che ha ineluttabilmente condizionato il corso del procedimento giudiziario così introdotto concentrandolo sulla ricorrenza del requisito della indennità di accompagnamento, non potendo, com'è ovvio, il giudice del giudizio di ATP andare ultra petitum, anche a fronte dell'accertamento in sede peritale da parte del ctu dellla sussistenza del requisito sanitario proprio dell'assegno di invalidità civile . La scelta difensiva compiuta all'atto della instaurazione del giudizio di Atp R.G. n. 20844/2022 non può essere revocata a mezzo della instaurazione di nuovo procedimento giudiziario sulla medesima domanda, che come CP_ eccepito dall' inammissibilmente verrebbe a far riespandere un oggetto del giudizio già delimitato, in palese violazione del principio del ne bis in idem;
principio che, declinato in relazione alla materia che ci occupa, impone di far corrispondere ad ogni domanda amministrativa ed al conseguente procedimento amministrativo dalla stessa scaturente, un solo giudizio di accertamento tecnico preventivo che ne impugni la non gradita definizione.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Attesa la dichiarazione resa ai sensi dell' art. 152 disp .att. c.p.c. parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite..
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Lazzara
l