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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 203/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 27/05/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ015G01197 2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il rappresentante dell'Agenzia resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...], Nominativo_1
, nato in [...] il [...] e residente in [...], Indirizzo_1, entrambi in qualità di eredi, rispettivamente coniuge e figlio, di Difensore_2, nato a [...] il [...] e deceduto in Cassino il 23/03/2023, proponevano ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso l'avviso di accertamento nr TKQ015G01197/23, anno di imposta 2018, notificato il 01/12/2023 relativo al recupero di redditi di fabbricati non dichiarati, scaturenti da presunti canoni di locazione non dichiarati.
In particolare :
1) Contratto reg.to il 11/01/2017 al nr 83, serie 3T , tassazione ordinaria, per un canone annuo di € 13.200,00, quota 50%;
2) Contratto reg.to il 12/07/2017 al nr 1744, serie 3T , tassazione cedolare secca, per un canone annuo di
€ 3.600,00, quota 100%;
3) Contratto reg.to il 22/02/201/8 al nr 475, serie 3T , tassazione cedolare secca, per un canone annuo di
€ 3.600,00, quota 100%; Evidenziavano che i contratti di cui ai punti 2) e 3) erano attribuibili al de cuius Difensore_2 per il 50%, in quanto risultavano essere cointestati con il coniuge ricorrente.
Nel merito degli importi accertati, precisavano:
Quanto al contratto nr 1), che per l'anno di imposta 2018 il de cuius non aveva percepito alcun reddito, atteso che il conduttore risultava moroso da novembre 2017, tanto che in data 13/04/2018 era stata avviata procedura di sfratto per morosità; tale procedura era divenuta definitiva con ordinanza del 18/05/2018.
Quanto al contratto nr 2 ), che i redditi spettanti al de cuius risultavano essere pari al 50% poichè cointestati con il coniuge ricorrente e regolarmente dichiarati .
Quanto al contratto nr. 3 ), che i redditi spettanti al de cuius risultano essere pari al 50% poichè cointestati con il coniuge ricorrente e regolarmente dichiarati.
Concludeva chiedendo, che venisse dichiarata la illegittimità dell'atto impositivo, per la mancanza di presupposti impositivi dell'impugnato avviso di accertamento, quanto ai contratti di cui ai punti 2) e 3), i cui redditi erano stati dichiarati per la quota effettivamente percepita e che venisse riconosciuto che il de cuius risultava essere intestatario del 50%; con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo che, alla stregua delle contestazioni contenute nel ricorso, era stata rideterminata parzialmente la pretesa fiscale.
Osservava, quanto al contratto di locazione n. 83 serie 3T, che l'Ufficio aveva riconosciuto come termine del contratto il 18/05/2018, in quanto era stata esibita convalida dell'ordinanza di sfratto del Tribunale di
Cassino. L'importo da assoggettare a tassazione ordinaria era stato, pertanto, determinato in € 2.370,57 in quanto relativa a locazione diversa dall'uso abitativo.
I canoni di locazione potevano essere esenti da Irpef solo per il periodo successivo al provvedimento di convalida dello sfratto per morosità e non per quello anteriore, in quanto, fino alla pronuncia dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità del conduttore, il canone dovuto al locatore doveva concorrere, comunque, a formare il reddito imponibile, anche se non percepito;
solo dalla data del provvedimento di convalida di sfratto i canoni di locazione non percepiti non erano più assoggettabili a tassazione.
Le parti avevano prodotto, invero, esclusivamente la convalida di sfratto recante come data di validità il
18/05/2018, per cui l'ufficio aveva correttamente rideterminato il canone di locazione per i giorni dal
01/01/2018 al 18/05/2018.
In riferimento al contratto di locazione n. 1744 serie 3T a tassazione con cedolare secca, l'ufficio aveva poi constatato che il de cuius era intestatario al 100%, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso in ordine alla percentuale del 50% di spettanza della Signora Ricorrente_1 che nella propria dichiarazione fiscale per l'anno 2018 non vi aveva fatto cenno.
Quanto al contratto n.475 serie 3T, tassazione cedolare secca, anche in questo caso evidenziava che la Nominativo_2 non risultava intestataria al 50% tanto di non aver indicato tale reddito nella propria dichiarazione fiscale.
Nel caso di specie, considerando che nella convalida di sfratto del Tribunale di Cassino era stato precisato che l'inquilino era risultato moroso da aprile 2018, correttamente l'Ufficio aveva provveduto a tassare il canone di locazione esclusivamente per 31 giorni in quanto marzo 2018 era stato l'unico mese in cui era stato percepito il canone.
La pretesa fiscale era stata così rideterminata , come da provvedimento di autotutela allegato agli atti.
Chiedeva, pertanto di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in quanto l'ufficio aveva rideterminato correttamente in autotutela la pretesa fiscale ed il rigetto del ricorso nei limiti di quanto rideterminato in autotutela e la condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
I ricorrenti nel corso del giudizio depositavano memoria aggiuntiva ed integrativa sostenendo che l'Ufficio non aveva fornito prova in merito alla attribuzione al de cuius delle quote dei canoni di locazione.
Per l'anno di imposta 2017 i coniugi Difensore_2 - Nominativo_2, ognuno per la propria quota, avevano dichiarato, infatti i canoni di locazione per 10 mesi, come risultante dal Modello Unico 2019 dal quale si evinceva chiaramente che, essendo in comunione dei beni e cointestatari al 50%, i relativi redditi risultavano essere stati correttamente dichiarati.
L'Ufficio, inoltre, pur avendo riconosciuto la convalida di sfratto, relativa al contratto nr 1, non aveva considerato che il provvedimento di convalida dello sfratto datato 18/05/ 2018 aveva riconosciuto la morosità del conduttore sin dal novembre 2017.
Per il contratto n.1, quindi, erano stati dichiarati al 50% i soli redditi catastali, non essendo stato percepito dai coniugi alcun canone, di canoni percepiti da entrambi i coniugi nel rigo RB2 del mod Unico 2019; per i contratti n.2 e n.3 erano stati invece essere stati dichiarati al 50% i redditi dei canoni percepiti da entrambi i coniugi rispettivamente nel rigo RB5 del mod Unico 2019 e nel rigo RB6 del mod Unico 2019. Allegavano, in merito alla titolarità degli immobili del de cuius, copia della denuncia di successione, dalla quale si evinceva chiaramente che gli immobili erano riferibili per una quota del 50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere solo parzialmente accolto con riferimento alla mancanza dei presupposti impositivi dell'avviso di accertamento, riguardo ai contratti di cui ai punti 2) e 3), atteso che effettivamente, come risulta dalla produzione delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi Difensore_2 nei mod Unico 2019 i redditi erano stati dichiarati per la relativa quota del 50% quanto alla titolarità degli immobili di cui si tratta, così come affermato in ricorso.
Quanto al contratto di cui al punto 1), nonostante per l'anno di imposta 2018 il de cuius Difensore_2 non abbia percepito alcun reddito, atteso che il conduttore era risultato moroso da novembre 2017, tanto che in data 13/04/2018 era stata avviata procedura di sfratto per morosità, definitasi con ordinanza del Tribunale di Cassino del18/05/2018, deve dirsi che la prospettazione dell'Ufficio appare corretta.
Il criterio di imputazione del reddito del cespite di cui si tratta è infatti costituito dalla titolarità del diritto reale,
a prescindere dalla sua effettiva percezione.
Per tali redditi non è quindi prevista la tassazione secondo il principio di cassa, ma secondo il principio di competenza.
Il locatore è, pertanto, obbligato a dichiarare il reddito così come convenuto in contratto, indipendentemente dalla effettiva percezione dei canoni di locazione, e le imposte versate per i canoni non percepiti non possono essere neppure recuperate sotto forma di credito di imposta.
Il procedimento di convalida di sfratto per morosità è, infatti, utilizzabile dal locatore non solo per far valere un'azione di risoluzione del contratto di natura costitutiva, ma anche per far valere un'azione di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locativo in un momento antecedente, per effetto di una delle cause di risoluzione del contratto per inadempimento (Cfr. sentenza S.C del 27 agosto 2013 n.19602).
L'ufficio ha correttamente, invero, rideterminato il calcolo dei giorni per la tassazione del canone di locazione in quanto è stata data prova dell'avvenuto sfratto con convalida di ordinanza del Tribunale di Cassino.
La normativa, in caso di locazioni ad uso abitativo, prevede infatti che i canoni di locazione non percepiti non concorrono alla formazione del reddito, qualora vi sia l'intimazione dello sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento, senza dover attendere l'effettiva cessazione del contratto.
L'art.26 del TUIR dispone che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e non prima.
Il ricorso va, pertanto, solo parzialmente accolto con compensazione tra le Parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie parzialmente il ricorso con riferimento all'annullamento dell'atto impositivo relativo al contratto reg.to il 12/07/2017 al nr 1744, serie 3T, tassazione cedolare secca, per un canone annuo di € 3.600,00, quota 100%, ed al contratto reg.to il 22/02/201/8 al nr 475, serie 3T, tassazione cedolare secca, per un canone annuo di € 3.600,00, quota 100%, per l'illegittimità dell'atto impositivo, per mancanza di presupposti impositivi.
Rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 27/05/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 20/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ015G01197 2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati.
Chiede l'accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il rappresentante dell'Agenzia resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...], Nominativo_1
, nato in [...] il [...] e residente in [...], Indirizzo_1, entrambi in qualità di eredi, rispettivamente coniuge e figlio, di Difensore_2, nato a [...] il [...] e deceduto in Cassino il 23/03/2023, proponevano ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso l'avviso di accertamento nr TKQ015G01197/23, anno di imposta 2018, notificato il 01/12/2023 relativo al recupero di redditi di fabbricati non dichiarati, scaturenti da presunti canoni di locazione non dichiarati.
In particolare :
1) Contratto reg.to il 11/01/2017 al nr 83, serie 3T , tassazione ordinaria, per un canone annuo di € 13.200,00, quota 50%;
2) Contratto reg.to il 12/07/2017 al nr 1744, serie 3T , tassazione cedolare secca, per un canone annuo di
€ 3.600,00, quota 100%;
3) Contratto reg.to il 22/02/201/8 al nr 475, serie 3T , tassazione cedolare secca, per un canone annuo di
€ 3.600,00, quota 100%; Evidenziavano che i contratti di cui ai punti 2) e 3) erano attribuibili al de cuius Difensore_2 per il 50%, in quanto risultavano essere cointestati con il coniuge ricorrente.
Nel merito degli importi accertati, precisavano:
Quanto al contratto nr 1), che per l'anno di imposta 2018 il de cuius non aveva percepito alcun reddito, atteso che il conduttore risultava moroso da novembre 2017, tanto che in data 13/04/2018 era stata avviata procedura di sfratto per morosità; tale procedura era divenuta definitiva con ordinanza del 18/05/2018.
Quanto al contratto nr 2 ), che i redditi spettanti al de cuius risultavano essere pari al 50% poichè cointestati con il coniuge ricorrente e regolarmente dichiarati .
Quanto al contratto nr. 3 ), che i redditi spettanti al de cuius risultano essere pari al 50% poichè cointestati con il coniuge ricorrente e regolarmente dichiarati.
Concludeva chiedendo, che venisse dichiarata la illegittimità dell'atto impositivo, per la mancanza di presupposti impositivi dell'impugnato avviso di accertamento, quanto ai contratti di cui ai punti 2) e 3), i cui redditi erano stati dichiarati per la quota effettivamente percepita e che venisse riconosciuto che il de cuius risultava essere intestatario del 50%; con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo che, alla stregua delle contestazioni contenute nel ricorso, era stata rideterminata parzialmente la pretesa fiscale.
Osservava, quanto al contratto di locazione n. 83 serie 3T, che l'Ufficio aveva riconosciuto come termine del contratto il 18/05/2018, in quanto era stata esibita convalida dell'ordinanza di sfratto del Tribunale di
Cassino. L'importo da assoggettare a tassazione ordinaria era stato, pertanto, determinato in € 2.370,57 in quanto relativa a locazione diversa dall'uso abitativo.
I canoni di locazione potevano essere esenti da Irpef solo per il periodo successivo al provvedimento di convalida dello sfratto per morosità e non per quello anteriore, in quanto, fino alla pronuncia dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità del conduttore, il canone dovuto al locatore doveva concorrere, comunque, a formare il reddito imponibile, anche se non percepito;
solo dalla data del provvedimento di convalida di sfratto i canoni di locazione non percepiti non erano più assoggettabili a tassazione.
Le parti avevano prodotto, invero, esclusivamente la convalida di sfratto recante come data di validità il
18/05/2018, per cui l'ufficio aveva correttamente rideterminato il canone di locazione per i giorni dal
01/01/2018 al 18/05/2018.
In riferimento al contratto di locazione n. 1744 serie 3T a tassazione con cedolare secca, l'ufficio aveva poi constatato che il de cuius era intestatario al 100%, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso in ordine alla percentuale del 50% di spettanza della Signora Ricorrente_1 che nella propria dichiarazione fiscale per l'anno 2018 non vi aveva fatto cenno.
Quanto al contratto n.475 serie 3T, tassazione cedolare secca, anche in questo caso evidenziava che la Nominativo_2 non risultava intestataria al 50% tanto di non aver indicato tale reddito nella propria dichiarazione fiscale.
Nel caso di specie, considerando che nella convalida di sfratto del Tribunale di Cassino era stato precisato che l'inquilino era risultato moroso da aprile 2018, correttamente l'Ufficio aveva provveduto a tassare il canone di locazione esclusivamente per 31 giorni in quanto marzo 2018 era stato l'unico mese in cui era stato percepito il canone.
La pretesa fiscale era stata così rideterminata , come da provvedimento di autotutela allegato agli atti.
Chiedeva, pertanto di dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in quanto l'ufficio aveva rideterminato correttamente in autotutela la pretesa fiscale ed il rigetto del ricorso nei limiti di quanto rideterminato in autotutela e la condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
I ricorrenti nel corso del giudizio depositavano memoria aggiuntiva ed integrativa sostenendo che l'Ufficio non aveva fornito prova in merito alla attribuzione al de cuius delle quote dei canoni di locazione.
Per l'anno di imposta 2017 i coniugi Difensore_2 - Nominativo_2, ognuno per la propria quota, avevano dichiarato, infatti i canoni di locazione per 10 mesi, come risultante dal Modello Unico 2019 dal quale si evinceva chiaramente che, essendo in comunione dei beni e cointestatari al 50%, i relativi redditi risultavano essere stati correttamente dichiarati.
L'Ufficio, inoltre, pur avendo riconosciuto la convalida di sfratto, relativa al contratto nr 1, non aveva considerato che il provvedimento di convalida dello sfratto datato 18/05/ 2018 aveva riconosciuto la morosità del conduttore sin dal novembre 2017.
Per il contratto n.1, quindi, erano stati dichiarati al 50% i soli redditi catastali, non essendo stato percepito dai coniugi alcun canone, di canoni percepiti da entrambi i coniugi nel rigo RB2 del mod Unico 2019; per i contratti n.2 e n.3 erano stati invece essere stati dichiarati al 50% i redditi dei canoni percepiti da entrambi i coniugi rispettivamente nel rigo RB5 del mod Unico 2019 e nel rigo RB6 del mod Unico 2019. Allegavano, in merito alla titolarità degli immobili del de cuius, copia della denuncia di successione, dalla quale si evinceva chiaramente che gli immobili erano riferibili per una quota del 50%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere solo parzialmente accolto con riferimento alla mancanza dei presupposti impositivi dell'avviso di accertamento, riguardo ai contratti di cui ai punti 2) e 3), atteso che effettivamente, come risulta dalla produzione delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi Difensore_2 nei mod Unico 2019 i redditi erano stati dichiarati per la relativa quota del 50% quanto alla titolarità degli immobili di cui si tratta, così come affermato in ricorso.
Quanto al contratto di cui al punto 1), nonostante per l'anno di imposta 2018 il de cuius Difensore_2 non abbia percepito alcun reddito, atteso che il conduttore era risultato moroso da novembre 2017, tanto che in data 13/04/2018 era stata avviata procedura di sfratto per morosità, definitasi con ordinanza del Tribunale di Cassino del18/05/2018, deve dirsi che la prospettazione dell'Ufficio appare corretta.
Il criterio di imputazione del reddito del cespite di cui si tratta è infatti costituito dalla titolarità del diritto reale,
a prescindere dalla sua effettiva percezione.
Per tali redditi non è quindi prevista la tassazione secondo il principio di cassa, ma secondo il principio di competenza.
Il locatore è, pertanto, obbligato a dichiarare il reddito così come convenuto in contratto, indipendentemente dalla effettiva percezione dei canoni di locazione, e le imposte versate per i canoni non percepiti non possono essere neppure recuperate sotto forma di credito di imposta.
Il procedimento di convalida di sfratto per morosità è, infatti, utilizzabile dal locatore non solo per far valere un'azione di risoluzione del contratto di natura costitutiva, ma anche per far valere un'azione di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locativo in un momento antecedente, per effetto di una delle cause di risoluzione del contratto per inadempimento (Cfr. sentenza S.C del 27 agosto 2013 n.19602).
L'ufficio ha correttamente, invero, rideterminato il calcolo dei giorni per la tassazione del canone di locazione in quanto è stata data prova dell'avvenuto sfratto con convalida di ordinanza del Tribunale di Cassino.
La normativa, in caso di locazioni ad uso abitativo, prevede infatti che i canoni di locazione non percepiti non concorrono alla formazione del reddito, qualora vi sia l'intimazione dello sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento, senza dover attendere l'effettiva cessazione del contratto.
L'art.26 del TUIR dispone che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e non prima.
Il ricorso va, pertanto, solo parzialmente accolto con compensazione tra le Parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie parzialmente il ricorso con riferimento all'annullamento dell'atto impositivo relativo al contratto reg.to il 12/07/2017 al nr 1744, serie 3T, tassazione cedolare secca, per un canone annuo di € 3.600,00, quota 100%, ed al contratto reg.to il 22/02/201/8 al nr 475, serie 3T, tassazione cedolare secca, per un canone annuo di € 3.600,00, quota 100%, per l'illegittimità dell'atto impositivo, per mancanza di presupposti impositivi.
Rigetta nel resto. Spese compensate.