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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3282 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA nata il [...] a Rio de Janeiro in [...], C.F: ; Parte_1 C.F._1
nato il [...] a Rio de Janeiro in [...] C.F: Parte_2
; C.F._2
nato il [...] a Rio de Janeiro in [...], C.F: Parte_3
; C.F._3
nato il [...] a Rio de Janeiro in [...], C.F: Parte_4
; C.F._4
nata il [...] a Rio de Janeiro in [...], C.F: Parte_5
C.F._5
nato il [...] a Rio de Janeiro in [...], C.F: Parte_6
; C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luiz Marcos Matarazzo Freire C.F. , C.F._7
presso il cui studio in Viale Piave 21 20129 Milano eleggono domicilio in forza delle procure speciali allegate in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del in carica legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis;
1 -RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di Controparte_1
cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti dichiaravano di essere discendenti diretti di , nato nel Comune Persona_1
di Pizzo – Vibo Valentia il 5 marzo 1893, figlio di e (all. 1). Il 9 settembre Per_2 CP_3
1916, contraeva matrimonio con cittadina brasiliana Persona_1 Persona_3
(all. 2). Da tale matrimonio nasceva, il 29 gennaio 1926, il figlio (all. 4). Per_4
Il 26 marzo 1949, contraeva matrimonio con cittadina brasiliana, che Parte_7 Persona_5
da coniugata iniziava a usare il cognome (all. 5). Da tale matrimonio nasceva, il 27 gennaio Per_1
1954, (all. 7). Parte_1
Il 24 aprile 1980, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_6
cittadino brasiliano, e da tale unione nascevano tre figli: il 12 Parte_2
aprile 1981 (all. 8); il 22 giugno 1982 (all. 9); e Parte_3 Persona_7
il 4 luglio 1988 (all. 10).
[...]
Dall'unione tra e nasceva, l'8 giugno 2013, Parte_2 Parte_8
(all. 11). Parte_6
Il 14 luglio 2011, contraeva matrimonio con , Parte_3 Persona_8
cittadina brasiliana, che da coniugata iniziava a usare il cognome (all. 12). Da tale Pt_1
matrimonio nasceva, il 16 marzo 2012, (all. 13). Parte_5
Conseguentemente, i ricorrenti intendevano far valere il proprio diritto trasmesso dal loro avo, considerando che non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, Persona_1
come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento Stranieri del
Ministero della Giustizia della Repubblica Brasiliana (all. 14).
I ricorrenti rappresentavano di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di Rio de Janeiro (Brasile), seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato, al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun riscontro.
2 Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 dicembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nel merito, la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da un cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al cosiddetto “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889, che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e, in tal senso, rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 5 ottobre 1907, che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza, sulla base delle leggi dell'epoca, si perdeva solo in caso di rinuncia espressa, trasferimento della residenza all'estero o ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1,
c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata dal decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo
[...]
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione. Di contro, rileva il Persona_1 certificato negativo di naturalizzazione depositato, che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
3 Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Consolato. L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Parte_9
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il
Consolato in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
4 Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 10/12/2024.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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