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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- Dott.ssa NA De CO Presidente rel.
- Dott. Giusi Ianni Giudice
- Dott. Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 2710/2024, trattenuta in decisione in data 30/09/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIANNA AVOLIO;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIANNA AVOLIO;
CP_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cervicati
(CS) in data 25/07/1993, dal quale sono nate le figlie (25/05/1994) e (11/10/2000). Per_1 Per_2
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Con sentenza n. 337/2024 del 05/12/2024, emessa nel corso del presente giudizio e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione consente di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, prendersi atto della comune volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni dagli stessi concordate nei termini di cui al ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente est.
NA De CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- Dott.ssa NA De CO Presidente rel.
- Dott. Giusi Ianni Giudice
- Dott. Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 2710/2024, trattenuta in decisione in data 30/09/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. MARIANNA AVOLIO;
Parte_1
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MARIANNA AVOLIO;
CP_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cervicati
(CS) in data 25/07/1993, dal quale sono nate le figlie (25/05/1994) e (11/10/2000). Per_1 Per_2
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Con sentenza n. 337/2024 del 05/12/2024, emessa nel corso del presente giudizio e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione consente di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, prendersi atto della comune volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni dagli stessi concordate nei termini di cui al ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente est.
NA De CO