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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/12/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI ME AM Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1310 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Sebastiano Bellanca, che lo rappre- senta e difende giusta procura in atti;
attore
CONTRO
nata a [...], il [...], elettiva- Controparte_1
mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Tamburello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuta
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d'udienza del 9 dicembre
2025.
DEL PM: cfr. visto del 13 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27 maggio 2025, , pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 20 novembre 2024, contratto matrimonio con dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che Controparte_1
venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie, nonché lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno delle domande, ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis
a causa del totale disinteresse mostrato dalla nei suoi con- CP_1
fronti, al punto che la convivenza tra i coniugi si sarebbe protratta per soli due mesi.
Ha chiesto, inoltre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione, depositata l'8 dicembre 2025, si è costi- tuita la quale ha aderito interamente alle domande di Controparte_1
cui al ricorso.
Nelle more del giudizio i coniugi, con atto sottoscritto e depositato in data 8 dicembre 2025, hanno chiesto il mutamento del rito e la pronuncia di separazione e divorzio alle condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice dele- gato, all'udienza del 9 dicembre 2025, preso atto della richiesta di
- 2 - muramento del rito avanzata dalle parti, ha posto la causa in decisione limitatamente alla domanda di separazione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda di- retta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, considerato che le seguenti condizioni concordate nell'ac- cordo sottoscritto il 5 dicembre 2025 e depositato l'8 dicembre 2025, non sono in contrasto con norme di rango superiore:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere se- parati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
- la casa coniugale sarà assegnata al Sig. il quale la riconsegnerà Parte_1
alla madre che l'aveva concessa a lui in comodato d'uso;
- le spese del procedimento saranno compensate tra le parti”, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi cumulativa- mente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n.
28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
- 3 - Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, af- finché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi
(dall'udienza del 9 dicembre 2025) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronun- ciando, uditi i difensori delle parti e il P.M.: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato Parte_1
ad Agrigento, il 20 dicembre 1967 e nata a [...] Controparte_1
(Russia), il 19 febbraio 1971, i quali hanno contratto matrimonio il 20 novembre 2024 ad Agrigento, trascritto nei registri degli atti di matrimo- nio del Comune di Agrigento, n. 2024-34305-149-084001 dell'anno 2024, alle condizioni di cui all'accordo del 5 dicembre 2025, depositato l'8 di- cembre 2025, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Ci- vile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
- 4 - Tribunale, il 22 dicembre 2025
Il Giudice est.
G. IA US
Il Presidente
GI ME AM
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI ME AM Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1310 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato ad [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Sebastiano Bellanca, che lo rappre- senta e difende giusta procura in atti;
attore
CONTRO
nata a [...], il [...], elettiva- Controparte_1
mente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Tamburello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
convenuta
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale d'udienza del 9 dicembre
2025.
DEL PM: cfr. visto del 13 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 27 maggio 2025, , pre- Parte_1
mettendo di avere, in data 20 novembre 2024, contratto matrimonio con dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto che Controparte_1
venisse pronunciata la separazione personale dalla moglie, nonché lo scioglimento del matrimonio.
A sostegno delle domande, ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis
a causa del totale disinteresse mostrato dalla nei suoi con- CP_1
fronti, al punto che la convivenza tra i coniugi si sarebbe protratta per soli due mesi.
Ha chiesto, inoltre, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione, depositata l'8 dicembre 2025, si è costi- tuita la quale ha aderito interamente alle domande di Controparte_1
cui al ricorso.
Nelle more del giudizio i coniugi, con atto sottoscritto e depositato in data 8 dicembre 2025, hanno chiesto il mutamento del rito e la pronuncia di separazione e divorzio alle condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice dele- gato, all'udienza del 9 dicembre 2025, preso atto della richiesta di
- 2 - muramento del rito avanzata dalle parti, ha posto la causa in decisione limitatamente alla domanda di separazione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda di- retta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, considerato che le seguenti condizioni concordate nell'ac- cordo sottoscritto il 5 dicembre 2025 e depositato l'8 dicembre 2025, non sono in contrasto con norme di rango superiore:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere se- parati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di adeguati redditi propri;
- la casa coniugale sarà assegnata al Sig. il quale la riconsegnerà Parte_1
alla madre che l'aveva concessa a lui in comodato d'uso;
- le spese del procedimento saranno compensate tra le parti”, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della do- manda.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi cumulativa- mente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n.
28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni.
- 3 - Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, af- finché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi
(dall'udienza del 9 dicembre 2025) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronun- ciando, uditi i difensori delle parti e il P.M.: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato Parte_1
ad Agrigento, il 20 dicembre 1967 e nata a [...] Controparte_1
(Russia), il 19 febbraio 1971, i quali hanno contratto matrimonio il 20 novembre 2024 ad Agrigento, trascritto nei registri degli atti di matrimo- nio del Comune di Agrigento, n. 2024-34305-149-084001 dell'anno 2024, alle condizioni di cui all'accordo del 5 dicembre 2025, depositato l'8 di- cembre 2025, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Ci- vile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del
- 4 - Tribunale, il 22 dicembre 2025
Il Giudice est.
G. IA US
Il Presidente
GI ME AM
- 5 -