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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IN CARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 559/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Valle Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 3390000603 CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -----------------
Resistente/Appellato: ------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. in persona del suo l.r.p.t. impugnava l'ingiunzione di pagamento in intestazione emessa dalla Resistente_1 quale concessionario del Resistente_2 del Liri, notificata 22.12.2023, per contributi consortili anno 2023.
Deduceva: la nullità della notifica dell'atto impugnato;
l'omessa notifica degli atti presupposti quello impugnato;
l'omessa firma del Responsabile del procedimento e del Responsabile del trattamento dei dati informatici;
l'insufficiente motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione dell'atto presupposto;
la nullità dell'ingiunzione per mancata indicazione degli elementi di calcolo.
Allegava documentazione e l'atto impugnato concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva il Concessionario deducendo: la regolare notifica a mezzo PEC degli atti;
la regolare notifica dell'atto presupposto;
essere gli atti motivati;
essere chiara l'esposizione delle somme dovute;
non essere state violate le norme sul trattamento dei dati personali.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il Consorzio il quale si limitava a versare agli atti del giudizio una relazione diretta al Direttore ed al Responsabile del settore affari legali del Consorzio con la quale, in riferimento al ricorso che qui ne occupa ed all'ingiunzione di pagamento n. 3390000603, evidenziava i benefici all'immobile tassato.
All'udienza pubblica del 26.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente dichiara di aver ricevuto l'atto impugnato in data 22.12.2023 come peraltro comprovato dall'allegazione della PEC di consegna.
Il ricorso risulta notificato al Consorzio ed al Concessionario in data 9.1.2024 come da ricevute PEC pure da esso ricorrente versate in giudizio.
Dal fascicolo telematico si rinviene come l'iscrizione a ruolo del ricorso è avvenuta il 3.5.2024.
Per i ricorsi notificati a far data dal 4.1.2024, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 220/2023, non era più operativo il reclamo/mediazione obbligatorio di cui all'art. 17 bis del D.L.vo 546/92, stante l'abrogazione dell'istituto a mente dell'art. 2 di detto decreto legislativo.
Di conseguenza il ricorso andava iscritto a ruolo nei trenta giorni successivi a quello di notificazione. Tale termine risulta ampiamente decorso tra la data di notifica del ricorso (9.1.2024) ed il deposito dello stesso presso l'intestata Corte (3.5.2024).
L'articolo 22 del D.L.vo 546/92 al comma 1 prevede espressamente che il tardivo deposito comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile di ufficio dal che non può che statuirsi in tali sensi.
Le spese seguono la dichiarazione di inammissibilità e vanno liquidate come da dispositivo nei soli confronti del Concessionario costituito.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della
Resistente_1 che si liquidano in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito. Frosinone lì 26.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
IN CARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 559/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gefil Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Valle Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 3390000603 CONSORTILI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -----------------
Resistente/Appellato: ------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. in persona del suo l.r.p.t. impugnava l'ingiunzione di pagamento in intestazione emessa dalla Resistente_1 quale concessionario del Resistente_2 del Liri, notificata 22.12.2023, per contributi consortili anno 2023.
Deduceva: la nullità della notifica dell'atto impugnato;
l'omessa notifica degli atti presupposti quello impugnato;
l'omessa firma del Responsabile del procedimento e del Responsabile del trattamento dei dati informatici;
l'insufficiente motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione dell'atto presupposto;
la nullità dell'ingiunzione per mancata indicazione degli elementi di calcolo.
Allegava documentazione e l'atto impugnato concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva il Concessionario deducendo: la regolare notifica a mezzo PEC degli atti;
la regolare notifica dell'atto presupposto;
essere gli atti motivati;
essere chiara l'esposizione delle somme dovute;
non essere state violate le norme sul trattamento dei dati personali.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il Consorzio il quale si limitava a versare agli atti del giudizio una relazione diretta al Direttore ed al Responsabile del settore affari legali del Consorzio con la quale, in riferimento al ricorso che qui ne occupa ed all'ingiunzione di pagamento n. 3390000603, evidenziava i benefici all'immobile tassato.
All'udienza pubblica del 26.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente dichiara di aver ricevuto l'atto impugnato in data 22.12.2023 come peraltro comprovato dall'allegazione della PEC di consegna.
Il ricorso risulta notificato al Consorzio ed al Concessionario in data 9.1.2024 come da ricevute PEC pure da esso ricorrente versate in giudizio.
Dal fascicolo telematico si rinviene come l'iscrizione a ruolo del ricorso è avvenuta il 3.5.2024.
Per i ricorsi notificati a far data dal 4.1.2024, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 220/2023, non era più operativo il reclamo/mediazione obbligatorio di cui all'art. 17 bis del D.L.vo 546/92, stante l'abrogazione dell'istituto a mente dell'art. 2 di detto decreto legislativo.
Di conseguenza il ricorso andava iscritto a ruolo nei trenta giorni successivi a quello di notificazione. Tale termine risulta ampiamente decorso tra la data di notifica del ricorso (9.1.2024) ed il deposito dello stesso presso l'intestata Corte (3.5.2024).
L'articolo 22 del D.L.vo 546/92 al comma 1 prevede espressamente che il tardivo deposito comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile di ufficio dal che non può che statuirsi in tali sensi.
Le spese seguono la dichiarazione di inammissibilità e vanno liquidate come da dispositivo nei soli confronti del Concessionario costituito.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della
Resistente_1 che si liquidano in euro 250,00 oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito. Frosinone lì 26.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini