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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2749/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
VILLANI INCORONATA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. VILLANI Controparte_1
INCORONATA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 12/09/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 05/08/2009 avevano contratto matrimonio in San
Marzano di San EP (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 11/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi
[...]
nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...], il [...] uniti in matrimonio in
[...]
San Marzano di San EP (Ta) il 05/08/2009 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di San Marzano di San EP (Ta) dell'anno 2009, parte
2, serie A, numero 40;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle da Parte_1 Controparte_1 costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Marzano di San EP (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 2749/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
VILLANI INCORONATA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. VILLANI Controparte_1
INCORONATA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 12/09/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 05/08/2009 avevano contratto matrimonio in San
Marzano di San EP (Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 11/12/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi
[...]
nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...], il [...] uniti in matrimonio in
[...]
San Marzano di San EP (Ta) il 05/08/2009 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di San Marzano di San EP (Ta) dell'anno 2009, parte
2, serie A, numero 40;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi
[...]
e in conformità a quelle da Parte_1 Controparte_1 costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Marzano di San EP (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara