TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2993 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F.: ) rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
SE RO (C.F.: ) giusta procura rilasciata su foglio CodiceFiscale_2 separato, presso il cui studio elett.te domiciliano in San Marcellino, alla via
Gianbattista, n. 8
(C.F.: rapp.ta e difesa dall' avv.to Parte_2 C.F._3
NN GI (C.F.: ) giusta procura rilasciata su foglio C.F._4 separato, presso il cui studio elett.te domiciliano in Aversa, alla via Paolo Riverso, n.
126
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 27 novembre
2025, le parti hanno depositato note scritte nelle quali hanno confermato la volonta di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 24 luglio 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23 luglio 2025, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Villa Literno il 20 settembre 2019; che dalla loro unione era nato un figlio (a Caserta il Per_1
3.11.2020); che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 27.11.2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volonta di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì , di rinunciare alla comparizione alla udienza.
La domanda di separazione e fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa e emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto nell'interesse del minore e potranno in piena autonomia modificare la loro residenza ed il loro domicilio, con obbligo di comunicarlo all'altro coniuge, a mezzo raccomandata
A/R, gli eventuali cambiamenti almeno 30 giorni prima del verificarsi di tale eventualità, anche per permettere di valutare il migliore interesse del figlio minore.
2. La casa familiare verrà lasciata da entrambi i coniugi perché di proprietà di terzi.
3. Entrambi i coniugi si adopereranno affinché il figlio non abbia a subire Per_1 turbamenti dalla loro separazione, e a tal fine convengono l'affidamento condiviso del piccolo, con prevalente collocazione presso la madre, la quale lascerà la casa coniugale per trasferire altrove la propria dimora e residenza, unitamente al figlio.
4. In considerazione dell'affido condiviso e della tutela del benessere del minore, al sig. è attribuita la più ampia facoltà di incontrare e tenere Parte_1 con sé il figlio al di fuori della sua residenza, ed all'interno di essa in caso di impedimento e/o compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici, di istruzione, ricreativi e sportivi del figlio stesso.
5. Essi coniugi al fine di garantire in ogni caso una serena organizzazione di vita al figlio minore, convengono che il sig. terrà con sé il figlio anche per Parte_1 permettere a quest'ultimo un'abituale frequentazione della famiglia paterna, almeno secondo il calendario che segue: a) il padre a giorni alterni accompagnerà il figlio a scuola per poi riaccompagnarlo a casa della madre all'uscita. Secondo il gradimento del minore potrà tenerlo con sé anche qualche pomeriggio con l'intesa di seguirlo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche;
b) il weekend a settimane alterne dalle ore 20.00 de venerdì e con l'obbligo di riaccompagnare il bambino a scuola il lunedì mattina. Anche in questo caso il padre avrà l'obbligo di accompagnare il piccolo alle attività che dovessero svolgere in quei giorni e di seguirlo nei compiti scolastici con prelievo ed accompagnamento presso la residenza materna;
c) per il periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 18.00 del giorno del 23 dicembre alle ore 11.00 del 30 dicembre o, dalle ore
18.00 del 31 dicembre alle ore 20 del 6 gennaio, sempre con prelievo ed accompagnamento presso la residenza materna;
d) per il periodo delle festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica di Pasqua, o il lunedì in albis, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, con prelievo ed accompagnamento presso la residenza materna;
e) per un periodo di 15 giorni nel mese di agosto di ogni anno da concordare tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
f) il padre trascorrerà con il figlio il giorno del compleanno e della festa del papà; g) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma cadano nel giorno in cui è previsto che il figlio sta col padre, il minore trascorrerà con la madre quel giorno, posticipando in tal modo al successivo il giorno da trascorrere con il padre;
h) in caso di malattia del minore il padre potrà fargli visita direttamente presso la casa materna;
i) è fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti congiuntamente.
6. Entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro indirizzo del luogo ove si recheranno in vacanza con il minore, ove non li trascorreranno presso l'abituale domicilio e residenza.
7. Resta inteso che il sig. nei giorni in cui il figlio sarà a lui affidato, si Parte_1 obbliga a consentire il proseguimento di tutte le attività, scolastiche ed extrascolastiche, provvedendo al prelievo ed accompagnamento.
8. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, educazione e salute tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
9. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti stabiliscono che i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
10. Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere al figlio minore significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
11. I coniugi concordano che il Sig. verserà alla sig.ra , come Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento del minore, un assegno mensile di euro 300,00 entro il
1° di ogni mese.
12. Il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere il 50 % delle spese mediche e Parte_1 sanitarie e non coperte da S.S.N. e delle spese scolastiche;
resta inteso che per la ripartizione delle spese e la loro debenza, i coniugi faranno riferimento al protocollo sottoscritto al COA ed il Tribunale di NAPOLI NORD;
13. Le spese ricreative, sportive e ludiche, tanto ordinarie quanto straordinarie, che dovranno essere previamente concordate tra le parti, qualora non rientranti nel suddetto protocollo tenendo presente il precipuo interesse del minore, saranno corrisposte in misura del 50% da ciascun coniuge.
14. Ciascuno dei coniugi provvederà, invece, al proprio mantenimento da sé con messi e propri.
15. L'assegno in favore del figlio dovrà essere rivalutato annualmente, a far data dall'anno successivo alla data dell'autorizzazione del presente accordo, in misura pari al 100% della variazione ISTAT direttamente a sul conto Controparte_1 postale (Poste Italiane S.P.A.) a lei intestato al seguente IBAN:
[...].
16. Le parti convengono che l'intero importo dell'assegno unico universale sarà richiesto e trattenuto dalla sig.ra . Pt_2 17. Entrambi i coniugi con la firma del presente atto prestano il loro consenso affinché le Autorità consolari o di P.S. rilascino e/o rinnovino il passaporto del figlio;
18. Per tutto quanto non previsto nel presente troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
19. Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti.
Le suindicate convenzioni hanno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del ricorso depositato.
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e, Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni tra loro concordate in ricorso,
[...] riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLA LITERNO ove in data
20.9.2019 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 38, parte II,
Serie A, anno 2019) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del
3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 28 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2993 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2025, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F.: ) rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
SE RO (C.F.: ) giusta procura rilasciata su foglio CodiceFiscale_2 separato, presso il cui studio elett.te domiciliano in San Marcellino, alla via
Gianbattista, n. 8
(C.F.: rapp.ta e difesa dall' avv.to Parte_2 C.F._3
NN GI (C.F.: ) giusta procura rilasciata su foglio C.F._4 separato, presso il cui studio elett.te domiciliano in Aversa, alla via Paolo Riverso, n.
126
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 27 novembre
2025, le parti hanno depositato note scritte nelle quali hanno confermato la volonta di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 24 luglio 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23 luglio 2025, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Villa Literno il 20 settembre 2019; che dalla loro unione era nato un figlio (a Caserta il Per_1
3.11.2020); che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 27.11.2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volonta di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì , di rinunciare alla comparizione alla udienza.
La domanda di separazione e fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa e emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto nell'interesse del minore e potranno in piena autonomia modificare la loro residenza ed il loro domicilio, con obbligo di comunicarlo all'altro coniuge, a mezzo raccomandata
A/R, gli eventuali cambiamenti almeno 30 giorni prima del verificarsi di tale eventualità, anche per permettere di valutare il migliore interesse del figlio minore.
2. La casa familiare verrà lasciata da entrambi i coniugi perché di proprietà di terzi.
3. Entrambi i coniugi si adopereranno affinché il figlio non abbia a subire Per_1 turbamenti dalla loro separazione, e a tal fine convengono l'affidamento condiviso del piccolo, con prevalente collocazione presso la madre, la quale lascerà la casa coniugale per trasferire altrove la propria dimora e residenza, unitamente al figlio.
4. In considerazione dell'affido condiviso e della tutela del benessere del minore, al sig. è attribuita la più ampia facoltà di incontrare e tenere Parte_1 con sé il figlio al di fuori della sua residenza, ed all'interno di essa in caso di impedimento e/o compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici, di istruzione, ricreativi e sportivi del figlio stesso.
5. Essi coniugi al fine di garantire in ogni caso una serena organizzazione di vita al figlio minore, convengono che il sig. terrà con sé il figlio anche per Parte_1 permettere a quest'ultimo un'abituale frequentazione della famiglia paterna, almeno secondo il calendario che segue: a) il padre a giorni alterni accompagnerà il figlio a scuola per poi riaccompagnarlo a casa della madre all'uscita. Secondo il gradimento del minore potrà tenerlo con sé anche qualche pomeriggio con l'intesa di seguirlo nelle attività scolastiche ed extrascolastiche;
b) il weekend a settimane alterne dalle ore 20.00 de venerdì e con l'obbligo di riaccompagnare il bambino a scuola il lunedì mattina. Anche in questo caso il padre avrà l'obbligo di accompagnare il piccolo alle attività che dovessero svolgere in quei giorni e di seguirlo nei compiti scolastici con prelievo ed accompagnamento presso la residenza materna;
c) per il periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 18.00 del giorno del 23 dicembre alle ore 11.00 del 30 dicembre o, dalle ore
18.00 del 31 dicembre alle ore 20 del 6 gennaio, sempre con prelievo ed accompagnamento presso la residenza materna;
d) per il periodo delle festività pasquali, ad anni alterni, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica di Pasqua, o il lunedì in albis, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, con prelievo ed accompagnamento presso la residenza materna;
e) per un periodo di 15 giorni nel mese di agosto di ogni anno da concordare tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
f) il padre trascorrerà con il figlio il giorno del compleanno e della festa del papà; g) qualora il giorno del compleanno della madre o la festa della mamma cadano nel giorno in cui è previsto che il figlio sta col padre, il minore trascorrerà con la madre quel giorno, posticipando in tal modo al successivo il giorno da trascorrere con il padre;
h) in caso di malattia del minore il padre potrà fargli visita direttamente presso la casa materna;
i) è fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti congiuntamente.
6. Entrambi i genitori dovranno comunicare all'altro indirizzo del luogo ove si recheranno in vacanza con il minore, ove non li trascorreranno presso l'abituale domicilio e residenza.
7. Resta inteso che il sig. nei giorni in cui il figlio sarà a lui affidato, si Parte_1 obbliga a consentire il proseguimento di tutte le attività, scolastiche ed extrascolastiche, provvedendo al prelievo ed accompagnamento.
8. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, educazione e salute tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
9. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti stabiliscono che i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
10. Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere al figlio minore significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
11. I coniugi concordano che il Sig. verserà alla sig.ra , come Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento del minore, un assegno mensile di euro 300,00 entro il
1° di ogni mese.
12. Il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere il 50 % delle spese mediche e Parte_1 sanitarie e non coperte da S.S.N. e delle spese scolastiche;
resta inteso che per la ripartizione delle spese e la loro debenza, i coniugi faranno riferimento al protocollo sottoscritto al COA ed il Tribunale di NAPOLI NORD;
13. Le spese ricreative, sportive e ludiche, tanto ordinarie quanto straordinarie, che dovranno essere previamente concordate tra le parti, qualora non rientranti nel suddetto protocollo tenendo presente il precipuo interesse del minore, saranno corrisposte in misura del 50% da ciascun coniuge.
14. Ciascuno dei coniugi provvederà, invece, al proprio mantenimento da sé con messi e propri.
15. L'assegno in favore del figlio dovrà essere rivalutato annualmente, a far data dall'anno successivo alla data dell'autorizzazione del presente accordo, in misura pari al 100% della variazione ISTAT direttamente a sul conto Controparte_1 postale (Poste Italiane S.P.A.) a lei intestato al seguente IBAN:
[...].
16. Le parti convengono che l'intero importo dell'assegno unico universale sarà richiesto e trattenuto dalla sig.ra . Pt_2 17. Entrambi i coniugi con la firma del presente atto prestano il loro consenso affinché le Autorità consolari o di P.S. rilascino e/o rinnovino il passaporto del figlio;
18. Per tutto quanto non previsto nel presente troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
19. Le spese della presente procedura restano interamente compensate tra le parti.
Le suindicate convenzioni hanno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del ricorso depositato.
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e, Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni tra loro concordate in ricorso,
[...] riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLA LITERNO ove in data
20.9.2019 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 38, parte II,
Serie A, anno 2019) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del
3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 28 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Alessandra Tabarro