Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 884 2024 avente ad oggetto: modifica condizioni della separazione
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VITALE ROBERTA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
nata in [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VIRGA GIONATA MARIA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 20.2.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
modifica delle condizioni di separazione intervenuta con in seguito a ricorso per Controparte_1
separazione consensuale nella parte relativa al collocamento del figlio minore, concordata tra le parti presso la madre nel suo domicilio.
Deduceva al riguardo l'intervenuta modifica delle condizioni presupposte in sede di separazione consensuale all'uopo rilevando che la madre da qualche settimana intratteneva una relazione sentimentale con un uomo ostile e violento e deducendo che tale circostanza poteva comportare uno stato di pericolo in danno del minore, e chiedeva che lo stesso venisse collocato presso di lui con le conseguenti determinazioni in punto di diritto di visita del coniuge non collocatario ed obblighi di mantenimento.
Costituitasi in giudizio contestava il ricorso all'uopo deducendo che nessun fatto Controparte_1
nuovo idoneo a giustificare la modifica delle condizioni previste in separazione si era di fatto verificata;
che essa resistente si occupava del figlio con estrema cura e attenzione garantendogli piena serenità; che non rispondeva al vero che la stessa avesse intrapreso una convivenza con il soggetto indicato da parte ricorrente che, in ogni caso non aveva le caratteristiche comportamentali assunte ma non dimostrate da parte ricorrente .
In via riconvenzionale chiedeva che venisse disposto l'aumento del contributo per il mantenimento del minore e disposto il versamento per intero in suo favore del contributo INPS per il figlio
Disposta la comparizione delle parti queste insistevano nelle rispettive difese e il Presidente disponeva procedersi all'audizione del minore, espletata la quale parti chiedevano che la causa venisse decisa.
Il ricorso va disatteso
Alla luce delle evidenze istruttorie emerse nel presente procedimento, e dei fatti oggi dedotti a sostegno dell'istanza di revisione, non si palesano fatti nuovi e sopravvenuti che possano giustificare la chiesta modifica.
Ai sensi di legge invero, la modifica delle condizioni dell'affidamento, così come della altre condizioni accessorie, resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sul contenuto della decisione.
Come ripetutamente affermato anche dalla Suprema Corte (da ultimo cf. Cass. 14176/24) inoltre, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i giustificati motivi sopravvenuti siano esaminati dal giudice, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni.
Orbene nel caso di specie l'unico elemento che adduce il ricorrente a sostegno del ricorso è costituita dalla asserita frequentazione della madre del minore con un soggetto che viene ritenuto dal ricorrente
“pericoloso” al benessere psico fisico del figlio.
Osserva il Collegio che , in disparte ogni considerazione sulla qualificazione di tale circostanza come fatto nuovo idoneo ad una modifica delle condizioni della separazione qualora, come nella specie non siano state concretamente indicati gli effetti pregiudizievoli sul minore (allo stato in verità solo ipotizzati) manca del tutto la prova nel presente procedimento sia in ordine alla attuale sussistenza di uno stato di convivenza tra la madre ed il soggetto indicato dal ricorrente, sia che lo stesso abbia posto in essere nei confronti del ricorrente, della resistente e soprattutto del minore comportamenti che possano indurre a ritenere la sua presenza nella vita della madre pericolosa per la crescita del minore , unica valutazione che dovrebbe compiere il Collegio al fine dell'accoglimento della domanda come formulata da parte ricorrente .
Sul punto il ricorrente ha dedotto l'indole violenta di tale soggetto, la circostanza che lo stesso lo avrebbe ripetutamente minacciato impedendogli di incontrare il figlio ed altri fatti che , ove provati ben avrebbero potuto costituire un elemento valido di giudizio.
Ma di tutti tali fatti non è stata fornita alcuna prova
Peraltro dalle dichiarazioni rese dalla resistente in sede di udienza di comparizione risulta che con la persona interessata la stessa aveva solo una frequentazione, ormai interrotta e tale circostanza è stata confermata dal minore dalle cui dichiarazioni sembra potersi escludere una presenza abituale di altra persona nella sua vita.
Lo stesso minore ha poi dichiarato con sicurezza la sua volontà di continuare ad abitare con la madre e, peraltro , il collocamento del minore presso la madre appare allo stato la soluzione certamente preferibile nel suo interesse , posto che il padre risiede in Mascalucia ed un eventuale trasferimento del bambino determinerebbe una rilevante cesura nei suoi rapporti personali e , soprattutto, nel percorso di cura delle patologie da cui è affetto che lo stesso risulta attualmente seguire con proficui risultati.
Il ricorso va rigettato.
Va parimenti rigettata la richiesta riconvenzionale di aumento dell'assegno per il mantenimento del figlio formulata dalla resistente per ragioni speculari a quelle sopra indicate, non essendo state neanche indicate dalla resistente le circostanze nuove poste a sostegno della domanda, eccezion fatta per la richiesta formulata dalla stessa di declaratoria del suo diritto a percepire per intero l'assegno unico per il figlio che in considerazione della sua qualità di genitore collocatario può essere accolta. La reciproca soccombenza tra le parti giustifica la compensazione delle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe rigetta il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte resistente relativa all'aumento del contributo per il mantenimento posto a carico del padre;
dispone che la resistente percepisca per intero l'assegno unico per il figlio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 29/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo