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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 887/2024 RG lavoro e vertente
TRA
( rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
IT CA ed elettivamente domiciliato in Cervinara, alla Via Cupa n.6, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( , Controparte_1 P.IVA_1 in persona , rapp.ta e difesa dall'Avv.to Controparte_2
ER PA e che in Avellino alla Via Iannaccone 12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede accertarsi che le menomazioni conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 20.06.2023 siano valutate in misura comunque superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. si CP_1
è costituito.
2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, disposta a seguito del rinnovo delle operazioni peritali, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, le patologie da cui il ricorrente è affetta consistono in: esiti di trauma da schiacciamento della mano destra con fratture composte multiple delle falangi prossimali e distali di quarto e quinto dito e ferite lacero- contuse con perdita di sostanza cutanea e tendinea sul terzo, quarto e quinto dito riparata chirurgicamente.
1 3) Tanto determina una menomazione della integrità psico-fisica intesa quale danno biologico pari all'#11#% (undici per cento), a decorrere dalla visita peritale del settembre 2025.
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Consegue l'accoglimento del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del grado di CP_1 invalidità così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento del ricorso e perché il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda.
6) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 887/2024 R.G
Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che
[...]
è affetto, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro di cui alla parte Pt_1 motiva, da invalidità permanente nella misura dell'#11#% (undici per cento), a decorrere dalla visita peritale del settembre 2025.
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con maggiorazione CP_1 degli accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 887/2024 RG lavoro e vertente
TRA
( rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
IT CA ed elettivamente domiciliato in Cervinara, alla Via Cupa n.6, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( , Controparte_1 P.IVA_1 in persona , rapp.ta e difesa dall'Avv.to Controparte_2
ER PA e che in Avellino alla Via Iannaccone 12/14, ha eletto domicilio.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe chiede accertarsi che le menomazioni conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 20.06.2023 siano valutate in misura comunque superiore a quanto già accertato in sede amministrativa. si CP_1
è costituito.
2) In base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, disposta a seguito del rinnovo delle operazioni peritali, risulta pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile certo porla a fondamento della decisione a cui si è chiamati, le patologie da cui il ricorrente è affetta consistono in: esiti di trauma da schiacciamento della mano destra con fratture composte multiple delle falangi prossimali e distali di quarto e quinto dito e ferite lacero- contuse con perdita di sostanza cutanea e tendinea sul terzo, quarto e quinto dito riparata chirurgicamente.
1 3) Tanto determina una menomazione della integrità psico-fisica intesa quale danno biologico pari all'#11#% (undici per cento), a decorrere dalla visita peritale del settembre 2025.
La consulenza è chiara, precisa, scevra da vizi logici e illogicità evidenti, risulta, pienamente attendibile, e dalla quale non v'è motivo per discostarsi, per cui è possibile porla a fondamento della decisione. Il Giudice, anche in assenza di specifiche contestazioni, la condivide e la fa propria.
4) Consegue l'accoglimento del ricorso, così come in dispositivo, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, in ragione del grado di CP_1 invalidità così come accertato, con gli interessi legali sulle singole somme dalla maturazione e fino al soddisfo.
5) Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento del ricorso e perché il beneficio è riconosciuto comunque in misura inferiore a quella oggetto di domanda.
6) Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 887/2024 R.G
Lavoro, proposto da nei confronti di ogni contraria istanza Parte_1 CP_1 deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto accerta e dichiara che
[...]
è affetto, quale conseguenza dell'infortunio sul lavoro di cui alla parte Pt_1 motiva, da invalidità permanente nella misura dell'#11#% (undici per cento), a decorrere dalla visita peritale del settembre 2025.
2) Condanna l' al pagamento delle relative provvidenze, con maggiorazione CP_1 degli accessori di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
4) Pone le spese di Ctu, separatamente liquidate, a carico dell' CP_1
Avellino, udienza del 12 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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