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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/11/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1420/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), in proprio e n.q. di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa, rappresentato e difeso dall'avv. Selene Casagrande ed elettivamente domiciliato in Perugia, Strada dei Loggi n. 22, presso lo studio dell'Avv. Selene giusta delega in calce al presente atto
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
in persona del Direttore Generale e procuratore, Dott. Controparte_1
(C.F.: ), munito dei necessari poteri in forza della CP_2 C.F._2
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2020 (cfr. visura camerale - doc. 1 del fascicolo del monitorio), con sede legale in San Donato Milanese (20097-MI), Via dell'Unione
Europea, 6/A e 6/B (c.f./p.iva: quale mandataria con rappresentanza della P.IVA_1 [...]
in persona del legale rapp.nte in carica a procuratore speciale, Dott. Controparte_3 CP_4
(C.F.: ) giusta procura speciale a più affari autenticata per notar CodiceFiscale_3 Per_1 di Sesto San Giovanni del 07/06/2018, n. 64327 Rep. e n. 32044 Racc., registrata presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 6, l'11/06/2018 al n. 23865 Serie 1/T (doc. 2 del fascicolo del monitorio) con sede legale in Bari (BA), Vico San Domenico n. 2,. (C.F./P.IVA:
- REA N. BA-602112), quest'ultima società ora incorporata, per fusione, nella P.IVA_2 con sede legale in San Donato Milanese (20097-MI), Via Controparte_5 dell'Unione Europea, 6/A e 6/B, con iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA di
Milano (P.IVA: - REA N. MI-1888273) giusta atto di fusione per incorporazione per P.IVA_3
Notaio di Milano del 21/02/2022, Rep. 6783, Racc. 3427, a far data dal 01/03/2022 Persona_2
(doc. 3, pag. 106 del fascicolo del monitorio) quale mandataria con rappresentanza (la incorporata della con sede legale in Controparte_3 Controparte_6 CP_6
(05018-TR) Piazza della Repubblica, 21, C.F. E P.IVA , iscritta al n. 5123 dell' P.IVA_4 [...]
, REA 64390, facente parte del Controparte_7 Controparte_8 con sede legale in Bari (BA) Corso Cavour n. 19, (C.F./P.IVA E
[...]
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI 00254030729 - R.E.A.
N. BA-105047) iscritta al n. A 168272, nell'albo delle cooperative, istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive, Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, giusta procura speciale del
24/04/2018 per notar di Città della Pieve, Rep. 8099 e Racc. 5929, registrata presso Persona_3
l'Agenzia delle Entrate di Perugia il 26/04/2018 al n. 8866, serie 1T (doc. 4 del fascicolo del monitorio), rappr.ta e difesa (la qui costituita n.q.) dall'avv. Controparte_1
Antonio Marsilio del Foro di Pescara - ed elett.nte dom.ta presso lo Studio di questi in Pescara (PE) alla via Ravenna, 28, nonchè, ex art. 133 e ss., c.p.c., anche presso l'indirizzo pec:
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CONVENUTO/OPPOSTO
NONCHE'
in persona della procuratrice speciale Avv. Giovanna Martire (c.f.: Controparte_9
, giusta procura speciale a rogito notar di CodiceFiscale_4 Persona_4
Roma del 30/01/2023, Rep. 14959 e Racc. 10282, registrata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Roma 5, il 01/02/2023 al n. 855 serie 1T (doc. 1), con sede legale in Roma (RM) via XX Settembre,
30, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma al n.
1012715 del Repertorio Economico Amministrativo (C.F./P.IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA: ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_5
Antonio Marsilio del Foro di Pescara ed elett.nte dom.ta presso lo Studio di questi in Pescara (PE) alla via Ravenna, 28, nonchè, ex art. 133 e ss., c.p.c., anche presso l'indirizzo pec:
giusta procura alle liti in calce al presente atto;
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INTERVENIENTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Avv. Selene Casagrande ''Nel merito: a) dichiarare la nullità e/o l'inesistenza del decreto ingiuntivo n. 354/2022 per mancanza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c. di cui ai motivi indicati al capo sub I dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con ogni consequenziale pronuncia;
b) rigettare la domanda promossa dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, illegittima ed infondata in diritto per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando
l'insussistenza del credito azionato da parte opposta sia in riferimento al contratto di conto corrente di corrispondenza che sul finanziamento chirografario;
c) dichiarare la nullità della clausola accessoria della commissione di massimo scoperto di cui al contratto di conto corrente di corrispondenza del 25.1.1999 e, per l'effetto, dichiarare inesistente il complessivo importo di €
2.303,10 addebitato al nei conti correnti ex adverso prodotti in relazione al periodo Parte_1
30.6.2009 al 30.6.2017 a titolo di c.m.s., revocando il decreto ingiuntivo opposto;
d) dichiarare la nullità dei tassi di interessi applicati sul conto corrente e sul finanziamento a tasso fisso per cui è causa per violazione della legge 108/96 e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente a titolo di interessi, spese ed oneri, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
e) dichiarare la nullità della clausola per applicazione dei interessi di mora sugli interessi corrispettivi e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, con condanna della CLS – quale mandataria della Controparte_10 Controparte_3 incorporata per fusione nella al pagamento in favore di Controparte_5 delle spese e dei compensi del presente procedimento, nonché delle spese ed i Parte_1 compensi della Consulenza tecnica d'ufficio in atti;
''
Avv. Antonio Marsilio - “voglia l'On. Tribunale adito, per le ragioni ed eccezioni di fatto e di diritto di cui sopra, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e domanda, in rito e in merito, principale e subordinata, rigettati: > nel merito, respingere integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 354/2022 (RG
919/2022 di questo Tribunale) e/o, comunque, in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte della opposta e di cui sopra – inclusa l'eccezione di prescrizione decennale qui ribadita - e previo eventuale occorrendo accertamento/rideterminazione, anche a mezzo ctu, del quantum dovuto a quest'ultima, condannare l'opponente al pagamento, in favore della opposta, delle somme comunque e a qualunque titolo (ex lege o ex contractu) risultano accertate e dovute alla opposta all'esito del giudizio e dell'istruttoria (anche in applicazione delle norme cogenti ed inderogabili del T.U. Bancario, della sopra formulata eccezione di prescrizione decennale e all'esito della ctu);
> tutto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio monitorio, oltre 15% per spese gen.li, cap e iva come per legge e con distrazione in favore dell'antescritto procuratore”.
Con adozione di ogni altro provvedimento attuativo e conseguenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo p.e.c. in data 17.6.2022 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. Parte_1
354/2022 (R.G. n. 919/2022), emesso in data 27.4.2022 e notificato il 12.5.2022, con il quale il
Giudice del Tribunale di Terni aveva ingiunto a di pagare a Parte_1 [...] quale mandataria della Controparte_11 Controparte_3 incorporata per fusione nella quale mandataria con Controparte_5 rappresentanza della la complessiva somma di € 87.581,79 - Controparte_6 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio – così determinata: - €
8.586,38 quale credito al 31.12.2021 da scoperto del c/c n. 1/432/1200013 di cui all'estratto di saldaconto del 24.2.2022 ed “oltre interessi sulla sorte capitale al tasso in favor creditoris del
9,07% annuo e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente, se superiore, dal
01/01/2022 al saldo”; - € 78.995,41 “alla data del 31.12.2021 quale credito derivante da finanziamento chirografario n. 007/432/78001343 del 28.5.2012 di originari € 60.000,00 di cui all'estratto di saldoconto del 24.2.2022, oltre interessi sulla sorte capitale al tasso in favor creditoris del 9,07% annuo e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente, se superiore, dal 01/01/2022 al saldo”.
Egli eccepiva, in via preliminare, la nullità/inesistenza del decreto ingiuntivo n. 353/202 per mancanza ex art. 633 e 634 c.p.c. dei presupposti richiesti dalla legge per la sua emissione
(certezza, liquidità ed esigibilità) avendo prodotto estratto conto crediti del c/c che riportano importi precedenti alla sofferenza sprovvisti di documentazione e, nel merito, l'infondatezza delle domande di parte opposta.
In particolare: in relazione al presunto credito derivante dal conto corrente di corrispondenza, eccepiva la nullità della clausola commissioni massimo scoperto ed l'illegittima l'applicazione di interessi usurari;
in riferimento al finanziamento chirografario a tasso fisso la violazione della normativa antiusura e l'illegittima applicazione degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi.
In data 8.9.2022, instaurava il procedimento di mediazione innanzi Parte_1 all'Organismo di mediazione Forense di Terni, concluso con esito negativo all'incontro di mediazione tenutosi in data 6.10.2022.
In data 07.11.2022 si costituiva , la quale a sostegno Controparte_1 della sua pretesa eccepiva che:
1) Con riferimento al rapporto di c/corrente n. 1/432/1200013, aperto in data 25/02/1999 (doc. 5 del fascicolo del monitorio doc. 3), eccepiva:
-In via preliminare, vista l'autonomia di ogni singola partita, la prescrizione decennale con riferimento a tutti i diritti restitutori relativi a interessi, costi ed oneri tutti (commissioni, spese, valute, interessi, ecc.) e di ogni somma a qualunque titolo incamerata dalla prima del CP_8
17/06/2012 (data di notifica della citazione)
– L'infondatezza della eccepita inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria ai fini della prova del credito, in quanto il saldaconto era prova sufficiente per l'ottenimento del provvedimento monitorio.
– L'infondatezza della contestata illegittima applicazione degli interessi ultra-legali, della capitalizzazione trimestrale, delle spese, delle commissioni di massimo scoperto e degli oneri tutti applicati dalla Banca sul c/corrente n. 1/432/1200013, aperto in data 25/02/1999.
In particolare, dal contratto prodotto emergeva con assoluta evidenza che le parti avevano concordato per iscritto tutte le condizioni economiche, (inclusi gli interessi ultra-legali, le commissioni, le valute e le spese) in conformità degli artt. 1283, 1284 e 117, 117-bis, T.U.
Bancario. – L'infondatezza della contestata violazione del tasso soglia.
Il tasso soglia di periodo, al momento dell'apertura del rapporto di conto, era superiore al tasso pattuito in contratto e pertanto nessuna violazione della Legge 108/96 vi era mai stata: Il tasso soglia di riferimento nel caso di specie (quindi 01/01/1999 – 31/03/1999, essendo il contratto del
25/02/1999) era pari al 19,26%, mentre il tasso debitore per scoperto non consentito del c/corrente era del 14,940%, inferiore, quindi, al tasso soglia di riferimento.
2) Con riferimento al finanziamento chirografario n. 007/432/78001343 del 28/05/2012 di originari € 60.000,00:
-Essa aveva allegato tutta la documentazione giustificativa dello stesso, debitamente sottoscritta, nel rispetto nella normativa vigente in materia. (contratto di finanziamento chirografario, il piano di ammortamento e le condizioni economiche espressamente pattuite per iscritto - cfr. doc. 7 del fascicolo del monitorio).
-Nel caso di specie, non era - astrattamente - contestabile neanche l'anatocismo trimestrale in quanto contratto con espressa previsione del tasso di interesse ultra-legale e senza alcuna capitalizzazione trimestrale.
-L'Infondatezza della contestata violazione del tasso soglia.
Contrariamente alle affermazioni di controparte, il tasso contrattuale pattuito rispettava il limite di legge del tasso soglia vigente all'epoca della stipula: Il tasso di interesse pattuito era del 6,7% nominale annuo, e il TAEG è del 8,73%, senza alcuna violazione della legge antiusura vigente all'epoca della stipula., ossia il 28/05/2012, che stabiliva il limite massimo del tasso del 16,6250% annuo (cfr. tabella allegata al D.M. 26/03/2012 che ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge sull'usura per il periodo aprile-giugno 2012 - doc. 4).
- L'Errata ed ingiusta contestazione dell'applicazione di un tasso di mora asseritamente usurario, con conseguente richiesta di eliminazione di tutte le condizioni economiche applicate, come formulata dall'opponente, trattasi di richiesta errata ed ingiusta, anche perché, tra l'altro, il tasso di mora e quello corrispettivo non devono comunque essere sommati.
- Chiedeva infine la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In data 22.12.2022 il giudice rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e rinviava all'udienza del 20.04.23 per l'esame delle istanze istruttorie.
Con provvedimento del 28.4.23 il Giudice disponeva CTU contabile nominando consulente il Dott.
depositata in data 11.10.2023. Persona_5
Visto il trasferimento del Dott. ad altro ufficio, la causa veniva assegnata allo scrivente Pt_2 giudice in data 11.04.2024.
A seguito della richiesta congiunta di entrambe le parti, veniva disposta l'integrazione della CTU, depositata in data 17.10.2024.
In data 24.6.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda dell'opponente può essere accolta nei limiti indicati.
Deve preliminarmente evidenziarsi come la presente sentenza debba pronunciarsi nei confronti del cessionario ,la quale si è costituita in luogo di alla Controparte_9 Controparte_9 [...]
inizialmente evocata in giudizio, - a seguito di cessione pro soluto sensi Controparte_6 della Legge n. 130/99 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'articolo 58 del D. Lgs. 385/93, stipulata in data 23/01/2025 (doc. 2), come risulta dall'atto di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Parte II, n. 14 del 01/02/25, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 01/09/93, n. 385 (T.U.B.) nonché informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) (doc. 3).
Tanto premesso la domanda può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Giova, innanzitutto, evidenziare che la presente controversia deve essere scrutinata secondo i criteri di riparto dell'onere della prova propri di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la parte opponente è attore solo in senso formale e la parte opposta è convenuto in senso formale, ma sostanzialmente riveste la qualità di attore. Tale distinzione rileva nel valutare la sfera applicativa dell'art. 2697 c.c. a fronte delle posizioni processuali delle parti coinvolte.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione articolata dalla banca convenuta.
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, e quindi delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (v. Cass.
SSUU 15895/2019). Ciò premesso, devono richiamarsi i principi espressi dalle Sezioni unite della Cassazione del 2010, secondo cui in tema di azione di accertamento del saldo, con riferimento alla prescrizione dell'azione di ripetizione di pagamenti indebiti, deve applicarsi la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione. I versamenti di natura solutoria, perché effettuati su conto scoperto per assenza o superamento del fido, non si limitano a ripristinare la provvista, ma estinguono un debito esigibile del correntista.
Tali versamenti assumono quindi la natura di autonomo pagamento, di modo che limitatamente a tali operazioni la prescrizione decennale decorre dalla data di esecuzione. Invece, i versamenti di natura ripristinatoria, eseguiti in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido, non costituiscono “pagamenti” e, pertanto, la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione delle somme addebitate inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto. Sulla scorta di siffatte premesse, è necessario distinguere l'ipotesi di conto corrente semplice, non assistito da apertura di credito, da quella in cui invece il rapporto tra le parti in causa sia assistito da conto corrente con contratto di apertura di credito. Solo in questo secondo caso, infatti, sarà possibile presumere che le rimesse versate sul conto abbiano mera natura ripristinatoria, dovendo far decorrere la prescrizione della domanda di ripetizione di indebito dal saldo di chiusura del conto;
mentre sarà onere della controparte che eccepisce la prescrizione provare la natura solutoria delle rimesse, quindi il pagamento di somme indebite extra fido, nel qual caso la prescrizione decorrerà dalle singole annotazioni di versamento.
Nel caso di specie, il consulente, ha evidenziato che ''la banca, nel corso del tempo, ha concesso una linea di credito che può considerarsi, a parere dello scrivente, come concessione di un “fido di fatto”. Con l'espressione fido di fatto si intende la circostanza in base alla quale la banca consente ai propri clienti una stabile passività di conto, concedendo loro una determinata disponibilità di provvista;
trattasi di circostanza idonea a provare l'esistenza di un fido di fatto stabilità e la non occasionalità dell'esposizione a debito pluriennale, l'entità del saldo debitore (che deve essere stata notevole per svariati anni), l'assenza di elementi idonei a dimostrare un rientro da parte del cliente
o, addirittura, a comprovare un utilizzo sempre maggiore del credito e l'espresso riconoscimento di tassi sullo scoperto nei limiti del fido e di una APC fiduciaria. La circostanza che la banca abbia concesso una linea di credito è dimostrata anche dal fatto che negli estratti conto risultano applicati tassi di interesse debitori entro e fuori fido, commissioni di massimo scoperto entro e fuori fido e commissioni per la messa a disposizione di fondi. L'affidamento riscontrato negli estratti conto in atti è di Euro 10.000,00'' e che '' 'non risultano rimesse aventi natura solutoria pagate e prescritte nel periodo antecedente il decennio dalla notificazione dell'atto di messa in mora;
conseguentemente la ricostruzione è avvenuta per dal 01/01/2009 (primo estratto conto disponibile) al 30/06/2017 (data dell'ultimo estratto conto in atti).'' (integrazione CTU) Ciò posto, nel merito ed in via principale, questo organo giudicante, vista la natura strettamente tecnica della controversia, aderisce a quanto stabilito nella CTU, che qui si intende integralmente richiamata, poiché non affetta da vizi. Tali conclusioni tecnico-contabili, all'evidenza rivestono, ai fini della decisione, carattere assorbente.
In particolare, codesto giudice ritiene di aderire alla prima ricostruzione offerta.
Non validamente regolamentata è stata la CMS tanto che correttamente il CTU ha epurato dal conto esaminato i costi di commissione di massimo scoperto. Invero, nella prassi dei rapporti bancari, sino all'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 2/09 e ss., la commissione di massimo scoperto corrispondeva sostanzialmente a due tipologie: a) pagamento di una somma calcolata in percentuale sull'importo concesso a credito, al netto di quello effettivamente utilizzato;
b) pagamento di una somma calcolata sull'ammontare massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo sia avvenuto "entro il fido accordato" ovvero "extrafido". In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la testi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa
(cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo
18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005,
Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002). Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309,
Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n.
84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006,
Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia
28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000). Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Così anche la giurisprudenza di merito che con riguardo alle pattuizioni anteriori al 2011 ha chiarito che “In astratto la commissione di massimo scoperto ha una sua giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione;
in concreto, la cms deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca” (Tribunale Brescia, 03/11/2017, n. 3161; ed ancora Tribunale Lucca, 14/12/2016, n. 2628 per cui “In tema di conto corrente bancario, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario. Alla nullità della clausola di commissione di massimo scoperto consegue l'epurazione dal saldo debitorio degli addebiti di conto corrente generici effettuati dall'istituto bancario a tale titolo”), confermata, infine, dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art.
2- bis, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla , non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM” (cfr. Cass. Civ. sez. I,
22/06/2016, n. 12965). Viceversa, ai sensi della L. 2/09, e, successivamente, del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 è stata disciplinata, diversamente, la commissione di disponibilità fondi nel senso che l'art. 2 bis, comma 1, per la parte che interessa ha previsto che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”. Tale articolo, peraltro, è stato poi abrogato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma 4, conv., con modif., nella L. 24 marzo 2012, n. 27, mentre la disciplina delle commissioni di massimo scoperto, ivi contenuta, era stata poco prima sostituita dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117 bis, (t.u.b.), inserito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6 bis, conv., con modif., nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, che a pena di nullità consente la previsione nei contratti di apertura di credito, "quali unici oneri a carico del cliente", di "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...", imponendo inoltre per detta commissione il limite massimo dello "0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente". Con il che la commissione di massimo scoperto come definita nelle Istruzioni della più volte menzionate è stata definitivamente superata.
Orbene, il CTU correttamente ha evidenziato (cfr. pag. 11) che nel caso del rapporto oggetto del giudizio (conto corrente n. 7594) '' Il contratto di apertura del conto corrente, datato 25/02/1999, riporta la commissione di massimo scoperto del 1,00%. Tuttavia, seppur prevista, risulta pattuita con criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinati, non risultando previsti in contratto la base ed i criteri di calcolo. In atti non ci sono documenti che attestino che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla
CMS alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185. In atti non risultano documenti che attestino che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario e del suddetto decreto CICR.'' (pag 13 ctu).
In merito all'usura, Il Ctu ha verificato il rispetto o meno, in origine, della soglia usuraria ex legge n. 108 del 1996. L'art. 644, comma 3 del codice penale prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Nel successivo comma 4 si stabilisce: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. L'art. 2 L. 108/1996 disciplina le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del c.d. tasso-soglia. I tassi soglia sono determinati da un automatismo stabilito dalla legge che trae origine dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca
d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In accordo al dettato dell'art. 644
c.p. l'usura pattizia si realizza qualora gli interessi, le commissioni ed ogni ulteriore onere collegato al credito previsto per contratto siano tali da comportare nel loro complesso l'applicazione di un tasso effettivo (TAEG) superiore alla soglia di legge vigente alla data della stipula contrattuale.
Con la sentenza del 20/06/2018 n. 16303, le SS.UU. della S.C. di Cassazione si sono pronunciate in tema di cms ai fini dell'usura, più in particolare, sulla rilevanza o meno della stessa per i rapporti ante art.
2-bis D.L. 29/11/2008 n. 185, introdotto in sede di conversione dalla L. 28/01/2009 n. 2
(inteso o meno quale norma di interpretazione “autentica” dell'art. 644, comma 4, c.p., quale riscritto dalla L. 7/03/1996 n. 108). Il principio di diritto enunciato è il seguente: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C ) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quello della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”
. La soglia cui raffrontare le commissioni di massimo scoperto in concreto applicate ai fini dell'usura viene dalle Sezioni Unite definita “C soglia”, individuata nella “percentuale media” di tali commissioni pubblicata nei DD.MM. fino al 31/12/2009, aumentata del 50%. In ipotesi di sforamento della soglia da parte delle cms, non è peraltro detto che si configuri usura delle condizioni applicate (“Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “C soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”), dovendo essere fatta “una valutazione complessiva delle condizioni applicate.”
Tenuto conto della sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 16303 del 20/06/2018, esso non ha riscontrato usura contrattuale. (pag.10)
Di qui la scelta di prediligere la soluzione di ricalcolo n.1, dalla quale emerge che il saldo del conto corrente risultante dall'estratto conto alla data del 30/06/2017 è pari ad Euro 4.487,86 a debito per il correntista. Sono state individuate somme ripetibili in favore del cliente per complessivi Euro
8.443,67 così composte. (allegato n.
3- integrazione ctu).
Spese di lite compensate comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto,
- pe l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_9 la somma di Euro 79.138,12, quale residuo dovuto per sorte capitale dell'importo
[...] inizialmente oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
- Spese di lite compensate comprese quelle di CTU.
Terni, 15.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1420 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(Cod. Fisc. ), in proprio e n.q. di titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa, rappresentato e difeso dall'avv. Selene Casagrande ed elettivamente domiciliato in Perugia, Strada dei Loggi n. 22, presso lo studio dell'Avv. Selene giusta delega in calce al presente atto
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
in persona del Direttore Generale e procuratore, Dott. Controparte_1
(C.F.: ), munito dei necessari poteri in forza della CP_2 C.F._2
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2020 (cfr. visura camerale - doc. 1 del fascicolo del monitorio), con sede legale in San Donato Milanese (20097-MI), Via dell'Unione
Europea, 6/A e 6/B (c.f./p.iva: quale mandataria con rappresentanza della P.IVA_1 [...]
in persona del legale rapp.nte in carica a procuratore speciale, Dott. Controparte_3 CP_4
(C.F.: ) giusta procura speciale a più affari autenticata per notar CodiceFiscale_3 Per_1 di Sesto San Giovanni del 07/06/2018, n. 64327 Rep. e n. 32044 Racc., registrata presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 6, l'11/06/2018 al n. 23865 Serie 1/T (doc. 2 del fascicolo del monitorio) con sede legale in Bari (BA), Vico San Domenico n. 2,. (C.F./P.IVA:
- REA N. BA-602112), quest'ultima società ora incorporata, per fusione, nella P.IVA_2 con sede legale in San Donato Milanese (20097-MI), Via Controparte_5 dell'Unione Europea, 6/A e 6/B, con iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA di
Milano (P.IVA: - REA N. MI-1888273) giusta atto di fusione per incorporazione per P.IVA_3
Notaio di Milano del 21/02/2022, Rep. 6783, Racc. 3427, a far data dal 01/03/2022 Persona_2
(doc. 3, pag. 106 del fascicolo del monitorio) quale mandataria con rappresentanza (la incorporata della con sede legale in Controparte_3 Controparte_6 CP_6
(05018-TR) Piazza della Repubblica, 21, C.F. E P.IVA , iscritta al n. 5123 dell' P.IVA_4 [...]
, REA 64390, facente parte del Controparte_7 Controparte_8 con sede legale in Bari (BA) Corso Cavour n. 19, (C.F./P.IVA E
[...]
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI 00254030729 - R.E.A.
N. BA-105047) iscritta al n. A 168272, nell'albo delle cooperative, istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive, Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, giusta procura speciale del
24/04/2018 per notar di Città della Pieve, Rep. 8099 e Racc. 5929, registrata presso Persona_3
l'Agenzia delle Entrate di Perugia il 26/04/2018 al n. 8866, serie 1T (doc. 4 del fascicolo del monitorio), rappr.ta e difesa (la qui costituita n.q.) dall'avv. Controparte_1
Antonio Marsilio del Foro di Pescara - ed elett.nte dom.ta presso lo Studio di questi in Pescara (PE) alla via Ravenna, 28, nonchè, ex art. 133 e ss., c.p.c., anche presso l'indirizzo pec:
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CONVENUTO/OPPOSTO
NONCHE'
in persona della procuratrice speciale Avv. Giovanna Martire (c.f.: Controparte_9
, giusta procura speciale a rogito notar di CodiceFiscale_4 Persona_4
Roma del 30/01/2023, Rep. 14959 e Racc. 10282, registrata all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di
Roma 5, il 01/02/2023 al n. 855 serie 1T (doc. 1), con sede legale in Roma (RM) via XX Settembre,
30, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma al n.
1012715 del Repertorio Economico Amministrativo (C.F./P.IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA: ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_5
Antonio Marsilio del Foro di Pescara ed elett.nte dom.ta presso lo Studio di questi in Pescara (PE) alla via Ravenna, 28, nonchè, ex art. 133 e ss., c.p.c., anche presso l'indirizzo pec:
giusta procura alle liti in calce al presente atto;
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INTERVENIENTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Avv. Selene Casagrande ''Nel merito: a) dichiarare la nullità e/o l'inesistenza del decreto ingiuntivo n. 354/2022 per mancanza dei requisiti ex art. 633 e 634 c.p.c. di cui ai motivi indicati al capo sub I dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con ogni consequenziale pronuncia;
b) rigettare la domanda promossa dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo in quanto inammissibile, illegittima ed infondata in diritto per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione in opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando
l'insussistenza del credito azionato da parte opposta sia in riferimento al contratto di conto corrente di corrispondenza che sul finanziamento chirografario;
c) dichiarare la nullità della clausola accessoria della commissione di massimo scoperto di cui al contratto di conto corrente di corrispondenza del 25.1.1999 e, per l'effetto, dichiarare inesistente il complessivo importo di €
2.303,10 addebitato al nei conti correnti ex adverso prodotti in relazione al periodo Parte_1
30.6.2009 al 30.6.2017 a titolo di c.m.s., revocando il decreto ingiuntivo opposto;
d) dichiarare la nullità dei tassi di interessi applicati sul conto corrente e sul finanziamento a tasso fisso per cui è causa per violazione della legge 108/96 e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente a titolo di interessi, spese ed oneri, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
e) dichiarare la nullità della clausola per applicazione dei interessi di mora sugli interessi corrispettivi e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, con condanna della CLS – quale mandataria della Controparte_10 Controparte_3 incorporata per fusione nella al pagamento in favore di Controparte_5 delle spese e dei compensi del presente procedimento, nonché delle spese ed i Parte_1 compensi della Consulenza tecnica d'ufficio in atti;
''
Avv. Antonio Marsilio - “voglia l'On. Tribunale adito, per le ragioni ed eccezioni di fatto e di diritto di cui sopra, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, produzione e domanda, in rito e in merito, principale e subordinata, rigettati: > nel merito, respingere integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 354/2022 (RG
919/2022 di questo Tribunale) e/o, comunque, in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte della opposta e di cui sopra – inclusa l'eccezione di prescrizione decennale qui ribadita - e previo eventuale occorrendo accertamento/rideterminazione, anche a mezzo ctu, del quantum dovuto a quest'ultima, condannare l'opponente al pagamento, in favore della opposta, delle somme comunque e a qualunque titolo (ex lege o ex contractu) risultano accertate e dovute alla opposta all'esito del giudizio e dell'istruttoria (anche in applicazione delle norme cogenti ed inderogabili del T.U. Bancario, della sopra formulata eccezione di prescrizione decennale e all'esito della ctu);
> tutto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio monitorio, oltre 15% per spese gen.li, cap e iva come per legge e con distrazione in favore dell'antescritto procuratore”.
Con adozione di ogni altro provvedimento attuativo e conseguenziale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo p.e.c. in data 17.6.2022 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. Parte_1
354/2022 (R.G. n. 919/2022), emesso in data 27.4.2022 e notificato il 12.5.2022, con il quale il
Giudice del Tribunale di Terni aveva ingiunto a di pagare a Parte_1 [...] quale mandataria della Controparte_11 Controparte_3 incorporata per fusione nella quale mandataria con Controparte_5 rappresentanza della la complessiva somma di € 87.581,79 - Controparte_6 oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio – così determinata: - €
8.586,38 quale credito al 31.12.2021 da scoperto del c/c n. 1/432/1200013 di cui all'estratto di saldaconto del 24.2.2022 ed “oltre interessi sulla sorte capitale al tasso in favor creditoris del
9,07% annuo e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente, se superiore, dal
01/01/2022 al saldo”; - € 78.995,41 “alla data del 31.12.2021 quale credito derivante da finanziamento chirografario n. 007/432/78001343 del 28.5.2012 di originari € 60.000,00 di cui all'estratto di saldoconto del 24.2.2022, oltre interessi sulla sorte capitale al tasso in favor creditoris del 9,07% annuo e comunque nei limiti del tasso soglia tempo per tempo vigente, se superiore, dal 01/01/2022 al saldo”.
Egli eccepiva, in via preliminare, la nullità/inesistenza del decreto ingiuntivo n. 353/202 per mancanza ex art. 633 e 634 c.p.c. dei presupposti richiesti dalla legge per la sua emissione
(certezza, liquidità ed esigibilità) avendo prodotto estratto conto crediti del c/c che riportano importi precedenti alla sofferenza sprovvisti di documentazione e, nel merito, l'infondatezza delle domande di parte opposta.
In particolare: in relazione al presunto credito derivante dal conto corrente di corrispondenza, eccepiva la nullità della clausola commissioni massimo scoperto ed l'illegittima l'applicazione di interessi usurari;
in riferimento al finanziamento chirografario a tasso fisso la violazione della normativa antiusura e l'illegittima applicazione degli interessi moratori sugli interessi corrispettivi.
In data 8.9.2022, instaurava il procedimento di mediazione innanzi Parte_1 all'Organismo di mediazione Forense di Terni, concluso con esito negativo all'incontro di mediazione tenutosi in data 6.10.2022.
In data 07.11.2022 si costituiva , la quale a sostegno Controparte_1 della sua pretesa eccepiva che:
1) Con riferimento al rapporto di c/corrente n. 1/432/1200013, aperto in data 25/02/1999 (doc. 5 del fascicolo del monitorio doc. 3), eccepiva:
-In via preliminare, vista l'autonomia di ogni singola partita, la prescrizione decennale con riferimento a tutti i diritti restitutori relativi a interessi, costi ed oneri tutti (commissioni, spese, valute, interessi, ecc.) e di ogni somma a qualunque titolo incamerata dalla prima del CP_8
17/06/2012 (data di notifica della citazione)
– L'infondatezza della eccepita inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria ai fini della prova del credito, in quanto il saldaconto era prova sufficiente per l'ottenimento del provvedimento monitorio.
– L'infondatezza della contestata illegittima applicazione degli interessi ultra-legali, della capitalizzazione trimestrale, delle spese, delle commissioni di massimo scoperto e degli oneri tutti applicati dalla Banca sul c/corrente n. 1/432/1200013, aperto in data 25/02/1999.
In particolare, dal contratto prodotto emergeva con assoluta evidenza che le parti avevano concordato per iscritto tutte le condizioni economiche, (inclusi gli interessi ultra-legali, le commissioni, le valute e le spese) in conformità degli artt. 1283, 1284 e 117, 117-bis, T.U.
Bancario. – L'infondatezza della contestata violazione del tasso soglia.
Il tasso soglia di periodo, al momento dell'apertura del rapporto di conto, era superiore al tasso pattuito in contratto e pertanto nessuna violazione della Legge 108/96 vi era mai stata: Il tasso soglia di riferimento nel caso di specie (quindi 01/01/1999 – 31/03/1999, essendo il contratto del
25/02/1999) era pari al 19,26%, mentre il tasso debitore per scoperto non consentito del c/corrente era del 14,940%, inferiore, quindi, al tasso soglia di riferimento.
2) Con riferimento al finanziamento chirografario n. 007/432/78001343 del 28/05/2012 di originari € 60.000,00:
-Essa aveva allegato tutta la documentazione giustificativa dello stesso, debitamente sottoscritta, nel rispetto nella normativa vigente in materia. (contratto di finanziamento chirografario, il piano di ammortamento e le condizioni economiche espressamente pattuite per iscritto - cfr. doc. 7 del fascicolo del monitorio).
-Nel caso di specie, non era - astrattamente - contestabile neanche l'anatocismo trimestrale in quanto contratto con espressa previsione del tasso di interesse ultra-legale e senza alcuna capitalizzazione trimestrale.
-L'Infondatezza della contestata violazione del tasso soglia.
Contrariamente alle affermazioni di controparte, il tasso contrattuale pattuito rispettava il limite di legge del tasso soglia vigente all'epoca della stipula: Il tasso di interesse pattuito era del 6,7% nominale annuo, e il TAEG è del 8,73%, senza alcuna violazione della legge antiusura vigente all'epoca della stipula., ossia il 28/05/2012, che stabiliva il limite massimo del tasso del 16,6250% annuo (cfr. tabella allegata al D.M. 26/03/2012 che ha stabilito i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge sull'usura per il periodo aprile-giugno 2012 - doc. 4).
- L'Errata ed ingiusta contestazione dell'applicazione di un tasso di mora asseritamente usurario, con conseguente richiesta di eliminazione di tutte le condizioni economiche applicate, come formulata dall'opponente, trattasi di richiesta errata ed ingiusta, anche perché, tra l'altro, il tasso di mora e quello corrispettivo non devono comunque essere sommati.
- Chiedeva infine la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In data 22.12.2022 il giudice rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e rinviava all'udienza del 20.04.23 per l'esame delle istanze istruttorie.
Con provvedimento del 28.4.23 il Giudice disponeva CTU contabile nominando consulente il Dott.
depositata in data 11.10.2023. Persona_5
Visto il trasferimento del Dott. ad altro ufficio, la causa veniva assegnata allo scrivente Pt_2 giudice in data 11.04.2024.
A seguito della richiesta congiunta di entrambe le parti, veniva disposta l'integrazione della CTU, depositata in data 17.10.2024.
In data 24.6.2025 il giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda dell'opponente può essere accolta nei limiti indicati.
Deve preliminarmente evidenziarsi come la presente sentenza debba pronunciarsi nei confronti del cessionario ,la quale si è costituita in luogo di alla Controparte_9 Controparte_9 [...]
inizialmente evocata in giudizio, - a seguito di cessione pro soluto sensi Controparte_6 della Legge n. 130/99 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell'articolo 58 del D. Lgs. 385/93, stipulata in data 23/01/2025 (doc. 2), come risulta dall'atto di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Parte II, n. 14 del 01/02/25, ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 01/09/93, n. 385 (T.U.B.) nonché informativa ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) (doc. 3).
Tanto premesso la domanda può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Giova, innanzitutto, evidenziare che la presente controversia deve essere scrutinata secondo i criteri di riparto dell'onere della prova propri di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui la parte opponente è attore solo in senso formale e la parte opposta è convenuto in senso formale, ma sostanzialmente riveste la qualità di attore. Tale distinzione rileva nel valutare la sfera applicativa dell'art. 2697 c.c. a fronte delle posizioni processuali delle parti coinvolte.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione articolata dalla banca convenuta.
In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, e quindi delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (v. Cass.
SSUU 15895/2019). Ciò premesso, devono richiamarsi i principi espressi dalle Sezioni unite della Cassazione del 2010, secondo cui in tema di azione di accertamento del saldo, con riferimento alla prescrizione dell'azione di ripetizione di pagamenti indebiti, deve applicarsi la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione. I versamenti di natura solutoria, perché effettuati su conto scoperto per assenza o superamento del fido, non si limitano a ripristinare la provvista, ma estinguono un debito esigibile del correntista.
Tali versamenti assumono quindi la natura di autonomo pagamento, di modo che limitatamente a tali operazioni la prescrizione decennale decorre dalla data di esecuzione. Invece, i versamenti di natura ripristinatoria, eseguiti in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido, non costituiscono “pagamenti” e, pertanto, la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione delle somme addebitate inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto. Sulla scorta di siffatte premesse, è necessario distinguere l'ipotesi di conto corrente semplice, non assistito da apertura di credito, da quella in cui invece il rapporto tra le parti in causa sia assistito da conto corrente con contratto di apertura di credito. Solo in questo secondo caso, infatti, sarà possibile presumere che le rimesse versate sul conto abbiano mera natura ripristinatoria, dovendo far decorrere la prescrizione della domanda di ripetizione di indebito dal saldo di chiusura del conto;
mentre sarà onere della controparte che eccepisce la prescrizione provare la natura solutoria delle rimesse, quindi il pagamento di somme indebite extra fido, nel qual caso la prescrizione decorrerà dalle singole annotazioni di versamento.
Nel caso di specie, il consulente, ha evidenziato che ''la banca, nel corso del tempo, ha concesso una linea di credito che può considerarsi, a parere dello scrivente, come concessione di un “fido di fatto”. Con l'espressione fido di fatto si intende la circostanza in base alla quale la banca consente ai propri clienti una stabile passività di conto, concedendo loro una determinata disponibilità di provvista;
trattasi di circostanza idonea a provare l'esistenza di un fido di fatto stabilità e la non occasionalità dell'esposizione a debito pluriennale, l'entità del saldo debitore (che deve essere stata notevole per svariati anni), l'assenza di elementi idonei a dimostrare un rientro da parte del cliente
o, addirittura, a comprovare un utilizzo sempre maggiore del credito e l'espresso riconoscimento di tassi sullo scoperto nei limiti del fido e di una APC fiduciaria. La circostanza che la banca abbia concesso una linea di credito è dimostrata anche dal fatto che negli estratti conto risultano applicati tassi di interesse debitori entro e fuori fido, commissioni di massimo scoperto entro e fuori fido e commissioni per la messa a disposizione di fondi. L'affidamento riscontrato negli estratti conto in atti è di Euro 10.000,00'' e che '' 'non risultano rimesse aventi natura solutoria pagate e prescritte nel periodo antecedente il decennio dalla notificazione dell'atto di messa in mora;
conseguentemente la ricostruzione è avvenuta per dal 01/01/2009 (primo estratto conto disponibile) al 30/06/2017 (data dell'ultimo estratto conto in atti).'' (integrazione CTU) Ciò posto, nel merito ed in via principale, questo organo giudicante, vista la natura strettamente tecnica della controversia, aderisce a quanto stabilito nella CTU, che qui si intende integralmente richiamata, poiché non affetta da vizi. Tali conclusioni tecnico-contabili, all'evidenza rivestono, ai fini della decisione, carattere assorbente.
In particolare, codesto giudice ritiene di aderire alla prima ricostruzione offerta.
Non validamente regolamentata è stata la CMS tanto che correttamente il CTU ha epurato dal conto esaminato i costi di commissione di massimo scoperto. Invero, nella prassi dei rapporti bancari, sino all'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 2/09 e ss., la commissione di massimo scoperto corrispondeva sostanzialmente a due tipologie: a) pagamento di una somma calcolata in percentuale sull'importo concesso a credito, al netto di quello effettivamente utilizzato;
b) pagamento di una somma calcolata sull'ammontare massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo sia avvenuto "entro il fido accordato" ovvero "extrafido". In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la testi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa
(cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo
18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005,
Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002). Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309,
Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n.
84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006,
Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia
28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000). Del resto, tale ultimo orientamento si rivela conforme alla norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Così anche la giurisprudenza di merito che con riguardo alle pattuizioni anteriori al 2011 ha chiarito che “In astratto la commissione di massimo scoperto ha una sua giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione;
in concreto, la cms deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca” (Tribunale Brescia, 03/11/2017, n. 3161; ed ancora Tribunale Lucca, 14/12/2016, n. 2628 per cui “In tema di conto corrente bancario, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario. Alla nullità della clausola di commissione di massimo scoperto consegue l'epurazione dal saldo debitorio degli addebiti di conto corrente generici effettuati dall'istituto bancario a tale titolo”), confermata, infine, dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art.
2- bis, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla , non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM” (cfr. Cass. Civ. sez. I,
22/06/2016, n. 12965). Viceversa, ai sensi della L. 2/09, e, successivamente, del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 è stata disciplinata, diversamente, la commissione di disponibilità fondi nel senso che l'art. 2 bis, comma 1, per la parte che interessa ha previsto che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”. Tale articolo, peraltro, è stato poi abrogato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma 4, conv., con modif., nella L. 24 marzo 2012, n. 27, mentre la disciplina delle commissioni di massimo scoperto, ivi contenuta, era stata poco prima sostituita dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117 bis, (t.u.b.), inserito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6 bis, conv., con modif., nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, che a pena di nullità consente la previsione nei contratti di apertura di credito, "quali unici oneri a carico del cliente", di "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...", imponendo inoltre per detta commissione il limite massimo dello "0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente". Con il che la commissione di massimo scoperto come definita nelle Istruzioni della più volte menzionate è stata definitivamente superata.
Orbene, il CTU correttamente ha evidenziato (cfr. pag. 11) che nel caso del rapporto oggetto del giudizio (conto corrente n. 7594) '' Il contratto di apertura del conto corrente, datato 25/02/1999, riporta la commissione di massimo scoperto del 1,00%. Tuttavia, seppur prevista, risulta pattuita con criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinati, non risultando previsti in contratto la base ed i criteri di calcolo. In atti non ci sono documenti che attestino che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla
CMS alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185. In atti non risultano documenti che attestino che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario e del suddetto decreto CICR.'' (pag 13 ctu).
In merito all'usura, Il Ctu ha verificato il rispetto o meno, in origine, della soglia usuraria ex legge n. 108 del 1996. L'art. 644, comma 3 del codice penale prevede che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”. Nel successivo comma 4 si stabilisce: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. L'art. 2 L. 108/1996 disciplina le modalità di svolgimento della procedura amministrativa per la determinazione del c.d. tasso-soglia. I tassi soglia sono determinati da un automatismo stabilito dalla legge che trae origine dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca
d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In accordo al dettato dell'art. 644
c.p. l'usura pattizia si realizza qualora gli interessi, le commissioni ed ogni ulteriore onere collegato al credito previsto per contratto siano tali da comportare nel loro complesso l'applicazione di un tasso effettivo (TAEG) superiore alla soglia di legge vigente alla data della stipula contrattuale.
Con la sentenza del 20/06/2018 n. 16303, le SS.UU. della S.C. di Cassazione si sono pronunciate in tema di cms ai fini dell'usura, più in particolare, sulla rilevanza o meno della stessa per i rapporti ante art.
2-bis D.L. 29/11/2008 n. 185, introdotto in sede di conversione dalla L. 28/01/2009 n. 2
(inteso o meno quale norma di interpretazione “autentica” dell'art. 644, comma 4, c.p., quale riscritto dalla L. 7/03/1996 n. 108). Il principio di diritto enunciato è il seguente: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C ) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quello della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”
. La soglia cui raffrontare le commissioni di massimo scoperto in concreto applicate ai fini dell'usura viene dalle Sezioni Unite definita “C soglia”, individuata nella “percentuale media” di tali commissioni pubblicata nei DD.MM. fino al 31/12/2009, aumentata del 50%. In ipotesi di sforamento della soglia da parte delle cms, non è peraltro detto che si configuri usura delle condizioni applicate (“Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “C soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”), dovendo essere fatta “una valutazione complessiva delle condizioni applicate.”
Tenuto conto della sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 16303 del 20/06/2018, esso non ha riscontrato usura contrattuale. (pag.10)
Di qui la scelta di prediligere la soluzione di ricalcolo n.1, dalla quale emerge che il saldo del conto corrente risultante dall'estratto conto alla data del 30/06/2017 è pari ad Euro 4.487,86 a debito per il correntista. Sono state individuate somme ripetibili in favore del cliente per complessivi Euro
8.443,67 così composte. (allegato n.
3- integrazione ctu).
Spese di lite compensate comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto,
- pe l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_9 la somma di Euro 79.138,12, quale residuo dovuto per sorte capitale dell'importo
[...] inizialmente oggetto di ingiunzione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
- Spese di lite compensate comprese quelle di CTU.
Terni, 15.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)