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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9278 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 16.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 16759/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. SPOSITO IGNAZIO, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e rapp.ta e difesa dall' avv. MARRONE Controparte_1
SAVERIO, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 17.7.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della convenuta con qualifica di Capo operatori – par. 188; CP_2 che, nel corso degli anni, nell'espletamento delle proprie mansioni, svolgeva, ogni mese, ore di lavoro straordinario che col passare del tempo, non hanno fatto altro che ledere la sua integrità psico-fisica; che, nello specifico, effettuava circa
5872,55 ore di straordinario (eccedenti le max 250 ore annuali previste dalla legge) negli ultimi sette anni (cfr. All.1). Più precisamente, le buste paga, che si allegano al presente, attestano quanto segue:
1. Nell'anno 2017 venivano effettuate 533,71 ore di straordinario diurno e 36,40 ore di straordinario notturno;
2. Nell'anno 2018 venivano effettuate 635,40 ore di straordinario diurno e 64,92 ore di straordinario notturno;
3. Nell'anno 2019 venivano effettuate 695,07 ore di straordinario diurno e 64,49 ore di straordinario notturno;
1. Nell'anno 2020 venivano effettuate 759,37 ore di straordinario diurno e 95 ore di straordinario notturno;
2. Nell'anno 2021 venivano effettuate 737,01 ore di straordinario diurno e 58,36 ore di straordinario notturno;
3. Nell'anno 2022 venivano effettuate 758,47 ore di straordinario diurno e 59,73 ore di straordinario notturno;
4. Nell'anno 2023 venivano effettuate 875,41 ore di straordinario diurno e 54,16 ore di straordinario notturno;
5. Nell'anno 2024 venivano effettuale 335,05 ore di straordinario diurno e 20 ore di straordinario notturno in soli sei mesi. Per un totale di 5872,55 (negli ultimi otto anni) a cui vanno sottratte le max 250 ore annue [250 x 8 = 2000) per un totale di 3872,55 ore.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società; Per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento della somma di euro 54.654,14 a titolo di risarcimento del danno da usura psico- fisica;
In via subordinata, qualora codesto giudicante dovesse ritenere non congrua la cifra di cui sopra, accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto dal ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
…con vittoria di spese..”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo:
“A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata
e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del
10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto
II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa”.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.
8442/25 dott.ssa sent. n. 8461/25 dott. ), che hanno Per_1 Persona_2 vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla resistente.
Il ricorso contiene infatti l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, risultando quindi conforme ai requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per la motivazione che segue.
Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario. In particolare, assume che dal 2017 avrebbe prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali.
In punto di fatto la resistente deduceva che nella specie trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003. La disposizione citata prevede che: “Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”. E' poi intervenuta la contrattazione collettiva che all'art. 28 ha previsto che: Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma
2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore. L'art 27 del ccnl stabilisce che 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
Sono state prodotte dal ricorrente le buste per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi sulla base delle stese per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass.
10.5.2019 n. 12540)”.
Il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da
"usura psico-fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo), dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000,
Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua"
(in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581). Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa;
tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talché deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”. Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (più di cinque anni) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta. La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato “l'inadempimento datoriale" l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
Pertanto, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
Il ricorso è stato notificato il 4.09.2024; pertanto, in applicazione del termine decennale di prescrizione, sono risarcibili i danni da usura psico-fisica verificatisi a partire dal 2017.
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
In relazione al quantum dovendo procedersi alla sua quantificazione si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. In linea con i principi di cui al CCNL di settore, deve considerarsi, quale parametro di riferimento, la maggiorazione percentuale del
10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
In applicazione del sopra richiamato criterio, vanno condivisi i conteggi proposti dalla società resistente, secondo cui è dovuto, a titolo di straordinario diurno, cui applicare la maggiorazione del 10%, la somma di € 3.773,36; a titolo di straordinario notturno, cui applicare la maggiorazione del 30% € 960,90 per un totale complessivo di € 4.734,26.
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali perché riconosce al lavoratore quel plus, che vede aumentare la propria paga oraria, per aver svolto un'attività di natura straordinaria. Il CCNL UT (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”.
Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere tale importo, liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, a quello già corrisposto per tali ore a mero titolo di lavoro straordinario. Il criterio seguito è stato ritenuto congruo anche dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza n. 4588/2024).
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi al saggio legale e la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione del credito cioè, trattandosi di risarcimento del danno, dalla data di formulazione della domanda di risarcimento, fino al soddisfo. Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della serialità della questione, si compensano nella misura di 1/3 e seguono la soccombenza per il residuo, liquidato in dispositivo anche in considerazione della ripetitività della controversia e del numero delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie parzialmente la domanda, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.734,26, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
Contr B) Compensa le spese del giudizio per 1/3 e condanna alla rifusione del residuo in tale misura ridotta pari € 1.200,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 16/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 16.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 16759/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.to e difeso dall' avv. SPOSITO IGNAZIO, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e rapp.ta e difesa dall' avv. MARRONE Controparte_1
SAVERIO, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 17.7.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della convenuta con qualifica di Capo operatori – par. 188; CP_2 che, nel corso degli anni, nell'espletamento delle proprie mansioni, svolgeva, ogni mese, ore di lavoro straordinario che col passare del tempo, non hanno fatto altro che ledere la sua integrità psico-fisica; che, nello specifico, effettuava circa
5872,55 ore di straordinario (eccedenti le max 250 ore annuali previste dalla legge) negli ultimi sette anni (cfr. All.1). Più precisamente, le buste paga, che si allegano al presente, attestano quanto segue:
1. Nell'anno 2017 venivano effettuate 533,71 ore di straordinario diurno e 36,40 ore di straordinario notturno;
2. Nell'anno 2018 venivano effettuate 635,40 ore di straordinario diurno e 64,92 ore di straordinario notturno;
3. Nell'anno 2019 venivano effettuate 695,07 ore di straordinario diurno e 64,49 ore di straordinario notturno;
1. Nell'anno 2020 venivano effettuate 759,37 ore di straordinario diurno e 95 ore di straordinario notturno;
2. Nell'anno 2021 venivano effettuate 737,01 ore di straordinario diurno e 58,36 ore di straordinario notturno;
3. Nell'anno 2022 venivano effettuate 758,47 ore di straordinario diurno e 59,73 ore di straordinario notturno;
4. Nell'anno 2023 venivano effettuate 875,41 ore di straordinario diurno e 54,16 ore di straordinario notturno;
5. Nell'anno 2024 venivano effettuale 335,05 ore di straordinario diurno e 20 ore di straordinario notturno in soli sei mesi. Per un totale di 5872,55 (negli ultimi otto anni) a cui vanno sottratte le max 250 ore annue [250 x 8 = 2000) per un totale di 3872,55 ore.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare illegittimo e contra legem il comportamento posto in essere dalla convenuta Società; Per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento della somma di euro 54.654,14 a titolo di risarcimento del danno da usura psico- fisica;
In via subordinata, qualora codesto giudicante dovesse ritenere non congrua la cifra di cui sopra, accertare e quantificare il danno da usura psico-fisica sofferto dal ricorrente per aver svolto, nel corso degli anni, ingenti ore di straordinario;
…con vittoria di spese..”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo:
“A) rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente perché nulle, inammissibili, improcedibili, destituite di fondamento e non provate. B) in via subordinata: dichiarare la prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto al risarcimento del danno o in subordine la prescrizione decennale del credito relativamente alla richiesta risarcitoria delle ore di straordinario in eccesso. Sempre in via subordinata
e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, determinare la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica in conformità al criterio equitativo del
10%/30% sopra indicato al punto II-e (colonne O e P della tabella), riconoscendo al ricorrente gli importi ivi indicati ovvero i diversi e minori importi che risulteranno in corso di causa. In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, riconoscere la misura del risarcimento del danno da usura psico-fisica nella percentuale del 15% dell'importo a titolo di straordinario eccedente la soglia annua (come da ultima colonna Q della tabella di cui al punto
II-e), e/o nella minore somma che risulterà in corso di causa”.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.
8442/25 dott.ssa sent. n. 8461/25 dott. ), che hanno Per_1 Persona_2 vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dalla resistente.
Il ricorso contiene infatti l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova, risultando quindi conforme ai requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per la motivazione che segue.
Il ricorrente agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario. In particolare, assume che dal 2017 avrebbe prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali.
In punto di fatto la resistente deduceva che nella specie trovano applicazione le disposizioni del RD espressamente richiamate dall'art 5 del dlgs 66 del 2003. La disposizione citata prevede che: “Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”. E' poi intervenuta la contrattazione collettiva che all'art. 28 ha previsto che: Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma
2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore. L'art 27 del ccnl stabilisce che 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
Sono state prodotte dal ricorrente le buste per ciascun anno per il quale è richiesto il riconoscimento del danno ed elaborati dei computi sulla base delle stese per ciascun mese ed anno da cui risulta lo svolgimento delle ore di straordinario rispetto alla norma contrattuale.
Orbene come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass.
10.5.2019 n. 12540)”.
Il ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha distinto il danno da
"usura psico-fisica", (conseguente alla mancata fruizione del riposo), dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali e che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda ipotesi, il danno sull'"an" deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000,
Rv.534580) trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.
Ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua"
(in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581). Gli insegnamenti della Suprema Corte ammettono l'esistenza di un danno da usura psico fisica in re ipsa;
tuttavia, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, superamento che, tuttavia, viene definito con l'espressione “di gran lunga” di talché deve essere di una certa entità e la reiterazione per “diversi anni”. Presupposti ravvisabili nella fattispecie in esame in cui vi è stato lo svolgimento di un numero ingente di ore oltre l'ordinario previsto dalla contrattazione in misura sistematica per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (più di cinque anni) che ha di certo determinato il danno da usura, quale danno non patrimoniale distinto da quello biologico ed inerente la violazione del diritto costituzionalmente protetto,(art 36 comma 2) quale danno prodottosi per la protrazione della maggior penosità del lavoro imposta. La lunghezza dei periodi nei quali si è registrato “l'inadempimento datoriale" l'anormale gravosità del lavoro generano il danno da usura psico-fisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.
Pertanto, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
Il ricorso è stato notificato il 4.09.2024; pertanto, in applicazione del termine decennale di prescrizione, sono risarcibili i danni da usura psico-fisica verificatisi a partire dal 2017.
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
In relazione al quantum dovendo procedersi alla sua quantificazione si reputa congruo considerare quale parametro di riferimento la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario nella sua integrità attesa la rilevanza delle ore di straordinario espletate in più e gli anni consecutivi in cui ciò è avvenuto che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. In linea con i principi di cui al CCNL di settore, deve considerarsi, quale parametro di riferimento, la maggiorazione percentuale del
10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
In applicazione del sopra richiamato criterio, vanno condivisi i conteggi proposti dalla società resistente, secondo cui è dovuto, a titolo di straordinario diurno, cui applicare la maggiorazione del 10%, la somma di € 3.773,36; a titolo di straordinario notturno, cui applicare la maggiorazione del 30% € 960,90 per un totale complessivo di € 4.734,26.
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali perché riconosce al lavoratore quel plus, che vede aumentare la propria paga oraria, per aver svolto un'attività di natura straordinaria. Il CCNL UT (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”.
Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere tale importo, liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, a quello già corrisposto per tali ore a mero titolo di lavoro straordinario. Il criterio seguito è stato ritenuto congruo anche dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza n. 4588/2024).
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi al saggio legale e la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione del credito cioè, trattandosi di risarcimento del danno, dalla data di formulazione della domanda di risarcimento, fino al soddisfo. Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della serialità della questione, si compensano nella misura di 1/3 e seguono la soccombenza per il residuo, liquidato in dispositivo anche in considerazione della ripetitività della controversia e del numero delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie parzialmente la domanda, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 4.734,26, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
Contr B) Compensa le spese del giudizio per 1/3 e condanna alla rifusione del residuo in tale misura ridotta pari € 1.200,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 16/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo