Articolo 44 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 43Articolo 45
Versione
1 agosto 1965
Art. 44.
Accertamento dell'invalidita' per gli iscritti volontari L'invalidita' dell'iscritto volontario, ai fini della pensione, e' accertata con le forme e le modalita' previste dal quinto e sesto comma del precedente articolo 26.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965